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Document 52008XC0119(01)

Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

GU C 14 del 19.1.2008, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.1.2008   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 14/6


Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

(2008/C 14/02)

(La presente comunicazione sostituisce le comunicazioni precedenti relative al metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione)

TASSI DI RIFERIMENTO E TASSI DI ATTUALIZZAZIONE

Nell'ambito del controllo comunitario degli aiuti di Stato, la Commissione si avvale di tassi di riferimento e di attualizzazione. I tassi di riferimento e di attualizzazione sono applicati come approssimazione del tasso di mercato e per misurare l'equivalente sovvenzione di un aiuto, in particolare quanto viene erogato in varie quote, nonché per calcolare gli elementi di aiuto risultanti da regimi di prestiti con tassi di interesse agevolati. Vengono inoltre utilizzati per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria.

CONTESTO DELLA REVISIONE

La ragione principale del riesame della metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è il fatto che i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri, in particolare nei nuovi Stati (1). Inoltre l'attuale metodo potrebbe essere migliorato per tenere conto della qualità creditizia e delle garanzie del debitore.

La presente comunicazione presenta pertanto una revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione. Il metodo proposto si basa sull'attuale accordo, pratico ed accettato da tutti gli Stati membri, inteso a sviluppare un metodo nuovo che riduca alcune delle attuali carenze, sia compatibile con i diversi sistemi finanziari nell'Unione europea (in particolare nei nuovi Stati membri) e continui ad essere di semplice attuazione.

STUDIO

Lo studio commissionato dalla DG Concorrenza a Deloitte & Touche (2) propone un sistema basato su due pilastri: un metodo «standard» ed un metodo «avanzato».

Metodo standard

In base a tale metodo, la Commissione pubblica, ogni trimestre, un tasso di base calcolato su diverse durate — 3 mesi, 1 anno, 5 anni e 10 anni — e per diverse valute. Vengono utilizzati i tassi IBOR (3) e i tassi «ask swap» o, in assenza di tali parametri, i tassi dei titoli di Stato. Il premio applicato per ottenere il tasso di riferimento per un prestito è calcolato in base alla qualità creditizia e alle garanzie di chi riceve il prestito. Secondo la categoria di rating dell'impresa (valutazione fornita da agenzie di rating nel caso di grandi imprese o da banche nel caso di PMI) il margine applicabile al caso di inadempimento [rating normale e costituzione di garanzie normale (4)] rappresenta 220 punti base. La maggiorazione potrebbe salire a 1 650 in caso di «bassa» qualità creditizia e di bassa costituzione di garanzie.

Metodo avanzato

Questo metodo consentirebbe agli Stati membri di nominare un soggetto indipendente incaricato del calcolo — ad esempio una banca centrale — che proceda alla pubblicazione regolare di un tasso d'interesse di riferimento corretto, per un numero più elevato di durate e su una base più frequente rispetto al metodo standard. Questo metodo sarebbe giustificato dalla conoscenza e dalla prossimità dei dati finanziari e bancari di cui dispone tale soggetto rispetto alla Commissione. In tal caso, la Commissione ed un revisore dei conti esterno convaliderebbero i metodi di calcolo. Nell'ambito di questo metodo potrebbe essere presa in considerazione, in determinati casi, la possibilità di un «opting out».

Punti deboli

Nonostante la rilevanza a livello economico dei due metodi, è possibile sottolineare determinate difficoltà.

Metodo standard:

non risolve il problema della mancanza di dati finanziari nei nuovi Stati membri ed aggiunge nuovi parametri non facilmente accessibili,

potrebbe favorire le grandi imprese a scapito delle PMI per le quali non si dispone di alcun rating o solo di un rating meno favorevole (in particolare a causa dell'asimmetria delle informazioni rispetto a coloro che concedono il prestito); potrebbe dar luogo a numerose controversie in merito al calcolo del premio da applicare in base alla qualità creditizia e al livello delle garanzie,

non semplifica il compito degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda i calcoli per verificare la conformità con la regola «de minimis» e con i regolamenti di esenzione per categoria.

Metodo avanzato:

questo metodo potrebbe risultare problematico se applicato ai regimi di aiuto: la volatilità dei tassi di mercato potrebbe rendere talmente vantaggiosa, per chi riceve il prestito, la differenza tra il tasso sottostante di un regime di prestito ed il tasso di riferimento valido in quel momento che alcune misure diventerebbero incompatibili con le norme sugli aiuti di Stato,

un adeguamento trimestrale dei tassi complicherebbe la trattazione dei casi poiché gli importi calcolati dell'aiuto possono variare considerevolmente tra l'inizio della fase di valutazione e la data della decisione finale della Commissione,

queste modalità sembrano essere eccessivamente complicate e non garantiscono un'applicazione corretta ed uniforme in tutti gli Stati membri.

NUOVA METODOLOGIA

Onde evitare le difficoltà sopra esposte, la Commissione propone un metodo che:

è di facile applicazione (in particolare per gli Stati membri per quanto riguarda le misure che rientrano nel campo di applicazione della norma «de minimis» o dei regolamenti di esenzione per categoria),

garantisce parità di trattamento in tutti gli Stati membri con variazioni minime rispetto alla prassi adottata attualmente e facilita l'applicazione dei tassi di riferimento per i nuovi Stati membri,

utilizza criteri semplificati tenendo conto della qualità creditizia delle imprese e non semplicemente delle loro dimensioni, criterio che risulta troppo semplicistico.

Inoltre, questo metodo permette di evitare ulteriore incertezza e maggiore complessità dei metodi di calcolo in un ambiente bancario e finanziario in evoluzione a causa all'esecuzione dell'accordo di Basilea II, che potrebbe avere considerevoli effetti sulla distribuzione dei capitali e sul comportamento delle banche. (La Commissione continuerà a monitorare l'evoluzione della situazione e fornirà se necessario ulteriori indicazioni)

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

La ragione principale del riesame della metodologia di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione è il fatto che i parametri finanziari richiesti non sono sempre disponibili in tutti gli Stati membri. Inoltre l'attuale metodo può essere migliorato per tenere conto della qualità creditizia e delle garanzie del debitore.

La Commissione adotta pertanto la seguente metodologia di fissazione dei tassi di riferimento:

Base di calcolo: IBOR a 1 anno

Il tasso di base è basato sui tassi a un anno del mercato monetario, disponibili in quasi tutti gli Stati membri; la Commissione si riserva il diritto di utilizzare durate più brevi o più lunghe adattate ai casi specifici.

Qualora tali tassi non siano disponibili, verrà utilizzato il tasso a tre mesi del mercato monetario.

In mancanza di dati affidabili o equivalenti o in circostanze eccezionali, la Commissione potrà stabilire un'altra base di calcolo, in stretta collaborazione con gli Stati membri interessati e, in linea di principio, sulla base dei dati della banca centrale di detti Stati membri.

Margini (5)

I margini seguenti vanno applicati, in linea di principio, a seconda del rating delle imprese interessate e delle garanzie (6) offerte.

Margini relativi ai prestiti, in punti base

Categoria di rating

Costituzione di garanzie

Elevata

Normale

Bassa

Ottimo (AAA-A)

60

75

100

Buono (BBB)

75

100

220

Soddisfacente (BB)

100

220

400

Scarso (B)

220

400

650

Negativo/Difficoltà finanziarie (CCC e inferiore)

400

650

1 000 (7)

Solitamente al tasso di base viene applicata una maggiorazione di 100 punti base. Questo presuppone i) a prestiti con rating soddisfacente e garanzie elevate oppure ii) prestiti con rating buono e garanzie normali.

Per i debitori che non hanno antecedenti in materia di prestiti o un rating basato su un approccio di bilancio, quale determinate società a destinazione specifica o imprese start-up, il tasso di base dovrebbe essere maggiorato di almeno 400 punti base (a seconda delle garanzie disponibili) e il margine non può mai essere inferiore a quello che sarebbe applicabile all'impresa madre.

Non è necessario che i rating provengano da agenzie di rating specifiche: sono altrettanto accettabili i sistemi di rating nazionali o quelli utilizzati dalle banche per riflettere i tassi di inadempimento (8).

I margini di cui sopra possono essere rivisti periodicamente per tener conto della situazione del mercato.

Aggiornamento

Un aggiornamento del tasso di riferimento sarà effettuato su base annua. In questo modo, il tasso di base sarà calcolato sulla base dei tassi IBOR a 1 anno rilevati nel corso dei mesi di settembre, ottobre e novembre dell'anno precedente. Il tasso di base così fissato entrerà in vigore a partire dal 1o gennaio. Per il periodo compreso tra il 1o luglio 2008 e il 31 dicembre 2008, il tasso di riferimento sarà eccezionalmente calcolato sulla base dei tassi IBOR a 1 anno rilevati nel corso dei mesi di febbraio, marzo e aprile 2008, fatta salva l'applicazione del paragrafo seguente.

Inoltre, per tenere conto di variazioni significative ed improvvise, verrà effettuato un aggiornamento ogni volta che il tasso medio, calcolato nei tre mesi precedenti, si discosterà di più del 15 % dal tasso valido in quel momento. Il nuovo tasso entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo ai mesi utilizzati per il calcolo.

Tasso di attualizzazione: calcolo del valore attuale netto

Il tasso di riferimento va utilizzato anche come tasso di attualizzazione, ai fini del calcolo dei valori attuali. A tale scopo verrà utilizzato, in linea di principio, il tasso di base maggiorato di un margine fisso di 100 punti base.

La presente metodologia entrerà in vigore a partire dal 1o luglio 2008.


(1)  Gli attuali tassi di riferimento per tali Stati membri sono quelli che gli Stati stessi comunicano come rispecchianti un tasso di mercato adeguato. La metodologia per arrivare a tali tassi diverge da uno Stato membro all'altro.

(2)  Disponibile sul sito web della DG Concorrenza:

http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/others/

(3)  Tasso interbancario offerto sul mercato monetario.

(4)  Casi in cui il beneficiario ha un rating soddisfacente (BB) e un tasso di perdita in caso di inadempimento compreso tra il 31 % e il 59 %.

(5)  Come constatato dallo studio, il margine è ampiamente indipendente dalla durata del prestito.

(6)  Per «garanzie normali» si intende il livello di garanzie normalmente richiesto dalle istituzioni finanziarie a titolo di garanzia per il loro prestito. Il livello di garanzie può essere misurato come la perdita in caso di inadempimento («Loss Given Default» — «LGD»), ossia la perdita prevista, in percentuale, dell'esposizione del debitore tenendo conto degli importi recuperabili dalle garanzie e dagli attivi fallimentari; di conseguenza, la LGD è inversamente proporzionale al valore delle garanzie. Ai fini della presente comunicazione, si considera che a garanzie «elevate» corrisponda una LGD uguale o inferiore a 30 %, a garanzie «normali» una LGD compresa tra 31 % e 59 % e a garanzie «basse» una LGD uguale o superiore a 60 %. Per maggiori dettagli sul concetto di LGD, cfr. «Basel II: International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework — Comprehensive Version», consultabile all'indirizzo:

http://www.bis.org/publ/bcbs128.pdf

(7)  Fatta salva l'applicazione delle norme specifiche relative agli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione, nella versione attualmente in vigore di cui agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU C 244 dell'1.10.2004 pag. 2), in particolare il punto 25, lettera a) che fa riferimento ad «un tasso di interesse almeno equivalente ai tassi praticati sui prestiti concessi ad imprese sane e, in particolare, ai tassi di riferimento adottati dalla Commissione». Di conseguenza, per i casi relativi ad aiuti al salvataggio verrà applicato il tasso IBOR a 1 anno maggiorato di almeno 100 punti base.

(8)  Per un confronto tra i meccanismi di rating del credito più comunemente utilizzati, si veda ad esempio la tabella 1 del documento di lavoro n. 207 della Banca dei regolamenti internazionali:

http://www.bis.org/publ/work207.pdf


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