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Document 52013XX1207(04)

Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione «Agenda digitale per l’Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea»

GU C 358 del 7.12.2013, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU C 358 del 7.12.2013, p. 13–13 (HR)

7.12.2013   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 358/17


Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sulla comunicazione della Commissione «Agenda digitale per l’Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea»

(Il testo completo del presente parere è reperibile in EN, FR e DE sul sito web del GEPD http://www.edps.europa.eu)

2013/C 358/10

I.   Introduzione

1.1.   Consultazione del GEPD

1.

Il 18 dicembre 2012 la Commissione ha adottato una comunicazione intitolata «Agenda digitale per l’Europa — Le tecnologie digitali come motore della crescita europea» (in appresso «la comunicazione») (1).

2.

Prima dell’adozione della comunicazione il GEPD aveva avuto la possibilità di fornire alla Commissione osservazioni informali. Il GEPD è lieto di constatare che alcune delle sue osservazioni sono state tenute in considerazione nella comunicazione.

3.

Alla luce dell’importanza dell’argomento, il GEPD ha deciso di adottare il presente parere di propria iniziativa.

1.2.   Obiettivi e ambito di applicazione della comunicazione e scopo del parere del GEPD

4.

La comunicazione è presentata dalla Commissione nell’ambito della strategia Europa 2020 e integra l’agenda digitale adottata il 19 maggio 2010 (2). Obiettivo di questa nuova comunicazione sull’agenda digitale è rafforzare ulteriormente la leadership europea nel settore del digitale e contribuire a completare il mercato unico del digitale entro il 2015.

5.

La comunicazione individua sette settori strategici fondamentali in cui la Commissione s’impegnerà in modo particolare per consentire e stimolare lo sviluppo dell’economia digitale:

un’economia europea senza frontiere — il mercato unico del digitale

accelerare l’innovazione del settore pubblico

domanda e offerta di un Internet superveloce

cloud computing

fiducia e sicurezza

imprenditorialità e posti di lavoro e competenze digitali

oltre l’RSI (3): un’agenda industriale per le tecnologie abilitanti fondamentali

6.

Il GEPD accoglie con favore le azioni politiche proposte, volte a stimolare l’utilizzo delle nuove tecnologie da parte sia delle imprese sia delle persone. Il GEPD evidenzia, tuttavia, che tali misure devono essere accompagnate da attività adeguate volte a garantire il rispetto della protezione dei dati e della vita privata.

7.

Alcune delle sfide principali per la protezione dei dati sollevate nell’ambito delle iniziative politiche dell’UE nel settore dell’agenda digitale sono già state evidenziate e analizzate dal GEPD nel parere formulato il 18 marzo 2010 in merito alla comunicazione del 2010 sull’agenda digitale (4). Il GEPD aveva sottolineato in particolare la necessità di integrare i principi della «privacy by design» (tutela della vita privata fin dalla progettazione) e della «privacy by default» (riservatezza predefinita) nella progettazione delle nuove TIC. Nel presente parere il GEPD si concentrerà pertanto sulla formulazione di osservazioni concernenti i settori individuati nella comunicazione che richiedono ulteriori interventi.

III.   Conclusioni

26.

Il GEPD è lieto che sia stata prestata una certa attenzione alla tutela della vita privata e alla protezione dei dati nella comunicazione. Il GEPD sottolinea tuttavia che l’industria, gli Stati membri e la Commissione devono tenere debitamente conto degli obblighi in materia di protezione dei dati nell’attuare le iniziative previste nell’agenda digitale. In particolare, il GEPD:

si rammarica che, nell’introduzione, la comunicazione non attribuisca un peculiare rilievo all’importanza del rispetto della protezione dei dati e della vita privata nella realizzazione delle iniziative in essa previste. Richiama pertanto l’attenzione dei responsabili del trattamento dei dati sulla necessità di rispettare le norme in materia di vita privata e protezione dei dati nella progettazione e diffusione di nuove TIC per l’ambiente digitale;

si rammarica che la comunicazione non abbia fatto riferimento al quadro giuridico attuale in materia di protezione dei dati, enunciato nelle direttive 95/46/CE e 2002/58/CE, e alla proposta di regolamento generale sulla protezione dei dati, che contengono le norme e i principi pertinenti di cui tenere conto per la diffusione delle TIC nell’ambiente digitale;

si rammarica che nella comunicazione non sia stato dato rilievo al principio della «privacy by design», che diventerà un obbligo giuridico a norma dell’articolo 23 della proposta di regolamento sulla protezione dei dati. Ricorda pertanto ai responsabili del trattamento e ai progettisti delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione la necessità di integrare il principio della «privacy by design» nello sviluppo di nuove TIC per l’ambiente digitale;

raccomanda di utilizzare gli strumenti di ricerca e sviluppo per aumentare la capacità dell’Europa di applicare il principio della tutela della vita privata fin dalla progettazione in tutte le discipline pertinenti e di tenere conto di questo obiettivo nei programmi di lavoro e negli inviti a presentare proposte;

sottolinea che l’interoperabilità delle banche dati nazionali deve essere attuata esclusivamente nel pieno rispetto dei principi in materia di protezione dei dati, in particolare della limitazione delle finalità. Ricorda altresì alla Commissione che per l’utilizzo dell’interoperabilità come strumento volto ad agevolare la condivisione dei dati devono esistere una base giuridica appropriata e adeguate garanzie di protezione dei dati;

raccomanda di consultare il GEPD prima dell’adozione, da parte della Commissione, di una raccomandazione sulla necessità di salvaguardare un Internet aperto per i consumatori;

rammenta ai responsabili del trattamento e agli utenti che, sebbene il cloud computing presenti sfide specifiche in termini di protezione dei dati, sono stati forniti orientamenti dettagliati dalle autorità di protezione dei dati sull’applicazione della vigente normativa in materia di protezione dei dati e dal GEPD sull’impatto esercitato dalla proposta di regolamento sulla protezione dei dati su tali sfide. È necessario basarsi su tali orientamenti per promuovere la fiducia delle persone e dei clienti, che a sua volta garantirà l’efficace diffusione di questi nuovi strumenti tecnologici.

Fatto a Bruxelles, il 10 aprile 2013

Peter HUSTINX

Garante europeo della protezione dei dati


(1)  COM(2012) 784 definitivo.

(2)  COM(2010) 245 definitivo.

(3)  Acronimo di «ricerca, sviluppo e innovazione».

(4)  Cfr. il parere del GEPD sulla promozione della fiducia nella società dell’informazione tramite l’incentivazione della protezione dei dati e della vita privata, 18 marzo 2010, disponibile sul sito web del GEPD all’indirizzo http://www.edps.europa.eu


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