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Sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2020/672 che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituendo lo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE), il regolamento fissa le condizioni e le procedure per consentire all’Unione europea (Unione) di fornire assistenza finanziaria a uno Stato membro che subisca o rischi seriamente di subire gravi perturbazioni economiche dovute all’epidemia di Covid-19.
  • Punta a finanziare, in primo luogo, regimi di riduzione dell’orario lavorativo o di misure analoghe che mirano a proteggere i lavoratori dipendenti e autonomi e pertanto a ridurre l’incidenza della disoccupazione e della perdita di reddito. Può essere inoltre utilizzato per finanziare determinate misure di carattere sanitario, in particolare nel luogo di lavoro.

PUNTI CHIAVE

  • L’articolo 122, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea consente al Consiglio di concedere un’assistenza finanziaria dell’Unione a uno Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a causa di circostanze eccezionali che sfuggono al suo controllo.
  • In base al regolamento SURE, uno Stato membro può richiedere l’assistenza finanziaria dell’Unione a sostegno delle misure nazionali, quali i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, per far fronte agli effetti socioeconomici dell’epidemia di Covid-19, quando la propria spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata abbia subito un aumento repentino e severo a decorrere dal 1o febbraio 2020.
  • L’assistenza finanziaria viene fornita su richiesta e assume la forma di un prestito, pagato a rate. A tal fine, la Commissione europea e lo Stato membro interessato concludono un accordo di prestito in conformità con l’articolo 220, paragrafo 5 del regolamento finanziario dell’UE [regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 — si veda la sintesi].
  • Per provvedere al finanziamento dello strumento SURE, alla Commissione è conferito il potere di assumere prestiti sui mercati dei capitali o presso le istituzioni finanziarie nel momento più opportuno in modo da ottimizzare i costi del finanziamento e preservare la sua reputazione di emittente dell’Unione sui mercati. Gli Stati membri possono contribuire allo strumento SURE mediante controgaranzie dei rischi sostenuti dall’Unione. Tali contributi sono forniti sotto forma di garanzie irrevocabili, incondizionate e su richiesta. L’importo della garanzia fornita da ciascuno Stato membro corrisponde alla sua quota relativa nel reddito nazionale lordo totale dell’Unione dell’importo totale di 25 miliardi di EUR. La Commissione conclude un accordo di garanzia con lo Stato membro contributore, fissando le condizioni di pagamento.
  • L’importo massimo dell’assistenza finanziaria non supera 100 000 000 000 EUR per tutti gli Stati membri.
  • Lo strumento SURE mira a integrare le misure nazionali adottate dagli Stati membri colpiti per attenuare gli effetti economici, sociali e di carattere sanitario diretti causati dall’epidemia di Covid-19

Procedura per richiedere e ottenere l’assistenza finanziaria

  • L’assistenza finanziaria è resa disponibile con decisione di esecuzione del Consiglio adottata sulla base di una proposta della Commissione e dopo aver consultato lo Stato membro interessato.
  • A tal fine, lo Stato membro interessato fornisce alla Commissione le opportune evidenze dell’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva ed eventualmente anche programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo o per misure analoghe nonché, ove appropriato, alle misure di carattere sanitario, in conseguenza dell’epidemia di COVID-19.

Regole prudenziali

  • La Commissione, da parte sua, è tenuta ad attuare le seguenti regole prudenziali applicabili al portafoglio di prestiti SURE:
    • la quota di prestiti concessi ai tre Stati membri che rappresentano la quota più grande di prestiti concessi non supera il 60 per cento dell’importo massimo (cioè il 60 % di 100 miliardi di EUR);
    • l’importo che l’Unione deve in un dato anno non supera il 10 per cento dell’importo massimo dello strumento SURE (cioè il 10 % di 100 miliardi di EUR);
    • ove necessario, la Commissione può rinnovare i prestiti associati assunti per conto dell’Unione.
  • La decisione di esecuzione del Consiglio contiene:
    • l’importo del prestito, la scadenza media massima, la formula del prezzo, il numero massimo di rate, il periodo di disponibilità e le altre regole dettagliate necessarie per la concessione dell’assistenza finanziaria;
    • una valutazione del rispetto da parte dello Stato membro delle condizioni previste per l’utilizzo dello strumento SURE;
    • una descrizione dei regimi nazionali di riduzione dell’orario lavorativo o delle misure analoghe, nonché, ove appropriato, delle pertinenti misure di carattere sanitario che possono godere del finanziamento ai sensi del regolamento SURE.
  • Quando adotta una decisione di esecuzione, il Consiglio prende in considerazione le esigenze attuali e attese dello Stato membro richiedente, nonché le richieste di assistenza finanziaria SURE già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza.

Amministrazione, possibilità di utilizzo delle garanzie e disponibilità dello strumento SURE

  • La Commissione adotta le necessarie disposizioni per l’amministrazione dei prestiti con il Sistema europeo di banche centrali. Lo Stato membro beneficiario apre un conto speciale presso la banca centrale nazionale per la gestione dell’assistenza finanziaria ricevuta.
  • Nel caso in cui, nonostante l’applicazione di tutte le regole prudenziali, la Commissione avesse bisogno di ricorrere alle garanzie fornite dagli Stati membri, si attende, prima di ricorrere a tali garanzie, di esaminare la possibilità di avvalersi del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie per gli stanziamenti di pagamento, nella misura da essa ritenuta sostenibile, tenendo conto, fra l’altro, delle passività potenziali totali dell’Unione e della sostenibilità del bilancio generale dell’UE.
  • Lo strumento viene messo a disposizione solo dopo che tutti gli Stati membri hanno contribuito allo strumento per la loro quota di garanzie (vedere sopra). Il periodo di disponibilità dello strumento SURE nel corso del quale può essere adottata una decisione sulla concessione dell’assistenza finanziaria si conclude il 31 dicembre 2022. Il Consiglio, su proposta della Commissione, può decidere di prorogare ogni volta per un ulteriore periodo di sei mesi il periodo di disponibilità dello strumento SURE, qualora la Commissione concluda che continuano a sussistere le gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di Covid-19 che interessano il finanziamento delle misure pertinenti.
  • Il regolamento non si applica nel Regno Unito.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è entrato in vigore il 20 maggio 2020.

CONTESTO

Si veda anche:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di Covid-19 (GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VIII — Politica economica e monetaria — Capo 1 — Politica economica — Articolo 122 (ex articolo 100 TCE) (GU C 202, 7.6.2016, pag. 98).

Ultimo aggiornamento: 31.08.2020

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