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Document 52018AE4019

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE» [COM(2018) 386 final — 2018/0211 (COD)]

EESC 2018/04019

GU C 62 del 15.2.2019, p. 63–66 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/63


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma antifrode dell’UE»

[COM(2018) 386 final — 2018/0211 (COD)]

(2019/C 62/10)

Relatore:

Giuseppe GUERINI

Consultazione

Commissione, 18/06/2018

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

02/10/2018

Adozione in sessione plenaria

17/10/2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

193/0/4

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE supporta la proposta della Commissione europea che istituisce il nuovo programma antifrode per la tutela degli interessi finanziari dell’UE e la reciproca assistenza amministrativa fra le autorità doganali degli Stati membri.

1.2.

È positivo che il nuovo programma antifrode si basi sul precedente programma Hercule III, cercando di migliorarne la performance alla luce della prassi applicativa maturata nel frattempo, soprattutto per quanto riguarda una più estesa analisi dei dati disponibili e con riferimento ad un’efficace combinazione fra il sistema Hercule e i sistemi AFIS e IMS.

1.3.

Il CESE auspica che l’Unione europea promuova forme di cooperazione internazionale in materia di contrasto alle frodi, in modo da sviluppare una risposta efficace e coordinata rispetto a fenomeni che superano ormai i confini statali e addirittura continentali, richiedendo lo sviluppo di efficaci metodi di collaborazione globale fra le diverse autorità competenti.

1.4.

Il CESE raccomanda che vi sia un adeguato livello di investimento, da parte della Commissione, nelle nuove tecnologie di lotta alle frodi, a cominciare dall’intelligenza artificiale che potrebbe generare importanti miglioramenti a favore dell’attività di contrasto dei fenomeni illeciti.

1.5.

Tali investimenti dovranno essere accompagnati da un’adeguata attività formativa a favore del personale impiegato nelle autorità pubbliche coinvolte nella lotta alle frodi. È cruciale che l’aggiornamento rispetto all’evoluzione dei traffici illeciti si concretizzi in un’azione combinata di uso delle nuove tecnologie e di adeguata formazione delle persone coinvolte su questo fronte.

1.6.

In considerazione dell’importanza strategica della tecnologia nell’attività di contrasto alle frodi, il CESE suggerisce che, in aggiunta agli indicatori di performance contenuti nella proposta della Commissione, se ne aggiungano di ulteriori relativi alla misurazione della progressione della capacità delle autorità fiscali di adottare nuove tecnologie digitali e relative all’intelligenza artificiale per contrastare le frodi lesive degli interessi dell’UE.

1.7.

Sotto il profilo politico, il CESE ritiene che il contrasto alle frodi potrebbe essere meglio condotto dalle istituzioni europee anche attraverso uno sforzo supplementare nell’armonizzare le regole legali e fiscali applicabili nelle diverse giurisdizioni nazionali. È infatti possibile che l’eccessiva differenza delle regole fiscali e legali tra i diversi Stati membri del mercato interno determini l’adozione di condotte illecite al fine di sfruttare le attuali differenze regolatorie (ad esempio le frodi carosello in materia di IVA) con possibile pregiudizio, diretto o indiretto, per il bilancio dell’UE o, in termini più generali, per il consolidamento del mercato unico europeo.

2.   Proposta della Commissione

2.1.

L’attuale sistema di lotta alle frodi lesive del bilancio UE comprende le seguenti misure: i) il programma di spesa Hercule III, relativo alla lotta alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari UE; ii) il sistema d’informazione antifrode (AFIS), che riguarda una serie di applicazioni informatiche doganali gestite dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 515/972; iii) il sistema di gestione delle irregolarità (IMS), uno strumento di comunicazione elettronica volto ad aiutare gli Stati membri a rispettare l’obbligo di segnalare le irregolarità rilevate.

2.2.

Il nuovo programma antifrode UE, oggetto del presente parere, si baserà in larga misura sul precedente programma Hercule III, con alcuni miglioramenti quali la possibilità di finanziare nuove iniziative — ad esempio in materia di analisi dei dati — meglio combinando tale programma con i sistemi AFIS e IMS.

2.3.

Il programma antifrode persegue due obiettivi generali: i) tutelare gli interessi finanziari dell’UE; ii) sostenere la mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri, oltre che la cooperazione tra queste ultime e la Commissione, al fine di assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola.

2.4.

Il programma prevede inoltre tre obiettivi specifici, direttamente collegati agli obiettivi generali: i) prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’UE; ii) favorire la segnalazione di irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione; iii) fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno delle attività in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

2.5.

La dotazione finanziaria del programma per il periodo 2021-2027 ammonta a 181,207 milioni di EUR, così suddivisi: i) 114,207 milioni di EUR per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’UE; ii) 7 milioni di EUR per favorire la segnalazione delle irregolarità, comprese le frodi, per quanto riguarda la gestione concorrente e i fondi di assistenza preadesione del bilancio dell’Unione; iii) 60 milioni di EUR per fornire strumenti per lo scambio di informazioni e sostegno alle attività operative in materia di mutua assistenza amministrativa in ambito doganale e agricolo.

2.6.

L’attuazione del nuovo programma avverrà in un contesto normativo nuovo e caratterizzato da importanti cambiamenti riguardanti, in particolare, l’istituzione della Procura europea (EPPO), che assumerà un ruolo rilevante e auspicabilmente efficace che, unita all’attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 relativa al contrasto alle frodi mediante il diritto penale dovrebbe assicurare una maggiore tutela degli interessi finanziari dell’Unione e dei cittadini europei.

2.7.

Il regolamento per il programma antifrode è stato elaborato a seguito di una consultazione condotta dalla Commissione con i portatori di interesse — tenendo inoltre in considerazione i suggerimenti di un gruppo di esperti — e ha una solida base giuridica nei Trattati (articoli 325 e 33 TFUE).

3.   Osservazioni generali e specifiche

3.1.

Il CESE supporta pienamente la proposta della Commissione europea che istituisce il nuovo programma antifrode per la tutela degli interessi finanziari dell’UE e la reciproca assistenza amministrativa fra le autorità doganali degli Stati membri.

3.2.

È fondamentale attuare l’articolo 325 e l’articolo 33 TFUE attraverso strumenti adeguati e un opportuno coordinamento fra autorità nazionali ed europee come hanno dimostrato le misure adottate negli anni scorsi, che hanno recuperato ampie somme al bilancio UE, anche se la Commissione osserva come sia difficile stimare l’ammontare preciso delle somme recuperate.

3.3.

La globalizzazione dei mercati, la crescente mobilità di merci e persone, la diffusione sempre più ampia di nuove tecnologie di comunicazione favoriscono una crescita esponenziale delle transazioni transfrontaliere e del commercio su piattaforme digitali. Ciò determina grandi opportunità di crescita e sviluppo dei mercati, ma richiede anche un rapido e costante aggiornamento delle tecniche di controllo dei fenomeni illegali, nonché delle normative di contrasto alle frodi e alle diverse forme di elusione dei controlli doganali.

3.4.

È quindi cruciale che la risposta delle autorità pubbliche rispetto alle forme sempre più raffinate di frode risulti al passo con i tempi sia per quanto riguarda l’efficacia dell’enforcement, che sotto il profilo tecnologico e dell’effettiva collaborazione fra le diverse autorità nazionali, la cui azione deve essere coordinata e sinergica.

3.5.

La natura transnazionale delle frodi e la crescente facilità, agevolata dalla tecnologia, nello sviluppare rapidamente pratiche illegali — si pensi, per esempio, alla facilità con cui si possono spostare i capitali frutto di attività illecite — richiedono lo sviluppo di forme sempre più intense di collaborazione fra le autorità a livello globale. Il CESE auspica che l’Unione europea promuova forme di cooperazione internazionale in materia di contrasto alle frodi, in modo da sviluppare una risposta efficace e coordinata rispetto a fenomeni che superano ormai i confini statali e continentali.

3.6.

È positivo che il nuovo programma antifrode si basi sul programma Hercule III, cercando di migliorare l’esperienza precedente alla luce della prassi applicativa maturata nel frattempo, soprattutto per quanto riguarda una più estesa ed accurata analisi dei dati disponibili e con riferimento ad un’efficace combinazione fra il sistema Hercule e i sistemi AFIS e IMS.

3.7.

Oggi, grazie all’Unione doganale assegnata alla competenza esclusiva dell’UE ai sensi dell’articolo 3 TFUE, si sono raggiunti importanti risultati in materia di armonizzazione delle norme, di efficacia dei controlli e di deterrenza delle sanzioni. È importante che tali risultati siano completati da un’efficace protezione degli interessi finanziari dell’UE, il che presuppone tra le altre cose che si continui a lavorare con sempre maggiore intensità per il rafforzamento della cooperazione doganale tra gli Stati membri in stretto rapporto con la Commissione.

3.8.

Con il nuovo programma antifrode, le attività di contrasto ai fenomeni illeciti lesivi degli interessi UE saranno rafforzate anche tramite forme di semplificazione e accelerazione delle procedure di controllo, grazie all’introduzione di nuove tecnologie relative alle attività doganali. A questo proposito, il CESE raccomanda che vi sia un adeguato livello di investimento nelle nuove tecnologie di lotta alle frodi, a cominciare dall’intelligenza artificiale che si ritiene possa offrire importanti margini di miglioramento all’attività delle autorità pubbliche.

3.9.

Tali investimenti dovranno essere accompagnati da un’adeguata attività formativa a favore del personale impiegato nelle autorità pubbliche coinvolte nella lotta alle frodi. È cruciale che l’aggiornamento rispetto all’evoluzione dei traffici illeciti si concretizzi in un’azione combinata di uso delle nuove tecnologie e di adeguata formazione delle persone coinvolte nella lotta alle frodi e ai fenomeni illeciti, che dovranno essere costantemente coinvolte in attività di formazione, training ed aggiornamento in base agli sviluppi delle tecnologie di contrasto dei fenomeni illegali.

3.10.

Il CESE condivide gli obiettivi generali e specifici fissati dal nuovo programma antifrode, ma suggerisce di introdurre un nuovo obiettivo specifico relativo al contrasto alle frodi doganali, la corruzione e le attività illecite che vengono realizzate attraverso canali informatici e con l’utilizzo delle nuove tecnologie, al fine di sviluppare una politica doganale e di contrasto alle frodi digitale.

3.11.

È importante sottolineare che l’adeguamento della politica doganale e delle politiche antifrode sotto il profilo tecnologico non è solo una questione di adattamento strumentale e delle dotazioni fisiche a disposizione delle autorità di settore, ma deve concretizzarsi in una vera e propria strategia di lungo periodo che parta da obiettivi, finalità e metodologie precisi.

3.12.

La Commissione non ha ritenuto necessario procedere con una valutazione d’impatto preventiva, in quanto il nuovo programma antifrode consiste in buona parte nella prosecuzione di un programma precedente, su cui sono state già effettuate valutazioni ex post (1) che lo hanno fatto ritenere efficace. Pur comprendendo la scelta di non procedere ad una valutazione preventiva d’impatto e ritenendo in linea di principio adeguate le valutazioni ex post richiamate dalla Commissione, il CESE ritiene importante che le politiche di prevenzione e contrasto alle frodi condotte dall’UE siano basate su dati concreti e verificabili. In assenza di una analisi d’impatto preventiva, diventa quindi indispensabile che il nuovo programma antifrode sia ora supportato da una costante attività di monitoraggio, valutazione e informazione che permetta un effettivo apprezzamento dello stato dell’arte e dei progressi ottenuti nel corso del tempo.

3.13.

Il CESE condivide l’istituzione di tre indicatori per la verifica del raggiungimento degli obiettivi specifici fissati dal nuovo programma antifrode, ovvero: i) grado di soddisfazione degli utenti e percentuale degli Stati membri che ricevono sostegno al fine di prevenire e combattere la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione; ii) tasso di soddisfazione degli utenti che si avvalgono del sistema di gestione delle irregolarità; iii) quantità di informazioni sull’assistenza reciproca messe a disposizione e numero delle attività sostenute nell’ambito dell’assistenza reciproca.

3.14.

Coerentemente alla richiesta operata in precedenza di aggiungere un obiettivo specifico relativo alla necessità di implementare una strategia doganale e antifrode per l’economia digitale, il CESE suggerisce che si introducano anche indicatori relativi alla misurazione della progressione della capacità delle autorità fiscali di adottare nuove tecnologie digitali e relative all’intelligenza artificiale per il contrasto alle frodi lesive degli interessi dell’UE.

3.15.

Per un buon funzionamento del programma antifrode è importante che le misure introdotte siano adeguatamente supportate sul piano della dotazione di risorse finanziarie. Il CESE condivide quindi la proposta della Commissione che prevede l’attuazione del programma sia in regime di gestione diretta, che con la forma della gestione indiretta.

3.16.

Il CESE condivide, ritenendola coerente rispetto all’impostazione complessiva del regolamento sul nuovo programma antifrode, la possibilità di finanziare agli Stati membri i costi d’installazione e di manutenzione delle infrastrutture tecniche, dei mezzi logistici, informatici e di automazione degli uffici necessari per assicurare il coordinamento delle operazioni doganali congiunte e di altre attività operative. Coerentemente, il CESE condivide anche la possibilità di finanziare le spese relative all’acquisto, allo studio, allo sviluppo e alla manutenzione dell’infrastruttura informatica e dei software e delle specifiche connessioni di rete per la prevenzione e il contrasto delle frodi.

3.17.

Premesso e considerato quanto al punto precedente, il CESE incoraggia la Commissione a rendere effettivi e stringenti i meccanismi di coordinamento necessari a garantire l’efficienza e l’interoperabilità di tutte le attrezzature acquistate con il sostegno di risorse finanziarie dell’Unione al fine di perseguire e raggiungere una sempre più efficace e coordinata lotta alle frodi e ai fenomeni illegali che causano un pregiudizio al bilancio UE.

3.18.

Sotto il profilo politico, il CESE ritiene che il contrasto alle frodi potrebbe essere condotto dalle Istituzioni europee anche attraverso uno sforzo supplementare nell’armonizzare le regole legali e fiscali applicabili sul mercato interno. È infatti possibile che l’eccessiva differenza delle regole fiscali e legali tra i diversi Stati membri del mercato interno possa determinare l’adozione di condotte illecite al fine di sfruttare le differenze regolatorie attuali (ad esempio le frodi carosello in materia di IVA) con possibile pregiudizio, diretto o indiretto, del bilancio dell’Unione o, in termini più generali, per il consolidamento del mercato unico europeo.

Bruxelles, addì 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Cfr. valutazione del programma Hercule II (2007-2013) e Hercule III (2014-2017).


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