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Statistiche sulla formazione professionale

Statistiche sulla formazione professionale

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 1552/2005 — Statistiche sulla formazione professionale nelle imprese

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce le regole e i metodi per la raccolta delle statistiche europee sulla formazione professionale nelle imprese*.

PUNTI CHIAVE

Dati da raccogliere nelle imprese

Gli Stati membri devono raccogliere i dati nei seguenti ambiti:

  • La politica di formazione e le strategie di formazione delle imprese per lo sviluppo delle capacità della loro manodopera;
  • la gestione, l’organizzazione e i tipi di formazione professionale continua nelle imprese;
  • il ruolo delle parti sociali nell’assicurare in tutti i suoi aspetti una formazione professionale continua sul posto di lavoro;
  • l’accesso alla formazione professionale continua, il suo volume e contenuto, soprattutto in relazione all’attività economica e alla grandezza dell’impresa;
  • misure specifiche di formazione professionale continua delle imprese per migliorare le abilità TIC della loro manodopera;
  • le opportunità per i lavoratori delle piccole e medie imprese (PMI) di accedere alla formazione professionale continua e di acquisire nuove abilità e in particolare i bisogni specifici delle PMI di offrire formazione;
  • l’impatto di misure pubbliche sulla formazione professionale continua nelle imprese;
  • le pari opportunità nell’accesso alla formazione nelle imprese per tutti i lavoratori (con un’attenzione particolare per il genere e per specifici gruppi d’età);
  • misure specifiche di formazione professionale continua per persone svantaggiate sul mercato del lavoro, ad esempio gli anziani e gli appartenenti alle minoranze;
  • misure rivolte alle diverse forme di contratto di lavoro;
  • spesa per la formazione professionale continua: livelli di finanziamento e risorse finanziarie, incentivi per la formazione professionale continua;
  • procedure di valutazione e monitoraggio delle imprese in relazione alla formazione professionale continua.

Per quanto concerne la formazione professionale iniziale sul posto di lavoro, gli Stati membri devono raccogliere dati relativamente a:

  • i partecipanti alla formazione professionale iniziale; e
  • la spesa complessiva per la formazione di questo tipo.

Campo di applicazione

Le statistiche coprono almeno la formazione nelle imprese coinvolte nelle attività economiche definite nelle sezioni da C a K e nella sezione O della classificazione NACE*.

Unità statistiche

Come regola generale, i dati vengono raccolti solo in relazione alle imprese che occupano almeno 10 lavoratori.

Fonti di dati

Gli Stati membri acquisiscono i dati facendo ricorso a un’indagine nelle imprese ovvero a una combinazione di indagini nelle imprese e altre fonti, puntando a ridurre l’aggravio per gli intervistati e a semplificare gli aspetti amministrativi.

Gli Stati membri stabiliscono le modalità secondo le quali le imprese rispondono all’indagine entro le scadenze stabilite. Altre fonti di dati possono essere usate purché appropriate in termini di pertinenza e aggiornamento.

Caratteristiche e strategie dell’indagine

Gli Stati membri devono assicurare che i dati che essi trasmettono rispecchino accuratamente la struttura della popolazione delle unità statistiche. L’indagine è effettuata in modo tale da consentire una ripartizione dei risultati a livello comunitario almeno nelle seguenti categorie:

  • attività economiche,
  • dimensioni delle imprese.

La Commissione europea (Eurostat) stabilisce i requisiti del campionamento, le dimensioni del campione necessarie a rispondere a tali requisiti, e le specifiche dettagliate della NACE e le categorie di grandezza in cui i risultati possono essere ripartiti. La Commissione stabilisce inoltre i dati specifici che devono essere raccolti in relazione a imprese che formano* e imprese che non formano* diversi tipi di formazione professionale.

Controllo di qualità

Gli Stati membri sono responsabili di assicurare la qualità dei dati che essi trasmettono a Eurostat. Allo scadere di ciascun periodo di riferimento di un anno di calendario, ed entro 21 mesi, gli Stati membri presentano a Eurostat una relazione di qualità contenente tutte le informazioni e i dati richiesti. La relazione dovrebbe inoltre menzionare eventuali violazioni dei requisiti metodologici. Sulla base di queste relazioni, Eurostat valuta la qualità dei dati trasmessi, al fine di garantirne la comparabilità.

Periodicità

Gli Stati membri raccolgono i dati con cadenza quinquennale.

Trasmissione dei dati

Gli Stati membri trasmettono a Eurostat i dati individuali sulle imprese conformemente alle vigenti disposizioni comunitarie sulla trasmissione di dati statisticamente riservati di cui al regolamento (CE) n. 223/2009. Essi assicurano che i dati trasmessi non consentano l’identificazione diretta delle unità statistiche. La trasmissione avviene in forma elettronica, conformemente alle specifiche stabilite dal Comitato del sistema statistico europeo, un comitato di supporto che assiste e fornisce orientamento a Eurostat, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione.

Gli Stati membri trasmettono entro 18 mesi dallo scadere di ciascun anno di riferimento i dati completi e corretti.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal 20 ottobre 2005.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

TERMINI CHIAVE

Impresa: l’unità statistica utilizzata da Eurostat per l’osservazione e l’analisi del sistema produttivo dell’UE.
Classificazione NACE: sigla della classificazione statistica delle attività economiche nell’Unione europea, dal francese Nomenclature statistique des activités économiques.
Imprese che formano: imprese coinvolte nel campionamento che erogano servizi di formazione.
Imprese che non formano: imprese coinvolte nel campionamento la cui attività non prevede l’erogazione di servizi di formazione.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 1552/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativo alle statistiche sulla formazione professionale nelle imprese (GU L 255 del 30.9.2005, pagg. 1-5).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 1552/2005 sono state incorporate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

DOCUMENTI COLLEGATI

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pagg. 164-173)

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 13.11.2017

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