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Document 52018AE4796

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall’Unione» [COM(2018) 567 final — 2018/0298 (COD)]

EESC 2018/04796

GU C 62 del 15.2.2019, p. 298–300 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/298


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto riguarda il recesso del Regno Unito dall’Unione»

[COM(2018) 567 final — 2018/0298 (COD)]

(2019/C 62/47)

Relatore generale:

Séamus BOLAND

Consultazione

Parlamento europeo, 10/09/2018

Consiglio dell’Unione europea, 10/09/2018

Base giuridica

Articolo 100, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Decisione dell’Ufficio di presidenza

18/09/2018

Adozione in sessione plenaria

17/10/2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

122/0/0

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE condivide la proposta della Commissione di modificare il regolamento (CE) n. 391/2009 in materia di ispezioni e certificazione delle navi — una modifica che si rende necessaria in vista del recesso del Regno Unito dall’Unione europea (UE).

1.2.

Il CESE ritiene che le modifiche proposte dalla Commissione creeranno un contesto ricco di opportunità, e raccomanda alla Commissione stessa di promuovere una cooperazione più stretta tra tutte le istituzioni europee e nazionali pertinenti e gli organismi riconosciuti con i quali gli Stati membri hanno firmato accordi di autorizzazione.

1.3.

Il CESE si compiace del fatto che la normativa proposta apporti certezza del diritto in un settore che dipende in larghissima misura dal buon andamento del trasporto delle merci in condizioni che si dimostrino conformi ai più elevati standard di sicurezza; e raccomanda pertanto che tale proposta sia accolta con urgenza.

1.4.

Il CESE accoglie con favore l’intenzione della Commissione di riferire in merito agli effetti della nuova normativa dopo un congruo periodo di applicazione di quest’ultima; e raccomanda che, in seguito a tale valutazione, si prendano i provvedimenti necessari, in particolare nel caso in cui siano state riscontrate conseguenze che andassero oltre l’ambito di applicazione del regolamento.

2.   Considerazioni generali

2.1.

Il 23 giugno 2016, in un referendum sull’appartenenza all’UE, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha votato a favore del recesso dall’Unione europea — una decisione, questa, che riguarda anche Gibilterra.

2.2.

Il 29 marzo 2017, quindi, il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione, il che significa che, dal 30 marzo 2019, tutto il diritto primario e secondario dell’Unione cesserà di applicarsi al Regno Unito, il quale diventerà allora un «paese terzo».

2.3.

Pertanto, è chiaro che — con le modalità che saranno stabilite dall’accordo di recesso, attualmente ancora in corso di negoziazione — anche il diritto dell’UE in materia di trasporto marittimo non sarà più applicabile al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresa Gibilterra). In base al diritto dell’Unione, gli organismi che forniscono servizi di ispezione e controllo delle navi battenti bandiera di uno Stato membro potranno continuare ad essere riconosciuti a livello UE soltanto se vi sarà un accordo in merito alla proposta in esame.

2.4.

L’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 391/2009 (in prosieguo «il regolamento») prescrive che gli «organismi riconosciuti» che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi siano valutati ogni due anni dalla Commissione e dallo Stato membro interessato al riconoscimento di tali organismi. Tuttavia, in seguito al suo recesso dall’UE, il Regno Unito non potrà più partecipare alle valutazioni degli organismi dei quali è Stato membro «sponsor» effettuate a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento.

2.5.

E se, come prevedibile, questi organismi perderanno il riconoscimento dell’UE, è logico presumere che vi saranno conseguenze negative per la competitività e l’attrattiva delle bandiere degli Stati membri dell’UE-27 che hanno autorizzato tali organismi riconosciuti ad agire per loro conto ai fini delle ispezioni, delle visite di controllo e delle certificazioni statutarie delle navi. Molti degli organismi in questione dispongono attualmente di accordi di autorizzazione con gli altri 27 Stati membri, accordi che, con il recesso del Regno Unito, perderebbero la loro validità.

2.6.

Pertanto, la proposta della Commissione mira ad aumentare la certezza del diritto, garantire la continuità operativa per gli armatori interessati e mantenere la competitività delle bandiere degli Stati membri dell’UE-27.

2.7.

Infatti, nonostante il fatto che il Regno Unito, una volta uscito dall’UE, cesserà di partecipare a tutte le attività di cui all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, se si troverà un accordo sulla proposta in esame gli organismi interessati potranno continuare le loro attività.

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1.

La proposta della Commissione mira a ripristinare la certezza del diritto nella regolamentazione degli affari marittimi, che altrimenti sarebbero gravemente perturbati a causa del recesso del Regno Unito dall’UE.

3.2.

In effetti, eliminando la necessità di uno Stato membro «sponsor», la normativa proposta consentirà agli organismi interessati di lavorare insieme con la Commissione, nonché con gli Stati membri che hanno firmato accordi di autorizzazione con loro, per continuare a garantire la certificazione e le ispezioni delle navi.

3.3.

La normativa mira a far sì che vengano «riconosciuti» gli organismi che abbiano avuto come Stato membro «sponsor» per conto della Commissione il Regno Unito. Lo scopo è quello di assicurare la continuità degli accordi esistenti tra questi organismi e gli Stati membri dell’UE-27, permettendo quindi il completamento delle visite di controllo e delle ispezioni sulle navi e garantendo così la sicurezza senza soluzioni di continuità.

3.4.

Per conseguire questo obiettivo, la proposta è intesa a modificare l’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento, abolendo la disposizione in base alla quale soltanto lo Stato membro «sponsor» partecipa al processo di valutazione periodica per conto della Commissione. In questo modo, tali valutazioni potrebbero essere effettuate da organismi riconosciuti che operano per conto della Commissione.

3.5.

La proposta consegue inoltre l’obiettivo di tutelare la continuità operativa e la competitività delle bandiere degli Stati membri dell’UE-27 che operano con gli organismi interessati.

3.6.

L’ambito di applicazione del regolamento proposto si limita alla risoluzione delle «conseguenze negative» provocate dal recesso del Regno Unito dall’Unione europea.

4.   Osservazioni del CESE

4.1.

Il CESE osserva che la normativa che disciplina il trasporto marittimo, e in particolare quello su nave, si è evoluta in modo tale da garantire scambi e traffici commerciali armoniosi in tutta l’UE, compreso il Regno Unito.

4.2.

Concorda con l’obiettivo principale della normativa proposta, che è necessaria per tutelare le bandiere dell’UE e garantire che non vi sia incertezza giuridica in seguito alla Brexit.

4.3.

Osserva che attualmente i tre soggetti principali che operano nel campo della sicurezza dei trasporti marittimi sono l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA), l’American Bureau of Shipping (ABS) e i Lloyds.

4.4.

Rileva che, in mancanza di una normativa come quella proposta, per la flotta battente la loro bandiera gli Stati membri non potrebbero continuare a lavorare insieme con gli organismi riconosciuti, per cui le navi delle flotte dei paesi dell’UE dovrebbero battere bandiere di paesi terzi. Una situazione, questa, che avrebbe gravi ripercussioni sui contratti in corso con i suddetti organismi e sulla continuità operativa del settore.

4.5.

Ritiene che il settore del trasporto marittimo sia fondamentale per il commercio mondiale e la circolazione delle merci, e che sia altrettanto importante che i sistemi normativi garantiscano la massima sicurezza per tutti gli interessati.

4.6.

Sottolinea che la mancata adozione della normativa proposta potrebbe portare a un’interruzione del trasporto di merci su scala mondiale e compromettere gravemente l’economia dell’UE, ragion per cui è essenziale che tale proposta sia accolta con la massima urgenza.

4.7.

Dà atto dell’intenzione della Commissione di riferire in merito a eventuali effetti imprevisti della nuova normativa dopo un determinato periodo di applicazione di quest’ultima.

Bruxelles, addì 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


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