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Document 52018AE3992

Parere del Comitato economico e sociale europeo su: a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale [COM(2018) 378 final — 2018/203 (COD)] e su b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») [COM(2018) 379 final — 2018/204 (COD)]

EESC 2018/03992

GU C 62 del 15.2.2019, p. 56–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.2.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 62/56


Parere del Comitato economico e sociale europeo su: a) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale

[COM(2018) 378 final — 2018/203 (COD)]

e su b) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio

che modifica il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)

[COM(2018) 379 final — 2018/204 (COD)]

(2019/C 62/09)

Relatore:

Bernardo HERNÁNDEZ BATALLER

Consultazione

a)

Parlamento europeo, 10.9.2018

b)

Parlamento europeo, 10.9.2018

Base giuridica

Articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

 

 

Sezione competente

Mercato unico, produzione e consumo

Adozione in sezione

02.10.2018

Adozione in sessione plenaria

17.10.2018

Sessione plenaria n.

538

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

184/0/9

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE prende atto delle proposte della Commissione relative alla modifica del regolamento sull’assunzione delle prove e del regolamento sulla notificazione e la comunicazione degli atti.

1.2.

Il CESE invita la Commissione a prendere in considerazione le osservazioni formulate nel presente documento riguardo le sue proposte — segnatamente, quelle contenute nei punti 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 6.3, 6.4. e 6.6 — poiché, in assenza di un autentico spazio giudiziario, non si può fruire pienamente delle libertà del mercato unico.

2.   Contesto

2.1.

Al fine di creare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea (UE), l’articolo 81 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) stabilisce le condizioni per lo sviluppo della cosiddetta «cooperazione giudiziaria nelle materie civili» con implicazioni transfrontaliere, conferendo all’UE competenze che le consentono di adottare misure intese a ravvicinare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri.

2.2.

Vige la disposizione giuridica secondo cui, se necessario al buon funzionamento del mercato interno, vanno adottate misure volte a garantire il riconoscimento reciproco (tra gli Stati membri) delle decisioni giudiziarie ed extragiudiziali e la loro esecuzione, nonché la cooperazione nell’assunzione dei mezzi di prova.

2.3.

Per disciplinare la cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri, l’UE ha sostituito i sistemi disciplinati dalle convenzioni dell’Aia con l’adozione dei seguenti strumenti giuridici:

2.3.1.

Il regolamento (CE) n. 1206/2001 (1) del Consiglio, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale, adottato su iniziativa della Repubblica federale di Germania (in prosieguo: «regolamento sull’assunzione delle prove»), che si applica a tutti gli Stati membri eccetto la Danimarca.

2.3.2.

Questo regolamento istituisce un sistema rapido e diretto a livello di UE per la trasmissione e l’esecuzione delle richieste di acquisizione delle prove tra autorità giudiziarie, e stabilisce regole precise circa la forma e il contenuto di tali richieste. Esso ha creato un sistema di contatti bilaterali diretti tra autorità giudiziarie che sostituisce il precedente, in base al quale le richieste erano inviate da un’autorità giudiziaria di uno Stato membro all’autorità centrale di un altro Stato membro.

2.3.3.

Il regolamento (CE) n. 1393/2007 (2) del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (in prosieguo: «regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione»), applicabile in tutti gli Stati membri (3).

2.3.4.

Tale regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, tuttavia, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

2.4.

Il CESE è da sempre favorevole alla creazione nell’UE di uno spazio comune di libertà, sicurezza e giustizia, il quale presuppone tra l’altro l’adozione, nel campo della cooperazione giudiziaria e delle materie civili, di misure necessarie affinché i cittadini e le imprese non siano ostacolati o scoraggiati dall’esercitare i propri diritti per l’incompatibilità o la complessità dei sistemi giudiziari degli Stati membri.

2.5.

In ogni caso, per creare lo spazio giudiziario europeo, è essenziale migliorare la cooperazione tra tribunali e, pertanto, semplificare e accelerare le procedure volte a eliminare disfunzioni e ritardi.

3.   Le proposte della Commissione

3.1.

Le proposte della Commissione mirano a modificare i due regolamenti in vigore nel settore dell’assunzione delle prove e della notificazione e comunicazione degli atti.

3.2.   La proposta di modifica del regolamento sull’assunzione delle prove

3.2.1.

Tale proposta è intesa a migliorare il funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia e del mercato interno, migliorando e accelerando l’assunzione transfrontaliera di prove.

3.2.2.

Essa mira ad allineare il regolamento agli sviluppi tecnici sfruttando i vantaggi della digitalizzazione, esigendo che la comunicazione e lo scambio di documenti avvengano, come opzione predefinita, per via elettronica e rispettando la protezione dei dati e della vita privata, senza alcun pregiudizio per i diritti procedurali delle parti. A tal fine, il sistema dovrà prevedere una struttura decentralizzata che consenta la comunicazione diretta tra gli utenti finali.

3.2.3.

La proposta incoraggia l’uso dei moderni metodi di acquisizione delle prove, quali la videoconferenza, per raccogliere le dichiarazioni di persone che si trovino in un altro Stato membro. Essa intende favorire un ricorso più adeguato, frequente e rapido all’acquisizione diretta di prove attraverso l’audizione di un testimone o di un perito, o l’interrogatorio di una parte, quando gli interessati sono domiciliati in un altro Stato membro.

3.2.4.

La proposta elimina gli ostacoli giuridici all’accettazione di prove elettroniche (digitali), e sancisce il riconoscimento reciproco di dette prove digitali. Ciò ridurrà gli oneri procedurali per i cittadini e le imprese, e limiterà il numero di casi in cui le prove elettroniche non possono essere ammesse.

3.2.5.

La proposta offre una soluzione per il problema delle interpretazioni divergenti del termine «autorità giudiziaria», che attualmente non è definito nel regolamento sull’assunzione delle prove, allo scopo di fugare i dubbi su questo punto.

3.2.6.

Essa è coerente con altri strumenti dell’UE nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, e non rappresenta un ostacolo agli scambi di informazioni tra autorità nel contesto del riconoscimento e dell’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale (4) o di obbligazioni alimentari (5), anche quando tali informazioni abbiano valore probatorio, in modo che l’autorità richiedente è libera di scegliere il metodo più adatto.

3.2.7.

La proposta disciplina la possibilità degli agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro di assumere le prove nel territorio di un altro Stato membro e nell’ambito in cui esercitano le loro funzioni, senza necessità della richiesta preventiva presso l’organo centrale o l’autorità competente di tale Stato membro.

3.2.8.

Per garantire il reciproco riconoscimento delle prove digitali, a tali prove non potrà essere negato il loro valore probatorio (purché siano state assunte in uno Stato membro conformemente alla sua legge nazionale) a causa della loro natura digitale.

3.2.9.

Per introdurre aggiornamenti o modifiche dei formulari standard figuranti negli allegati è prevista una delega alla Commissione, a norma dell’articolo 290 del TFUE.

3.3.   Il regolamento sulla notificazione e la comunicazione degli atti

3.3.1.

L’obiettivo principale delle norme di tale regolamento è effettivamente quello di prevedere canali uniformi per la trasmissione di atti da uno Stato membro ad un altro, ai fini della loro notificazione o comunicazione in tale Stato membro. A tal fine è risultata particolarmente utile l’esperienza maturata con l’applicazione dell’attuale regolamento e la giurisprudenza pronunciata in materia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

3.3.1.1.

Il suo campo di applicazione è stato modificato, pur mantenendo l’attuale formulazione della parte relativa agli atti extragiudiziali. Per contro, per quanto riguarda gli atti giudiziari, il regolamento si applicherà in tutte le situazioni in cui il domicilio del destinatario è in un altro Stato membro.

3.3.1.2.

Questo nuovo regime, in virtù del quale tutti i casi di notificazione o comunicazione di atti a destinatari domiciliati in un altro Stato membro sono obbligatoriamente regolamentati, si applica unicamente alla notificazione o comunicazione dell’atto introduttivo del procedimento o della domanda. Per quanto riguarda i successivi casi di notificazione o comunicazione di atti giudiziari nel corso di un procedimento giudiziario, la tutela supplementare è meno rilevante.

3.4.

La comunicazione e lo scambio di atti fra le autorità mittenti e riceventi deve avvenire per via elettronica, attraverso un sistema informatico decentrato, formato da sistemi informatici nazionali interconnessi da un’infrastruttura di comunicazione sicura e affidabile, sebbene si possano utilizzare mezzi di comunicazione alternativi (tradizionali) in caso di guasti imprevisti ed eccezionali del sistema informatico.

3.5.

È previsto che gli Stati membri debbano fornire assistenza per individuare il luogo in cui si trova un destinatario in un altro Stato membro, attraverso una delle seguenti tre opzioni alternative:

fornire assistenza giudiziaria attraverso autorità designate dagli Stati membri;

fornire l’accesso ai registri pubblici relativi al domicilio attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica;

fornire, attraverso il Portale europeo della giustizia elettronica, informazioni dettagliate sugli strumenti disponibili per localizzare una persona sul loro territorio.

3.6.

La parte estera di un procedimento può essere tenuta a nominare un rappresentante ai fini della notificazione o comunicazione degli atti nello Stato membro in cui si svolge il procedimento.

3.7.

La proposta migliora la procedura relativa al diritto del destinatario di rifiutare di ricevere l’atto se non è redatto o tradotto in una lingua appropriata.

3.8.

La proposta prevede che i fornitori di servizi postali siano tenuti a utilizzare uno specifico tagliando di ricevuta uniforme (ricevuta di ritorno) in caso di notificazione o comunicazione di atti tramite posta ai sensi del regolamento. Essa introduce anche una norma minima relativa ai soggetti da poter ammettere come «sostituti riceventi» se il fornitore del servizio postale non può consegnare l’atto al destinatario in persona.

3.9.

La proposta introduce la notificazione o comunicazione elettronica degli atti come modalità alternativa supplementare di notificazione o comunicazione ai sensi del regolamento.

3.10.

Per il caso di mancata comparizione del convenuto, la proposta introduce due importanti cambiamenti:

a)

l’autorità giudiziaria investita del procedimento sarà tenuta ad inviare un messaggio d’avviso relativo all’avvio del procedimento o alla sentenza contumaciale all’account utente disponibile del convenuto in absentia;

b)

è uniformemente fissato in due anni dall’emissione della sentenza contumaciale il periodo di tempo disponibile per la richiesta di rimozione straordinaria della preclusione derivante per il convenuto dallo scadere del termine di impugnazione del riconoscimento e dell’esecuzione di tale decisione in un altro Stato membro.

4.   Osservazioni generali

4.1.

Il CESE accoglie con favore le proposte della Commissione relative alla modifica del regolamento sull’assunzione delle prove e del regolamento sulla notificazione e la comunicazione degli atti, poiché facilitano l’integrazione giudiziaria negli Stati membri, istituendo percorsi uniformi nei rispettivi campi di applicazione.

4.2.

Entrambe le proposte contribuiscono a migliorare la cooperazione giudiziaria nell’UE, fondata sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie (articolo 81 del TFUE), a rafforzare lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articolo 3, paragrafo 2, e articolo 67 del TFUE) e a instaurare il mercato interno (articolo 26 del TFUE).

4.3.

In sintesi, l’adozione e l’attuazione del quadro giuridico proposto dalla Commissione dovrà contribuire oggettivamente ad abbattere vari ostacoli invisibili che influiscono direttamente sulla vita di tutti i cittadini, siano essi provvisti della cittadinanza di uno Stato membro o residenti nell’UE, e sull’attività commerciale delle imprese che operano nell’UE.

4.4.

Per garantire l’accesso alla giustizia e un processo equo è essenziale che le disposizioni di queste due proposte si applichino in tutti i casi giudiziari con implicazioni transfrontaliere, e vengano attuate correttamente.

4.5.

Le proposte sono inoltre in linea anche con la strategia per il mercato unico digitale in materia di e-government, in particolare per quanto riguarda la necessità di misure volte a modernizzare la pubblica amministrazione e a realizzare l’interoperabilità attraverso le frontiere, favorendo l’interazione con i cittadini.

4.6.

Esse accresceranno la certezza del diritto, contribuendo pertanto a evitare ritardi e costi inutili ai cittadini, alle imprese e alle amministrazioni pubbliche, e a rimediare alle carenze nella tutela dei diritti procedurali delle parti, dato che cercano di evitare l’impossibilità a difendersi, in base al «principio della parità delle armi».

4.7.

Va segnalato che la disposizione concernente gli atti delegati per l’aggiornamento e la modifica dell’allegato alle due proposte di regolamento si discosta dalla posizione del CESE (6), poiché la proposta prevede che la delega abbia durata indeterminata, malgrado il requisito di un orizzonte temporale determinato per l’adozione di atti delegati.

4.8.

In definitiva il CESE ritiene che, in assenza di un autentico spazio giudiziario, non si possa fruire pienamente delle libertà del mercato unico.

5.   Osservazioni generali sul regolamento sull’assunzione delle prove

5.1.

La proposta di modifica del regolamento sull’assunzione delle prove mira a intensificare le comunicazioni elettroniche tra le autorità competenti interessate, a scapito dei supporti cartacei, più costosi e lenti, e a utilizzare la videoconferenza per raccogliere dichiarazioni in un altro Stato membro, senza alcun pregiudizio per i diritti procedurali delle parti.

5.2.

La proposta, sebbene presupponga una condotta diligente ed efficiente delle autorità giudiziarie interessate e un rispetto rigoroso dei principi di leale cooperazione e di reciproco riconoscimento — quest’ultimo espressamente invocato per evitare che venga negato il valore probatorio delle prove digitali (considerando (4) e articolo 18 bis della proposta) — non prevede alcuna disposizione per i casi di rifiuto, da parte dell’autorità giudiziaria richiesta, a causa di:

ritardo indebito;

difetto di motivazione;

carenza di motivazione.

Tali casi equivalgono in pratica all’impossibilità di accedere a una tutela giudiziaria effettiva, e occorrerebbe ricercare una soluzione per evitare che si verifichino.

5.2.1.

Tale circostanza risulta rilevante allo stato attuale del diritto dell’UE, in cui il mero rifiuto di un’autorità giudiziaria obbligata a sottoporre una questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell’Unione europea in un caso di cui è investita potrebbe essere considerato una grave inadempienza degli obblighi incombenti allo Stato membro considerato ai sensi del diritto dell’UE (7).

5.2.2.

In numerose situazioni l’autorità giudiziaria richiesta può ledere gravemente i diritti delle parti in giudizio se non coopera con diligenza, specie nella tutela cautelare, invocando riserve basate sulla sovranità nazionale, sulla sicurezza nazionale, sull’ordine pubblico ecc. (cfr. l’articolo 4, paragrafo 2, del TFUE), o divergenze derivanti dalle differenti prassi processuali negli Stati membri.

5.2.3.

Quest’ultima situazione si verifica, ad esempio, nel caso della divulgazione predibattimentale, giacché l’articolo 23 della Convenzione dell’Aia del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale consente agli Stati contraenti di introdurre una riserva di sovranità per respingere rogatorie presentate durante la fase preliminare del procedimento (dopo l’avvio dell’azione in giudizio, ma prima dell’inizio del processo).

5.2.4.

L’attuale regolamento (CE) n. 1206/2001, pur non affrontando esplicitamente tale questione, la esclude dal suo campo di applicazione, come risulta dalla dichiarazione 54/01 del Consiglio del 4 luglio 2001 (doc. 10571/01, pag. 1).

5.2.5.

Occasionalmente le dilazioni indebite possono essere dovute a un’insufficiente qualificazione tecnica delle autorità richieste, o al cattivo funzionamento dell’infrastruttura tecnologica. Per prevenire ed eliminare tali situazioni nella misura del possibile, la proposta dovrebbe contenere una disposizione che richieda agli Stati membri di garantire l’aggiornamento digitale delle proprie autorità giudiziarie e l’adeguatezza dell’infrastruttura tecnologica.

5.3.

Occorre inoltre concretizzare specifiche disposizioni della proposta. Ad esempio, l’articolo 1, paragrafo 4, definisce in maniera restrittiva la nozione di «autorità giudiziaria» come «qualsiasi autorità giudiziaria di uno Stato membro competente ad eseguire l’assunzione delle prove» conformemente al regolamento.

5.3.1.

Tale definizione potrebbe comprendere i pubblici ufficiali (ad esempio i notai), ma esclude gli organismi arbitrali privati — anche nell’ambito dell’arbitrato in materia commerciale, di investimenti o di consumo — e qualsiasi organo arbitrale che risolva altre questioni.

5.3.2.

In tal modo viene ignorata la grande importanza degli organi arbitrali nelle attività commerciali ed economiche degli Stati membri e dei paesi terzi.

5.3.3.

Per quanto riguarda questi ultimi, possono verificarsi situazioni di litispendenza o problemi connessi all’esecuzione delle loro decisioni da parte delle autorità richieste degli Stati membri (ad esempio, un’anti-suit injunction) che potrebbero causare incertezza sul piano del diritto.

5.3.4.

È innegabile che tale definizione restrittiva di «autorità giudiziaria» è in linea con la giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, che tende a negare la qualità di «autorità giudiziaria» a organismi di arbitrato di natura privata (8).

5.3.5.

A giudizio del CESE, applicare automaticamente tale giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea all’ambito in questione potrebbe generare una situazione di mancato riconoscimento delle decisioni di tribunali arbitrali, o di diniego di cooperazione da parte dell’autorità giudiziaria richiesta che, in alcuni casi, potrebbe lasciare senza difesa gli interessati.

5.3.6.

Tuttavia vanno escluse da tale valutazione le clausole compromissorie tra l’investitore e lo Stato di cui ai trattati bilaterali di investimento, dato che esse sono incompatibili con il diritto dell’UE e non hanno alcun effetto giuridico nella misura in cui siano illegali, perché si sovrappongono alle norme del mercato unico e operano una discriminazione tra gli investitori nell’UE, nei termini stabiliti dalla Corte di giustizia nella sentenza Achmea (9).

5.4.

Dal canto suo, l’articolo 17 ter riconosce agli agenti diplomatici o consolari di uno Stato membro la possibilità di assumere prove, senza preventiva richiesta, nel territorio di un altro Stato membro in cui sono accreditati. Questa competenza è limitata all’assunzione di prove o all’audizione senza coercizione di cittadini dello Stato membro che rappresentano, nel contesto di un procedimento pendente dinanzi all’autorità giudiziaria di tale Stato membro.

5.5.

Sarebbe opportuno che i compiti di assistenza giudiziaria svolti da detti funzionari secondo quanto previsto dalla proposta potessero essere estesi per tener conto della realtà attuale dell’UE, in particolare nel quadro della libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini degli Stati membri e della libertà di stabilimento delle imprese. Di conseguenza, l’assunzione delle prove da parte di tali funzionari potrebbe riguardare anche cittadini stranieri, senza che vi sia bisogno di chiedere l’autorizzazione preventiva, o i cittadini dello Stato richiesto, ove tale Stato lo autorizzi.

5.6.

Il CESE considera molto importante, e riconosce, l’esigenza di prevedere l’obbligo di assistere lo Stato membro mittente nella ricerca del recapito della persona alla quale dev’essere notificato o comunicato l’atto giudiziario o extragiudiziale nello Stato membro ricevente, quando tale recapito sia sconosciuto.

5.7.

Inoltre, nel contesto della proposta in esame rientra l’agenda giustizia dell’UE per il 2020, che mira a rafforzare i diritti fondamentali, compresi i diritti procedurali in materia civile.

5.8.

A tale proposito, le misure di digitalizzazione previste dalla proposta tengono conto dei requisiti in materia di protezione dei dati e di tutela della vita privata nel sistema di scambi elettronici fra le autorità giudiziarie interessate, come l’indicazione di una serie predefinita di utenti del sistema (solo i tribunali e le autorità giudiziarie degli Stati membri).

5.9.

Tuttavia, anche se si prevede che in futuro si moltiplicheranno gli attacchi a dette infrastrutture elettroniche — rischio che può aumentare a causa dell’interconnessione tra i sistemi informatici interessati — non viene stabilita alcuna disposizione su come risolvere l’attribuzione della responsabilità nel caso in cui gli attacchi informatici, o i guasti e le interruzioni di attività del sistema informatico, dovessero comportare la divulgazione di informazioni sensibili o addirittura la distruzione di elementi probatori di un processo.

5.10.

Si possono pertanto produrre gravi lesioni dei diritti delle parti in giudizio, senza che vi sia un modo prevedibile di far valere la responsabilità di quanti ne sono causa, o può avvenire anche che le parti in giudizio debbano accettare tali lesioni dei loro diritti se i responsabili invocano un caso di forza maggiore.

6.   Osservazioni generali sulla proposta di regolamento relativo alla notificazione e comunicazione degli atti

6.1.

Il CESE ritiene che la proposta di regolamento relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti migliorerà e accelererà i procedimenti giudiziari, semplificando e rendendo più agili i meccanismi di cooperazione per la notificazione e la comunicazione degli atti. Ciò consentirà di migliorare l’amministrazione della giustizia in casi con implicazioni transfrontaliere, rafforzerà i diritti procedurali in materia civile e accrescerà la fiducia reciproca tra i sistemi giudiziari degli Stati membri.

6.2.

La proposta in esame mira a porre rimedio alla lentezza e alla frequente violazione dei termini stabiliti — situazioni che si verificano perché gli atti sono trasmessi dagli organismi competenti — rendendo obbligatoria la comunicazione degli atti per via elettronica. Tale proposta mira inoltre a rafforzare i diritti della difesa del destinatario dell’atto, con azioni specifiche degli organismi competenti in caso di incertezza derivante dalla non accettazione di un documento o in caso di sentenze rese in absentia.

6.3.

Il CESE rileva che la proposta presenta un ampio campo di applicazione oggettivo e soggettivo, essendo applicabile a tutte le persone, siano esse fisiche o giuridiche, compresi quindi tutti gli operatori commerciali, ad esempio anche le microimprese, con le sole eccezioni espressamente previste (articolo 1, paragrafi 1 e 3).

Sarebbe necessario procedere a un allineamento di tutte le versioni linguistiche, affinché sia chiaro che il regolamento proposto si riferisce non solo alla lettera di avvio del procedimento, ma anche a tutti gli atti giudiziari del processo.

6.4.

Il CESE considera appropriate le garanzie e le tutele previste per quanto riguarda il rifiuto, da parte del destinatario, di ricevere l’atto, e l’obbligo per l’organo ricevente di informare in materia. D’altro canto, per equilibrare i diritti delle parti nel procedimento, è necessario che il convenuto abbia piena conoscenza del documento che dà origine al procedimento, di modo che sembra opportuno che il regime linguistico preveda una lingua compresa dal destinatario o una lingua ufficiale del luogo di notificazione o comunicazione.

6.5.

Il CESE considera adeguate le disposizioni in merito agli strumenti complementari di notificazione o comunicazione degli atti tramite i servizi postali, direttamente tramite gli ufficiali giudiziari, i funzionari o altre persone incaricate dello Stato membro richiesto, oppure tramite i mezzi elettronici.

6.6.

In ogni caso, ciò che è importante è salvaguardare e garantire l’integrità e la finalità del documento, sia esso giudiziario o extragiudiziale.

Bruxelles, 17 ottobre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  Regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001 (GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1).

(2)  Regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007, che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 79).

(3)  Sulla base del cosiddetto accordo parallelo con la Danimarca (GU L 300 del 17.11.2005, pag. 55). Dal canto loro, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato, a norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 del trattato, il desiderio di partecipare all’adozione e all’applicazione di entrambi i regolamenti.

(4)  Regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003 (GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1).

(5)  Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008 (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

(6)  GU C 288 del 31.8.2017, pag. 29; GU C 345 del 13.10.2017, pag. 67.

(7)  Cfr. le conclusioni dell’avvocato generale Wathelet nella causa C-416/17, Commissione europea contro Repubblica francese, paragrafi 95-103.

(8)  Ad esempio nelle cause Nordsee 102/81(1982), punti 10-13; Eco Swiss C-126/97(1999), punto 34; Denuit e Cordier C-125/04 (2005), punto 13; Gazprom C-536/13(2015), punto 36; Achmea C-284/16(2018), punti 45-49 ecc.

(9)  Sentenza Achmea, causa C-284/16, del 6 marzo 2018 (ECLI:EU:C:2018:158).


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