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Document 52018AE4862

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall’Unione» [COM(2018) 568 final — 2018/0299(COD)]

EESC 2018/04862

GU C 62 del 15.2.2019, p. 301–304 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/301


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall’Unione»

[COM(2018) 568 final — 2018/0299(COD)]

(2019/C 62/48)

Relatore generale:

Stefan BACK

Consultazione

Parlamento europeo, 10.9.2018

Consiglio, 11.9.2018

Base giuridica

Articoli 172 e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Decisione dell’Ufficio di presidenza

18.9.2018

Adozione in sessione plenaria

17.10.2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

118/1/0

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta in esame in quanto misura preparatoria che risponde all’esigenza di garantire una rete TEN-T coesa, e che adegua il corridoio della rete centrale Mare del Nord — Mediterraneo a uno scenario in cui il Regno Unito non fa parte della rete TEN-T.

1.2.

Il CESE raccomanda alla Commissione di tener conto della situazione nella quale verrà a trovarsi l’Irlanda in seguito al recesso del Regno Unito e di prendere seriamente in considerazione i potenziali effetti negativi che ne deriveranno per l’economia dell’UE e dell’Irlanda. In questo contesto si raccomanda di adottare precauzioni supplementari nella progettazione dei riallineamenti.

1.3.

Il CESE ritiene che siano necessari uno o più collegamenti diretti tra l’UE continentale e la Repubblica d’Irlanda per preservare la coesione del corridoio della rete centrale Mare del Nord — Mediterraneo e garantire le operazioni di trasporto tra l’Irlanda e l’UE continentale senza controlli alle frontiere.

1.4.

Il CESE stima che con ogni probabilità, quando il Regno Unito non farà più parte della rete TEN-T e quando, a causa dei controlli di frontiera, i trasporti attraverso il Regno Unito diventeranno, com’è presumibile, più lenti, le rotte dei flussi di traffico da e verso l’Irlanda subiranno dei cambiamenti.

1.5.

Il CESE osserva che la configurazione del corridoio attualmente proposta dalla Commissione è stata messa in discussione nel corso della consultazione che ha preceduto l’elaborazione della proposta in esame, e questo per vari motivi, tra cui l’idoneità della scelta dei porti e la necessità di riconsiderare anche l’allineamento del corridoio della rete centrale Atlantico.

1.6.

Il CESE ricorda che l’obiettivo della TEN-T è quello di garantire la coesione, l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti, e a tal fine la rete centrale costituisce l’elemento strategicamente più importante.

1.7.

Il CESE si interroga pertanto sulla configurazione del nuovo tratto di corridoio proposto, in quanto potrebbe non corrispondere ai futuri flussi di traffico e non essere quindi in linea con l’obiettivo dei corridoi della rete centrale TEN-T di facilitare i più importanti flussi di traffico a lunga distanza.

1.8.

Il CESE osserva inoltre che alcuni dei porti che potrebbero acquisire una posizione di primo piano nel nuovo contesto non sono porti principali e quindi non soddisfano un criterio fondamentale per entrare a far parte di un corridoio della rete centrale, e che una revisione del regolamento sugli orientamenti per la TEN-T non è prevista prima del 2023.

1.9.

Il CESE sostiene che probabilmente non è ancora possibile prevedere con certezza come potrebbero cambiare i flussi di trasporto in una situazione in cui la proposta in esame sarebbe applicabile.

1.10.

Il CESE concorda pertanto sul fatto che la configurazione proposta costituisce un modo adeguato per affrontare temporaneamente la situazione, fino a quando non saranno intervenuti cambiamenti nei flussi di traffico.

1.11.

Il CESE si rammarica tuttavia che non sia stata effettuata alcuna valutazione d’impatto per verificare l’idoneità della configurazione proposta, per esempio in relazione alle merci deperibili, e per individuare la configurazione più efficiente e sostenibile di una rotta destinata a sostituire il ponte terrestre del Regno Unito quale collegamento della rete TEN-T con e dall’Irlanda.

1.12.

Il CESE raccomanda pertanto di aggiungere alla proposta in esame una clausola di revisione specifica, in base alla quale la Commissione sia chiamata a riesaminare il regolamento adottato entro due anni dalla sua entrata in vigore. Tale riesame dovrebbe basarsi su una valutazione dell’evoluzione dei flussi effettivi di trasporto tra la Repubblica d’Irlanda e l’UE continentale e dovrebbe servire da base per l’elaborazione di proposte adeguate sull’allineamento dei pertinenti corridoi della rete centrale TEN-T.

1.13.

In attesa di tale riesame, il CESE non ravvisa alcun motivo per modificare il contenuto sostanziale della proposta in esame, tenendo presente che la situazione di nessuno dei principali porti esistenti sul Canale della Manica che attualmente fanno parte del corridoio Mare del Nord — Mediterraneo o del corridoio della rete centrale Atlantico cambierà in seguito alla modifica.

1.14.

Il CESE si interroga sui motivi per cui la proposta non preveda di stralciare i collegamenti esistenti con e attraverso il Regno Unito. Se il diritto dell’UE in materia di TEN-T non si applica al Regno Unito, non vi sarebbe alcuna base giuridica per l’attuazione di tali collegamenti. Sembrerebbe quindi opportuno stralciarli.

2.   La proposta in esame

2.1.

Nel quadro delle misure previste per preparare il recesso del Regno Unito dall’Unione europea (Brexit), la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) n. 1316/2013 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall’Unione («la proposta»).

2.2.

A seguito della notifica del 29 marzo 2017 di lasciare l’UE, il Regno Unito cesserà di far parte dell’Unione a partire dal 30 marzo 2019, ai sensi dell’articolo 50 del TUE. Se non diversamente convenuto attraverso un accordo di recesso ratificato, il diritto dell’UE cesserà di applicarsi al Regno Unito a decorrere dal 30 marzo 2019 e tale paese diventerà un paese terzo e non farà quindi più parte della rete TEN-T e dei suoi corridoi della rete centrale.

2.3.

Nella comunicazione intitolata Prepararsi al recesso del Regno Unito dall’Unione europea il 30 marzo 2019 (COM(2018) 556), la Commissione ha sottolineato l’importanza di prepararsi a ogni possibile esito dei negoziati sul recesso attualmente in corso, compreso il mancato raggiungimento di un accordo.

2.4.

La proposta è tesa a far fronte all’ipotesi in cui nei negoziati in corso tra il Regno Unito e l’UE non si giunga alla definizione di disposizioni transitorie in un accordo di recesso. In particolare, è volta a mantenere un collegamento diretto con la Repubblica d’Irlanda nel corridoio della rete centrale Mare del Nord — Mediterraneo dopo la scomparsa del collegamento che attraversa il Regno Unito.

2.5.

La proposta modifica l’allineamento del corridoio aggiungendo il seguente collegamento: «Baile Átha Cliath/Dublino/Corcaigh/Cork — Zeebrugge/Anversa/Rotterdam». La modifica si applica a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il regolamento (UE) n. 1316/2013 cessa di applicarsi al Regno Unito.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE accoglie con favore la proposta in esame in quanto misura che risponde all’esigenza di garantire una rete TEN-T coesa, e che mantiene il corridoio della rete centrale Mare del Nord — Mediterraneo, anche nel caso in cui i negoziati in corso sul recesso e sulle disposizioni transitorie tra l’UE e il Regno Unito non dovessero sfociare in un accordo. La proposta rientra quindi nel quadro dei preparativi messi in atto dalla Commissione per uno scenario peggiore fra quelli ipotizzabili nel quale il Regno Unito esce dall’UE senza un accordo.

3.2.

La proposta in esame, una volta adottata, si applicherà a partire dal giorno in cui il Regno Unito uscirà dall’UE e il diritto dell’UE cesserà di applicarsi a tale paese, il che significa che quest’ultimo non farà più parte della rete TEN-T.

3.3.

Il CESE rileva che sono necessari uno o più collegamenti diretti tra l’UE continentale e la Repubblica d’Irlanda per preservare la coesione del corridoio della rete centrale Mare del Nord — Mediterraneo e garantire le operazioni di trasporto tra l’Irlanda e l’UE continentale senza controlli alle frontiere.

3.4.

Il CESE sottolinea con forza la gravità della situazione per l’economia e il benessere dell’Irlanda, in particolare per quei cambiamenti che avranno conseguenze previste e impreviste.

3.5.

È pertanto della massima importanza che qualsiasi nuovo allineamento favorisca la connettività dell’Irlanda con l’UE continentale. Dato che oggi gran parte del trasporto irlandese di merci su strada diretto verso l’Europa continentale passa per il Regno Unito, sarebbe effettivamente opportuno aggiungere nuovi collegamenti marittimi tra i principali porti irlandesi di Dublino e di Cork e i porti del corridoio Mare del Nord — Mediterraneo sul continente.

3.6.

Il CESE osserva che la configurazione del corridoio di cui alla proposta in esame traccia uno scenario in cui il Regno Unito non farà più parte della TEN-T e in cui, a causa dei controlli di frontiera, i trasporti attraverso questo paese diventeranno più lenti: una situazione nella quale è probabile che le rotte dei flussi di traffico da e verso l’Irlanda subiranno dei cambiamenti.

3.7.

Il CESE rileva inoltre che l’allineamento del corridoio attualmente proposto dalla Commissione è stato messo in discussione, sia nei dettagli che in termini generali. Nel corso della consultazione che ha preceduto l’elaborazione della proposta, la rotta, che è in gran parte emersa dalla proposta stessa, è stata messa in discussione da diversi porti situati sulla costa meridionale del Canale della Manica e dall’associazione dei porti e degli enti regionali francesi, che hanno chiesto di inserire i porti di Dunkerque, Calais, Le Havre, Roscoff e Brest nel collegamento proposto del corridoio Mare del Nord — Mediterraneo e di modificare l’allineamento del corridoio della rete centrale Atlantico. Analogamente, diversi portatori di interessi irlandesi hanno messo in dubbio l’efficienza di un lungo collegamento marittimo in sostituzione del «ponte terrestre» attraverso il Regno Unito, in quanto esistono rotte marittime più brevi, ad esempio tra l’Irlanda e i porti della Bretagna. È stato affermato che sarebbero più adatte delle rotte marittime più brevi, ad esempio per le merci deperibili.

3.8.

Lo scopo della TEN-T è quello di garantire la coesione, l’efficienza e la sostenibilità dei trasporti. La rete centrale costituisce l’elemento strategico più importante per raggiungere tali obiettivi, e i corridoi della rete centrale sono volti a facilitare i flussi di lungo raggio più importanti su questa rete (1).

3.9.

Il CESE si interroga pertanto sull’allineamento del nuovo tratto di corridoio e ritiene che la modifica della rotta potrebbe non corrispondere ai futuri flussi di traffico e potrebbe quindi non essere conforme all’obiettivo della TEN-T di facilitare i flussi di lungo raggio più importanti (2).

3.10.

Il CESE osserva che alcuni dei porti che potrebbero acquisire una posizione di primo piano nel nuovo contesto, quali quelli di Brest o di Roscoff, non sono porti principali e quindi non soddisfano un criterio fondamentale per entrare a far parte di un corridoio della rete centrale, e che una revisione del regolamento sugli orientamenti per la TEN-T non è prevista prima del 2023.

3.11.

Il CESE ritiene inoltre che probabilmente non sia ancora possibile prevedere con certezza come potrebbero cambiare i flussi di trasporto in una situazione in cui la proposta in esame sarebbe applicabile.

3.12.

Il CESE concorda pertanto sul fatto che la configurazione proposta costituisce un modo adeguato per affrontare temporaneamente la situazione, fino a quando non saranno intervenuti cambiamenti nei flussi di traffico.

3.13.

Il CESE si rammarica tuttavia che non sia stata effettuata alcuna valutazione d’impatto per verificare l’idoneità della configurazione proposta, per esempio in relazione alle merci deperibili, e per individuare la configurazione più efficiente e sostenibile di una rotta destinata a sostituire il ponte terrestre del Regno Unito quale principale collegamento della rete TEN-T tra la Repubblica d’Irlanda e l’UE continentale, tenendo presente la difficoltà di prevedere come si evolveranno i flussi di trasporto in seguito all’uscita del Regno Unito dall’UE senza un accordo di recesso.

3.14.

Il CESE ritiene che le potenziali conseguenze economiche, sociali e ambientali della misura proposta siano sufficientemente significative da giustificare una valutazione d’impatto secondo quanto stabilito dall’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (3).

3.15.

Il CESE raccomanda pertanto di aggiungere alla proposta in esame una clausola di revisione specifica, in base alla quale la Commissione sia chiamata a riesaminare il regolamento adottato entro due anni dalla sua entrata in vigore. Tale riesame dovrebbe basarsi su una valutazione dell’evoluzione dei flussi effettivi di trasporto tra la Repubblica d’Irlanda e l’UE continentale e dovrebbe servire da base per l’elaborazione di proposte adeguate sull’allineamento dei pertinenti corridoi della rete centrale TEN-T.

3.16.

In attesa di tale riesame, il CESE non ravvisa alcun motivo per modificare la proposta in esame, tenendo anche presente che la situazione di nessuno dei principali porti sul Canale della Manica che attualmente fanno parte del corridoio cambierà in seguito alla modifica.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.

Il CESE si interroga sui motivi per cui la proposta non preveda di stralciare i collegamenti con e attraverso il Regno Unito. Se il diritto dell’UE in materia di TEN-T non si applica al Regno Unito, non vi sarebbe alcuna base giuridica ai sensi di tale diritto per l’attuazione di questi collegamenti. Sembrerebbe quindi opportuno stralciarli.

Bruxelles, 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Articolo 38 del regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 1).

(2)  Regolamento (UE) n. 1315/2013, articolo 43, paragrafo 1.

(3)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1. Cfr. anche le comunicazioni della Commissione [COM(2016) 615 final] sul tema «Legiferare meglio» e [COM(2017) 651 final] sul completamento del programma «Legiferare meglio», paragrafo 2.3.


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