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Document 52012AR0732

Parere del Comitato delle regioni «L'Europa nel mondo: una nuova strategia per il finanziamento dell'azione esterna dell'UE»

GU C 391 del 18.12.2012, p. 110–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.12.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 391/110


Parere del Comitato delle regioni «L'Europa nel mondo: una nuova strategia per il finanziamento dell'azione esterna dell'UE»

2012/C 391/11

IL COMITATO DELLE REGIONI

accoglie con favore il pacchetto di misure Europa nel mondo, presentato congiuntamente, poiché ritiene che esso possa contribuire a realizzare un approccio unitario e una politica di sviluppo coerente in misura maggiore di quanto avvenuto sinora. Concorda nel ritenere che gli stanziamenti destinati all'"azione esterna", nel cui quadro l'intervento dell'UE fornisce un chiaro valore aggiunto, debbano essere incrementati;

osserva che l'introduzione di un quadro attualizzato per il sostegno da parte dell'UE, e la semplificazione delle misure legislative destinate alla pianificazione e all'applicazione degli strumenti viene accolta con favore dagli enti locali e regionali, e in particolare da quelli che, malgrado i limitati mezzi amministrativi a disposizione, intendono contribuire alla cooperazione allo sviluppo;

è deciso ad attribuire il giusto risalto agli enti locali e regionali in quanto attori della cooperazione allo sviluppo dell'UE, ma anche a richiamare l'attenzione sul loro ruolo nell'ambito delle misure nazionali di promozione del decentramento e della democratizzazione nonché sulla loro importanza ai fini della cooperazione transfrontaliera internazionale diretta tra soggetti di livello subnazionale;

reputa che la proposta di finanziamento del pacchetto Europa nel mondo presentata dalla Commissione debba garantire condizioni adeguate per rafforzare la partecipazione e la cooperazione degli enti locali e regionali, ad esempio mediante la limitazione del requisito di cofinanziamento o addirittura la sua soppressione. Il decentramento è un'evoluzione auspicabile che permette di rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali in tutto il mondo;

fa notare che l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali e la promozione della democrazia locale presuppongono la fiducia nel sistema politico e nei suoi esponenti. La struttura decentrata permette la nascita di istituzioni dotate di maggiore legittimazione e maggiore efficacia, e costituisce il mezzo principale per rafforzare il collegamento tra i livelli di governo e i cittadini. Processi decisionali aperti, condotti nel rispetto del principio di sussidiarietà, contribuiscono a far sì che i cittadini facciano propri i principi democratici, creando così le premesse per una società pluralistica e tollerante.

Relatrice

Lotta HÅKANSSON HARJU (SE/PSE)

Documenti di riferimento

Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio - Ruolo mondiale dell'Europa: un nuovo approccio al finanziamento dell'azione esterna dell'UE

COM(2011) 865 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme e procedure comuni per l'esecuzione degli strumenti di azione esterna dell'Unione

COM(2011) 842 final

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio: Preparazione del quadro finanziario pluriennale relativo al finanziamento della cooperazione dell'UE a favore degli ACP e dei PTOM per il periodo 2014-2020 (11o Fondo europeo di sviluppo)

COM(2011) 837 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente lo strumento di assistenza preadesione (IPA II)

COM(2011) 838 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento europeo di vicinato

COM(2011) 839 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per il finanziamento della cooperazione allo sviluppo

COM(2011) 840 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di partenariato per la cooperazione con i paesi terzi

COM(2011) 843 final

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la promozione della democrazia e dei diritti umani nel mondo

COM(2011) 844 final

I.   RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Osservazioni generali

1.

accoglie con favore la nuova generazione di strumenti di finanziamento della politica di sviluppo, intesi ad agevolare il dialogo politico e l'attuazione di misure in sintonia con la più ampia strategia Un programma di cambiamento  (1), nel quadro della pianificazione finanziaria pluriennale proposta. Si compiace della proposta della Commissione di accrescere gli stanziamenti, i quali, con 70 miliardi di euro, ammontano a quasi il 7 % del bilancio complessivo dell'UE;

2.

accoglie con soddisfazione il pacchetto di misure Europa nel mondo  (2), presentato congiuntamente, poiché ritiene che esso possa contribuire a realizzare un approccio unitario e una politica di sviluppo coerente in misura maggiore di quanto sia avvenuto sinora. Concorda nel ritenere che gli stanziamenti destinati all'azione esterna, nel cui quadro l'intervento dell'UE nel suo insieme fornisce un chiaro valore aggiunto, debbano essere accresciuti, e si rammarica pertanto del fatto che il Fondo europeo di sviluppo (FES) non faccia parte del quadro finanziario pluriennale dell'UE. Il FES gestisce risorse pari a 34 miliardi di euro, che però non rientrano nel bilancio. Esso dovrebbe essere assoggettato agli stessi requisiti di trasparenza, efficacia e rendicontazione che valgono per gli altri strumenti finanziari del pacchetto Europa nel mondo;

3.

osserva che gli enti locali e regionali, in particolare quelli che, malgrado i limitati mezzi amministrativi a disposizione, intendono contribuire alla cooperazione allo sviluppo, accolgono con favore l'introduzione di un quadro attualizzato per il sostegno da parte dell'UE e la semplificazione delle misure legislative destinate alla pianificazione e all'applicazione degli strumenti. Nel periodo di programmazione in corso è stato ripetutamente chiesto di semplificare e rendere più comprensibili gli strumenti, e il CdR si compiace del fatto che le consultazioni eseguite dalla Commissione abbiano avuto un seguito;

4.

constata che la semplificazione del quadro normativo, la riduzione dei costi di partecipazione e l'accelerazione delle procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi costituiscono miglioramenti attesi da tempo. Grazie a una maggiore flessibilità e a un'accelerazione dell'adeguamento e della revisione, quando le condizioni generali le richiedono, dovrebbero crearsi anche le condizioni per prestazioni più efficaci;

5.

con il presente parere intende presentare il ruolo degli enti locali e regionali in quanto soggetti della cooperazione allo sviluppo dell'UE, ma anche richiamare l'attenzione sulla loro funzione nelle misure nazionali di promozione del decentramento e della democratizzazione e sulla loro importanza ai fini della cooperazione transfrontaliera internazionale diretta tra soggetti di livello subnazionale. Ricorda inoltre che bisogna considerare il caso particolare delle regioni ultraperiferiche - la cui situazione geostrategica le rende frontiere attive e teste di ponte dell'UE nel mondo - che possono favorire una maggiore efficacia della politica europea di sviluppo, come indicato nei pareri CdR 408/2010 e CdR 364/2011;

6.

osserva che l'urbanizzazione pone gli enti locali e regionali dinanzi a grandi sfide in termini di miglioramento della loro capacità e della loro efficacia, nonché di attuazione di sistemi di governance solidi e trasparenti per soddisfare le aspettative della popolazione. A tal fine essi hanno bisogno delle conoscenze e delle esperienze maturate da altri comuni. Spesso una vasta gamma di soggetti partecipa alle varie forme di partenariato comunale o regionale. È stato dimostrato che la collaborazione, soprattutto nella forma più intensa di partenariati pubblico-pubblico ma anche pubblico-privato, pur avendo costi limitati, produce risultati concreti e duraturi, in particolare perché è tesa a consolidare le strutture esistenti, con compiti e responsabilità ben definiti dalla legge, e perché induce un rafforzamento delle capacità dei quadri che operano già nelle amministrazioni locali o regionali. Per questo motivo la proposta di finanziamento del pacchetto Europa nel mondo presentata dalla Commissione deve garantire condizioni adeguate per rafforzare la partecipazione e la cooperazione degli enti locali e regionali, ad esempio mediante la limitazione del requisito di cofinanziamento o addirittura la sua soppressione. Il decentramento è un'evoluzione auspicabile che permette di rafforzare il ruolo degli enti locali e regionali in tutto il mondo;

7.

nota che la società civile e gli enti locali sono giustamente riconosciuti in modo esplicito attraverso il sostegno che viene loro accordato per gli interventi nel campo della cooperazione allo sviluppo. Chiede espressamente che i livelli amministrativi locali e regionali e i loro servizi pubblici possano ottenere un sostegno anche nel quadro di altri strumenti tematici e geografici. Sostenere gli enti locali e regionali e la loro partecipazione allo sviluppo della società costituisce un compito trasversale, che non dev'essere limitato esclusivamente a una piccola parte di un singolo strumento;

8.

ritiene che gli enti locali e regionali debbano essere incoraggiati più energicamente a cooperare, e quindi ad avvalersi dei fondi disponibili, anche nel quadro del programma tematico Migrazione ed asilo. Occorre accrescere e sviluppare sensibilmente la cooperazione internazionale transfrontaliera tra comuni che ospitano migranti o richiedenti asilo e i relativi comuni di provenienza. Il livello locale svolge un ruolo importante nella concezione e nell'esecuzione dei programmi di accoglienza e di rimpatrio;

9.

esprime soddisfazione per il fatto che la cooperazione allo sviluppo decentrata a livello internazionale viene riconosciuta espressamente e acquisisce visibilità, non solo nelle comunicazioni della Commissione, ma anche, negli ultimi anni, in altri contesti internazionali (3). Non si sottolinerà mai abbastanza il ruolo degli enti locali e regionali nella promozione di uno sviluppo sociale sano, e la loro importanza ai fini della creazione di un collegamento tra i cittadini e i vari livelli amministrativi;

10.

ritiene che, nel quadro del sostegno di bilancio o settoriale, sia necessario stabilire dei requisiti per i paesi partner, affinché le risorse destinate allo sviluppo pervengano effettivamente, in misura sufficiente, ai livelli amministrativi competenti, affinché questi possano fornire ai cittadini i servizi che sono necessari e fortemente richiesti. I finanziamenti e il personale qualificato non devono essere una prerogativa esclusiva dei livelli centrali, bensì venire distribuiti ai competenti enti territoriali subnazionali;

11.

ricorda che i comuni e le regioni sono i portavoce e i principali rappresentanti dei cittadini. Gli enti locali e regionali rendono pertanto possibile una partecipazione dei cittadini forte e concretamente basata sulla vita di tutti i giorni. Inoltre, comuni e regioni forniscono numerosi servizi pubblici. Spesso essi coordinano la collaborazione – o promuovono la cooperazione – tra soggetti sociali fondamentali, come le organizzazioni senza scopo di lucro, il settore privato, le comunità di fede e il mondo accademico;

12.

osserva che gli obiettivi di sviluppo globale delle Nazioni Unite, noti come obiettivi del millennio, sono importanti non solo per le Nazioni Unite e i loro Stati membri, ma evidentemente anche per i comuni e le regioni. Gli enti locali e regionali contribuiscono attivamente allo sviluppo sostenibile della società, e l'attuazione di misure a livello locale e regionale costituisce una premessa per la realizzazione degli obiettivi del millennio. Occorre tenere in maggiore considerazione il ruolo degli attori subnazionali nello sviluppo locale e internazionale. Nei Paesi Bassi e in Svezia, per esempio, vengono attualmente realizzati progetti che evidenziano il contributo dei comuni ad uno sviluppo sociale sano e sostenibile e la loro responsabilità in tale contesto, nonché il nesso con gli obiettivi del millennio;

13.

appoggia la proposta del Parlamento europeo, formulata nella sua relazione sul futuro della politica di sviluppo dell'UE, di proclamare il 2015 "Anno europeo per lo sviluppo", onde poter mettere a punto iniziative adeguate per dare seguito agli obiettivi di sviluppo del millennio;

14.

accoglie con favore la proposta della Commissione di elaborare una programmazione comune per un periodo di sette anni, e ritiene che essa consentirà di migliorare le condizioni preliminari per realizzare delle riforme sociali ad ampio raggio. Si compiace del maggior orientamento ai risultati e delle premesse più rigorose proposti nel quadro di tale strumento. La Commissione e i rappresentanti degli Stati membri dovranno aver cura di consentire agli enti locali e regionali di partecipare a un dialogo proattivo, fornendo un importante contributo alla programmazione dei vari strumenti;

15.

sottolinea che le riforme legate al decentramento e alla costruzione della democrazia sono processi complessi, ampi e radicali, che richiedono tenacia, prevedibilità e una prospettiva a lungo termine da parte dei finanziatori e dei partner della cooperazione;

16.

fa notare che l'assunzione di responsabilità da parte degli attori locali e la promozione della democrazia di prossimità presuppongono la fiducia nel sistema politico e nei suoi esponenti. Una struttura decentrata permette la nascita di istituzioni più legittime ed efficaci e costituisce il mezzo principale per rafforzare il collegamento tra i livelli di governo e i cittadini. Processi decisionali aperti e condotti nel rispetto del principio di sussidiarietà contribuiscono a fare in modo che i cittadini adottino principi democratici, creando così le premesse per una società pluralistica e tollerante;

17.

sottolinea che gli enti locali e regionali nell'Unione europea e nei paesi partner possono, e devono, svolgere un ruolo importante nella definizione della politica e delle strategie ai loro rispettivi livelli; inoltre essi possono e devono essere messi in condizione di contribuire agli sviluppi a livello nazionale e internazionale. Anche in qualità di fornitori di servizi, essi hanno il compito di gestire, coordinare e applicare le priorità stabilite, ad esempio attraverso misure nei settori della sanità, dell'istruzione e della cultura;

18.

osserva che le organizzazioni nazionali che rappresentano i comuni e le regioni possono, grazie alle loro risorse intellettuali, svolgere un ruolo decisivo e di sostegno in un contesto di ampie riforme sociali, in particolare nel quadro del decentramento e della costruzione della democrazia. Le associazioni di comuni e di regioni, o altri organismi analoghi, possono sostenere i membri di dette organizzazioni attraverso lo sviluppo di metodi e strumenti, e grazie al fatto che si attivano per i propri membri, che rappresentano interessi comuni e che coordinano nei rispettivi settori misure di sostegno di differenti finanziatori. È opportuno avvalersi dell'esperienza di queste associazioni per rafforzare la democrazia locale e regionale nell'ambito della cooperazione allo sviluppo. Il CdR invita pertanto l'UE, gli Stati membri e i livelli subnazionali di governo ad assistere le associazioni nazionali di enti locali e regionali nel ruolo che esse svolgono nei paesi partner;

19.

fa notare che, nella maggior parte dei settori, gli enti locali e regionali dispongono di conoscenze specifiche essenziali ai fini di uno sviluppo economico, sociale ed ecologico sostenibile. Va segnalata la loro esperienza in materia sia di lavoro pratico che di conduzione politica in settori quali la sanità pubblica, l'istruzione, la gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, l'imprenditoria locale, la creazione di un ambiente adatto alle piccole e medie imprese, i trasporti, le infrastrutture, l'ambiente, le risorse naturali, l'agricoltura, nonché in settori che comportano una responsabilità a più vasto raggio e nella tutela di un'autentica democrazia e dei diritti umani. È possibile avere accesso senza difficoltà a tali competenze, e metterle a frutto, direttamente presso gli enti locali e regionali o presso le loro associazioni nazionali, europee e mondiali, ma anche per il tramite del CdR;

20.

osserva che nel 2008 la Commissione europea ha invitato a sostenere la definizione di un approccio olistico riguardo agli enti locali come attori di sviluppo a livello globale, europeo e nazionale, proponendo di avvalersi di tre strumenti sotto l'egida del CdR, dato il suo ruolo di portavoce degli enti locali nell'UE. Oggi questi tre strumenti – ovvero l'Atlante della cooperazione decentrata per una mappatura delle attività e delle migliori pratiche, la piattaforma web di scambio di informazioni per mettere le competenze e le capacità in corrispondenza con le esigenze, e le Assise della cooperazione decentrata per il dialogo politico – sono stati attuati con la collaborazione della Commissione e delle principali reti di enti locali e regionali dell'UE e dei paesi partner, come ad esempio il gruppo di lavoro Platforma nel quadro del Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa (CCRE). Il CdR invita sia gli enti locali e regionali sia le loro associazioni di rappresentanza nell'UE e nei paesi partner a ricorrere in misura maggiore a tali strumenti per assicurare una migliore coerenza e un'accresciuta efficacia degli aiuti;

21.

fa notare che, sulla base del dialogo strutturato sulla collaborazione allo sviluppo che è stato condotto dal marzo 2010 al maggio 2011 dalle istituzioni dell'UE insieme a rappresentanti della società civile e agli enti locali e regionali, la Commissione propone di istituire un forum permanente di alto livello per le questioni di sviluppo. Il CdR accoglie con particolare favore quest'iniziativa, nel cui ambito auspica di poter mantenere il proprio ruolo istituzionale, perché ritiene che un forum formale contribuirà all'istituzionalizzazione del dialogo e a un miglioramento della qualità dei contenuti, e consentirà un dibattito sistematico sulle questioni di sviluppo, con aggiornamenti regolari, pareri specialistici e scambi di esperienze. Il CdR accoglie inoltre positivamente le annunciate comunicazioni sul ruolo delle ONG e degli enti locali nella cooperazione allo sviluppo, volte a dare anche un inquadramento formale al proseguimento e al rafforzamento della cooperazione con la Commissione, la cui importanza è apparsa evidente nelle Assise della cooperazione decentrata, organizzate con cadenza biennale, e nel dialogo strutturato.

Osservazioni sullo Strumento europeo per la democrazia e i diritti umani

22.

osserva che le risorse destinate allo strumento tematico per la democrazia e i diritti umani sono aumentate del 35 % rispetto al programma attualmente in corso, ma continuano a costituire una quota esigua, circa il 2 %, dell'intervento dell'UE per l'aiuto allo sviluppo. Il CdR si rammarica del fatto che questo strumento orizzontale non sia stato dotato di finanziamenti maggiori, dato che può essere impiegato in tutte le aree geografiche e in fasi differenti di sviluppo, e che i suoi obiettivi principali sono questioni elementari quali la salvaguardia dei diritti umani fondamentali o il sostegno e consolidamento delle riforme democratiche;

23.

sottolinea che la democrazia e i diritti umani sono valori fondamentali dell'UE e della comunità mondiale. Tali valori rappresentano un beneficio e un punto di forza, che in numerose società viene tutelato dagli enti locali e regionali, da un sistema giudiziario efficiente, dalla società civile, dai mezzi di informazione e da altri soggetti;

24.

reputa che i diritti umani debbano essere promossi e acquistare maggior peso a tutti i livelli sociali. Ritiene pertanto giustificato che in tale strumento i livelli amministrativi locali vengano messi maggiormente in luce in riferimento alla creazione di istituzioni;

25.

considera che il livello amministrativo più vicino ai cittadini può anche applicare a livello locale le decisioni nazionali, adattandole alle circostanze o alle esigenze locali, o tenere conto di queste ultime per evitare eventuali ripercussioni negative sui diritti dei cittadini, per esempio per quanto riguarda i requisiti nel campo della lingua o dell'identità etnica. Gli enti locali e regionali sono anche i soggetti più adatti per organizzare e coordinare le misure di sensibilizzazione destinate a gruppi locali, come ad esempio i giovani o le donne, e intese a rendere tali gruppi consapevoli dei loro diritti umani e di come farli valere.

Osservazioni in merito allo strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo con sostegno per le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali (nel quadro dello strumento di cooperazione allo sviluppo)

26.

desidera ovviamente, assieme agli enti locali e regionali che esso rappresenta, contribuire attivamente a far sì che venga messa in pratica la proposta della Commissione intesa a sviluppare ulteriormente il suo dialogo e la sua cooperazione con la società civile e con gli enti locali e regionali, grazie agli strumenti che lo stesso Comitato ha messo a punto con la collaborazione della Commissione europea e delle principali reti di enti locali e regionali dell'UE e dei paesi partner, e tramite il nuovo forum permanente di alto livello per le questioni di sviluppo;

27.

accoglie con favore il fatto che gli enti locali e regionali potranno percepire anche in futuro un finanziamento per la cooperazione allo sviluppo, ma sottolinea che sarebbe opportuno distinguere chiaramente tra la società civile e gli enti locali e regionali per quanto riguarda sia le misure politiche che gli strumenti e il finanziamento stesso

28.

chiede espressamente che nel quadro dello strumento di finanziamento per la cooperazione allo sviluppo destinato alla società civile e agli enti locali (attori non statali e autorità locali) vengano predisposti fondi maggiori per gli enti locali e regionali. Nell'attuale periodo di programmazione, i fondi sono stati ripartiti in maniera non proporzionale tra le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali. Se agli enti locali e regionali fosse destinato almeno il 25 % dei fondi, in luogo dell'attuale 15 %, il loro ruolo consultivo e la loro competenza specifica potrebbero essere messi a frutto meglio;

29.

ritiene che gli enti locali e regionali possano garantire uno sviluppo democratico nel lungo periodo. Essi devono essere dotati di finanziamenti sufficienti per stare alla pari con organizzazioni senza fini di lucro, nazionali o internazionali, dotate di ampie risorse finanziarie. Gli enti locali e regionali nei paesi partner sono indispensabili per coordinare le iniziative e le misure di soggetti differenti e per garantire che esse corrispondano alla politica di sviluppo concepita e consolidata politicamente a livello regionale e locale, almeno nella misura in cui tali iniziative e misure mirano alla fornitura di servizi pubblici;

30.

fa notare che nel settore dell'attività di sviluppo gli enti locali e regionali dispongono di competenze ed esperienze specifiche di valore inestimabile in materia di gestione e di amministrazione locale e regionale, di costruzione di sistemi e di piattaforme per il dialogo politico, di lavoro politico approfondito e ampliato e di garanzia delle condizioni per una partecipazione cittadina e un dialogo civile più forti; insomma, per la costruzione di una democrazia solida e duratura;

31.

osserva che numerosi enti locali e regionali dell'Unione europea hanno tradizioni politiche consolidate, ma in vari Stati membri la democrazia è ancora nuova e fragile. Occorrerebbe pertanto integrare le varie esperienze e prospettive degli enti locali e regionali dell'Unione europea nelle iniziative di sviluppo comuni dell'UE insieme ai paesi partner, e utilizzarle per le riforme e/o lo sviluppo delle istituzioni pubbliche nei paesi partner, prestando particolare attenzione all'autonomia locale, in quanto livello di governo più vicino al cittadino e sostenendo e rafforzando la società civile che è il fondamento di tutte le democrazie;

32.

sottolinea che nei paesi partner il rafforzamento dei politici locali e regionali direttamente eletti e dei funzionari pubblici è essenziale ai fini di un'efficace attuazione delle riforme volte a realizzare il decentramento e la creazione di una conduzione politica responsabile. Una gestione governativa adeguata dovrebbe essere sia il mezzo che l'obiettivo dell'azione unionale nel settore dello sviluppo;

33.

ritiene che il riconoscimento della necessità e la volontà di perseguire cambiamenti simultanei del sistema a tutti i livelli costituiscano le premesse indispensabili di una democrazia approfondita e di servizi migliori a livello locale. L'impegno politico, la disponibilità di risorse, la ripartizione delle competenze e il decentramento richiedono un consenso a livello nazionale, regionale e locale. Un sistema giuridico e finanziario nazionale che permetta di applicare l'assunzione di responsabilità a livello locale e regionale crea le premesse per dei miglioramenti e per la necessaria accettazione delle responsabilità dei soggetti locali ai fini della strutturazione del contesto locale.

Osservazioni in merito allo strumento europeo di vicinato

34.

accoglie con favore lo strumento europeo di vicinato proposto e ritiene che tenga conto in maniera sostanziale delle necessarie riforme dell'attuale strumento. Desidera inoltre proporre una modifica intesa ad accrescere ulteriormente l'effetto e l'efficacia dell'aiuto di vicinato;

35.

ai fini della realizzazione della democrazia approfondita e sostenibile che l'UE persegue, propone di inserire alcune specifiche formulazioni intese a mettere l'accento sul decentramento e sulla democrazia locale, nonché sullo sviluppo delle capacità ai fini della creazione di servizi pubblici locali e regionali;

36.

invita la Commissione a predisporre, attraverso questo strumento, dei finanziamenti destinati ai programmi di sostegno della democrazia a livello locale e regionale. Occorre mettere in chiaro che i possibili percettori dei finanziamenti e partner della cooperazione devono essere enti locali e regionali;

37.

sollecita la Commissione a chiarire che la cooperazione transfrontaliera, compresa quella tra vari paesi, non si limita ai paesi direttamente limitrofi tra loro, bensì a tutti gli Stati membri, le regioni e i comuni dell'UE, indipendentemente dalla loro posizione geografica. È importante che le esperienze, le conoscenze e gli esempi di buone pratiche vengano trasmessi al di là delle frontiere, indipendentemente dalla distanza geografica. È inoltre necessario, per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche, abolire il criterio dei 150 km di distanza per l'ammissibilità allo strumento europeo di vicinato;

38.

osserva che il requisito di cofinanziamento nell'applicazione di progetti di politica di vicinato costituisce in molti casi un fattore di ostacolo alla partecipazione degli enti locali e regionali. In alcuni paesi il cofinanziamento è in contraddizione con il diritto nazionale, qualora questo non preveda la partecipazione degli enti subnazionali alla cooperazione allo sviluppo;

39.

invita la Commissione a concentrarsi ancora di più, nel regolamento, sulla cooperazione nel quadro di un partenariato istituzionale e sullo strumento TAIEX (4), e a verificare accuratamente come tali meccanismi possano essere ulteriormente promossi. È innegabile che pochi ministeri competenti in materia di amministrazione locale e regionale abbiano l'interesse o la capacità di proporre tale genere di cooperazione o il ricorso al TAIEX;

40.

ritiene che il ruolo, altamente considerato e sempre più apprezzato, degli enti locali e regionali della società civile e della loro reciproca cooperazione nel passaggio da sistemi monopartitici e dittatoriali a sistemi democratici, è importante e rappresenta un valore aggiunto che dovrebbe essere riconosciuto in misura crescente nel quadro della politica europea di vicinato e nell'amministrazione delle risorse finanziarie;

41.

osserva che nel quadro dei suoi lavori si svolgono attività intensive e concrete di scambio e di cooperazione, tra l'altro con i paesi del partenariato orientale (Corleap) e con quelli dell'area mediterranea (ARLEM). In tale contesto si richiama l'attenzione tra l'altro sugli obiettivi e sulle finalità, anche al di fuori del territorio unionale, delle strategie dell'UE Europa nel mondo e Programma di cambiamento.

Osservazioni sullo strumento di assistenza preadesione

42.

nel quadro di pareri, seminari, gruppi di lavoro e dello strumento per l'amministrazione locale, si è occupato dello sviluppo dell'applicazione dell'assistenza preadesione. Si compiace pienamente dell'approccio che consiste nel fare dello strumento un elemento di sostegno fortemente orientato ai risultati, flessibile e tagliato su misura;

43.

osserva che, grazie a un approccio multilivello e basato sul partenariato, l'UE vuole fare in modo che venga messa a punto un'assistenza preadesione più concreta ed efficace. Il CdR promuove questo sforzo sul piano concreto attraverso conferenze parlamentari (assise) e mediante l'elaborazione di un Atlante della cooperazione decentrata per lo sviluppo. Insieme alla Commissione, il CdR è responsabile del programma Amministrazione comunale, nel cui quadro vengono organizzate visite di studio di politici e funzionari dei paesi candidati e dei potenziali paesi candidati;

44.

auspica che la Commissione renda possibile e promuova un più esteso scambio di esperienze tra enti locali e regionali, evitando che tale scambio venga dominato dal livello centrale degli Stati membri e dei paesi interessati dall'allargamento;

45.

osserva che la cooperazione a lungo termine con gli enti locali e regionali dei paesi interessati dall'allargamento e dei paesi vicini è divenuta sempre più professionale, e fa notare quanto sia importante che gli strumenti finanziari promuovano anche in futuro tale sviluppo e rendano possibile un'ulteriore intensificazione;

46.

invita a ricercare, in particolare nei paesi interessati dall'allargamento e nei paesi vicini, una più stretta correlazione tra la concessione di aiuti e i risultati effettivi nella loro applicazione attraverso l'utilizzo di appositi strumenti e indicatori, tenendo conto in particolare del decentramento, della governance multilivello e quindi della partecipazione degli enti locali e regionali ai pertinenti livelli decisionali;

47.

invita la Commissione a fare in modo che vengano predisposti finanziamenti specifici per l'approfondimento e l'estensione delle capacità degli enti locali e regionali dei paesi interessati dall'allargamento e vengano rafforzate le conoscenze e le competenze. Invece di considerare e di trattare i comuni e le regioni come recettori passivi, occorre assegnare loro un ruolo proattivo, in considerazione della loro conoscenza delle esigenze e delle premesse e della loro capacità di individuare gli obiettivi realistici;

48.

ritiene che, sforzandosi di rispondere alle esigenze in materia di sviluppo delle capacità, cosa che comporta tra l'altro un maggiore coinvolgimento nell'applicazione dello strumento di assistenza preadesione, gli enti locali e regionali acquisiscono la possibilità di apprendere il lavoro pratico prima ancora dell'adesione all'UE. Ad esempio, le risorse possono essere utilizzate per coinvolgere questi soggetti nella concezione dei progetti e sostenerli in tale contesto. L'amministrazione decentrata dei fondi dello strumento di assistenza preadesione ha fatto registrare esperienze positive in vari paesi;

49.

fa notare che un problema che caratterizza l'uso delle risorse dello strumento di assistenza preadesione è la corruzione, e in tale contesto tutti i livelli, locale, regionale e nazionale, devono ricevere sostegno. Ai fini della necessaria chiarificazione e di un'eventuale responsabilizzazione sono essenziali attività continue e rigorose di sorveglianza e di sostegno di "organi di controllo", quali le organizzazioni della società civile, ma anche gli enti locali e regionali;

50.

ritiene che, grazie a una migliore integrazione dei fondi dello strumento di assistenza preadesione nel costante lavoro di sviluppo eseguito a livello locale e regionale, la governance multilivello venga collocata su una base solida e il decentramento risulti rafforzato. Il coinvolgimento degli enti locali e regionali nella definizione dei programmi e dei progetti, nel processo decisionale e nell'attività di sorveglianza e di gestione fa sì che vengano poste le basi di un continuo lavoro di sviluppo, anche senza sostegno esterno;

51.

osserva che in vari paesi dei Balcani occidentali sono in corso profonde riforme sociali, che potrebbero essere sensibilmente consolidate e accelerate grazie a un maggior coinvolgimento dei livelli politici locali e regionali. In numerosi casi, il livello regionale non dispone di risorse amministrative e finanziarie e di personale sufficiente per la gestione dello strumento di assistenza preadesione. Le risorse e le capacità rimangono a livello centrale, cosa che rende il sistema ancora più centralistico e ritarda l'ulteriore coinvolgimento delle minoranze e dei soggetti politici locali e regionali;

52.

fa notare che le riforme miranti al decentramento si bloccano troppo spesso a causa di capacità insufficienti a livello locale e regionale, nei casi in cui viene imposto un decentramento delle sole competenze senza accompagnarlo con un decentramento delle risorse finanziarie. Grazie alla gestione dello strumento di assistenza preadesione, l'UE può accelerare i necessari processi paralleli, in modo che le competenze e le risorse siano adeguate tra loro.

Osservazioni in merito allo strumento di partenariato

53.

sottolinea che lo strumento di partenariato comprende paesi come la Cina, il Brasile, il Sud Africa e la Russia. Tale strumento dovrebbe servire in primo luogo a sviluppare e promuovere il commercio e i contatti tra tali paesi e l'UE. In questo contesto sono fondamentali aspetti come il clima, l'ambiente e gli scambi commerciali;

54.

fa presente che le zone caratterizzate da povertà non sono rilevabili nelle statistiche nazionali sul reddito pro capite. Le regioni svantaggiate di paesi che presentano un buono sviluppo economico non possono chiedere altro sostegno che quello fornito nel quadro dello strumento di partenariato. Pertanto il CdR propone di tenere conto delle differenze regionali, come ad esempio la ripartizione del reddito e il livello di povertà nelle singole aree. La Commissione deve condurre con i paesi in questione un dialogo sull'importanza di uno sviluppo diffuso e generalizzato, e chiedere pertanto prestazioni rivolte a sostenere la coesione regionale come requisito per la concessione al paese in questione del sostegno dell'UE;

55.

desidera ricordare che lo strumento in questione dev'essere applicato anche per lo sviluppo di sistemi di sicurezza sociali, per la riforma generale del settore della previdenza e per la preparazione di fondi intesi a rafforzare le autorità a livello locale e regionale e a fare in modo che lo strumento serva a favorire il partenariato e lo sviluppo democratico di tali paesi.

II.   PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

COM(2011) 838 final

Articolo 2

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 2

Articolo 2

1.   L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue gli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze di ciascun paese beneficiario e il rispettivo programma di allargamento.

1.   L'assistenza nell'ambito del presente regolamento persegue gli obiettivi specifici di seguito elencati, secondo le esigenze, , di ciascun paese beneficiario e il rispettivo programma di allargamento.

(a)

Sostegno alle riforme politiche, tra cui:

(a)

Sostegno alle riforme politiche, tra cui:

(i).

rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;

(i).

rafforzamento delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto, compresa la sua attuazione;

(ii).

promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere, della non discriminazione e della libertà di stampa nonché promozione delle buone relazioni di vicinato;

(ii).

promozione e tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali, maggior rispetto dei diritti delle minoranze, promozione della parità di genere, della non discriminazione e della libertà di stampa nonché promozione delle buone relazioni di vicinato;

(iii).

lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

(iii).

lotta contro la corruzione e la criminalità organizzata;

(iv).

riforma della pubblica amministrazione e buon governo;

(iv).

riforma della pubblica amministrazione e buon governo;

(v).

sviluppo della società civile e dialogo sociale;

(v).

sviluppo della società civile e dialogo sociale;

(vi).

riconciliazione, misure per la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.

(vi)

riconciliazione, misure per la costruzione della pace e il rafforzamento della fiducia.

[…]

[…]

Motivazione

La questione dello sviluppo di capacità in materia di democrazia assume particolare rilievo a livello locale e regionale, e va quindi considerata con grande attenzione. L'emendamento si riferisce al punto 45 del parere.

Emendamento 2

COM(2011) 838 final

Articolo 4

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 4

Articolo 4

3.   Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Lo stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali, fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

3.   Il sostegno fornito dall'Unione nell'ambito del presente regolamento è cofinanziato, di regola, dai paesi partner tramite fondi pubblici, contributi provenienti dai beneficiari o altre fonti. Lo stesso principio si applica alla cooperazione con la Federazione russa, segnatamente per i programmi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c). Si può derogare al requisito relativo al cofinanziamento in casi debitamente giustificati e ove ciò sia necessario a sostenere lo sviluppo della società civile e dei soggetti non statali fatte salve le altre condizioni fissate nel regolamento finanziario.

Motivazione

In alcuni casi, il requisito relativo al cofinanziamento può essere di ostacolo alla realizzazione di progetti validi e utili da parte degli enti locali e regionali dei paesi partner, che dovrebbero essere i principali beneficiari di questi programmi. Dal momento che lo sviluppo della democrazia a livello locale è uno degli obiettivi prioritari del programma, esso dovrebbe costituire anche uno dei motivi che giustificano eventuali deroghe, a determinate condizioni, al suddetto requisito relativo al cofinanziamento.

Emendamento 3

COM(2011) 838 final

Articolo 8

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 8

Articolo 8

1.   Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

1.   Obiettivo del programma sulle organizzazioni della società civile e le autorità locali nello sviluppo è finanziare le iniziative di sviluppo elaborate da organizzazioni della società civile e autorità locali originarie dei paesi partner, dell'Unione, dei paesi candidati e candidati potenziali, o le iniziative ad esse rivolte.

2.   L'allegato V riporta i settori di attività dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo e elenca a titolo indicativo le categorie di organizzazioni della società civile e di autorità locali.

2.   L'allegato V riporta i settori di attività dettagliati dell'assistenza dell'Unione di cui al presente articolo e elenca a titolo indicativo le categorie di organizzazioni della società civile e di autorità locali .

Motivazione

È importante sottolineare che il programma dovrebbe consentire la cooperazione anche con gli "enti regionali" dei paesi partner, nonché con quelli dei paesi candidati e candidati potenziali. Nel contempo, occorre mettere in evidenza che spesso le organizzazioni della società civile e gli enti locali e regionali possono avere ciascuno un ruolo distinto da svolgere nello specifico contesto di un determinato paese o progetto. L'emendamento si riferisce al punto 25 del parere del CdR (sezione Osservazioni generali).

Emendamento 4

COM(2011) 838 final

Articolo 14

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 14

Articolo 14

1.   L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). Fino al 3 % dell'importo finanziario di riferimento è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i paesi beneficiari e gli Stati membri dell'Unione europea.

1.   L'importo finanziario di riferimento per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 14 110 100 000 EUR (prezzi correnti). Fino al 3 % dell'importo finanziario di riferimento è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera tra i paesi beneficiari e gli Stati membri dell'Unione europea .

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale dell'Unione.

3.   Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 EUR proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumento di partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

3.   Come specificato all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento "Erasmus per tutti", nell'intento di promuovere la dimensione internazionale dell'istruzione superiore, un importo indicativo di 1 812 100 000 EUR proveniente dai diversi strumenti di azione esterna (strumento di cooperazione allo sviluppo, strumento europeo di vicinato, strumento di assistenza preadesione, strumentodi partenariato e Fondo europeo di sviluppo) sarà assegnato ad azioni di mobilità a scopo di apprendimento da o verso paesi terzi nonché alla cooperazione e al dialogo politico con le autorità/istituzioni/organizzazioni di questi paesi. Le disposizioni del regolamento "Erasmus per tutti" si applicheranno all'uso di questi fondi.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE.

I finanziamenti saranno messi a disposizione attraverso due assegnazioni pluriennali limitate, rispettivamente, ai primi 4 anni e ai 3 anni rimanenti. Questi finanziamenti figureranno nella programmazione indicativa pluriennale degli strumenti in questione, in linea con le esigenze e priorità individuate dei paesi interessati. Le assegnazioni possono essere rivedute in caso di circostanze significative e impreviste o di importanti cambiamenti politici, in linea con le priorità esterne dell'UE.

Motivazione

L'emendamento segue logicamente il precedente: lo sviluppo di capacità a livello locale e regionale dovrebbe costituire una delle priorità di cui tener conto nell'assegnazione dei finanziamenti (cfr. il punto 45 della sezione Osservazioni generali del parere).

Emendamento 5

COM(2011) 838 final

Articolo 18

Testo proposto dalla Commissione

Emendamento del Comitato delle regioni

Articolo 18

Articolo 18

1.   La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c).

1.   La dotazione finanziaria disponibile per l'attuazione del presente regolamento nel periodo 2014-2020 ammonta a 18 182 300 000 euro (prezzi correnti). Fino al 5 % della dotazione finanziaria è assegnato ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) .

Motivazione

Lo sviluppo della democrazia a livello locale e regionale è un presupposto fondamentale per la realizzazione di altre componenti previste nelle finalità pubbliche dello strumento. Si dovrebbe quindi stanziare una determinata dotazione finanziaria per progetti in questo settore. L'emendamento si riferisce al punto 34 del parere.

Bruxelles, 9 ottobre 2012

Il presidente del Comitato delle regioni

Ramón Luis VALCÁRCEL SISO


(1)  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Potenziare l'impatto della politica di sviluppo dell'Unione europea: un programma di cambiamento COM(2011) 637 final.

(2)  L'Europa nel mondo, o Europa globale, comprende i documenti COM(2011) 865, COM(2011) 842, COM(2011) 837, COM(2011) 838, COM(2011) 839, COM(2011) 840, COM(2011) 843 e COM(2011) 844.

(3)  Agenda 21 (varata nel 1992 a Rio de Janeiro), vertice del Millennio delle Nazioni Unite, Dichiarazione di Parigi del 2005, Busan 2011, risoluzione 251 (2008) del Consiglio d'Europa La diplomazia delle città e Forum sulla cooperazione allo sviluppo delle Nazioni Unite che si svolgerà il 6 luglio 2012.

(4)  TAIEX (assistenza tecnica e scambio di informazioni), uno strumento per il sostegno dei paesi partner nell'adeguamento alle disposizioni giuridiche dell'UE.


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