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Document 52018AE2766

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341» [COM(2018) 354 final — 2018/0179 (COD)]

EESC 2018/02766

GU C 62 del 15.2.2019, p. 97–102 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/97


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’informativa in materia di investimenti sostenibili e rischi per la sostenibilità recante modifica della direttiva (UE) 2016/2341»

[COM(2018) 354 final — 2018/0179 (COD)]

(2019/C 62/15)

Relatore:

Carlos TRIAS PINTÓ

Consultazione

Consiglio dell’Unione europea, 6.7.2018

Parlamento europeo, 5.7.2018

Base giuridica

Articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Unione economica e monetaria, coesione economica e sociale

Adozione in sezione

3.10.2018

Adozione in sessione plenaria

17.10.2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

174/7/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Gli operatori finanziari contribuiscono alla transizione dell’economia europea verso un sistema maggiormente ecologico, resiliente e circolare, grazie all’integrazione dei fattori ASG (1):

nelle attività di consulenza agli investitori finali, chiedendo informazioni circa le loro preferenze in materia di sostenibilità;

nella configurazione o nella scelta di un portafoglio di attività finanziarie;

nella comunicazione trasparente e nella giustificazione veritiera delle scelte operate;

nell’informazione preliminare, precontrattuale, sull’integrazione di rischi e sul loro impatto previsto;

nelle relazioni periodiche, presentando l’impatto complessivo del prodotto finanziario in relazione alla sostenibilità mediante indicatori di sostenibilità pertinenti.

1.2.

Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS(2), l’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici formano la parte frontale dei pilastri della sostenibilità condivisa, e il piano d’azione della Commissione europea sulla finanza sostenibile (3) consoliderà questa nuova architettura.

1.3.

Il punto di partenza consiste nel definire gradualmente quali attività siano sostenibili, in base a rigorose prove scientifiche e sulla scorta di un metodo di analisi dei costi e dei benefici lungo l’intero ciclo di vita del progetto, che valuti le esternalità ambientali, sociali ed economiche.

1.4.

Sia pure partendo dalla A (ambiente) dei criteri ASG, si devono rispettare in ogni momento (4) le garanzie sociali concordate a livello internazionale (5) e il al pilastro europeo dei diritti sociali (6). A giudizio del CESE le garanzie dovrebbero giungere fino alla G, senza dimenticare la buona governance fiscale (aziendale e istituzionale).

1.5.

Il CESE plaude alla stesura del piano d’azione. Il presente parere è incentrato sulle azioni volte a riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili, e va pertanto al cuore degli obblighi fiduciari degli operatori dei mercati dei capitali, il cui elemento debole, l’investitore finale, potrà allineare le sue preferenze in materia di sostenibilità con le sue decisioni consapevoli di investimento. Sia il nuovo regolamento proposto che la riforma della direttiva conferiscono solidità, coerenza ed efficacia allo sviluppo del piano d’azione.

1.6.

Da più parti viene menzionato lo slancio necessario per fare di necessità virtù e rafforzare l’Europa dei valori, prendendo il controllo della sostenibilità. A questo proposito, il CESE è decisamente in favore della configurazione di prodotti finanziari paneuropei sostenibili, nella convinzione che contribuiranno a fare di più e di meglio in Europa.

1.7.

Il CESE appoggia la proposta della Commissione di istituire una piattaforma sulla finanza sostenibile, composta di esperti in rappresentanza del settore pubblico e di quello privato. Il CESE dovrebbe essere chiamato a farne parte.

1.8.

Infine, il CESE sottolinea la necessità di garantire la partecipazione della società civile e delle parti sociali durante l’intero processo.

2.   Contesto

2.1.   Quadro generale: piano d’azione per finanziare lo sviluppo sostenibile

2.1.1.

Nel lungo percorso verso il completamento dell’Unione finanziaria, la revisione intermedia dell’Unione dei mercati dei capitali è stata incentrata su come mobilitare i risparmi europei attraverso la promozione di investimenti sostenibili. Il piano d’azione per il finanziamento della crescita sostenibile, presentato dalla Commissione l’8 marzo 2018, ha indicato una tabella di marcia intelligente e precisa per realizzare tale impegno.

2.1.2.

Il Comitato economico e sociale ha accolto con grande favore questa iniziativa, le cui dieci azioni configurano una sequenza di atti coerenti e ben integrati, che dovrebbero essere adottati entro la fine del 2019.

2.1.3.

La proposta di modifica del quadro normativo, oggetto del presente parere, è collegato al ruolo fiduciario degli operatori finanziari.

2.1.4.

Essa si riferisce in particolare all’azione 7, nel cui quadro l’integrazione della sostenibilità nei portafogli d’investimento e la sua corretta divulgazione hanno come corollario l’azione 4, concernente la consulenza all’investitore finale. Essa riguarda in parte anche l’azione 9, dato che una condizione imprescindibile è che le imprese mettano a disposizione informazioni societarie, di carattere non finanziario, di qualità e armonizzate.

2.1.5.

In parallelo, in questa prima serie coerente di misure del piano d’azione, il CESE adotta la sua posizione sulla tassonomia (azione 1) e sulla sostenibilità (azione 5) (7).

2.2.   Obblighi in materia di sostenibilità per gli investitori istituzionali e i gestori di attività

2.2.1.

Viene proposto un regolamento sull’integrazione di considerazioni relative alla sostenibilità nel processo decisionale e nella divulgazione di informazioni relative agli investimenti sostenibili e ai rischi per la sostenibilità, accompagnato dalla modifica della direttiva (UE) 2016/2341, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), nonché da atti delegati della Commissione europea per adeguare in modo coerente la direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari (MiFID II) e la direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), con l’assistenza delle autorità di vigilanza.

2.2.2.

L’obiettivo è far sì che i gestori degli attivi, gli investitori istituzionali, i distributori di prodotti assicurativi e i consulenti finanziari integrino i fattori ambientali, sociali e di governo societario (ASG), nelle loro decisioni di investimento (azione 7) e nella loro consulenza (azione 4), nell’ambito del loro obbligo di agire nel migliore interesse degli investitori o dei beneficiari.

2.2.3.

I gestori degli attivi e gli investitori istituzionali dovrebbero chiarire in che modo i loro investimenti si allineano a tali obiettivi di sostenibilità, e riferire periodicamente in merito ai risultati non finanziari degli investimenti, tramite appositi indicatori di impatto. Ciò significa maggiore trasparenza nei confronti degli investitori finali, i quali potranno adottare decisioni correttamente informate, sulla base di prodotti comparabili e non soggetti a un’esagerazione degli aspetti ecologici o sociali.

2.2.4.

Il regolamento proposto si applica ai gestori degli attivi (8), agli investitori istituzionali (compagnie di assicurazione soggette alla direttiva Solvibilità II e fondi pensionistici di cui alla direttiva EPAP II), ai distributori di prodotti assicurativi coperti dalla direttiva sulla distribuzione assicurativa (IDD), ai consulenti in materia di investimenti e ai gestori di portafogli individuali disciplinati dalla direttiva MiFID II.

2.2.5.

Le disposizioni proposte coprono tutti i prodotti finanziari offerti e i servizi (gestione di portafogli e consulenza) forniti dalle entità summenzionate, indipendentemente dal fatto che vengano perseguiti investimenti nella sostenibilità o no.

2.2.6.

Un basso tasso di carbonio dell’UE o un indice di impatto positivo sul carbonio si configurerebbero come punto di riferimento solo per i prodotti o servizi che perseguono un obiettivo di basse emissioni di carbonio, così come si applicheranno altri indici per i prodotti o servizi che perseguono obiettivi di impatto ambientale e/o sociale.

2.2.7.

In tal modo, gli investitori terranno conto della copertura dei rischi di sostenibilità al momento di valutare il rendimento dei loro investimenti a lungo termine, e adempiranno al cosiddetto obbligo fiduciario nel migliore interesse dei loro investitori finali/beneficiari.

2.2.8.

Analogamente, il settore finanziario svolgerà un ruolo fondamentale per adeguare i rischi dei cambiamenti climatici e le sfide ambientali, sociali e di governance, riorientando gradualmente i flussi dei capitali privati verso investimenti sostenibili, mediante la scelta di attività, progetti e imprese idonei.

2.2.9.

Da parte sua, l’UE rafforzerà i fondi pubblici al fine di attrarre maggiori investimenti privati. In particolare, il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS 2.0), ampliato e rafforzato, in vigore dal 31 dicembre 2017, propone un obiettivo del 40 % di investimenti intelligenti sotto il profilo climatico e proseguirà la sua crescita nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027.

3.   Osservazioni generali

3.1.

Nella transizione verso economie più sostenibili e inclusive, un’impostazione equilibrata dei rischi ambientali, sociali e di governance, e un adeguato allineamento degli operatori del sistema finanziario, contribuiranno alla stabilità finanziaria sistemica.

3.2.

Nell’ambito del piano d’azione della Commissione europea, il CESE si è recentemente pronunciato (9), in linea generale, sugli obblighi fiduciari in materia di sostenibilità degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi.

3.3.

Più specificamente, il CESE è favorevole a inquadrare i prodotti finanziari legati alle pensioni nella nuova tassonomia e nei parametri di riferimento, che potranno essere associati agli investimenti a lungo termine del FEIS 2.0 e del futuro Fondo InvestEU, previsto nel quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

3.4.

Pertanto, i futuri prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) potrebbero caratterizzarsi come prodotto sostenibile di punta, data la grande utilità di attivare un flusso di risorse finanziarie a lungo termine, che consenta di rispondere contemporaneamente a una varietà di sfide della società europea, ossia in sintesi, garantire il benessere individuale futuro delle persone, finanziando al tempo stesso solide infrastrutture sostenibili. A giudizio del CESE sarebbe questa l’opzione di investimento di base, la quale deve consentire ai risparmiatori in PEPP di recuperare il capitale investito, anche grazie al sostegno istituzionale sussidiario dell’UE (10).

3.5.

Oltre a mobilitare il risparmio interno, occorre attirare più investimenti verso l’Europa. In aggiunta agli incentivi connessi con gli investimenti sostenibili, è stato dimostrato da numerosi studi che gli investitori cercano di accedere ai mercati dei capitali più grandi perché in tali mercati ottengono in genere rendimenti più elevati degli investimenti.

3.6.

L’integrazione dei mercati dei capitali dovrebbe inoltre prendere in considerazione incentivi atti a promuovere piani pensionistici paneuropei individuali e collettivi sostenibili, con il presupposto di garantire al tempo stesso un solido sistema pensionistico pubblico, estendendo l’attuale base di affiliati ai regimi di sicurezza sociale. Occorre incoraggiare i sistemi pensionistici pubblici a optare per l’investimento sostenibile dai loro fondi di riserva, ove ve ne siano.

3.7.

Il CESE ha inoltre sottolineato che i servizi di intermediazione finanziaria, come elemento essenziale dei loro obblighi giuridici, dovrebbero interagire proattivamente con i clienti, per offrire loro informazioni chiare sui possibili rischi finanziari e i benefici derivanti dall’inclusione dei fattori ambientali, sociali e di governance. Nel caso dell’investitore al dettaglio, occorre verificare che abbia compreso esattamente tutte le informazioni fornite.

3.8.

Per tale ragione, il CESE sostiene anche l’adeguamento della direttiva MiFID II e della direttiva sulla distribuzione assicurativa, e auspica che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) preveda in futuro, nelle sue linee guida per la valutazione dell’idoneità, preferenze in materia di sostenibilità. In particolare, e fatti salvi gli obiettivi delle direttive in esame, tese a garantire la protezione degli investitori, è necessario valutare in che modo le preferenze degli investitori in materia di sostenibilità possano essere incluse in questa normativa affinché i consulenti finanziari possano formulare raccomandazioni appropriate sui prodotti finanziari che rispettano il più possibile le preferenze dei clienti e l’idoneità.

3.9.

In sintesi, il CESE accoglie con favore la coerente e simultanea revisione del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, volta a integrare i rischi per la sostenibilità (11) rilevanti dal punto di vista finanziario nei compiti di vigilanza microprudenziale, e prende nota del fatto che gli attuali requisiti patrimoniali e di liquidità dovranno essere attentamente valutati in funzione di questi nuovi elementi.

3.10.

Infine il CESE esprime ancora una volta profondo rammarico per il fatto che neanche i paesi più avanzati siano riusciti a colmare il divario di genere. La finanza sostenibile offre risposte efficaci in questo campo: tra gli investimenti in un’ottica di genere (12) (gender-lens investing) può figurare il finanziamento di attività gestite da donne, o di imprese con una solida tradizione di occupazione femminile, o che migliorano la vita delle donne e delle bambine attraverso i loro prodotti e servizi.

3.11.

Per di più, secondo quanto riferisce il Boston Consulting Group, sia la generazione del nuovo millennio che le donne cercano sempre più di allineare i loro obiettivi finanziari e di investimento con i loro valori, senza per questo ridurre le loro aspettative di rendimento. In altri termini, ricercano un’ulteriore unità di valore, in aggiunta al rendimento finanziario.

4.   Osservazioni particolari

4.1.

Il CESE considera appropriato che la base giuridica del regolamento sia l’articolo 114 del TFUE, essendo l’obiettivo quello di mantenere la parità di condizioni tra i vari operatori finanziari, garantendo nel contempo un elevato livello di protezione dei consumatori (investitori finali).

4.2.   Proposta di regolamento

4.2.1.

Il CESE apprezza l’armonizzazione, operata dal regolamento in esame, delle norme che gli investitori istituzionali e i gestori degli attivi devono seguire nel processo di investimento, tenuto conto dei fattori di sostenibilità e dei rischi per essa, nonché dei requisiti di trasparenza che consentiranno un confronto oggettivo tra prodotti finanziari sostenibili. Sottolinea inoltre l’importante ruolo che le autorità di supervisione svolgeranno nella definizione delle norme tecniche per l’elaborazione e la divulgazione delle informazioni, ai cui fini devono disporre di un parere tecnico specializzato.

4.2.2.

Il CESE si compiace delle esaurienti definizioni dell’articolo 2, e rileva con soddisfazione che esse contemplano in maniera congiunta le questioni ambientali, sociali e di governance, che si rifletteranno nella costruzione della nuova tassonomia. Tale approccio normativo si riflette nella lettera o) di detto articolo, in base alla considerazione che gli investimenti sostenibili debbano non solo basarsi sul punto i), che fa riferimento all’articolo 2 della proposta di regolamento sulla nuova tassonomia (13), ma anche soddisfare i punti ii) e iii), relativi alla dimensione sociale e di governance. Tali disposizioni sono state configurate per facilitare l’obbligo di informazione a carico degli agenti di mercato che hanno già integrato i fattori sociali e di governance nei loro portafogli di investimento. A giudizio del CESE tali due punti devono essere formulati in modo da configurare una salvaguardia della «tassonomia verde».

4.2.3.

Il CESE considera opportuno che tutti i partecipanti al mercato finanziario pubblichino sui loro siti web i criteri di integrazione dei fattori di sostenibilità rilevanti dal punto di vista finanziario (14) accanto ai rischi finanziari connessi al loro catalogo di prodotti, ma ritiene che ciò sarà utile solo se le informazioni sono quanto più possibile normalizzate e aggiornate simultaneamente da tutti gli operatori della catena d’investimento.

4.2.4.

Le informazioni precontrattuali sono estremamente importanti e dovrebbero essere chiare, pertinenti, oggettive e comparabili. È importante che vengano uniformate le informazioni specifiche relative a ciascun gruppo di prodotti, e che vengano segnalati chiaramente gli indicatori di impatto e/o i parametri di riferimento, compresa la metodologia di calcolo.

4.2.5.

Infine, il CESE si compiace delle norme sull’informazione degli investitori finali circa l’impatto dei loro investimenti. Chiede inoltre all’autorità di vigilanza europea competente per ciascun caso di vigilare attentamente sul rispetto dei requisiti di periodicità, aggiornamento e oggettività delle informazioni, e garantire la coerenza con le strategie di commercializzazione associate a ciascun prodotto.

4.3.   Proposta di modifica della direttiva (UE) 2016/2341

4.3.1.

Il CESE considera opportuno che tutti gli atti delegati volti a integrare i fattori ambientali, sociali e di governance nelle direttive riguardanti gli investitori istituzionali e i gestori degli attivi si basino sul principio della «persona prudente» e offrano un quadro sicuro e affidabile per le politiche di investimento, che equilibra le condizioni di concorrenza tra gli operatori e garantisce un elevato livello di protezione dei consumatori.

4.3.2.

Accoglie pertanto con favore la revisione intesa ad allineare tale direttiva alle altre direttive e ai fondi interessati dal regolamento in esame.

4.4.   Atti delegati (MiFID II e direttiva sulla distribuzione assicurativa)

4.4.1.

Essi si riferiscono all’azione 4 del piano d’azione e mirano ad allinearsi con l’azione 7, in un esercizio coordinato di coerenza normativa. Il CESE accoglie con favore le previste modifiche dei precedenti atti delegati, volte ad assicurare che gli investitori finali siano correttamente interpellati sulle loro preferenze in materia di sostenibilità, cosa che dovrà a sua volta riflettersi chiaramente nella raccomandazione del consulente.

4.5.

Oltre esprimere apprezzamento per i primi passi che la Commissione sta compiendo nella tabella di marcia collegate al piano d’azione per finanziare lo sviluppo sostenibile, il CESE formula le seguenti osservazioni:

4.5.1.

è essenziale attingere alle esperienze e alle prove empiriche offerte dagli operatori finanziari che svolgono già attività bancaria con valori mobiliari, e la Commissione europea dovrà quindi gestire l’apporto regolato e sistematico di pratiche di mercato, fattore chiave di una corretta costruzione della nuova tassonomia.

4.5.2.

Bisogna quindi incoraggiare, nel quadro dei nuovi processi diretti a «legiferare meglio», una maggiore interazione tra la Commissione europea e le principali parti in causa: riunioni, incontri virtuali, seminari specialistici, nuovi strumenti e altro ancora, senza pregiudizio dei compiti affidati dagli atti delegati della Commissione al gruppo tecnico di esperti di finanza sostenibile e ad altri gruppi ad hoc, nonché dell’attuale procedura di consultazione, la cui applicazione rimane limitata.

4.5.3.

Nello sforzo volto a completare l’Unione dei mercati dei capitali, è fondamentale promuovere la confluenza di risorse pubbliche e private, creando diverse rotte per riorientare i flussi di capitali e fare convergere varie fonti al fine di generare un coinvestimento sostenibile (fondazioni, associazioni, donatori, equity crowdfunding ecc.), applicando il principio di non discriminazione, eliminando ostacoli transfrontalieri e vincoli amministrativi conformemente alle leggi degli Stati membri, e armonizzando il trattamento fiscale.

4.5.4.

Il CESE ritiene che i costi di integrazione della sostenibilità nei portafogli di gestione degli attivi siano accessibili anche per gli operatori di dimensioni minori, che possono compensarli facilmente generando un volume d’affari maggiore grazie a una reputazione prestigiosa.

4.5.5.

L’azione 9 del piano (rafforzare la divulgazione di informazioni sulla sostenibilità) deve fungere da leva per facilitare alla PMI la divulgazione di informazione di qualità in materia di sostenibilità, migliorando la raccolta di finanziamenti sostenibili.

4.5.6.

La preoccupazione principale risiede nelle azioni di conformità, generalmente molto tecnocratiche e gravose per gli enti con meno risorse. Le autorità di vigilanza (in particolare, l’ESMA e l’EIOPA) dovrebbero richiedere soltanto le informazioni pertinenti e facilitare così i compiti di trasmissione dei dati e di giustificazione.

4.5.7.

Il CESE approva il termine di 12 mesi per l’applicazione della regolamentazione, poiché per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (15) è stato possibile completare la richiesta in soli sei mesi.

4.5.8.

Il CESE si chiede infine se, alla luce dell’esperienza avviata dall’iniziativa «Legiferare meglio», non sia eccessivo concedersi un periodo di 60 mesi come scadenza per il riesame dell’attuazione del regolamento in esame.

Bruxelles, 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Ambientali, sociali e di governance.

(2)  Gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) sono stati tracciati alla Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile, svoltasi a Rio de Janeiro nel 2012.

(3)  COM(2018) 97 final.

(4)  In particolare, i principi guida delle Nazioni Unite su imprese e diritti umani, la Carta dei diritti fondamentali dell’UE e le norme dell’OIL in materia di lavoro.

(5)  Impegno comune nel quadro del dialogo tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione («trilogo»).

(6)  Cfr. il parere del CESE sul tema Pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 125 del 21.4.2017, pag. 10).

(7)  Parere del CESE ECO/467 — «Finanza sostenibile: tassonomia e indici di riferimento» Cfr. pag. 103 della presente Gazzetta Ufficiale.

(8)  Di cui alla direttiva sugli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e alla direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA), i fondi europei per il venture capital (EuVECA) e i fondi dell’imprenditoria sociale (EuSEF).

(9)  Parere ECO/456 — «Finanza sostenibile (comunicazione)». Cfr. pag. 73 della presente Gazzetta Ufficiale.

(10)  A tal fine sarà utile limitare le commissioni che riceveranno gli ideatori e gli intermediari di PEPP, e prevedere standard minimi di armonizzazione fiscale.

(11)  Un quadro di rilevanza analizza i fattori più pertinenti per i risultati finanziari delle imprese, compresi i fattori di sostenibilità rilevanti dal punto di vista finanziario.

(12)  Sarah Kaplan e Jackie VanderBrug della U.S. Trust hanno scritto che «le donne che avviano o espandono imprese nel mondo devono far fronte, collettivamente, a un deficit di investimento di 320 miliardi di dollari».

(13)  COM(2018) 353 final.

(14)  Un quadro di rilevanza analizza i fattori più pertinenti per i risultati finanziari delle imprese, compresi i fattori di sostenibilità rilevanti dal punto di vista finanziario.

(15)  Informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati.


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