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Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive

 

SINTESI DI:

Direttiva 92/91/CE —prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

Essa punta a stabilire prescrizioni minime per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — tanto a terra quanto offshore — delle industrie estrattive per trivellazione*.

PUNTI CHIAVE

Tutti i luoghi di lavoro utilizzati per l’esplorazione e l’estrazione di minerali mediante perforazione devono soddisfare i requisiti minimi di salute e sicurezza elencati nella direttiva e nel suo allegato, tenendo conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, dell’attività, delle circostanze o di un rischio specifico.

Obblighi generali del datore di lavoro

I datori di lavoro hanno l’obbligo di:

  • tenere conto dei requisiti di sicurezza fin dallo stadio della progettazione dei luoghi di lavoro;
  • assicurare la sorveglianza da parte di un responsabile;
  • affidare i lavori comportanti rischi particolari a personale competente;
  • impartire istruzioni di sicurezza comprensibili per tutti;
  • collocare attrezzature di pronto soccorso ed effettuare esercitazioni di sicurezza a intervalli regolari.

Documento di sicurezza e di salute

Prima dell’inizio dei lavori, il datore di lavoro accerta che sia stato compilato e aggiornato un documento di sicurezza e di salute (conformemente agli articoli 6, 9 e 10 della direttiva-quadro 89/391/CEE che stabilisce le norme generali in materia di salute sul lavoro e sicurezza). Tale documento dimostra in particolare che

  • i rischi cui sono esposti i lavoratori sul luogo di lavoro sono definiti e valutati;
  • che sono state prese misure idonee; e
  • che il luogo di lavoro è progettato, utilizzato e mantenuto in efficienza in modo sicuro.

Quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, il datore di lavoro che ne ha la responsabilità, in conformità con le leggi e/o pratiche nazionali, garantisce il coordinamento delle misure relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e specifica le misure nel documento.

Il coordinamento lascia impregiudicata la responsabilità dei singoli datori di lavoro.

Relazioni su infortuni e situazioni di pericolo

Il datore di lavoro deve fare rapporto quanto prima in merito a qualsiasi infortunio sul lavoro grave e/o mortale nonché in merito a qualsiasi situazione di pericolo.

Misure preventive e comunicazione

In materia di protezione contro le situazioni di pericolo (incendi, esplosioni e atmosfere nocive), il datore di lavoro ha l’obbligo di:

  • prendere misure preventive adatte per:
    • prevenire, individuare e combattere l’insorgere e il propagarsi di incendi e di esplosioni
    • prevenire la formazione di atmosfere esplosive e/o nocive alla salute;
  • eseguire regolarmente esercitazioni pratiche sulla sicurezza;
  • predisporre e a mantenere in efficienza mezzi di evacuazione e di salvataggio appropriati affinché, in caso di pericolo, i lavoratori possano opportunamente abbandonare il luogo di lavoro in modo rapido e sicuro;
  • fornire i sistemi di allarme e altri mezzi di comunicazione necessari che permettano, all’occorrenza, di iniziare immediatamente le operazioni di soccorso, evacuazione e salvataggio;
  • informare i lavoratori delle misure da prendere in materia di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

Modifiche del luogo di lavoro

Qualora i luoghi di lavoro subiscano, in data posteriore all’applicazione della presente direttiva, modifiche, ampliamenti e/o trasformazioni, il datore di lavoro deve garantire la conformità dei suddetti luoghi alle prescrizioni minime figuranti nell’allegato alla direttiva.

Controllo sanitario dei lavoratori

Ogni lavoratore deve essere sottoposto al controllo sanitario prima che gli siano affidati compiti in rapporto alla presente direttiva e, in seguito, a intervalli regolari.

Consultazione e partecipazione dei lavoratori

Il datore di lavoro deve garantire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori per quanto riguarda le questioni trattate dalla presente direttiva.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore dall’11 novembre 1992 e doveva diventare legge negli Stati membri entro il 3 novembre 1994.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Industrie estrattive per trivellazione: tutte le industrie che svolgono
  • attività di estrazione, nel senso stretto del termine, di minerali attraverso la perforazione di pozzi (fori praticati nel terreno alla ricerca di petrolio e altri minerali); e / o
  • prospezione in vista di tale estrazione; e / o
  • preparazione delle materie estratte per la vendita, escluse le attività di trasformazione delle materie estratte.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 92/91/CEE del del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE) (GU L 348 del 28.11.1992, pag. 9).

Le successive modifiche alla direttiva 92/91/CEE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTO CORRELATO

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 15.01.2019

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