EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018AE3005

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE» [COM(2018) 278 final — 2018-139(COD)] e sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci» [COM(2018) 279 final — 2018-140(COD)]

EESC 2018/03005

GU C 62 del 15.2.2019, p. 265–268 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/265


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE»

[COM(2018) 278 final — 2018-139(COD)]

e sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci»

[COM(2018) 279 final — 2018-140(COD)]

(2019/C 62/41)

Relatore:

Stefan BACK

Consultazione

Parlamento europeo, 11/06/2018

Consiglio, 14-15/06/2018

Base giuridica

Articoli 91, 100, paragrafo 2, e 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Trasporti, energia, infrastrutture, società dell’informazione

Adozione in sezione

04/10/2018

Adozione in sessione plenaria

17/10/2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

210/2/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE accoglie con favore le due proposte in esame in quanto rappresentano un passo importante verso la digitalizzazione dei trasporti, che figura tra gli obiettivi del Libro bianco del 2011 sulla politica dei trasporti. Esse costituiscono un passo avanti anche in rapporto all’attuazione della nuova strategia industriale (presentata dalla Commissione nell’ottobre del 2017), alle conclusioni del Consiglio dell’UE (del 5 dicembre 2017) sulla digitalizzazione dei trasporti e alla dichiarazione (elaborata nell’ambito delle giornate dedicate al trasporto digitale) firmata a Tallin il 10 novembre 2017.

1.2.

Il CESE appoggia la scelta relativa al tipo di atto legislativo proposto, tenuto conto che è necessario imporre agli Stati membri obblighi chiari e vincolanti ai fini dell’adeguato funzionamento di un sistema d’informazione elettronico in tutta l’Unione europea.

1.3.

Ciascuna proposta è volta ad assicurare un livello adeguato di armonizzazione, tenuto conto dei compiti che devono essere realizzati.

1.4.

Il CESE sottolinea che l’adeguatezza dei requisiti in termini di standard e certificazione che la Commissione dovrà definire in atti delegati o di esecuzione sarà di fondamentale importanza non solo per la corretta applicazione dei concetti proposti, ma anche per la fiducia degli utenti nelle soluzioni digitali. Per quanto riguarda la proposta sulle informazioni elettroniche relative al trasporto di merci, potrebbe rivelarsi essenziale rendere il sistema proposto obbligatorio non solo per le autorità competenti, ma anche per gli utenti.

1.5.

Il CESE ritiene che un perfetto funzionamento dei sistemi, che garantisca la sicurezza, l’integrità delle comunicazioni, il rispetto della vita privata e la riservatezza delle informazioni commerciali e, se del caso, di altre informazioni sensibili, sia un elemento essenziale per creare un clima di fiducia. Il CESE richiama l’attenzione sui lavori in corso in seno alla Commissione economica per l’Europa (UNECE) del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite volti ad assicurare standard universali e di alto livello a questo riguardo.

1.6.

Il CESE auspica che la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci [COM(2018) 279 final] — nel prosieguo «la proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci» — evolva in tempi rapidi verso un sistema obbligatorio anche per gli utenti, in modo da aumentare l’efficienza, ridurre i costi e rafforzare il valore aggiunto sul piano ambientale. A questo proposito, un’occasione opportuna potrebbe essere il riesame del regolamento proposto che è previsto dall’articolo 15 della stessa proposta legislativa.

1.7.

Il CESE, inoltre, si rammarica che il campo di applicazione della proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci sia limitato agli obblighi di informazione previsti negli atti legislativi dell’Unione riguardanti le condizioni alle quali le attività di trasporto possono essere effettuate conformemente al capitolo del TFUE dedicato ai trasporti. Il CESE è dell’avviso che i vantaggi della digitalizzazione debbano essere applicati anche ad altri obblighi amministrativi riguardanti queste operazioni di trasporto. Il punto 3.8 di cui sotto propone una modifica redazionale per questa proposta legislativa. È importante inviare un segnale generale in questo senso, fatte salve le disposizioni specifiche già esistenti o che saranno adottate in futuro.

1.8.

Il CESE richiama inoltre l’attenzione sul potenziale valore aggiunto connesso alla capacità di trasmettere informazioni elettroniche alle autorità di tutto il mondo secondo standard armonizzati come quelli in corso di elaborazione da parte dell’UNECE.

1.9.

Per quanto riguarda specificamente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE [COM(2018) 278 final] — nel prosieguo, «la proposta sull’interfaccia unica marittima» — il CESE teme che la possibilità offerta di introdurre requisiti nazionali specifici possa facilmente trasformarsi in un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno. Il CESE si attende che la Commissione monitori attentamente il concreto utilizzo di tale possibilità e che un dialogo costante tra la Commissione e gli Stati membri contribuisca a limitare l’introduzione di requisiti nazionali specifici.

1.10.

Il CESE sottolinea l’importanza di affrontare gli effetti sociali della digitalizzazione anche in tale contesto, e questo significa trasmettere tempestivamente le informazioni, instaurare un dialogo, tenere conto dell’evoluzione delle mansioni lavorative e della necessità di sviluppare nuove competenze, nonché permettere alla forza lavoro di adattarsi al nuovo contesto. Secondo il CESE, la digitalizzazione del settore dei trasporti può aumentare il richiamo di questo settore come luogo di lavoro e, quindi, contribuire a risolvere gli attuali problemi incontrati dagli operatori del settore nell’assunzione di personale.

2.   Le proposte della Commissione

2.1.

La Commissione ha presentato due proposte tra loro collegate, vale a dire:

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema di interfaccia unica marittima europea e abroga la direttiva 2010/65/UE [COM(2018) 278 final], nel prosieguo, «la proposta sull’interfaccia unica marittima», e

la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle informazioni elettroniche sul trasporto merci [COM(2018) 279 final], nel prosieguo «la proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci».

2.2.

Le due proposte sono funzionalmente collegate tra loro, in quanto entrambe istituiscono un sistema per la comunicazione elettronica tra imprese e autorità pubbliche, allo scopo di facilitare il controllo di conformità in rapporto a un certo numero di obblighi giuridici per mezzo di un sistema che garantisce l’autenticità e l’integrità delle informazioni fornite, nonché il rispetto dei requisiti relativi alla vita privata.

2.3.

La proposta sull’interfaccia unica marittima è tesa a sostituire la direttiva 2010/65/UE, che aveva un obiettivo analogo ma che si è rivelata inefficace, in quanto conferiva agli Stati membri un margine di manovra troppo ampio in fase di attuazione; tale margine di manovra ha infatti portato a un ventaglio di norme e procedure, nonché a differenze nell’ambito di applicazione della notifica digitale, con il risultato di un maggiore onere amministrativo per il trasporto marittimo e di un’esecuzione manuale delle procedure amministrative restanti.

2.4.

A quanto risulta, il sistema dell’interfaccia unica marittima è utilizzabile, in quanto tale, da tutte le navi soggette per legge a un obbligo di dichiarazione quando entrano in un porto di uno Stato membro.

2.5.

La proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci è tesa a stabilire l’obbligo, per le autorità degli Stati membri, di accettare una documentazione elettronica ai fini del soddisfacimento dell’obbligo, per le imprese, di presentare dei documenti che dimostrino la loro conformità ai requisiti stabiliti da una serie di atti legislativi dell’UE relativi al trasporto di merci e alle condizioni per la spedizione di rifiuti. In quest’ottica, la proposta introduce un sistema per le informazione elettroniche sul trasporto di merci (eFTI) che consiste in un quadro di riferimento per la prestazione di servizi, comprendente: un insieme di dati comuni, le procedure e le norme in materia di accesso, i requisiti per le piattaforme e i servizi FTI, nonché un sistema di certificazione.

2.6.

La possibilità offerta nella proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci riguarda gli operatori soggetti agli obblighi in materia di informativa giuridica o di documentazione stabiliti nella proposta stessa.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Il CESE accoglie con favore le due proposte, che perseguono l’obiettivo generale della digitalizzazione dei trasporti originariamente fissato nel Libro bianco del 2011 sulla politica dei trasporti. Il perseguimento di tale obiettivo è stato poi ribadito, ad esempio, nella strategia per il mercato unico digitale e nella nuova strategia industriale (presentata dalla Commissione nell’ottobre del 2017), nonché nelle conclusioni del Consiglio dell’UE (del 5 dicembre 2017) sulla digitalizzazione dei trasporti elaborate in seguito alla dichiarazione (sottoscritta nell’ambito delle giornate dedicate al trasporto digitale) che è stata firmata a Tallin il 10 novembre 2017.

3.2.

Il CESE rinnova il proprio sostegno a favore di soluzioni innovative e appoggia la scelta relativa al tipo di atto legislativo proposto, tenuto conto che è necessario imporre agli Stati membri obblighi chiari e vincolanti ai fini dell’adeguato funzionamento di un sistema d’informazione elettronico in tutta l’Unione europea.

3.3.

In tale contesto, il CESE ricorda i propri ammonimenti circa la problematica attuazione della direttiva, dovuta alla sua natura prevalentemente non vincolante, direttiva che la proposta sull’interfaccia unica marittima — se adottata — abrogherebbe.

3.4.

Ciò premesso, il CESE conviene che potrebbe essere necessario trovare un compromesso tra la piena armonizzazione e l’interoperabilità. È chiaramente ravvisabile l’esigenza di un’armonizzazione su vasta scala nel contesto di un sistema volto ad agevolare lo sdoganamento delle navi in arrivo e in uscita dai porti dell’UE; sarà quindi necessaria, ad esempio, un’interfaccia perfettamente funzionante tra la nave e la terraferma con norme e procedure armonizzate. È accettabile un livello di armonizzazione inferiore nel quadro di un sistema che serva essenzialmente ad assicurare procedure adeguate e sicure per mettere a disposizione delle autorità competenti i documenti necessari ad assicurare la conformità con la legislazione dell’UE.

3.5.

In tale contesto, il CESE ritiene che ciascuna delle due proposte persegua il giusto livello di armonizzazione.

3.6.

Il CESE prende atto del fatto che la proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci introduce essenzialmente la possibilità, non l’obbligo, di presentare i documenti in formato elettronico. Il CESE comprende le ragioni di tale scelta in questo momento, ma auspica comunque una rapida evoluzione verso un sistema obbligatorio, tenuto conto che questo agevolerebbe implicitamente il monitoraggio della conformità in qualsiasi momento, oltre a portare a una riduzione della documentazione cartacea, in particolare per il personale operativo, come i conducenti di mezzi pesanti. Un’occasione opportuna per affrontare tale questione potrebbe essere il riesame del regolamento proposto che è previsto dall’articolo 15 della stessa proposta legislativa.

3.7.

La proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci, secondo quando disposto all’articolo 1, paragrafo 2, «si applica alle prescrizioni relative alle informazioni regolamentari definiti negli atti dell’Unione che stabiliscono le condizioni relative al trasporto di merci nel territorio dell’Unione, conformemente alla parte terza, titolo VI, del trattato, o che stabiliscono le condizioni relative alle spedizioni di rifiuti». Il CESE si domanda se tale disposizione non limiti eccessivamente il diritto a trasmettere le informazioni e la documentazione in formato elettronico. Gli atti dell’Unione elencati nell’allegato I della proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci sono soltanto quelli che riguardano direttamente le condizioni di accesso al mercato.

3.8.

Il CESE ritiene che il diritto alla presentazione in formato elettronico possa comportare benefici anche in relazione ad altri obblighi in materia di documentazione amministrativa o di informazione. A titolo di esempio, il CESE cita le notifiche e informazioni da trasmettere nel quadro di un distacco di lavoratori, oppure le informazioni da fornire per dimostrare la conformità alle disposizioni sui periodi di guida e di riposo. Secondo il CESE, il campo di applicazione della proposta dovrebbe essere esteso mediante l’aggiunta — all’articolo 1, paragrafo 2 — delle parole «e altre disposizioni» dopo «le condizioni» e prima delle parole «relative al trasporto di merci». Secondo il CESE, è importante inviare un segnale generale in questo senso, fatte salve le disposizioni specifiche già esistenti o che saranno adottate in futuro.

3.9.

Il CESE mette inoltre in evidenza la dimensione della sostenibilità legata alla riduzione della documentazione in formato cartaceo, come indicato anche nella proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci.

3.10.

Il CESE prende atto delle disposizioni specifiche delle due proposte tese ad assicurare la riservatezza dei dati commerciali e, nel caso dell’interfaccia unica marittima, di altre informazioni sensibili. Inoltre, il CESE desidera richiamare l’attenzione sugli alti livelli sia di sicurezza contro la manomissione dei dati che di protezione della vita privata che sono insiti in una struttura ben concepita e ben gestita per lo scambio dei dati in un circuito.

3.11.

Il CESE sottolinea l’importanza dei lavori in corso in senso all’UNECE in merito alle questioni sollevate nel precedente punto 3.10, in particolare il suo Libro bianco sul tema Data Pipeline Concept for Improving Data Quality in the Supply Chain («Il concetto di circuito di dati per migliorare la qualità delle informazioni nella catena di trasmissione»). Secondo il CESE, si tratta di un altro valido motivo per introdurre nella maniera più estesa possibile l’obbligatorietà della documentazione in formato elettronico.

3.12.

Il CESE richiama l’attenzione, in tale contesto, sul potenziale valore aggiunto connesso alla capacità di trasmettere informazioni elettroniche alle autorità di tutto il mondo secondo standard armonizzati come quelli in corso di elaborazione da parte dell’UNECE.

3.13.

La Commissione ha il compito fondamentale di mettere a punto le norme e i criteri di certificazione relativi alle due proposte. Il CESE sottolinea che un quadro di riferimento che ispiri fiducia e che funzioni correttamente senza inutili complessità è essenziale affinché i sistemi proposti funzionino in modo adeguato e generino il valore aggiunto previsto. È inoltre essenziale creare fiducia nelle soluzioni digitali nell’intero settore dei trasporti.

3.14.

Il CESE sottolinea la necessità di affrontare gli aspetti sociali della digitalizzazione anche in questo contesto. Senza alcun dubbio, la digitalizzazione modificherà l’ambiente di lavoro, creerà nuove occupazioni e richiederà nuove competenze; è quindi importante rispondere in tempo utile alla necessità di permettere alla forza lavoro di adattarsi al nuovo contesto. Il CESE sottolinea altresì l’importanza di fornire informazioni tempestive e di rendere possibile un dialogo sulle modifiche a venire. Secondo il CESE, la digitalizzazione del settore dei trasporti può aumentare il richiamo di questo settore come luogo di lavoro e, quindi, contribuire a risolvere gli attuali problemi incontrati dagli operatori del settore nell’assunzione di personale.

4.   Osservazioni specifiche

4.1.   La proposta sull’interfaccia unica marittima

4.1.1.

La proposta sull’interfaccia unica marittima è molto completa rispetto alla direttiva 2010/65/UE. A quanto risulta, essa fornisce un quadro adeguato per agevolare le formalità di arrivo e di partenza e, di conseguenza, sembra aver eliminato i problemi connessi agli elementi mancanti e all’assenza di armonizzazione, problemi che hanno generato effetti negativi per gli utenti in fase di attuazione della direttiva 2010/65/UE.

4.1.2.

Il CESE concorda con la scelta della Commissione di non proporre un’interfaccia unica dell’UE, ma piuttosto interfacce uniche nazionali. Sebbene esistano ottimi motivi per introdurre un’interfaccia unica a livello dell’UE, la soluzione basata sulle interfacce uniche nazionali permetterà di evitare costi irrecuperabili derivanti da investimenti già effettuati a livello nazionale, e consentirà di stabilire — se necessario — requisiti amministrativi specifici a livello nazionale.

4.1.3.

Il CESE sottolinea che un elemento essenziale della proposta è rappresentato da un’armonizzazione volta ad agevolare il corretto funzionamento del mercato interno, ed è importante assicurare che non si perda di vista questo obiettivo.

4.1.4.

Il CESE nutre pertanto dei timori circa la possibilità offerta di introdurre requisiti nazionali specifici, che potrebbero facilmente trasformarsi in ostacoli al corretto funzionamento del mercato interno. Il CESE invita pertanto la Commissione a monitorare attentamente i requisiti nazionali specifici dal punto di vista del mercato interno e a portare avanti un dialogo costante con gli Stati membri, per limitare quanto più possibile i requisiti nazionali specifici.

4.2.   La proposta relativa alle informazioni sul trasporto di merci

4.2.1.

Il CESE prende atto in particolare del ruolo significativo che sarà svolto dagli atti delegati e di esecuzione che la Commissione dovrà adottare nel quadro della proposta in esame, e sottolinea l’importanza che tali atti entrino rapidamente in vigore, in quanto sono fondamentali per il corretto funzionamento del regolamento proposto.

4.2.2.

A questo proposito, il CESE desidera richiamare l’attenzione della Commissione sul suddetto Libro bianco dell’UNECE e sugli elementi costitutivi di una struttura per lo scambio dei dati in un circuito (Pipeline Data Exchange Structure o PDES) in esso descritti, in quanto si tratta di un meccanismo utile a garantire un sistema sicuro e a prova di manomissione per lo scambio di dati nelle diverse fasi del circuito dei trasporti.

4.2.3.

Il CESE fa riferimento a quanto detto anteriormente circa l’alto livello di sicurezza di un sistema ben concepito e ben attuato per lo scambio di documenti in formato elettronico, e ribadisce che, in particolare per quanto riguarda l’obiettivo di monitoraggio della conformità stabilito nella proposta in esame, vi sono validi motivi per prendere in considerazione l’obbligatorietà del formato elettronico per i documenti, nel contesto del riesame del regolamento proposto che è previsto dall’articolo 15 della stessa proposta legislativa.

Bruxelles, addì 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


Top