EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AE0813

Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici COM(2010) 759 definitivo — 2010/0364 (COD)

GU C 218 del 23.7.2011, p. 122–123 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.7.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 218/122


Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

COM(2010) 759 definitivo — 2010/0364 (COD)

2011/C 218/24

Relatore: Richard ADAMS

Il Consiglio, in data 27 gennaio 2011, e il Parlamento europeo, in data 18 gennaio 2011, hanno deciso, conformemente al disposto dell'articolo 43 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), di consultare il Comitato economico e sociale europeo in merito alla:

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

COM(2010) 759 definitivo — 2010/0364 (COD).

La sezione specializzata Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente, incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il proprio parere in data 6 aprile 2011.

Alla sua 471a sessione plenaria, dei giorni 4 e 5 maggio 2011 (seduta del 4 maggio), il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il seguente parere con 156 voti favorevoli, 6 voti contrari e 10 astensioni.

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1

Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) si compiace che la Commissione approfitti della revisione dei regolamenti interessati dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona al fine di inserire alcune misure di semplificazione. Tuttavia, tali misure riguardano principalmente gli aspetti amministrativi, mentre persiste la necessità di semplificare in generale i regolamenti per gli agricoltori e i produttori biologici.

1.2

Il Comitato sottolinea di aver presentato recentemente osservazioni dettagliate relative alle implicazioni dell'allineamento dei poteri delegati e delle competenze di esecuzione della Commissione nel suo parere sul tema Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (CESE 357/2011) e in questa proposta approva l'approccio a tali poteri delineato dalla Commissione.

1.3

Il CESE ritiene che vada mantenuto il ruolo dei gruppi che forniscono consulenza alla Commissione nell'attuazione delle disposizioni, in particolare il contributo delle organizzazioni non governative e delle parti in causa.

1.4

Il CESE ritiene che il nuovo logo europeo di produzione biologica dovrebbe essere differenziato attraverso una colorazione diversa quando il luogo di origine dei prodotti non è l'UE.

2.   Contesto del parere

2.1

L'oggetto del presente parere è il documento COM(2010) 759 definitivo, una proposta di regolamento recante modifica del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. L'obiettivo di tale regolamento è allineare le competenze di esecuzione conferite alla Commissione dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio sullo stesso tema alla differenziazione tra poteri delegati e competenze di esecuzione della Commissione, introdotta dagli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

2.2

Gli articoli 290 e 291 del TFUE introducono modifiche alle procedure decisionali tra Commissione europea, Consiglio e Parlamento europeo per quanto riguarda le condizioni di attuazione degli atti legislativi dell'UE.

2.3

Il regolamento in oggetto riguarda per lo più modifiche di modesta entità al precedente regolamento, e in particolare introduce riferimenti a sette nuovi articoli (da 38 bis a 38 octies), contenenti «definizioni specifiche collegate al suo ambito d'applicazione», nel quadro dei poteri delegati.

2.4

Tra gli argomenti specifici trattati figurano le norme di produzione, come i requisiti previsti per gli operatori e l'autorizzazione di prodotti e sostanze; il logo di produzione biologica dell'UE; le questioni riguardanti i sistemi di controllo, per esempio l'audit degli organismi e delle autorità di controllo.

3.   Osservazioni particolari

3.1

Sebbene il regolamento abbia una portata limitata e sia essenzialmente di natura tecnica, per comprendere l'attuale situazione della produzione biologica nel quadro della politica agricola comune occorre una breve introduzione. La definizione di «agricoltura biologica» si è sviluppata solo quando le moderne tecniche agricole hanno iniziato a sostituire in grande misura i sistemi tradizionali. Essa viene attualmente considerata come una forma di agricoltura che ricorre principalmente alla rotazione delle colture, alla fertilizzazione mediante residui vegetali, al compostaggio e al controllo biologico dei parassiti per mantenere la produttività del terreno e tenere sotto controllo i parassiti. Tale modalità di coltivazione esclude o limita rigorosamente l'uso di fertilizzanti artificiali, di pesticidi (tra cui figurano i diserbanti, gli insetticidi e i fungicidi), i regolatori della crescita delle piante compresi gli ormoni, gli antibiotici destinati al bestiame, gli additivi alimentari e gli organismi geneticamente modificati.

3.2

I modelli di produzione biologica erano radicati nei principi ecologici, nelle tradizioni locali, regionali e nazionali e, in certa misura, nei valori filosofici. Ne sono risultati numerosi approcci differenti in Europa. Nei primi anni '70, in risposta al processo di «europeizzazione» e a un aumento dell'interesse e della domanda, le numerose organizzazioni di controllo dell'agricoltura biologica nazionali e volontarie hanno cominciato a cercare un terreno comune. Negli anni '80, in risposta alla domanda proveniente dai consumatori, dagli agricoltori, dal settore della trasformazione e da quello della vendita al dettaglio, la Commissione ha iniziato a elaborare delle regole di armonizzazione della produzione biologica nel quadro della politica agricola comune. Ne sono risultate regolamentazioni concernenti le piante (1991) (1) e il bestiame (1999) (2).

3.3

Nondimeno l'intensità dei continui cambiamenti della filosofia e dell'approccio biologici, insieme con l'entrata in scena di produttori globali, hanno richiesto un adeguamento, una modifica e uno sviluppo costanti dei regolamenti dell'UE (3). L'esempio più recente di tale sviluppo è stata l'adozione, nel 2010, di un nuovo logo europeo di produzione biologica e della relativa regolamentazione di sostegno (4).

3.4

Attualmente le disposizioni in materia di produzione biologica prevedono uno standard di base uniforme per tutti gli operatori. Con circa il 5 % della superficie coltivata dell'Unione europea destinata a tale produzione e un fatturato di 18 miliardi di euro per i prodotti provvisti di certificazione (5), si tratta di un segmento importante del mercato. Accanto all'etichetta dell'UE possono figurare marchi privati accreditati di enti nazionali di controllo riconosciuti, i quali indicano al consumatore che sono stati applicati criteri aggiuntivi. Il CESE osserva che l'attuale regolamento propone delle modifiche miranti a semplificare la legislazione, che sono di portata limitata e di natura tecnica.

3.5

Il CESE ha espresso in dettaglio i propri punti di vista sulle implicazioni a più vasto raggio degli articoli 290 e 291 del TFUE nel recente parere CESE 357/2011 sul tema Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR.

3.6

Nella presente occasione, e nel quadro di un continuo processo rivolto a consolidare la normativa in materia di prodotti biologici, il CESE sostiene l'approccio ai poteri delegati e di attuazione delineato dalla Commissione nel regolamento proposto. Nondimeno desidera fare le seguenti osservazioni.

3.7

Andrebbe mantenuto il ruolo dei gruppi che forniscono consulenza alla Commissione nell'attuazione delle disposizioni, in particolare il contributo delle organizzazioni non governative e delle parti in causa. La produzione e la commercializzazione di prodotti biologici continuano a costituire un settore complesso, che trarrà vantaggio da un'ampia rappresentanza di interessi.

3.8

Il nuovo logo europeo di produzione biologica diventa obbligatorio l'anno prossimo. La proposta di estenderne l'uso ai prodotti controllati importati da paesi terzi andrebbe riveduta, considerando la possibilità di differenziare il logo, eventualmente attraverso una colorazione differente, per indicare che il prodotto proviene da fuori dell'UE.

Bruxelles, 4 maggio 2011

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Staffan NILSSON


(1)  Regolamento (CEE) n. 2092/91.

(2)  Regolamento (CE) n. 1804/1999.

(3)  La Federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura biologica (IFOAM) conta oltre 750 membri in 115 paesi.

(4)  Regolamento (UE) n. 271/2010 della Commissione.

(5)  Dati riferiti al 2009.


Top