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Document C2008/014/09

Mandato — Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

GU C 14 del 19.1.2008, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/23


Mandato — Gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani

(2008/C 14/09)

La Commissione pubblica un invito a presentare candidature per la costituzione di un elenco di esperti che potrebbero essere chiamati a partecipare al gruppo consultivo incaricato di trattare questioni relative alla politica europea di prevenzione e lotta contro la tratta degli esseri umani.

1.   Contesto

Per migliorare la lotta contro la tratta degli esseri umani a livello europeo e conformemente alla dichiarazione di Bruxelles (2002) (1) in cui è stata espressa l'esigenza che la Commissione costituisse un gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani, con decisione 2003/209/CE della Commissione è stato istituito il gruppo consultivo denominato «gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani» (2).

Alla luce del prezioso lavoro svolto a partire dal 2003, grazie al quale la Commissione ha potuto approfondire le sue politiche in materia di tratta degli esseri umani, e considerata la crescente importanza di questo settore di azione a livello globale, il gruppo di esperti dovrebbe proseguire il suo lavoro. Per tenere conto dell'allargamento dell'Unione europea, è stato però necessario che la Commissione adottasse una nuova decisione (3). Sarebbe poi opportuno estendere il campo d'azione del gruppo perché possa beneficiare delle più varie competenze come richiesto da un fenomeno in continua evoluzione come quello della tratta degli esseri umani.

2.   Gruppo di esperti

La Commissione può consultare il gruppo su qualunque aspetto attinente alla tratta degli esseri umani.

Il gruppo svolge i seguenti compiti:

a)

avvia una cooperazione fra gli Stati membri, le altre parti enunciate all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), e la Commissione sulle diverse questioni connesse alla tratta degli esseri umani;

b)

coadiuva la Commissione formulando pareri sulla tratta degli esseri umani e assicurando un approccio coerente;

c)

aiuta la Commissione a valutare l'andamento delle politiche nel campo della tratta degli esseri umani a livello nazionale, europeo e internazionale;

d)

assiste la Commissione nell'individuare e definire eventuali provvedimenti e azioni pertinenti a livello europeo e nazionale fra le varie politiche antitratta;

e)

su richiesta della Commissione o di propria iniziativa, formula pareri o presenta relazioni alla Commissione tenendo debito conto, a livello dell'UE, dell'attuazione e dello sviluppo delle azioni previste dal piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani (4) e le forme connesse di sfruttamento. Tiene altresì conto della specificità di genere.

3.   Composizione

Il gruppo è composto da 21 membri nominati dalla Commissione. Il suo mandato ha durata triennale ma può essere prorogato dalla Commissione.

4.   Ammissibilità

Le candidature possono essere presentate da persone fisiche che siano cittadini di uno degli Stati membri dell'UE o, eventualmente, di uno dei paesi candidati o facenti parte dello Spazio economico europeo.

I membri del gruppo sono specialisti con competenze ed esperienza nel campo della lotta contro la tratta degli esseri umani, specie nella sua dimensione di sfruttamento della manodopera, e provengono:

a)

dalle amministrazioni degli Stati membri (massimo 11 membri);

b)

dalle organizzazioni intergovernative, internazionali e non governative attive a livello europeo (massimo 5 membri);

c)

dalle parti sociali e associazioni di datori di lavoro attive a livello europeo (massimo 4 membri);

d)

da Europol (1 membro);

e)

dall'ambiente accademico in cui vantano esperienza di attività di ricerca per conto di università o istituti pubblici o privati negli Stati membri dell'Unione europea (massimo 2 membri).

I candidati devono ricoprire o aver ricoperto un incarico nell'ambito di una delle parti interessate elencate nella decisione e devono vantare:

le competenze e le conoscenze necessarie in relazione alle attività a cui potrebbe essere chiesto loro di partecipare,

un'ottima capacità professionale e almeno cinque anni di esperienza lavorativa nel settore della lotta contro la tratta degli esseri umani,

conoscenze linguistiche adeguate, compresa una comprovata capacità di lavorare in inglese.

Queste capacità saranno valutate in base alle dichiarazioni fornite nell'atto di candidatura e nel CV.

5.   Invito a presentare candidature

Le domande possono essere presentate soltanto in base al modulo di atto di candidatura (allegato 1) e al modello di curriculum vitae (allegato 2) acclusi all'invito a presentare candidature. Si invitano i candidati ad indicare chiaramente nella domanda il settore della lotta contro la tratta di esseri umani in cui vantano particolare competenza e ad allegare documenti che ne attestino l'esperienza.

Le domande devono essere inviate al più tardi entro il 15 febbraio 2008 per e-mail o per posta al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza

Segretariato dell'Unità D2

LX 46 3/131

B-1049 Bruxelles

JLS-ANTITRAFFICKING@ec.europa.eu

Ogni domanda sarà esaminata in base ai criteri stabiliti nell'invito a presentare candidature. La Commissione informerà gli interessati in merito all'esito della loro domanda e in particolare alla loro eventuale inclusione nell'elenco degli esperti.

Tenuto conto della politica di trasparenza delle istituzioni europee e della necessità di informare il pubblico sull'identità e sulla professionalità degli esperti della cui consulenza la Commissione si avvale, i dati personali di cui sopra saranno pubblicati (5) nel Registro dei gruppi di esperti conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 (6) per tutta la durata dell'appartenenza al gruppo di esperti e/o fino all'eventuale richiesta di ritiro dal registro.

6.   Determinazione finale della composizione del gruppo

La Commissione decide in merito alla composizione del gruppo di esperti sulla base delle proposte presentate in risposta all'invito a presentare candidature.

La Commissione applica i seguenti criteri in sede di valutazione delle candidature:

competenza ed esperienza comprovate, anche a livello europeo e/o internazionale, in settori connessi alla lotta contro la tratta degli esseri umani,

necessità di stabilire un equilibrio all'interno del gruppo in termini di rappresentatività, genere e provenienza geografica dei candidati,

necessità di stabilire un equilibrio fra le competenze nelle diverse forme di tratta, compreso lo sfruttamento sessuale e della manodopera, nei diversi aspetti del problema quali la prevenzione, la perseguibilità dei responsabili e l'assistenza alle vittime, nonché nei settori dei diritti umani, dei diritti dei minori, del diritto penale, dello sfruttamento della manodopera e della migrazione,

necessità di favorire una continuità con il lavoro del precedente gruppo di esperti (istituito con decisione della Commissione del 25 marzo 2003),

i membri del gruppo di esperti devono essere cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o eventualmente di un paese in via di adesione o di un paese dello Spazio economico europeo.

I membri informano in tempo utile la Commissione di eventuali conflitti d'interessi che potrebbero comprometterne l'indipendenza.

L'elenco del gruppo di esperti sarà pubblicato sul sito Internet della DG Giustizia, libertà e sicurezza e nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C. I nominativi sono raccolti, elaborati e pubblicati conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

I membri del gruppo sono nominati per un periodo di tre anni rinnovabile e restano in carica fino a sostituzione o al termine del mandato.

I membri del gruppo possono essere sostituiti per il resto del mandato nei casi seguenti:

a)

se si dimettono;

b)

se non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo;

c)

se non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 287 del trattato;

d)

se non hanno informato in tempo utile la Commissione di eventuali conflitti d'interessi.

7.   Riservatezza

Per garantire la necessaria riservatezza delle informazioni sensibili, gli esperti chiamati a far parte del gruppo devono firmare un accordo di non divulgazione (NDA). Nell'esercizio delle loro funzioni sono tenuti a rispettare l'assoluta riservatezza delle informazioni e dei documenti di cui verranno a conoscenza.

8.   Funzionamento

Il gruppo elegge tra i suoi membri, a maggioranza semplice, un presidente e due vicepresidenti.

D'accordo con la Commissione, il gruppo può istituire al suo interno sottogruppi che esaminino questioni specifiche nell'ambito di un mandato definito dal gruppo medesimo. I sottogruppi constano al massimo di nove membri e si sciolgono una volta espletato il mandato.

Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione assume i compiti di segreteria delle riunioni del gruppo e dei sottogruppi. A tali riunioni possono partecipare rappresentanti dei servizi interessati della Commissione.

Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sul modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

La Commissione può pubblicare, nella lingua originale, le sintesi, le conclusioni o conclusioni parziali e i documenti di lavoro del gruppo.

9.   Rimborso spese

La Commissione rimborsa le spese di viaggio sostenute dagli esperti per le attività del gruppo.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti del bilancio annuale assegnato al gruppo dai competenti servizi della Commissione.


(1)  La dichiarazione di Bruxelles è stata adottata in occasione della conferenza europea sulla «Prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani — Una sfida globale per il XXI secolo», tenutasi il 18-20 settembre 2002 (GU C 137 del 12.6.2003, pag. 1).

(2)  GU L 79 del 26.3.2003, pag. 25.

(3)  Decisione 2007/675/EC della Commissione, del 17 ottobre 2007, che istituisce il gruppo di esperti sulla tratta degli esseri umani (GU L 277 del 20.10.2007, pag. 29).

(4)  GU C 311 del 9.12.2005, pag. 1.

(5)  I dati saranno pubblicati nel registro dei gruppi di esperti: http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).


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