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Document 52018AE3041

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente» [COM(2018) 340 final — 2018/0172(COD)]

EESC 2018/05568

GU C 62 del 15.2.2019, p. 207–213 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/207


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente»

[COM(2018) 340 final — 2018/0172(COD)]

(2019/C 62/34)

Relatrice:

Maria NIKOLOPOULOU

Consultazione

Consiglio, 15.6.2018

Parlamento europeo, 11.6.2018

Base giuridica

Articolo 192, paragrafo 1, e articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Decisione dell’Assemblea plenaria

17.4.2018

 

 

Sezione competente

Sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente

Adozione in sezione

5.10.2018

Adozione in sessione plenaria

17.10.2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

210/3/2

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) sostiene la proposta di direttiva sull’uso di plastica monouso e la considera un elemento cruciale nella strategia per l’economia circolare e per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile.

1.2.

Il Comitato sottolinea in particolare che la transizione verso la sostenibilità richiede anzitutto la partecipazione di tutti i soggetti politici, economici, sociali, ambientali e culturali, e il coinvolgimento di tutti i cittadini in un nuovo modello di produzione, consumo e riciclaggio dei prodotti. Ne consegue che l’istruzione, la formazione e le campagne di sensibilizzazione sono requisiti fondamentali a tutti i livelli e, in questo contesto, una speciale attenzione va riservata ai giovani in età scolare.

1.3.

Il Comitato ritiene che la proposta della Commissione rappresenti un importante progetto pilota, che dedica speciale attenzione alle materie plastiche maggiormente presenti nei mari e negli oceani, ma osserva anche che essa potrebbe essere ancora più ambiziosa e, allo stesso tempo, che dovrebbe essere integrata da una tabella di marcia e da altre iniziative volte a garantire un’attuazione efficace.

1.4.

In particolare, il Comitato raccomanda quanto segue:

1.4.1.

valutare un’estensione della lista di dieci articoli, aggiungendone altri per i quali sul mercato esistono già alternative sostenibili in termini di quantità e di prezzo;

1.4.2.

chiarire il principio per cui tutti i prodotti biodegradabili devono essere anche compostabili, con specifici tempi di fotodegradazione in terraferma e in mare;

1.4.3.

i pescatori possono essere un fattore essenziale per pulire i mari e gli oceani. Bisogna estendere al più presto gli incentivi alla restituzione degli attrezzi da pesca a tutti i rifiuti raccolti durante l’attività di pesca. Per il pieno sviluppo di un nuovo sistema di pulizia dei mari e degli oceani è necessario coinvolgere tutte le parti interessate e le autorità locali. Inoltre tutti i porti, anche quelli più piccoli, devono disporre di un sistema avanzato per la raccolta e la gestione trasparente dei rifiuti;

1.4.4.

sebbene il 90 % dei prodotti in plastica monouso presenti nel mercato europeo sia realizzato in paesi terzi, è essenziale assistere tutte le imprese del settore nella transizione verso una produzione più sostenibile. Bisogna in particolare promuovere, mediante strumenti finanziari e fiscali, l’innovazione e lo sviluppo di settori quali la progettazione ecocompatibile, la bioplastica e le materie prime secondarie. In questo modo l’UE potrà beneficiare di una significativa crescita della bilancia commerciale, favorire lo sviluppo di imprese più sostenibili e aumentare i posti di lavoro di qualità;

1.4.5.

il principio per cui chi inquina paga, sancito dalla direttiva 2004/35/CE, è un elemento essenziale della proposta della Commissione e costituisce la base di una ripartizione più equa ed equilibrata degli oneri di gestione e riciclaggio dei rifiuti. Una corretta applicazione della direttiva consentirà di ridurre i relativi costi per le imprese dotate di processi certificati di prevenzione dell’inquinamento o di recupero diretto dei prodotti inquinanti fabbricati;

1.4.6.

un maggiore coordinamento della restante normativa vigente in materia di gestione e riciclaggio dei rifiuti, sulla base della separazione dei rifiuti. Sarebbe altresì importante che gli Stati membri istituissero autorizzazioni e sanzioni armonizzate;

1.4.7.

la strategia per la plastica monouso avrà un effetto limitato se la Commissione non interviene con una strategia ad hoc per una gestione e un controllo più sostenibili delle acque interne (laghi e fiumi), in cui transita l’80 % dei rifiuti presenti in mare. Il Comitato raccomanda di promuovere la diffusione di sistemi di governance che coinvolgano le autorità pubbliche e private e la società civile organizzata, come i contratti di fiume, che dovrebbero essere valutati come un requisito essenziale per l’accesso a taluni fondi per la protezione dell’ambiente (ad esempio quelli di Interreg);

1.4.8.

L’introduzione di sistemi di etichettatura e tracciabilità dei prodotti di plastica potrebbe costituire un valore aggiunto nei processi di gestione e riciclaggio dei rifiuti. La creazione di un logo specifico potrebbe consolidare la fiducia dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda i prodotti fabbricati con materie prime secondarie;

1.4.9.

la direttiva dovrebbe essere riveduta ogni tre anni invece che ogni sei. Questa proposta è giustificata dal fatto che i meccanismi di monitoraggio sono già attivi e convalidati (metodo di calcolo). Detta misura consentirebbe inoltre di risolvere eventuali problemi emersi durante la fase di attuazione e, se necessario, di modificare o ampliare l’elenco dei dieci prodotti di plastica monouso in funzione dello stato di attuazione della direttiva e degli sviluppi nel settore della progettazione ecocompatibile;

1.4.10.

occorrerebbe diffondere maggiormente le numerose buone pratiche presenti nell’economia circolare, rafforzando la Piattaforma europea delle parti interessate per l’economia circolare del CESE, che costituisce uno strumento efficace per lo scambio di esperienze tra tutte le parti coinvolte.

2.   Introduzione

2.1.

Nell’Unione europea, una percentuale compresa tra l’80 % e l’85 % dei rifiuti marini è costituita da residui in plastica, di cui il 50 % sono prodotti di plastica monouso, mentre un altro 27 % è composto da attrezzi da pesca contenenti plastica, utilizzati nella pesca tradizionale e nell’acquacoltura, abbandonati o persi in mare.

2.2.

I dieci articoli di plastica monouso rinvenuti più frequentemente sulle spiagge europee rappresentano l’86 % del totale dei prodotti trovati e il 43 % dei rifiuti marini. Si tratta di oggetti di uso comune, la cui composizione non viene sempre associata alla plastica (1): contenitori per alimenti, bicchieri, bastoncini cotonati, piatti, cannucce, aste per palloncini, contenitori per bevande e relativi tappi, filtri di prodotti del tabacco, salviettine umidificate e sacchetti di plastica. Questi dieci prodotti, insieme agli attrezzi da pesca contenenti plastica, costituiscono approssimativamente il 70 % dei rifiuti marini rinvenuti (2).

2.3.

I prodotti di plastica monouso, generalmente realizzati in polietilene e polipropilene, necessitano in media di 300 anni per degradarsi nell’ambiente, benché in alcuni casi la loro fotodegradazione possa richiedere fino a 1 000 anni. Inoltre, la degradazione non implica l’assorbimento della plastica nel ciclo di vita naturale, bensì la sua trasformazione in microplastiche invisibili all’occhio umano.

2.4.

Tra le invenzioni del XX secolo, quella della plastica è una della più importanti e una di quelle che hanno influenzato maggiormente le nostre vite. Le sue caratteristiche fisiche (flessibilità, leggerezza e resistenza), fanno della plastica un materiale dalle infinite applicazioni, tra cui i prodotti monouso, ideali per l’uso all’aperto (ad esempio per i picnic). Ciò significa che i prodotti di plastica monouso presentano un elevato rischio di dispersione nell’ambiente, indipendentemente dalla volontà di numerosi consumatori e dall’efficienza dei sistemi di gestione e riciclaggio dei rifiuti. Si tratta di un rischio e di un impatto ambientale sproporzionati, in particolare se si considera che il tempo di utilizzo previsto di tali prodotti talvolta non supera i cinque minuti.

2.5.

Se non entrano nella catena di gestione dei rifiuti, i prodotti di plastica monouso si accumulano nei mari e negli oceani, con effetti dannosi per l’ambiente e per la salute umana, dato che entrano nella catena alimentare. Per di più, questo fenomeno ha ripercussioni su vari settori economici, come il turismo, la pesca e il trasporto marittimo.

2.6.

I rifiuti in mare costituiscono un problema transfrontaliero, ben rappresentato dalle isole di plastica (3). L’Unione europea si è impegnata a combattere tale fenomeno, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite (4) e con l’accordo di Parigi (COP 21). La strategia sulla plastica (5) è stata un primo passo in tale direzione, nel quadro del piano d’azione per l’economia circolare (6).

3.   Sintesi della proposta della Commissione

3.1.

L’obiettivo della proposta di direttiva consiste nel prevenire e ridurre i residui di plastica (macroplastica) in mare derivanti da prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica, integrando le misure già previste dalla strategia sulla plastica e colmando le lacune individuate nelle azioni e nella legislazione in vigore.

3.2.

La direttiva è collegata anche all’iniziativa volta ad eliminare i sacchetti di plastica monouso (a favore di altre borse realizzate con bioplastiche o materiali compostabili), che ha modificato radicalmente e in breve tempo le abitudini dei consumatori, producendo risultati estremamente positivi per l’ambiente (7).

3.3.   Prodotti di plastica monouso

3.3.1.

Sulla scorta dei conteggi realizzati in diverse spiagge europee, la proposta si concentra sui dieci prodotti di plastica monouso rinvenuti più frequentemente sulle spiagge. La Commissione ha previsto una serie di misure in funzione della disponibilità di prodotti alternativi sostenibili e dal prezzo accessibile. Se tali prodotti alternativi sono già presenti sul mercato, si dispone l’eliminazione di prodotti analoghi più inquinanti (ad esempio cannucce, piatti e bastoncini cotonati). In caso contrario, viene istituito un insieme di misure tese a ridurne il consumo attraverso campagne di sensibilizzazione e a promuovere la progettazione ecocompatibile allo scopo di produrre quanto prima materiali alternativi, ecocompatibili e riciclabili (ad esempio contenitori per alimenti, tazze per bevande, palloncini, pacchetti e involucri, contenitori per bevande, filtri di prodotti del tabacco, salviettine umidificate, sacchetti di plastica in materiale leggero).

3.3.2.

La direttiva stabilisce l’applicazione del regime di responsabilità estesa del produttore per tutti i prodotti che non rientrano nella misura di restrizione di mercato, al fine di contribuire al costo della prevenzione e della gestione dei rifiuti.

3.3.3.

La Commissione propone inoltre un sistema di etichettatura che fornisca ai consumatori informazioni sulla gestione dei rifiuti, in modo da incentivare la raccolta differenziata e il riciclaggio. Tale misura implica inoltre che siano segnalati i comportamenti da evitare (ad esempio l’utilizzo di salviettine umidificate).

3.3.4.

La proposta introduce misure concrete riguardanti la progettazione dei prodotti (ad esempio tappi agganciati alle bottiglie) e obiettivi ambiziosi in termini di riciclaggio (ad esempio un tasso del 90 % per le bottiglie di plastica monouso).

3.4.   Attrezzi da pesca contenenti plastica

3.4.1.

La direttiva propone un sistema integrato e più moderno di raccolta degli attrezzi da pesca contenenti plastica che si basa su tre punti chiave: l’attuazione di un meccanismo specifico e l’utilizzo di macchinari per la raccolta differenziata nei porti, incentivi per i pescatori che restituiscono gli attrezzi da pesca o consegnano rifiuti abbandonati in mare, e l’introduzione di un regime di responsabilità estesa del produttore per i produttori di attrezzi da pesca, comprese le PMI. I fondi raccolti attraverso il regime di responsabilità estesa del produttore saranno utilizzati per coprire i costi sostenuti per la prevenzione della produzione di rifiuti (campagne di sensibilizzazione pubblica) e la gestione dei rifiuti stessi, compresa la rimozione di prodotti in plastica monouso dispersi nell’ambiente.

3.5.

Gran parte dei prodotti in plastica monouso sono fabbricati in paesi al di fuori dell’UE. Ne consegue che la proposta potrebbe incoraggiare uno sviluppo produttivo europeo, sostenuto dalla forte domanda interna. Si prevede quindi che la normativa in esame contribuirà anche ad accelerare lo sviluppo di un’economica competitiva, sostenibile e decarbonizzata, apportando evidenti vantaggi in termini di bilancia commerciale con i paesi terzi e di creazione di posti di lavoro.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il CESE è stato uno dei pionieri dello sviluppo sostenibile basato sulla sensibilizzazione sia dei cittadini che di tutti i soggetti politici, economici, sociali, ambientali e culturali. In quest’ottica, l’educazione a tutti i livelli riveste un ruolo chiave nel gettare le basi di un nuovo modo di produrre, consumare e vivere rispettando l’ambiente. Nel quadro della responsabilità sociale delle imprese, queste sono un fattore essenziale di tale opera di sensibilizzazione e di educazione. La società civile organizzata ha già eseguito numerose azioni volontarie, che potrebbero rappresentare un importante valore aggiunto per l’iniziativa della Commissione.

4.2.

Il CESE rammenta che l’inquinamento è un problema mondiale. Qualsiasi iniziativa europea, indipendentemente dal suo obiettivo e dalla sua portata, sarà insufficiente se non verrà affiancata da un progetto più ampio di sviluppo sostenibile che coinvolga sia i grandi concorrenti dell’Unione sia i paesi in via di sviluppo. Si raccomanda, in particolare, di creare sinergie con i paesi terzi vicini nella gestione sostenibile di mari chiusi come il Mar Nero e il Mediterraneo. Il Comitato, quindi, auspica che l’UE assuma un ruolo sempre più importante nella guida dei processi di sviluppo sostenibile.

4.3.

Il CESE sostiene la proposta volta a prevenire e ridurre i rifiuti di plastica in mare composti da prodotti di plastica monouso e attrezzi da pesca contenenti plastica. Il Comitato comprende l’idea di concentrarsi su un numero limitato di prodotti con un elevato impatto ambientale, seguendo la logica del progetto pilota, e considera questa iniziativa come un passo importante verso la creazione di un’economia realmente sostenibile, nel quadro del piano d’azione per l’economia circolare (8) e a integrazione della strategia sulla plastica (9). Tuttavia, il Comitato reputa che l’iniziativa della Commissione potrebbe essere più ambiziosa, estendere l’elenco dei prodotti sostenibili già disponibili in quantità e a prezzi adeguati (ad esempio, capsule per il caffè) e garantirne la sicurezza, con il coinvolgimento dell’EFSA.

4.4.

Il CESE ritiene appropriata la proposta di limitare la commercializzazione solo quando esistano già prodotti alternativi sostenibili, sicuri per l’ambiente e le persone ed economicamente accessibili per i consumatori.

4.5.

Per risolvere il problema dell’accumulo di rifiuti di plastica sono importanti, oltre alla gestione dei rifiuti, le abitudini di consumo e il modello di produzione. È quindi fondamentale che i governi nazionali impieghino tutti gli strumenti necessari per incentivare l’uso di prodotti di plastica sostenibili, promuovendo e sostenendo i processi di produzione e consumo più razionalizzati. Nel contempo, è importante sensibilizzare i cittadini, a partire dall’età scolare, affinché agiscano in maniera responsabile e partecipino alla raccolta differenziata dei rifiuti.

4.6.

I prodotti di plastica monouso presentano un alto rischio di dispersione nell’ambiente, indipendentemente dalla volontà dei consumatori e dall’efficienza dei sistemi di gestione e riciclaggio dei rifiuti. Data l’impossibilità di istituire un meccanismo di raccolta e riciclaggio dei rifiuti efficace al 100 %, bisogna creare quanto prima prodotti alternativi sostenibili, e adottare misure che riducano il livello di inquinamento che è stato raggiunto (10).

4.7.

La progettazione ecocompatibile è un fattore chiave nella creazione di prodotti ecocompatibili alternativi a quelli più inquinanti. Il Comitato raccomanda di investire adeguate risorse in tale settore nel nuovo quadro finanziario dell’UE, in particolare attraverso il nuovo programma Orizzonte. Il CESE ritiene che l’innovazione verde nell’ambito della bioplastica e delle materie prime secondarie o il ricorso a enzimi come le PETasi, in grado di «mangiare» la plastica, possa rappresentare un valore aggiunto per tutta l’Unione dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

4.8.

Il Comitato raccomanda di adottare un approccio specifico per i prodotti di plastica destinati a essere trasformati in materie prime secondarie. In particolare, è importante che la plastica non contenga additivi chimici tossici che potrebbero ostacolarne il riciclaggio, causando danni alle persone, alle imprese e all’ambiente. È altresì importante prevedere una fine del ciclo di vita, non essendo possibile procedere a un numero infinito di riciclaggi.

4.9.

Secondo il CESE, uno dei limiti più evidenti dell’iniziativa consiste nell’assenza di una normativa che integri il concetto di biodegradabilità. In effetti, il fatto che un prodotto di plastica sia biodegradabile non implica necessariamente che sia anche ecosostenibile. I prodotti di plastica, in particolare quelli monouso, possono trasformarsi in microplastiche, contaminando l’ambiente ed entrando nella catena alimentare. Il Comitato raccomanda pertanto di intervenire quanto prima per chiarire il principio che i prodotti di plastica biodegradabili devono essere anche compostabili , ossia né tossicinocivi per l’ambiente. In questo contesto è essenziale anche fissare scadenze specifiche di biodegradabilità in mare e terra, in linea con la norma armonizzata EN 13432 (11). Infine, è essenziale creare un sistema europeo di etichettatura, con adeguati meccanismi di controllo per evitare frodi.

4.10.

Il CESE è favorevole alla proposta di promuovere la restituzione degli attrezzi da pesca mediante incentivi ai pescatori. Il Comitato sottolinea che l’attività di separazione dei rifiuti non è né semplice né di breve durata e si aspetta, pertanto, che gli incentivi siano commisurati al tempo investito dai pescatori in tale separazione.

4.10.1.

Una simile misura dovrebbe essere estesa alla riconsegna di tutti i rifiuti raccolti durante l’attività di pesca, per il cui scarico nei porti, secondo le leggi vigenti, i pescatori sono tenuti a pagare. Ciò significa che attualmente i pescatori pagano per pulire il mare e scaricare a terra rifiuti che non hanno prodotto, bensì raccolto. Per tale ragione si raccomanda di rivedere, nel quadro del nuovo Fondo europeo per la pesca 2021-2026, le misure attuali in materia di gestione dei rifiuti, favorendo i comportamenti proattivi e responsabili.

4.10.2.

Data la grande quantità di rifiuti, sia galleggianti sia sommersi, i pescatori possono rappresentare un importante valore aggiunto per la loro raccolta. La recente imposizione di limiti all’attività di pesca di diversi stock ittici permette di considerare tali incentivi come un elemento di compensazione economica (12). In tal modo l’attività di pulizia, a seguito di una formazione adeguata e con il coinvolgimento diretto delle associazioni di pescatori, potrebbe trasformarsi in un’altra attività economica conveniente, come la pesca-turismo (economia blu), molto praticata nei periodi di interruzione naturale della pesca. Questa misura dovrebbe essere prevista dal nuovo Fondo europeo per la pesca e la relativa attuazione dovrebbe essere oggetto di una iniziativa legislativa europea.

4.11.

Il Comitato è favorevole all’introduzione del regime di responsabilità estesa del produttore, in linea con il principio chi inquina paga. Sino ad oggi altri settori produttivi (turismo (13), trasporto marittimo, pesca) e i cittadini (attraverso l’aumento delle tasse per la raccolta, la gestione e il riciclaggio dei rifiuti) hanno pagato i costi dell’inquinamento del mare. Al momento della sua attuazione sarà importante verificare che tale principio si applichi alle imprese che fabbricano realmente prodotti inquinanti e non finisca per gravare sul prezzo finale pagato dai consumatori (14).

4.12.

Il Comitato, in linea con i criteri della direttiva 2004/35/CE (15), invita la Commissione e gli Stati membri a valutare la possibilità di ridurre gli oneri economici a carico delle imprese che svolgono azioni certificate di recupero diretto dell’inquinamento causato dai loro prodotti (ad esempio contenitori riutilizzabili). La valutazione di queste buone pratiche, sebbene di competenza diretta delle autorità nazionali, dovrebbe essere soggetta anche a un controllo europeo di secondo livello.

4.13.

Il CESE è consapevole del fatto che la transizione verso l’economia circolare implicherà una serie di costi elevati per molte imprese. Pertanto auspica che tale processo, così indispensabile dal punto di vista ambientale, sia affiancato da incentivi finanziari che permettano alle imprese di passare a una produzione sostenibile. È importante che detto processo sia gestito e monitorato a livello europeo per evitare situazioni di concorrenza sleale sul mercato interno.

4.14.

La transizione verso l’economia circolare può rappresentare un’importante opportunità per tutta l’Unione europea in termini di competitività e occupazione. Per cogliere tale opportunità è necessario sviluppare un sistema avanzato di istruzione e formazione. Ciò implica altresì un sistema adeguato di politiche attive del lavoro per l’aggiornamento delle competenze dei lavoratori.

4.15.

Il Comitato condivide l’idea di elaborare una direttiva affinché ogni Stato membro attui la normativa conformemente alle sue specificità nazionali, benché sarebbe importante limitare quanto prima le differenze in termini di autorizzazioni e sanzioni (16). In un simile contesto è fondamentale che i governi nazionali coinvolgano la società civile organizzata in ogni fase, dall’elaborazione della legislazione fino alla sua attuazione, al suo monitoraggio e alla sua valutazione. In fase di attuazione della direttiva, sebbene in alcuni casi siano previsti limiti di tempo per il conseguimento degli obiettivi prefissati, in molti altri casi (ad esempio il riciclaggio del PET) non sono stati stabiliti calendari precisi. Il CESE ritiene che l’assenza di scadenze chiare e uguali per tutti possa far aumentare le situazioni di squilibrio in fase di recepimento della normativa.

4.16.

Il Comitato sottolinea che i meccanismi di monitoraggio sono già attivi e convalidati (metodo di conteggio). Pertanto raccomanda di procedere alla revisione della direttiva ogni tre anni anziché ogni sei come previsto dalla proposta originaria. Ciò consentirebbe di risolvere eventuali problemi emersi durante la fase di attuazione e, se necessario, di modificare o ampliare l’elenco dei dieci prodotti di plastica monouso in virtù dello stato di attuazione della direttiva e degli sviluppi nel settore della progettazione ecocompatibile.

5.   Osservazioni particolari

5.1.

Secondo il programma delle Nazioni Unite per l’ambiente (UNEP) (17), l’80 % dei rifiuti accumulati nei mari e negli oceani è stato prodotto a terra e giunge al mare attraverso i fiumi. Ciò implica la necessità di intervenire con misure sempre più coordinate per evitare che i rifiuti finiscano in mare. Le azioni riguardanti la plastica monouso miglioreranno la condizione dei laghi e dei fiumi, tuttavia non vi sono previsioni specifiche per quanto concerne gli attrezzi da pesca. Per questo motivo il CESE raccomanda di estendere questa normativa a laghi e fiumi mediante una strategia a livello europeo per una gestione più sostenibile delle acque interne.

5.2.

I contratti di fiume (18) sono una buona pratica di grande successo, ampiamente diffusa in Europa, che può risultare particolarmente efficace per gestire le acque interne in relazione al rischio idrogeologico e ambientale. Il punto forte di questo strumento consiste nella sua governance aperta, che permette di coinvolgere a livello territoriale tutti i soggetti pubblici, privati e della società civile organizzata. Tali esperienze dovrebbero essere raccolte in un’apposita banca dati europea volta a facilitare un loro sviluppo organico e strutturato in tutta l’UE. In linea con il nuovo programma Orizzonte Europa, nel cui quadro il 35 % del bilancio dovrebbe essere destinato ad azioni per il clima e l’ambiente, il Comitato raccomanda che i contratti di fiume costituiscano una condizione preliminare per l’accesso a determinati fondi europei nel campo della ricerca e dell’innovazione per la sostenibilità ambientale, come pure ai fondi per la protezione del territorio dal rischio idrogeologico e ambientale (ad esempio Interreg).

5.3.

Il Comitato ritiene fondamentale un’attuazione della direttiva coerente e coordinata con la restante legislazione elaborata dall’UE in materia di rifiuti e di acque, in particolare la direttiva quadro sui rifiuti (19), la direttiva sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio (20), la direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino (21) e la direttiva sul trattamento delle acque reflue urbane (22). Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle norme dell’UE in materia di gestione dei rifiuti (23).

5.3.1.

È importante che vi siano adeguate strutture di gestione dei rifiuti (ad esempio raccolta differenziata dei rifiuti compostabili per un trattamento efficiente e corretto negli impianti di riciclaggio), e che vengano fornite informazioni chiare ai consumatori. La corretta separazione favorirà anche l’uso della tecnica di stampa tridimensionale, giacché le materie plastiche possono essere usate facilmente come materia prima per la creazione di nuovi oggetti.

5.3.2.

Sebbene non rientrino tra i prodotti di plastica monouso, il Comitato invita la Commissione a prendere in considerazione il crescente fenomeno dei filtri a biomassa adesa che vengono ritrovati su numerose spiagge in seguito a malfunzionamenti nella gestione delle acque reflue.

5.4.

La digitalizzazione può rappresentare un solido alleato nella lotta all’inquinamento e nella promozione dell’economia sostenibile. L’introduzione di sistemi di etichettatura e tracciabilità dei prodotti di plastica potrebbe costituire un valore aggiunto nei processi di gestione e riciclaggio dei rifiuti. La creazione di un logo specifico potrebbe consolidare la fiducia dei consumatori, soprattutto per quanto riguarda i prodotti fabbricati con materie prime secondarie (24).

5.5.

Il Comitato raccomanda di realizzare un quadro comune di qualità elevata in materia di certificazioni ambientali. Tale iniziativa è fondamentale per consentire alle imprese di conformarsi alle norme più rigorose sulla sostenibilità, evitando la sovrapposizione dei requisiti e oneri economici aggiuntivi.

5.6.

Il CESE richiama di nuovo l’attenzione sulla questione dei diversi sistemi portuali esistenti nell’UE (25). Ci sono in Europa centinaia di piccoli porti che rappresentano un fattore chiave per lo sviluppo delle piccole comunità locali che vivono grazie al mare e alla pesca. La proposta della Commissione introduce un processo di modernizzazione (in termini di metodo, tecnologia e infrastruttura) che difficilmente potrà essere realizzato a livello locale senza il sostegno finanziario dell’Unione europea. Tale processo è fondamentale per contrastare i fenomeni di spopolamento e salvaguardare sia le peculiarità produttive locali sia le comunità stesse.

5.6.1.

Il Comitato raccomanda che i fondi raccolti attraverso la responsabilità estesa del produttore, sulla base della direttiva (UE) 2018/851, siano destinati anche a rinnovare le infrastrutture portuarie, in linea con gli standard più elevati in materia di raccolta e gestione dei rifiuti. Al tempo stesso, il CESE ritiene fondamentale coinvolgere le istituzioni e la società civile a livello locale, con una particolare attenzione per i piccoli comuni costieri (di meno di 5 000 abitanti) per trovare insieme soluzioni comuni e, nel lungo termine, meno costose.

5.7.

Il CESE dispone, insieme alla Commissione, di una piattaforma per l’economia circolare (26) che ha già conseguito risultati importanti favorendo la raccolta e lo scambio di numerose esperienze e buone pratiche vigenti tra i vari soggetti già coinvolti e promuovendo la loro diffusione e riproduzione. Questa piattaforma costituisce uno strumento fondamentale, che andrebbe diffuso maggiormente.

Bruxelles, 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  I filtri delle sigarette sono fatti per il 95 % di plastica. https://www.noordzee.nl/hele-noordzeekust-schoon-2764-vrijwilligers-ruimen-11163-kilo-afval-op/ .

(2)  Il conteggio dei rifiuti sulle spiagge rappresenta un metodo riconosciuto a livello internazionale per stabilire la composizione dei rifiuti marini. La comunità scientifica lo considera un indicatore molto attendibile per l’elaborazione delle politiche. Il metodo di conteggio si basa su relazioni elaborate dagli Stati membri e compilate dal Centro comune di ricerca nell’ambito dell’attuazione della direttiva quadro 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino. Fonte: Programma delle Nazioni Unite per l’ambiente, 2017.

(3)  Le isole di plastica si trovano in acque internazionali ed è necessario un accordo a livello mondiale per eliminarle. Esse si sono formate nel corso degli anni per effetto delle correnti marine, attraverso l’accumulo di gran parte della plastica proveniente da paesi in via di sviluppo (soprattutto dell’Asia sudorientale).

(4)  Obiettivi di sviluppo sostenibile n. 3, 9, 12 e 14 (salute e benessere; industria, innovazione e infrastrutture; consumo e produzione responsabili; vita marina).

(5)  COM(2018) 28 final.

(6)  COM(2015) 614 final.

(7)  Direttiva (UE) 2015/720 (GU C 214 del 8.7.2014, pag. 40).

(8)  GU C 264 del 20.7.2016, pag. 98, GU C 367 del 10.10.2018, pag. 97.

(9)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 61.

(10)  GU C 230 del 14.7.2015, pag. 33.

(11)  La norma UNI EN 13432: 2002 è una norma armonizzata del Comitato europeo di normalizzazione sulle caratteristiche che un materiale deve possedere per essere definito come biodegradabile o compostabile.

(12)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 61.

(13)  GU C 209 del 30.6.2017, pag. 1 .

(14)  GU C 81 del 2.3.2018, pag. 22 .

(15)  La direttiva 2004/35/CE stabilisce il principio per cui chi inquina paga. Ciò significa che una società che causa danni ambientali è responsabile di tali danni, e deve quindi adottare le necessarie misure di prevenzione o di riparazione e sostenere tutti i costi correlati.

(16)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 61.

(17)  UNEP, Marine plastic debris and microplastics (Rifiuti marini di plastica e microplastiche), 2016.

(18)  I contratti di fiume sono una buona pratica introdotta per la prima volta in Francia negli anni Novanta. La loro importanza e la loro utilità sono state riconosciute nel 2000, in occasione del forum mondiale sull’acqua. In una prima fase, tali contratti vertevano sulla prevenzione del rischio idrogeologico. Più di recente essi sono divenuti, in molti paesi dell’UE, uno strumento essenziale per una gestione responsabile e sostenibile delle acque interne, secondo un approccio dal basso.

(19)  Direttiva 2008/98/CE.

(20)  Direttiva 1994/62/CE.

(21)  Direttiva 2008/56/CE.

(22)  Direttiva 91/271/CEE.

(23)  Direttiva 2008/98/CE.

(24)  GU C 283 del 10.8.2018, pag. 61.

(25)  GU C C288 del 31.8.2017, pag. 68.

(26)  https://circulareconomy.europa.eu/platform/en.


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