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Pensioni complementari: salvaguardare i propri diritti in caso di trasferimento all’estero

La normativa garantisce che le persone che hanno già acquisito benefici all’interno di un regime pensionistico aziendale o professionale esistente, non perdano tali benefici in seguito al trasferimento per motivi di lavoro in un altro paese dell’Unione europea (UE).

ATTO

Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.

SINTESI

I paesi dell’UE erogano ai propri cittadini pensioni statali, quando essi raggiungono l’età pensionabile. Sin dalle origini dell’UE, questi diritti fondamentali sono stati rispettati nell’eventualità che un cittadino lasciasse un paese per lavorare o vivere in un altro.

Per un numero crescente di persone con un regime pensionistico complementare collegato al proprio lavoro, che decidessero in un secondo momento di lavorare in un altro Stato membro, la situazione era, in passato, decisamente meno chiara. Molti avrebbero potuto perdere la propria futura pensione se avessero lasciato il lavoro prima di aver soddisfatto alcune condizioni, quali, ad esempio, un lungo periodo minimo di acquisizione. Tali condizioni penalizzavano i cittadini o li dissuadevano dal trasferirsi.

La presente normativa garantisce che tutti i cittadini aventi diritti pensionistici complementari non perdano i propri diritti, nell’eventualità che si stabiliscano o lavorino in un altro paese dell’UE.

Protezione dei diritti

La direttiva stabilisce quanto segue:

  • che i diritti pensionistici devono essere garantiti al più tardi dopo 3oanni di lavoro. Se è prevista un’età minima, questa non deve essere superiore a 21oanni;
  • i diritti dei lavoratori che lasciano un regime pensionistico aziendale prima del raggiungimento dell’età pensionabile devono essere salvaguardati e trattati al pari degli iscritti attivi al regime per quanto riguarda questioni quali l’indicizzazione.

Informazioni

I lavoratori iscritti a un regime pensionistico possono chiedere ai loro amministratori in che misura la cessazione del rapporto di lavoro o il trasferimento possano ripercuotersi sui propri diritti pensionistici complementari e le condizioni che disciplinano il trattamento futuro di tali diritti.

Le persone che hanno abbandonato il regime dovrebbero essere informate del valore e del trattamento dei propri diritti.

Calendario

Le disposizioni della presente normativa dovranno essere in vigore entro il 21omaggio 2018. Entro il 21omaggio 2020 la Commissione redigerà una relazione sull’applicazione della stessa.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Termine ultimo per il recepimento negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2014/50/UE

20.5.2014

21.5.2018

GU L 128 del 30.4.2014

Ultima modifica: 23.07.2014

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