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Document E2012C0209(01)

Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE ai servizi di trasporto marittimo

GU C 35 del 9.2.2012, p. 26–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.2.2012   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 35/26


Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE ai servizi di trasporto marittimo

2012/C 35/06

A.

La presente comunicazione è pubblicata ai sensi delle disposizioni dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in appresso «accordo SEE») e dell'accordo fra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (in appresso «accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte»).

B.

La Commissione europea (in appresso «Commissione») ha pubblicato le «Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81 del trattato CE ai servizi di trasporto marittimo» (1). Questo atto non vincolante fissa i principi a cui la Commissione aderirà nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi di trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti dal regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, ovverosia dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari (2).

C.

L’Autorità di vigilanza EFTA considera l’atto succitato rilevante ai fini del SEE. Allo scopo di mantenere pari condizioni di concorrenza e di garantire un'applicazione uniforme delle regole di concorrenza SEE in tutto lo Spazio economico europeo, detta Autorità adotta la presente comunicazione in virtù del potere ad essa conferito dall'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), dell'Accordo sulla vigilanza e la Corte. L’Autorità intende attenersi ai principi e alle norme fissati nella presente comunicazione quando applica le pertinenti norme SEE ad un caso particolare (3).

D.

In particolare, la presente comunicazione intende fornire indicazioni sul modo in cui l'Autorità di vigilanza EFTA applicherà l'articolo 53 nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari.

E.

La presente comunicazione si applica ai casi in cui l’Autorità è l’autorità di vigilanza competente ai sensi dell’articolo 56 dell’accordo SEE.

1.   INTRODUZIONE

1.

Le presenti linee direttrici fissano i principi a cui l'Autorità di vigilanza EFTA aderirà nella definizione dei mercati e nella valutazione degli accordi di cooperazione nell'ambito dei servizi di trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti dall'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, ovverosia dei servizi marittimi di linea, dei servizi di cabotaggio e dei servizi di trasporto con navi da carico non regolari (4).

2.

Lo scopo delle presenti linee direttrici è aiutare le imprese e le associazioni di imprese che offrono tali servizi, soprattutto verso e/o da un porto o porti dello Spazio economico europeo, a valutare se gli accordi che sottoscrivono (5) sono compatibili con l'articolo 53 dell'accordo SEE. Le linee direttrici non si applicano ad altri settori.

3.

Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha esteso al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE (6) e del regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione, del 7 aprile 2004, relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE (7). Pertanto, l'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha modificato opportunamente le norme SEE pertinenti. Di conseguenza, dal 9 dicembre 2006, tutti i servizi di trasporto marittimo sono soggetti alle disposizioni procedurali generali.

4.

Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio ha inoltre abrogato il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, sulle modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato CE ai trasporti marittimi (8) contenente l'esenzione di categoria a favore delle conferenze di compagnie marittime di linea che permetteva alle compagnie marittime di linea, riunite in conferenze, di fissare prezzi e altre condizioni di trasporto, in quanto il sistema delle conferenze non è più conforme ai criteri di cui all'articolo 81, paragrafo 3, del trattato CE (l'attuale articolo 101, paragrafo 3, del TFUE). L'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio fa sì che a decorrere dal 18 ottobre 2008 il sistema delle conferenze non benefici più dell'esenzione per categoria per quanto riguarda il divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Dopo tale data, le compagnie marittime di linea che operano verso o da un porto o porti dello Spazio economico europeo devono sospendere tutte le attività relative alle conferenze marittime contrarie all'articolo 53 dell'accordo SEE, indipendentemente dal fatto che altre giurisdizioni permettano, esplicitamente o tacitamente, che, nel quadro di conferenze marittime o di accordi di discussione, vengano fissati i prezzi. Inoltre, i membri delle conferenze devono garantire che tutti gli eventuali accordi conclusi nell'ambito del sistema delle conferenze siano conformi all'articolo 53 dell'accordo SEE a partire dal 18 ottobre 2008.

5.

Le presenti linee direttrici integrano gli orientamenti che l'Autorità ha già pubblicato in altre comunicazioni. Poiché i servizi di trasporto marittimi sono caratterizzati da ampi accordi di cooperazione tra operatori concorrenti, le linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale (9) e le linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE (10) assumono particolare rilevanza.

6.

Gli accordi di cooperazione orizzontale tra compagnie di trasporto marittimo di linea relativi alla fornitura di servizi comuni rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (consorzi), come integrato nell'accordo SEE (11). Il 26 aprile 2010 il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione sarà sostituito dal regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione, del 28 settembre 2009 (12). I regolamenti di cui sopra, come integrati nell'accordo SEE, stabiliscono le condizioni, ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, soddisfatte le quali il divieto di cui all'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo non si applica agli accordi tra due o più vettori esercenti una nave (consorzi).

7.

Le presenti linee direttrici non pregiudicano l'interpretazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE da parte della Corte EFTA, della Corte di giustizia o del Tribunale dell'Unione europea. I principi enunciati nelle presenti linee direttrici devono essere applicati tenendo conto delle circostanze caratteristiche di ogni singolo caso.

8.

L'Autorità applicherà le presenti linee direttrici per un periodo di cinque anni.

2.   SERVIZI DI TRASPORTO MARITTIMI

2.1.   Campo d'applicazione

9.

I servizi marittimi di linea, i servizi di cabotaggio e i servizi di trasporto con navi da carico non regolari sono i settori del trasporto marittimo direttamente interessati dai cambiamenti introdotti l'integrazione nell'accordo SEE del regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio.

10.

I trasporti marittimi di linea comportano il trasporto regolare di merci, tipicamente contenute in container, verso i porti di una determinata rotta geografica (trade). In generale, i trasporti marittimi di linea sono inoltre caratterizzati dal fatto che gli orari e le date di partenza sono pubblicati in anticipo e che il servizio è aperto a tutti gli utenti.

11.

L'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, integrato nel capitolo G, punto 11 dell'allegato XIV dell'accordo SEE (13), definisce i servizi di trasporto con navi da carico non regolari (tramps) come servizi di trasporto di merci alla rinfusa o di «break-bulk», mediante una nave totalmente o parzialmente noleggiata ad uno o più caricatori sulla base di un noleggio a viaggio o a tempo o di qualsiasi altro tipo di contratto, su linee non regolari o non pubblicate allorché le tariffe di nolo siano liberamente negoziate caso per caso conformemente alle condizioni dell'offerta e della domanda. Tipicamente, si tratta del trasporto non regolare di una sola merce che occupa tutta la nave (14).

12.

Il cabotaggio consiste nella fornitura di un servizio di trasporto marittimo, compresi i servizi di linea e i servizi con navi da carico non regolari, che collega due o più porti dello stesso Stato SEE (15). Sebbene le presenti linee direttrici non riguardino specificamente i servizi di cabotaggio, esse si applicano a tali servizi nella misura in cui essi sono forniti sotto forma di trasporto di linea o con navi da carico non regolari.

2.2.   Incidenza sugli scambi tra gli Stati SEE

13.

L'articolo 53 dell'accordo SEE si applica a tutti gli accordi che possono avere un'incidenza rilevante sugli scambi tra Stati SEE. Affinché venga soddisfatta la condizione relativa agli effetti sugli scambi, deve essere possibile prevedere, con un sufficiente margine di probabilità e sulla base di una serie di fattori oggettivi di diritto o di fatto, che l'accordo o la condotta possano avere un'incidenza, diretta o indiretta, effettiva o potenziale, sulla configurazione degli scambi tra Stati SEE (16). Nelle sue linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio tra Stati membri di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE (17), l'Autorità ha pubblicato indicazioni sul modo in cui applicherà il concetto di incidenza sugli scambi.

14.

I servizi di trasporto offerti dalle compagnie di linea e dagli operatori di navi da carico non regolari hanno spesso carattere internazionale, in quanto collegano porti SEE con paesi terzi e/o prevedono operazioni di esportazione o importazione tra due o più Stati SEE (ovvero scambi intra-SEE) (18). Nella maggior parte dei casi, è probabile che essi incidano sugli scambi tra Stati SEE, tra l'altro a causa dell'impatto esercitato sui mercati della fornitura di servizi di trasporto e di intermediazione (19).

15.

Gli effetti sugli scambi tra Stati SEE rivestono una particolare importanza per i servizi di cabotaggio nella misura in cui determinano il campo di applicazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE e la sua interazione con le legislazioni nazionali in materia di concorrenza ai sensi dell'articolo 3 del capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE. La misura in cui tali servizi possono avere un'incidenza sugli scambi tra Stati SEE deve essere valutata caso per caso (20).

2.3.   Il mercato rilevante

16.

Per valutare l'incidenza sulla concorrenza di un accordo ai sensi dell'articolo 53 dell'accordo SEE, è necessario definire il prodotto rilevante e i mercati geografici. Scopo principale della definizione del mercato è individuare in modo sistematico i vincoli concorrenziali ai quali sono soggette le imprese. Indicazioni in materia sono reperibili nella comunicazione dell'Autorità sulla definizione del mercato rilevante ai fini dell'applicazione del diritto SEE in materia di concorrenza (21). Tali indicazioni sono importanti anche per la definizione del mercato relativamente ai servizi di trasporto marittimo.

17.

Il mercato del prodotto rilevante comprende tutti i prodotti e/o servizi che sono considerati intercambiabili o sostituibili dal consumatore, in ragione delle caratteristiche dei prodotti, dei loro prezzi e dell'uso al quale sono destinati. Il mercato geografico rilevante comprende l'area nella quale le imprese in causa forniscono o domandano i prodotti o servizi di cui trattasi, nella quale le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che può essere tenuta distinta dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse (22). Il trasportatore o i trasportatori non possono esercitare un'incidenza significativa sulle condizioni prevalenti del mercato se i clienti sono in grado di passare facilmente a nuovi fornitori (23).

2.3.1.   Trasporto marittimo di linea

18.

Numerose decisioni della Commissione e sentenze della Corte di giustizia europea hanno individuato nei servizi di trasporto marittimo di linea con container il mercato del prodotto rilevante (24). Tali decisioni e sentenze si riferiscono a trasporti marittimi lungo rotte d'alto mare (deep sea trades). Altre modalità di trasporto non sono state inserite nello stesso mercato dei servizi, anche se, in alcuni casi e in misura marginale, tali servizi possono essere intercambiabili. Ciò è dipeso dal fatto che soltanto una percentuale insufficiente delle merci trasportate in container può essere facilmente convogliata verso altri mezzi di trasporto, per esempio il trasporto aereo (25).

19.

In determinate circostanze, può risultare appropriato definire un mercato dei prodotti più ristretto, limitato ad un particolare tipo di prodotto trasportato via mare. Per esempio, il trasporto di merci deperibili si potrebbe limitare ai container frigoriferi o comprendere il trasporto tramite navi frigorifere tradizionali. Sebbene, in circostanze eccezionali, possano avvenire sostituzioni tra trasporto in container e trasporto convenzionale (break bulk) (26), non è emersa una tendenza durevole al passaggio dal primo al secondo. Per la grande maggioranza di categorie di merci e utilizzatori di merci containerizzate, il trasporto convenzionale (break bulk) non rappresenta un'alternativa valida al trasporto di linea in container (27). Se le merci vengono regolarmente containerizzate, è improbabile che esse vengano mai più trasportate senza container (28). Attualmente, il trasporto marittimo di linea con container risulta quindi soprattutto soggetto ad una sostituibilità a senso unico (29).

20.

Il mercato geografico rilevante è costituito dall'area in cui sono commercializzati i servizi, tipicamente rappresentata da una serie di porti alle estremità del servizio, delimitata dalla sovrapposizione dei bacini di utenza dei porti. Per quanto riguarda la parte europea del servizio, l'attuale mercato geografico si compone, per quanto riguarda i trasporti di linea, di una serie di porti in Europa del Nord e/o nel Mediterraneo. Poiché i servizi di trasporto di linea del Mediterraneo sono solo marginalmente sostituibili con quelli offerti dall'Europa del Nord, le due aree costituiscono due mercati distinti (30).

2.3.2.   Servizi di trasporto con navi da carico non regolari

21.

L'Autorità non ha ancora applicato l'articolo 53 dell'accordo SEE ai trasporti con navi da carico non regolari. Le imprese sono invitate a tenere conto dei seguenti elementi in fase di valutazione, nella misura in cui essi sono pertinenti ai servizi di trasporto con navi da carico non regolari che essi forniscono.

Elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante dal punto di vista della domanda (sostituzione da parte della domanda)

22.

Le condizioni (main terms) della singola richiesta di trasporto rappresentano un punto di partenza per definire i mercati di servizi rilevanti per il trasporto con navi da carico non regolari poiché generalmente riportano gli elementi essenziali (31) della richiesta di trasporto in questione. Sulla base dei bisogni specifici dell'utente del servizio di trasporto, esse comprenderanno elementi negoziabili e non negoziabili. Una volta individuato, un elemento negoziabile delle condizioni essenziali — il tipo o la grandezza della nave — può indicare, a titolo di esempio, che il mercato rilevante rispetto a tale elemento specifico è più ampio di quanto previsto dalla richiesta di trasporto iniziale.

23.

La natura del servizio di trasporto con navi da carico non regolari può variare e esistono diversi tipi di contratti di trasporto. Per questo motivo, può risultare necessario verificare se gli utenti ritengono che i servizi forniti nel quadro di contratti di noleggio a tempo (time charter contracts), di contratti di noleggio a viaggio (voyage charter contracts) o di contratti di trasporto marittimo (contracts of affreightment) siano sostituibili. In caso affermativo, essi potrebbero far parte dello stesso mercato rilevante.

24.

Le navi si suddividono tipicamente in una serie di categorie caratterizzate da grandezze industriali standard (32). A causa del ruolo importante delle economie di scala, un servizio caratterizzato da un notevole squilibrio tra il volume del carico e la grandezza può non essere offerto ad una rata di nolo concorrenziale. Pertanto, è necessario valutare caso per caso la sostituibilità tra le diverse grandezze di navi, in modo da stabilire se ogni grandezza costituisce un distinto mercato rilevante.

Elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante dal punto di vista dell'offerta (sostituzione da parte dell'offerta)

25.

Le caratteristiche fisiche e tecniche delle merci da trasportare e il tipo di nave rappresentano le prime indicazioni relative al mercato rilevante dal punto di vista dell'offerta (33). Se le navi possono essere adattate al trasporto di un particolare tipo di merci a costi trascurabili e a breve termine (34), diversi fornitori di servizi di trasporto con navi da carico non regolari possono competere per il trasporto di tali merci. In tali casi, il mercato rilevante dalla parte dell'offerta comprenderà più di un tipo di nave.

26.

Tuttavia, esistono navi di diversi tipi che vengono modificate dal punto di vista tecnico e/o sono appositamente costruite per fornire servizi di trasporto specializzati. Sebbene le navi speciali possano trasportare anche altri tipi di merci, esse lo fanno in generale a condizioni svantaggiose dal punto di vista della concorrenza. La capacità dei fornitori di servizi specializzati di competere per il trasporto di merci diverse ne risulta quindi limitata.

27.

Nell'ambito dei trasporti con navi non regolari, gli scali vengono effettuati sulla base delle singole richieste. La mobilità delle navi può tuttavia essere limitata dalla presenza di restrizioni legate al tipo di terminal, al pescaggio o alle norme ambientali che si applicano a determinate categorie di navi in alcuni porti o regioni.

Ulteriori elementi di cui tenere conto nella determinazione del mercato dei prodotti rilevante

28.

È inoltre opportuno verificare l'esistenza di catene di sostituzione tra grandezze di navi nel settore del trasporto con navi da carico non regolari. In alcuni mercati del settore, le grandezze situate alle estremità del mercato non risultano direttamente sostituibili. Le sostituzioni a catena possono tuttavia esercitare una pressione sui prezzi praticati alle estremità del mercato e portare al loro inserimento in una definizione più ampia di mercato.

29.

In alcuni mercati del settore dei trasporti con navi da carico non regolari, è necessario stabilire caso per caso se le navi possono essere considerate capacità vincolata e se quindi non se ne deve tenere conto nella valutazione del mercato rilevante.

30.

Altri fattori, quali l'affidabilità del fornitore del servizio, la sicurezza e le disposizioni regolamentari — per esempio, l'obbligo di doppio scafo per le petroliere nelle acque del SEE (35) — possono influenzare la sostituibilità a livello di offerta e di domanda.

Dimensione geografica

31.

Le richieste di trasporto contengono solitamente elementi geografici, quali i porti o le regioni di carico e scarico. Tali porti forniscono un primo orientamento per la definizione di mercato geografico rilevante a livello di domanda, fermo restante il fatto che la definizione finale di tale mercato può essere diversa.

32.

Alcuni mercati geografici possono essere definiti in base alla direzione o possono essere periodici, per esempio nei casi in cui le condizioni climatiche o i periodi di raccolta condizionano la domanda di trasporto di carichi particolari. In tale contesto, per delimitare i mercati geografici rilevanti, è opportuno tenere conto del riposizionamento delle navi, dei viaggi in zavorra e degli squilibri commerciali.

2.4.   Calcolo delle quote di mercato

33.

Le quote di mercato offrono una prima utile indicazione sulla struttura del mercato e sull'importanza concorrenziale tanto delle parti che dei rispettivi concorrenti. L'Autorità e la Commissione interpretano caso per caso le quote di mercato alla luce delle condizioni di mercato. Per quanto riguarda i trasporti di linea, numerose decisioni della Commissione e sentenze della Corte di giustizia europea (36) hanno utilizzato i dati relativi al volume e/o alla capacità come base del calcolo delle quote di mercato.

34.

Nei mercati del trasporto con navi da carico non regolari, i fornitori di servizi si fanno concorrenza per ottenere contratti di trasporto; in altri termini, essi vendono traversate o capacità di trasporto. In base agli specifici servizi in questione, i diversi dati possono permettere agli operatori di calcolare le quote di mercato annuali (37), per esempio:

a)

il numero delle traversate;

b)

la quota di volume o di valore detenuta dalle parti rispetto ai trasporti complessivi di una specifica merce (tra due o più porti);

c)

la quota di mercato detenuta dalle parti sul mercato dei contratti di noleggio a tempo;

d)

le quote detenute dalle parti a livello di capacità nella flotta in questione (per tipo e grandezza delle navi).

3.   ACCORDI ORIZZONTALI NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI

35.

Gli accordi di cooperazione sono una caratteristica comune dei mercati dei trasporti marittimi. Considerando che tali accordi possono essere sottoscritti da concorrenti effettivi o potenziali e che possono incidere negativamente sui parametri della concorrenza, le imprese devono procedere con particolare cautela e garantire che essi siano conformi alle regole di concorrenza. Nei mercati dei servizi, quali i trasporti marittimi, i seguenti elementi sono particolarmente importanti per valutare l'incidenza che un accordo può avere sul mercato rilevante: prezzi, costi, qualità, frequenza e differenziazione del servizio prestato, innovazione e commercializzazione del servizio.

36.

Per i servizi a cui sono destinate le presenti linee direttrici, gli elementi particolarmente rilevanti sono tre: gli accordi tecnici, gli scambi di informazioni e i pool.

3.1.   Accordi tecnici

37.

Alcuni tipi di accordi tecnici possono non rientrare nel divieto di cui all'articolo 53 dell'accordo SEE in quanto essi non limitano la concorrenza, come nel caso, per esempio, degli accordi orizzontali il cui unico obiettivo e effetto è applicare miglioramenti tecnici o realizzare una cooperazione tecnica A questa categoria si ritiene che appartengano anche gli accordi relativi all'applicazione delle norme ambientali. Gli accordi tra concorrenti relativi a prezzi, capacità o altri parametri della concorrenza non rientrano, in linea di principio, in questa categoria (38).

3.2.   Scambi di informazioni tra concorrenti nel trasporto marittimo di linea

38.

Un sistema di scambio di informazioni presuppone un accordo in base al quale le imprese si scambiano informazioni o forniscono informazioni ad un'agenzia comune incaricata di centralizzarle, ordinarle ed elaborarle prima di ritrasmetterle ai partecipanti nella forma e con la frequenza concordata.

39.

In numerosi settori, è pratica comune raccogliere, scambiare e pubblicare statistiche aggregate e informazioni generali sul mercato. La pubblicazione di tali informazioni rappresenta uno strumento efficace per aumentare la trasparenza del mercato e le conoscenze a disposizione degli utenti e può pertanto generare efficienze. Tuttavia, lo scambio di informazioni commerciali sensibili e di dati individuali può, in certe circostanze, violare l'articolo 53 dell'accordo SEE. Le presenti linee direttrici sono destinate ad aiutare i fornitori di servizi di trasporti marittimi di linea a valutare in quali casi tali scambi violino le regole della concorrenza.

40.

Nel settore del trasporto marittimo di linea, gli scambi di informazioni tra le compagnie di linea che appartengono ad un consorzio, che altrimenti rientrerebbero nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, sono autorizzati nella misura in cui essi sono subordinati e necessari alla gestione comune dei servizi di trasporto di linea e di altre forme di cooperazione che rientrano nel campo di applicazione del regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 823/2000 (39). Le presenti linee direttrici non riguardano tali scambi di informazioni.

3.2.1.   In generale

41.

Per la valutazione dei sistemi di scambio di informazioni alla luce delle norme SEE sulla concorrenza, è necessario procedere alle seguenti distinzioni.

42.

Lo scambio di informazioni può costituire uno strumento che agevola l'attuazione di pratiche anticoncorrenziali, per esempio il controllo del rispetto di un cartello; se lo scambio di informazioni è funzionale ad una pratica anticoncorrenziale, la sua valutazione deve essere effettuata congiuntamente alla valutazione di tale pratica. Lo scambio di informazioni può anche essere finalizzato alla restrizione della concorrenza (40). Le presenti linee direttrici non riguardano tali scambi di informazioni.

43.

Tuttavia, uno scambio di informazioni può costituire, in quanto tale, una violazione dell'articolo 53 dell'accordo SEE in virtù degli effetti che produce. Tale situazione si verifica se lo scambio di informazioni riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato in questione, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese (41). Ogni operatore economico deve determinare in autonomia le strategie che intende adottare sul mercato. La Corte di giustizia europea ha inoltre concluso che le imprese non possono avere con altri operatori contatti diretti o indiretti che influiscano sul comportamento di un concorrente o rivelino il proprio comportamento (programmato) se l'obiettivo o l'effetto di tali contatti è limitare la concorrenza, ovvero produrre condizioni di concorrenza che non corrispondono alle normali condizioni del mercato in questione, tenendo conto della natura dei prodotti o dei servizi forniti, le dimensioni e il numero delle imprese e il volume del mercato (42). Al contrario, per quanto riguarda il mercato della pasta di legno, la Corte di giustizia europea ha concluso che il sistema degli annunci unilaterali di prezzo trimestrali effettuati in modo indipendente dai produttori ai consumatori costituisce in quanto tale un'azione sul mercato che non è atta a ridurre le incertezze di ciascuna impresa circa il futuro atteggiamento dei suoi concorrenti e che pertanto, in assenza di pratiche concordate preliminarmente tra produttori, non costituisce una violazione dell'articolo 81, paragrafo 1, CE (l'attuale articolo 102, paragrafo 1, del TFUE) (43).

44.

La giurisprudenza comunitaria fornisce orientamenti generali per l'esame dei probabili effetti di uno scambio di informazioni. La Corte di giustizia europea ha concluso che in un mercato veramente concorrenziale, la trasparenza tra operatori produce generalmente l'intensificazione della concorrenza tra fornitori (44). Tuttavia, in un mercato fortemente concentrato e oligopolistico in cui la concorrenza risulta già notevolmente ridotta, gli scambi di informazioni dettagliate relative alle vendite individuali che avvengono a brevi intervalli tra concorrenti e che escludono gli altri fornitori e i consumatori possono verosimilmente alterare sensibilmente la concorrenza che sussiste tra fornitori. In tali circostanze, la condivisione regolare e frequente di informazioni relative al funzionamento del mercato ha l'effetto di rivelare periodicamente a tutti i concorrenti le posizioni sul mercato e le strategie dei singoli concorrenti (45). La Corte di giustizia europea ha inoltre concluso che un sistema di scambi di informazioni può costituire una violazione delle regole di concorrenza anche se il mercato non è fortemente concentrato, ma vi sia una restrizione dell'autonomia decisionale delle imprese per effetto della pressione generata nel corso di una serie di discussioni con i concorrenti (46).

45.

Ne consegue che gli effetti esistenti o potenziali di uno scambio di informazioni devono essere valutati su base individuale, poiché i risultati della valutazione dipendono da una combinazione di fattori caratteristici del caso in oggetto. Due elementi chiave che l'Autorità esamina nella valutazione di uno scambio di informazioni sono la struttura del mercato in cui avviene lo scambio e le caratteristiche delle informazioni scambiate. Nella valutazione si deve tenere conto anche degli effetti concreti o potenziali dello scambio di informazioni rispetto alla situazione concorrenziale che si verrebbe a creare in assenza dell'accordo di scambio di informazioni (47). Per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, lo scambio deve esercitare un effetto negativo sensibile sui parametri della concorrenza (48).

46.

Gli orientamenti che seguono si applicano soprattutto all'analisi di una restrizione della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Gli orientamenti relativi all'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE si trovano al paragrafo 58 e nella comunicazione generale in materia (49).

3.2.2.   Struttura del mercato

47.

Il livello di concentrazione e la struttura dell'offerta e della domanda in un dato mercato sono elementi essenziali per valutare se uno scambio rientra nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (50).

48.

Il livello di concentrazione è particolarmente importante poiché nei mercati fortemente concentrati e oligopolistici gli effetti restrittivi tendono a manifestarsi maggiormente e ad avere una maggiore durata, rispetto ai mercati meno concentrati. Una maggiore trasparenza in un mercato concentrato può consolidare l'interdipendenza delle imprese e ridurre l'intensità della concorrenza.

49.

Anche la struttura della domanda e dell'offerta è importante, in particolare il numero di operatori concorrenti e la simmetria e la stabilità delle rispettive quote di mercato, nonché i legami strutturali che esistono tra concorrenti (51). L'Autorità può inoltre tenere conto di altri fattori, quali l'omogeneità dei servizi e la trasparenza generale sul mercato.

3.2.3.   Caratteristiche delle informazioni scambiate

50.

Lo scambio tra concorrenti di dati commerciali sensibili relativi ai parametri della concorrenza, quali il prezzo, la capacità o i costi, rientra più facilmente nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE rispetto allo scambio di informazioni di altro tipo. La sensibilità commerciale delle informazioni va valutata tenendo conto dei criteri esposti nelle presenti linee direttrici.

51.

Lo scambio di informazioni che sono già di dominio pubblico non costituisce in linea di principio una violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (52). È tuttavia importante determinare il livello di trasparenza del mercato e la misura in cui lo scambio migliora le informazioni rendendole più accessibili e/o combina le informazioni disponibili al pubblico con altre informazioni. Le informazioni oggetto dello scambio potrebbero diventare commercialmente sensibili e il loro scambio potenzialmente restrittivo della concorrenza.

52.

Le informazioni possono essere individuali o aggregate. I dati individuali riguardano un'impresa esplicitamente nominata o identificabile. I dati aggregati uniscono i dati provenienti da un numero di imprese indipendenti sufficientemente alto da rendere impossibile il riconoscimento dei dati individuali. Lo scambio di informazioni individuali tra concorrenti rischia maggiormente di rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (53) rispetto allo scambio di informazioni aggregate, che, in linea di principio, non vi rientra. L'Autorità valuterà con particolare attenzione il livello dell'aggregazione. Esso deve infatti essere tale che le informazioni non possano essere disaggregate, permettendo alle imprese di identificare, direttamente o indirettamente, le strategie concorrenziali dei concorrenti.

53.

Tuttavia, per quanto riguarda i trasporti di linea, è opportuno usare cautela nella valutazione degli scambi relativi alle previsioni in materia di capacità, soprattutto se gli scambi avvengono in mercati concentrati. Nei mercati dei trasporti di linea, i dati sulla capacità rappresentano il parametro più importante per coordinare il comportamento dal punto di vista della concorrenza ed hanno un effetto diretto sui prezzi. Lo scambio di previsioni sulla capacità in forma aggregata che indicano su quali rotte (trades) verrà utilizzata la capacità può risultare anticoncorrenziale nella misura in cui può condurre all'adozione di una strategia comune da parte di numerosi o di tutti i trasportatori e ad una fornitura di servizi a prezzi superiori ai prezzi concorrenziali. Inoltre, esiste un rischio di disaggregazione dei dati, in quanto questi possono combinarsi con le notizie fornite dalle compagnie di linea. Ciò permetterebbe alle imprese di individuare le posizioni sul mercato e le strategie dei concorrenti.

54.

Anche l'attualità delle informazioni e il periodo a cui si riferiscono rappresentano fattori importanti. Le informazioni possono essere datate, recenti o riguardare il futuro. Generalmente si ritiene che lo scambio di informazioni datate non rientri nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, in quanto esso non può avere alcuna incidenza effettiva sul comportamento futuro delle imprese. In casi già trattati, la Commissione ha considerato datate le informazioni che avevano più di un anno (54), mentre le informazioni di meno di un anno sono state ritenute recenti (55). Il carattere datato o recente delle informazioni dovrebbe essere valutato con una certa flessibilità, tenendo conto della misura in cui, nel mercato rilevante, le informazioni diventano obsolete. Il lasso di tempo a partire dal quale i dati diventano obsoleti è probabilmente più corto se i dati sono aggregati piuttosto che individuali. Analogamente, anche gli scambi di dati recenti sul volume e sulla capacità non rischiano di essere restrittivi della concorrenza se i dati sono aggregati ad un livello tale che le transazioni dei singoli caricatori o trasportatori non possano essere identificate né direttamente né indirettamente. I dati futuri si riferiscono al parere di un'impresa in merito al modo in cui si evolverà il mercato o alla strategia che essa intende adottare su tale mercato. Gli scambi di dati relativi al futuro rischiano di essere particolarmente problematici, soprattutto se i dati si riferiscono ai prezzi o alla produzione, e possono quindi rivelare la strategia commerciale che un'impresa intende adottare sul mercato. Ciò può ridurre sensibilmente la rivalità tra gli operatori che partecipano allo scambio e risultare quindi potenzialmente restrittivo della concorrenza.

55.

Anche la frequenza degli scambi va presa in considerazione. Più frequentemente vengono scambiati i dati, tanto più rapidamente i concorrenti possono reagire. Ciò facilita le ritorsioni e in ultima analisi riduce gli incentivi ad intraprendere azioni concorrenziali sul mercato e limita inoltre la cosiddetta concorrenza nascosta.

56.

Anche le modalità di diffusione dei dati vanno prese in considerazione per valutare gli effetti sui mercati. Più sono le informazioni condivise con i clienti, meno esse rischiano di porre problemi. Al contrario, se la trasparenza del mercato aumenta ad esclusivo vantaggio dei fornitori, i clienti possono vedersi privati della possibilità di beneficiare dell'aumento della cosiddetta concorrenza nascosta.

57.

Nel trasporto marittimo di linea, l'andamento dei prezzi medi relativo al trasporto di un container per uso marittimo è indicato tramite un indice dei prezzi. È improbabile che un indice dei prezzi basato su dati sui prezzi opportunamente aggregati possa violare l'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, a condizione che il livello di aggregazione sia tale che le informazioni non possano essere disaggregate, permettendo alle imprese di identificare, direttamente o indirettamente, le strategie concorrenziali dei loro concorrenti. Se l'indice dei prezzi riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato, con conseguente riduzione della concorrenza tra imprese, vi è violazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nel valutare il probabile effetto di un tale indice dei prezzi su un dato mercato rilevante, si dovrebbe tener conto del livello di aggregazione dei dati, della loro natura storica o recente e della frequenza di pubblicazione dell'indice. In generale, è importante valutare insieme tutti i singoli elementi dei sistemi di scambio delle informazioni al fine di tener conto delle potenziali interazioni, ad esempio tra lo scambio di dati sulla capacità e il volume da una parte e dell'indice dei prezzi dall'altra.

58.

Uno scambio di informazioni tra vettori che ha effetti restrittivi sulla concorrenza può tuttavia generare efficienze, come ad esempio una migliore pianificazione degli investimenti e un impiego più efficiente della capacità. Tali efficienze dovranno essere concretizzate e trasferite sui clienti e dovranno compensare gli effetti anticoncorrenziali dello scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE. In tale contesto, va ricordato che una delle condizioni dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE è che i consumatori partecipino equamente ai benefici generati dall'accordo restrittivo. Se sono soddisfatte tutte quattro le condizioni cumulative di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, il divieto previsto dall'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE non si applica (56).

3.2.4.   Associazioni commerciali

59.

Nel settore dei trasporti marittimi di linea, come in qualsiasi altro settore, le discussioni e gli scambi possono avvenire in seno ad una associazione commerciale a condizione che questa non venga utilizzata come a) luogo di riunioni di cartello (57); b) struttura che adotta decisioni o raccomandazioni anticoncorrenziali destinate ai propri membri (58); c) mezzo di scambio di informazioni che riduce o elimina il margine di incertezza relativo al funzionamento del mercato in questione, con conseguente restrizione della concorrenza tra imprese, che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3 (59). Diverse sono le discussioni che si svolgono legittimamente nell'ambito delle associazioni commerciali, per esempio le discussioni relative alle norme tecniche ed ambientali.

3.3.   Accordi di pool nel settore del trasporto con navi da carico non regolari

60.

La forma più diffusa di cooperazione orizzontale nel settore del trasporto con navi da carico non regolari è il pool di trasporti marittimi. Non esiste un modello unico di pool, ma alcune caratteristiche sembrano essere comuni alla maggior parte dei pool presenti nei diversi segmenti di mercato.

61.

Un tipico pool di trasporti marittimi riunisce un certo numero di navi simili (60) appartenenti a proprietari diversi, ma gestite da una sola amministrazione. Il gestore del pool è solitamente responsabile della gestione commerciale e si occupa, per esempio, di commercializzazione in comune (61), negoziazione delle rate di nolo e centralizzazione delle entrate e dei costi delle traversate (62) e del funzionamento del pool (pianificazione dei movimenti delle navi e comunicazione delle istruzioni alle navi, nomina di agenti nei porti, informazioni ai clienti, rilascio di fatture di carico, ordinazione di carburante, raccolta delle entrate delle navi e ridistribuzione secondo una ponderazione predefinita, ecc.). Il gestore del pool agisce spesso sotto la supervisione di un comitato esecutivo in cui sono rappresentati i proprietari delle navi. La funzionalità tecnica delle navi è solitamente di competenza dei proprietari (sicurezza, equipaggio, riparazioni, manutenzione, ecc.). Sebbene commercializzino i servizi in comune, i membri del pool effettuano i servizi individualmente.

62.

Tale descrizione evidenzia che l'aspetto fondamentale dei pool di trasporto marittimo standard è la vendita in comune associata ad elementi di produzione in comune. Gli orientamenti in materia di vendita in comune, come variante di un accordo di commercializzazione in comune, e di produzione in comune, di cui alle linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale (63), risultano pertanto pertinenti. Vista la varietà delle caratteristiche dei pool, per determinare, facendo riferimento al suo centro di gravità (64), se rientra nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE e, in caso affermativo, se soddisfa le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE ogni pool deve essere esaminato individualmente.

63.

I pool che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (65) in quanto costituiti come imprese comuni che esercitano stabilmente tutte le funzioni di un'entità economica autonoma [le cosiddette imprese comuni a pieno titolo, cfr. articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio] non sono direttamente interessati dalle modifiche introdotte dal regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio e non vengono trattati in questa sede. Indicazioni in materia si possono trovare anche nella comunicazione consolidata sui criteri di competenza giurisdizionale della Commissione sul regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (66). Nella misura in cui tali pool hanno come obiettivo o effetto il coordinamento del comportamento concorrenziale delle imprese che li compongono, tale coordinamento sarà valutato alla luce dei criteri di cui all'articolo 53, paragrafi 1 e 3, dell'accordo SEE, al fine di stabilire se l'operazione è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE oppure no (67).

3.3.1.   Pool che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

64.

Gli accordi di pool non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE se i partecipanti al pool non sono concorrenti effettivi o potenziali. Ciò avviene per esempio se due o più proprietari di navi creano un pool di trasporti marittimi allo scopo di ottenere ed eseguire contratti di noleggio di navi che non potrebbero ottenere o eseguire come singoli operatori. Tale conclusione non è smentita dai casi in cui tali pool trasportano occasionalmente altre merci che rappresentano una porzione limitata del volume complessivo.

65.

I pool le cui attività non incidono sui parametri pertinenti della concorrenza in quanto sono di importanza minore e/o non hanno ripercussioni sensibili sugli scambi tra Stati SEE (68) non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Tuttavia, non rientrano nel campo di applicazione della comunicazione dell'Autorità relativa agli accordi di importanza minore i pool che prevedono la fissazione dei prezzi, compresa la vendita in comune.

3.3.2.   Pool che generalmente rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

66.

Gli accordi di pool tra concorrenti che riguardano soltanto la vendita in comune hanno tipicamente come oggetto ed effetto il coordinamento delle politiche dei prezzi adottate dai concorrenti in questione (69).

3.3.3.   Pool che possono rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE

67.

Se il pool non si pone come obiettivo la restrizione della concorrenza, è necessario procedere ad un'analisi della sua incidenza sul mercato interessato. Gli accordi rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE quando possono verosimilmente esercitare un'incidenza negativa sensibile sui parametri della concorrenza nel mercato, quali prezzi, costi, differenziazione dei servizi, qualità dei servizi, e innovazione. Gli accordi possono produrre tali effetti quando riducono sensibilmente la rivalità tra le parti dell'accordo o tra queste e terzi (70).

68.

Alcuni pool di trasporto con navi da carico non regolari non svolgono attività di vendita comune, ma implicano un certo livello di coordinamento relativo ai parametri della concorrenza (per esempio, programmazione comune o acquisti in comune). Tali casi rientrano nell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE esclusivamente se le parti che hanno sottoscritto l'accordo detengono un certo grado di potere di mercato (71).

69.

La capacità del pool di produrre sensibili effetti negativi sul mercato dipende dal contesto economico, tenuto conto del potere di mercato combinato delle parti e della natura dell'accordo, unitamente ad altri fattori strutturali che caratterizzano il mercato rilevante. È inoltre necessario valutare se l'accordo di pool ha ripercussioni sul comportamento delle parti nei mercati vicini strettamente legati al mercato che subisce direttamente le conseguenze della cooperazione (72). Ciò può verificarsi per esempio se il mercato in cui opera il pool è il mercato del trasporto di prodotti forestali su navi speciali a forma di parallelepipedo (mercato A) e i membri del pool gestiscono anche navi che operano nel mercato del trasporto di rinfuse solide (mercato B).

70.

Per quanto riguarda i fattori strutturali del mercato rilevante, se il pool detiene una quota di mercato bassa, è improbabile che esso produca effetti restrittivi. Anche la concentrazione del mercato, la posizione e il numero dei concorrenti, la stabilità nel tempo delle quote di mercato, l'appartenenza a più pool, la presenza di barriere all'ingresso del mercato e le probabilità di altri ingressi, la trasparenza del mercato, il potere di contrattazione degli utenti dei servizi di trasporto e la natura dei servizi (ad esempio, servizi omogenei o differenziati) vanno presi in considerazione come ulteriori elementi utili a valutare l'incidenza di un determinato pool sul mercato rilevante.

71.

Per quanto riguarda la natura dell'accordo, è opportuno tenere conto delle clausole che hanno un'incidenza sul comportamento concorrenziale del pool o dei suoi membri, per esempio le clausole che vietano ai membri di operare sullo stesso mercato al di fuori del pool (clausole di non concorrenza), i periodi di blocco e i termini di preavviso (clausole di uscita) e gli scambi di informazioni commerciali sensibili. Inoltre, va tenuto conto di tutti i possibili legami esistenti tra i pool, a livello di gestione o di membri, nonché di condivisione di costi e entrate.

3.3.4.   Applicabilità dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE

72.

Se i pool rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE, le imprese coinvolte devono assicurarsi di soddisfare le quattro condizioni cumulative di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE (73). L'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE non esclude a priori certi tipi di accordi dal suo campo di applicazione. In linea di principio, tutti gli accordi restrittivi che soddisfano le quattro condizioni di cui all'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE possono beneficiare della deroga. Tale analisi si basa su una scala variabile: maggiore è la restrizione della concorrenza riscontrata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE maggiori devono essere gli incrementi di efficienza e il trasferimento agli utilizzatori.

73.

Spetta alle imprese coinvolte dimostrare che il pool migliora i servizi di trasporto o promuove il progresso tecnico o economico tramite incrementi di efficienza. Gli incrementi di efficienza non possono consistere nel risparmio sui costi che sono parte integrante della riduzione della concorrenza, ma devono risultare dall'integrazione di attività economiche.

74.

Gli incrementi di efficienza resi possibili dai pool possono per esempio derivare dal miglioramento dei tassi di utilizzo e delle economie di scala. I pool di trasporto con navi da carico non regolari prevedono solitamente la pianificazione in comune dei movimenti delle navi, allo scopo di ripartire le flotte geograficamente. Tale ripartizione può ridurre il numero dei viaggi in zavorra, con possibile miglioramento dell'utilizzo della capacità complessiva da parte del pool e conseguenti economie di scala.

75.

Agli utilizzatori deve essere riservata una congrua parte delle efficienze che ne derivano. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, è necessario prendere in considerazione il carattere favorevole degli effetti sull'insieme dei consumatori nei mercati rilevanti, e non l'impatto su ciascun membro di tale categoria di consumatori (74). Il trasferimento dei benefici deve almeno compensare gli utilizzatori degli effetti negativi, effettivi o possibili, determinati nei loro confronti dalla restrizione della concorrenza constatata ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (75). Per valutare la probabilità del trasferimento, è necessario prendere in considerazione in questo contesto anche la struttura del mercato dei trasporti con navi da carico non regolari e l'elasticità della domanda.

76.

Il pool non deve imporre restrizioni non indispensabili al raggiungimento delle efficienze. A fini di verifica, è necessario esaminare se le parti avrebbero potuto ottenuto gli incrementi di efficienza da sole. Nell'effettuare tale valutazione, è importante considerare, tra l'altro, la dimensione minima efficiente per fornire vari tipi di servizi nel settore del trasporto con navi da carico non regolari. Inoltre, ogni clausola restrittiva inserita in un accordo di pool deve risultare ragionevolmente necessaria ad ottenere i presunti incrementi di efficienza. Le clausole restrittive possono essere giustificate per un periodo di lunga durata, per l'intera durata di vita del pool o per un periodo transitorio.

77.

Infine, l'accordo non deve dare alle parti interessate la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi.


(1)  GU C 245 del 26.9.2008, pag. 2.

(2)  Regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, che abroga il regolamento (CEE) n. 4056/86, che determina le modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 (gli attuali articoli 81 e 82) del trattato CE ai trasporti marittimi, e che modifica il regolamento (CE) n. 1/2003 estendendone il campo di applicazione al cabotaggio e ai servizi internazionali di trasporto con navi da carico non regolari (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1). Il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio è stato integrato nell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 153/2006, dell'8 dicembre 2006, che modifica l'allegato XIII (Trasporti), l’allegato XIV (Concorrenza) e il protocollo 21 (GU L 89 del 29.3.2007, pag. 25 e supplemento SEE n. 15 del 29.3.2007, pag. 20).

(3)  La competenza per trattare i casi individuali che rientrano nel campo di applicazione degli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE è suddivisa tra l'Autorità di vigilanza EFTA e la Commissione secondo le norme di cui all'articolo 56 dell'accordo SEE. Solo una delle autorità di vigilanza è competente a trattare un determinato caso.

(4)  Vedi la nota 2 per quanto riguarda il regolamento (CE) n. 1419/2006 del Consiglio, del 25 settembre 2006, e la sua integrazione nell'accordo SEE.

(5)  Il termine «accordo» è utilizzato per gli accordi, le decisioni di associazioni di imprese e le pratiche concordate.

(6)  Il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1) è stato integrato nell'allegato XIV e nei protocolli 21 e 23 dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 130/2004, del 24 settembre 2004 (GU L 64 del 10.3.2005, pag. 57 e supplemento SEE n. 12 del 10.3.2005, pag. 42) e nel capitolo II del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte dall'accordo fra gli Stati EFTA del 24 settembre 2004.

(7)  Il regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione (GU L 123 del 27.4.2004, pag. 18) è stato integrato nei protocolli 21 e 23 dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 178/2004, del 3 dicembre 2004 (GU L 133 del 26.5.2005, pag. 35 e supplemento SEE n. 26 del 26.5.2005, pag. 25) e nel capitolo III del protocollo 4 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e la Corte dall'accordo fra gli Stati EFTA del 3 dicembre 2004.

(8)  Il regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio (GU L 378 del 31.12.1986, pag. 4) è stato integrato nel capitolo G, punto 11 dell'allegato XIV dell'accordo SEE.

(9)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale (GU C 266 del 31.10.2002, pag. 1 e supplemento SEE n. 55 del 31.10.2002, pag. 1).

(10)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE (GU C 208 del 6.9.2007, pag. 1 e supplemento SEE n. 42 del 6.9.2007, pag. 1).

(11)  Il regolamento (CE) n. 823/2000 della Commissione (GU L 100 del 20.4.2000, pag. 24) è stato integrato nel capitolo G, punto 11c dell'allegato XIV dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 49/2000 (GU L 237 del 21.9.2000, pag. 60 e supplemento SEE n. 42 del 21.9.2000, pag. 3).

(12)  Regolamento (CE) n. 906/2009 della Commissione (GU L 256 del 29.9.2009, pag. 31), non ancora integrato nell'accordo SEE.

(13)  Vedi sopra, nota 8.

(14)  La Commissione ha individuato una serie di caratteristiche specifiche del trasporto specializzato che lo distingue dai servizi di linea e dai servizi su navi non regolari. Tali caratteristiche comprendono la fornitura di servizi regolari per un determinato tipo di merce. La fornitura del servizio rientra tipicamente nel quadro di un contratto di noleggio di nave (contract of affreightment) e prevede l'impiego di navi speciali modificate tecnicamente o costruite per trasportare merci specifiche. Decisione 94/980/CE della Commissione, del 19 ottobre 1994, relativa alla causa IV/34.446 — Trans-Atlantic Agreement (GU L 376 del 31.12.1994, pag. 1) (in appresso, la decisione TAA), punti da 47 a 49.

(15)  Articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, concernente l'applicazione del principio della libera prestazione dei servizi ai trasporti marittimi fra Stati membri (cabotaggio marittimo) (GU L 364 del 12.12.1992, pag. 7), integrato nel capitolo V, punto 53a dell'allegato XIII dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 70/97 (GU L 30 del 5.2.1998, pag. 42 e supplemento SEE della GU n. 5 del 5.2.1998, pag. 175).

(16)  Sentenze della Corte di giustizia europea nella causa 42/84 Remia BV ed altri contro Commissione Racc. 1985, pag. 2545, punto 22 e nella causa 319/82 Ciments et Bétons de lEst contro Kerpen & Kerpen Racc. 1983, pag. 4173, punto 9.

(17)  GU C 291 del 30.11.2006, pag. 46 e supplemento SEE n. 59 del 30.11.2006, pag. 18.

(18)  Il fatto che il servizio sia effettuato verso o da un porto non SEE non impedisce che risultino interessati gli scambi tra Stati SEE. Per stabilire se gli effetti sui clienti e sugli altri operatori nel SEE che si avvalgono di tali servizi rientrino nella giurisdizione del SEE è necessario procedere ad un'analisi attenta. A tal fine, cfr. le linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, citate alla nota 17.

(19)  Decisione 93/82/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1992 (cause IV/32.448 e IV/32.450, CEWAL) (GU L 34 del 10.2.1993, pag. 1), punto 90, confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite da T-24/93 a T-26/93 e T-28/93, Compagnie Maritime Belge e altri/Commissione, Racc. 1996, pag. II-1201, punto 205; decisione TAA, di cui alla nota 14, punti da 288 a 296, confermata dalla sentenza del Tribunale di primo grado, del 28 febbraio 2002, nella causa T-395/94, Atlantic Container Line e altri/Commissione (in appresso, la sentenza TAA), punti da 72 a 74; decisione 1999/243/CE della Commissione, del 16 settembre 1998 (IV/35.134 — Trans-Atlantic Conference Agreement) (in appresso, la decisione TACA) (GU L 95 del 9.4.1999, pag. 1), punti da 386 a 396, decisione 2003/68/CE della Commissione, del 14 novembre 2002 (caso COMP/35.134 — TACA riveduta) (in appresso, la decisione TACA riveduta) (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 53), punto 73.

(20)  Per un orientamento sull'applicazione dell'incidenza sugli scambi, cfr. le linee direttrici dell'Autorità sulla nozione di pregiudizio al commercio contenute negli articoli 53 e 54 dell'accordo SEE, di cui alla nota 17.

(21)  GU L 200 del 16.7.1998, pag. 48 e supplemento SEE n. 28 del 16.7.1998, pag. 3.

(22)  Comunicazione sulla definizione del mercato, di cui alla nota 21, punto 8.

(23)  Comunicazione sulla definizione del mercato, di cui alla nota 21, punto 13.

(24)  Decisione TAA, di cui alla nota 14, e decisione TACA, di cui alla nota 19, punti da 60 a 84. La definizione di mercato di cui alla decisione TACA è stata confermata dal Tribunale di primo grado nella sentenza nelle cause riunite T-191/98 e da T-212/98 a T-214/98, Atlantic Container Line AB e altri/Commissione, Racc. 2003, pag. II-3275 (in appresso, la sentenza TACA), punti da 781 a 883.

(25)  Paragrafo 62 della decisione TACA, di cui alla nota 19, e punti da 783 a 789 della sentenza TACA, di cui alla nota 24.

(26)  Decisione TACA, di cui alla nota 19, punto 71.

(27)  Sentenza TAA, di cui alla nota 18, punto 273 e sentenza TACA, di cui alla nota 24, punto 809.

(28)  Sentenza TAA, di cui alla nota 19, punto 281; decisione della Commissione del luglio 2005 nel caso COMP/M.3829 — MAERSK/PONL (GU C 147 del 17.6.2005, pag. 18), punto 13.

(29)  Decisione TACA, di cui alla nota 19, punti da 62 a 75; sentenza TACA, di cui alla nota 24, punto 795, e decisione della Commissione nel caso MAERSK/PONL, di cui alla nota 28, punti 13 e da 112 a 117.

(30)  Decisione TACA, di cui alla nota 19, punti da 76 a 83, e decisione TACA riveduta, di cui alla nota 19, punto 39.

(31)  Per il noleggio a viaggio (voyage charter), per esempio, gli elementi essenziali di una richiesta di trasporto sono le merci da trasportare, il volume, i porti di carico e scarico, i giorni in cui la nave rimane ormeggiata o la data entro cui le merci devono arrivare e i dettagli tecnici relativi alla nave richiesta.

(32)  Dal punto di vista dell'industria, le grandezze delle navi corrispondono a mercati distinti. La stampa specializzata e il Baltic Exchange pubblicano indici dei prezzi per ogni dimensione standard delle navi e le relazioni dei consulenti dividono il mercato in base alla grandezza delle navi.

(33)  Per esempio, un carico liquido alla rinfusa non può essere trasportato su una nave adibita al trasporto di rinfuse solide, mentre un carico refrigerato non può essere trasportato su una nave adibita al trasporto di automobili. Molte petroliere possono trasportare prodotti petroliferi neri (dirty) e bianchi (clean), ma non possono trasportare prodotti bianchi subito dopo avere trasportato prodotti neri.

(34)  Per una nave adibita al trasporto di rinfuse solide, passare dal trasporto di carbone al trasporto di granaglie può richiedere un processo di pulizia della durata di un solo giorno, che può essere effettuato durante un viaggio in zavorra. In altri mercati dei trasporti di questo tipo, l'operazione può richiedere più tempo.

(35)  Il regolamento CE) n. 417/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sull'introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo e che abroga il regolamento (CE) n. 2978/94 del Consiglio (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 1) è stato integrato nel capitolo V, punto 56m dell'allegato XIII dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 132/2002 (GU L 336 del 12.12.2002, pag. 32 e supplemento SEE n. 61 del 12.12.2002, pag. 26).

(36)  Decisione TACA, di cui alla nota 19, punto 85; decisione TACA riveduta, di cui alla nota 19, punti 85 e 86, e sentenza TACA, di cui alla nota 24, punti 924, 925 e 927.

(37)  In base alle peculiarità dei mercati rilevanti di trasporto con navi da carico non regolari si possono prevedere periodi più brevi, per esempio nei mercati in cui i contratti di noleggio di navi durano meno di un anno.

(38)  Decisione 2000/627/CE della Commissione, del 16 maggio 2000 [caso IV/34.108 — Far East Trade Tariff Charges and Surcharges Agreement (FETTCSA)] (GU L 268 del 20.10.2000, pag. 1), punto 153. Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-229/94, Deutsche Bahn AG/Commissione, Racc. 1997, pag. II-1689, punto 37.

(39)  Il regolamento (CE) n. 823/2000 di cui alla nota 11 si applica ai servizi di trasporto marittimo internazionali di linea in partenza da o a destinazione di uno o più porti del SEE per il trasporto di sole merci, principalmente in container — cfr. articoli 1, 2 e 3, paragrafo 2, lettera g).

(40)  Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, Racc. 1999, pag. I-4125, punti da 121 a 126.

(41)  Sentenze della Corte di giustizia europea nella causa C-7/95 P, John Deere/Commissione, Racc. 1998, pag. I-3111, punto 90, e nella causa C-194/99 P, Thyssen Stahl/Commissione, Racc. 2003, pag. I-10821, punto 81.

(42)  Sentenze della Corte di giustizia europea nella causa C-238/05, Asnef-Equifax/Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Racc. 2006, pag. I-11125, punto 52, e nella causa C-49/92 P, Commissione/Anic Partecipazioni, di cui alla nota 40, punti 116 e 117.

(43)  Sentenza della Corte di giustizia europea nelle cause C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, A. Ahlström Osakeyhtiö e altri/Commissione, Racc. 1993, pag. I-01307, punti da 59 a 65.

(44)  Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-7/95 P John Deere v Commission, citata nella nota 41, punto 88.

(45)  Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-35/92 John Deere Ltd/Commissione, Racc. 1994, pag. II-957, punto 51, confermata in appello dalla sentenza relativa della Corte di giustizia europea nella causa C-7/95 P, John Deere Ltd/Commissione, di cui alla nota 41.

(46)  Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-141/94, Thyssen Stahl AG/Commissione, Racc. 1999, pag. II-347, punti 402 e 403.

(47)  Sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-7/95 P John Deere v Commission, di cui alla nota 41, punti 75-77.

(48)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10, punto 16.

(49)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10.

(50)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10, punto 25.

(51)  Nei trasporti marittimi di linea esistono legami operativi e/o strutturali tra concorrenti, per esempio l'adesione a accordi di consorzi che permettono alle compagnie marittime di scambiare informazioni allo scopo di fornire un servizio comune. Nella valutazione dell'incidenza sul mercato in questione di un nuovo scambio di informazioni, dovrà essere presa in considerazione, caso per caso, l'esistenza di un tale legame.

(52)  Sentenza TACA, di cui alla nota 24, punto 1154.

(53)  Decisione 78/252/CEE della Commissione, del 23 dicembre 1977, nella causa IV/34.983 — Vegetable parchment (GU L 70 del 13.3.1978, pag. 54).

(54)  Decisione 92/157/CEE della Commissione, del 17 febbraio 1992, nella causa IV/31.370 — UK Agricultural Tractor Registration Exchange (GU L 68 del 13.3.1992, pag. 19), punto 50.

(55)  Decisione 98/4/CECA della Commissione, del 26 novembre 1997, nella causa IV/36.069 — Wirtschaftsvereiningung Stahl (GU L 1 del 3.1.1998, pag. 10), punto 17.

(56)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10.

(57)  Decisione 2004/421/CECA della Commissione, del 16 dicembre 2003, nella causa COMP/36.240 — Industrial tubes (GU L 125 del 28.4.2004, pag. 50).

(58)  Decisione 82/896/CEE della Commissione, del 15 dicembre 1982 nella causa IV/29.883 – AROW/BNIC (GU L 379 del 31.12.1982, pag. 1); decisione 96/438/CE della Commissione, del 5 giugno 1996, nella causa IV/34.983 – Fenex (GU L 181 del 20.7.1996, pag. 28).

(59)  Decisione 92/157/CEE della Commissione (UK Agricultural Tractor Registration Exchange), di cui alla nota 54.

(60)  In questo modo, il pool riesce ad aggiudicarsi grossi contratti di noleggio, combinare diversi contratti di questo tipo e ridurre il numero di viaggi in zavorra grazie ad una programmazione accurata.

(61)  Per esempio, le navi del pool sono commercializzate nel quadro di una sola entità commerciale che offre soluzioni di trasporto indipendentemente dalla nave che assicurerà la traversata.

(62)  Per esempio, le entrate del pool sono raccolte dall'amministrazione centrale e i guadagni sono distribuiti ai partecipanti sulla base di un complesso sistema di ponderazione.

(63)  Rispettivamente nelle sezioni 5 e 3 delle linee direttrici, citate alla nota 9.

(64)  Linee direttrici sugli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 9, punto 12.

(65)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (il regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1), integrato nel capitolo A, punto 1, dell'allegato XIV dell'accordo SEE dalla decisione del Comitato misto SEE n. 78/2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 13 e supplemento SEE n. 32, del 19.6.2004, pag. 1).

(66)  GU C 95 del 16.4.2008, pag. 1.

(67)  Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, di cui alla nota 65, articolo 2, paragrafo 4.

(68)  Comunicazione dell'Autorità relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, dell'accordo SEE (de minimis) (GU C 67 del 20.3.2003, pag. 20 e supplemento SEE alla GU n. 15 del 20.3.2003, pag. 11) e linee direttrici sulla nozione di pregiudizio al commercio, di cui alla nota 17.

(69)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53, dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 9, sezione 5. Le attività degli agenti marittimi indipendenti che «sistemano una nave» non rientrano in questa categoria.

(70)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, di cui alla nota 10.

(71)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 9, punto 149.

(72)  Linee direttrici sull'applicabilità dell'articolo 53 dell'accordo SEE agli accordi di cooperazione orizzontale, di cui alla nota 9, punto 142.

(73)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10.

(74)  Sentenza della Corte di giustizia europea nella C-238/05, Asnef-Equifax v Ausbanc, citata nella nota 42, punto 70.

(75)  Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 53, paragrafo 3, dell'accordo SEE, di cui alla nota 10, punto 24.


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