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Sistema di sicurezza sociale — Cooperazione tra i paesi dell’UE

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 987/2009 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Si tratta di un regolamento di esecuzione che modernizza e semplifica le norme per l’applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
  • Tale regolamento di esecuzione (CE) n. 883/2004 semplifica ai cittadini il proprio diritto a circolare liberamente nell’UE per motivi di studio, di svago o di lavoro e garantisce che non siano svantaggiati in termini di sicurezza sociale.
  • Abroga e sostituisce il regolamento (CEE) n. 574/72.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento rafforza la cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale* dei paesi dell’UE e migliora le modalità di condivisione delle informazioni tra uno stato e l’altro.

Il regolamento è diviso in 5 titoli, alcuni dei quali contengono più capitoli:

Titolo I — Disposizioni generali

Capo I — definizioni dei vari termini usati nel regolamento.

Capo II — disposizioni relative alla cooperazione tra le istituzioni di sicurezza sociale dei paesi dell’UE:

  • come le istituzioni si scambiano i dati;
  • come i beneficiari interagiscono con le istituzioni di sicurezza sociale;
  • il valore legale dei documenti e delle certificazioni rilasciati in un altro paese dell’UE;
  • l’applicazione provvisoria della legislazione e la concessione provvisoria delle prestazioni (in caso di divergenza di opinioni tra istituzioni di paesi diversi) e
  • Il calcolo provvisorio delle prestazioni e dei contributi.

Capo III — aspetti quali gli accordi tra 2 o più paesi dell’UE:

  • divieto di cumulo;
  • determinazione della residenza;
  • totalizzazione dei periodi di assicurazione, di attività subordinata, di attività autonoma o di residenza maturati ai sensi della legislazione di un paese dell’UE;
  • come tali periodi si debbano aggiungere a quelli maturati ai sensi della legislazione di un paese dell’UE (se pertinente).

Titolo II — Determinazione della legislazione applicabile

Ai sensi del titolo II, sono stabilite norme dettagliate a seconda di quale articolo (vale a dire gli articoli da 12 a 16) del regolamento (CE) n. 883/2004 si applica al beneficiario (ad esempio, l’articolo 13 si applica alle persone che lavorano in due o più paesi dell’UE).

Titolo III — Disposizioni specifiche riguardanti le varie categorie di prestazioni

Capo I — Prestazioni di malattia, di maternità e assimilate (ad esempio, le condizioni per coprire i costi delle prestazioni di malattia nell’ambito di cure programmate, vale a dire le cure per le quali una persona assicurata si reca in un altro paese dell’UE diverso da quello in cui è assicurato o residente).

Capo II — Prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Capo III — Assegni in caso di morte.

Capo IV — Prestazioni di invalidità e pensioni di vecchiaia e ai superstiti.

Capo V — Prestazioni di disoccupazione.

Capo VI — Prestazioni familiari.

Titolo IV — Aspetti finanziari

Capo I — Rimborso delle prestazioni in applicazione degli articoli 35 e 41 del regolamento (CE) n. 883/2004, che riguardano entrambi i rimborsi tra le istituzioni.

Capo II — Rimborso delle prestazioni di disoccupazione in applicazione dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 883/2004.

Capo III — Recupero di prestazioni indebitamente erogate, recupero di versamenti e contributi provvisori, compensazione e assistenza in materia di recupero.

Titolo V — Disposizioni varie, transitorie e finali

Il titolo V copre aspetti che vanno dagli esami medici e i controlli amministrativi, nei casi in cui un beneficiario risieda in un paese dell’UE diverso da quello in cui si trova l’istituzione debitrice, all’entrata in vigore del regolamento.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il 1° maggio 2010.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

In seguito all’epidemia da Covid-19 e all’introduzione di misure volte a far fronte all’impatto della crisi, la Commissione europea ha adottato:

TERMINI CHIAVE

Istituzioni di sicurezza sociale: includono le istituzioni responsabili nel settore della malattia, della maternità, dell’invalidità, delle pensioni, degli infortuni sul lavoro, della disoccupazione, degli assegni familiari, nonché dei regimi di prepensionamento.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 284 del 30.10.2009, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 987/2009 sono state integrate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pagg. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 02.06.2020

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