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Statistics related to vocational training
Statistiche sulla formazione professionale
Statistiche sulla formazione professionale
Regolamento (CE) n. 1552/2005 — Statistiche sulla formazione professionale nelle imprese
Il regolamento stabilisce le regole e i metodi per la raccolta delle statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese*.
Dati da raccogliere nelle imprese
Gli Stati membri devono raccogliere i dati nei seguenti ambiti:
Per quanto concerne la formazione professionale iniziale sul posto di lavoro, gli Stati membri devono raccogliere dati relativamente a:
Campo di applicazione
Le statistiche coprono almeno la formazione nelle imprese coinvolte nelle attività economiche definite nelle sezioni da C a K e nella sezione O della classificazione NACE*.
Unità statistiche
Come regola generale, i dati vengono raccolti solo in relazione alle imprese che occupano almeno 10 lavoratori.
Fonti di dati
Gli Stati membri acquisiscono i dati facendo ricorso a un’indagine nelle imprese ovvero a una combinazione di indagini nelle imprese e altre fonti, puntando a ridurre l’aggravio per gli intervistati e a semplificare gli aspetti amministrativi.
Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali le imprese rispondono all’indagine entro le scadenze stabilite. Altre fonti di dati possono essere usate purché appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento.
Caratteristiche e strategie dell’indagine
Gli Stati membri devono assicurare che i dati che essi trasmettono rispecchino accuratamente la struttura della popolazione delle unità statistiche. L’indagine è effettuata in modo tale da consentire una ripartizione dei risultati a livello comunitario almeno nelle seguenti categorie:
La Commissione europea (Eurostat) stabilisce i requisiti del campionamento, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti. La Commissione stabilisce inoltre i dati specifici che devono essere raccolti in relazione a imprese che formano* e imprese che non formano* diversi tipi di formazione professionale.
Controllo di qualità
Gli Stati membri sono responsabili di assicurare la qualità dei dati che essi trasmettono a Eurostat. Allo scadere di ciascun periodo di riferimento di un anno di calendario, ed entro 21 mesi, gli Stati membri presentano a Eurostat una relazione di qualità contenente tutte le informazioni e i dati richiesti. La relazione dovrebbe inoltre menzionare eventuali violazioni dei requisiti metodologici. Sulla base di queste relazioni, Eurostat valuta la qualità dei dati trasmessi, al fine di garantirne la comparabilità.
Periodicità
Gli Stati membri raccolgono i dati con cadenza quinquennale.
Trasmissione dei dati
Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i dati individuali sulle imprese conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati statisticamente riservati di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Essi assicurano che i dati trasmessi non consentano l’identificazione diretta delle unità statistiche. La trasmissione avviene in forma elettronica, conformemente alle specifiche stabilite dal Comitato del sistema statistico europeo, un comitato di supporto che assiste e fornisce orientamento a Eurostat, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.
Gli Stati membri trasmettono entro 18 mesi dallo scadere di ciascun anno di riferimento i dati completi e corretti.
È stato applicato dal 20 ottobre 2005.
Per ulteriori informazioni, consultare:
Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 1-5).
Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1552/2005 sono state incorporate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.
Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pagg. 164-173)
Si veda la versione consolidata.
Ultimo aggiornamento: 13.11.2017