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Sicurezza sociale — parità di trattamento tra le donne e gli uomini

 

SINTESI DI:

Direttiva 79/7/CEE — graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale.

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva punta a garantire il rispetto del principio di parità di trattamento tra donne e uomini in materia di sicurezza sociale.

PUNTI CHIAVE

La presente direttiva si applica:

  • ai regimi legali di protezione sociale legati ai rischi per malattia, invalidità, infortunio sul lavoro e malattia professionale, disoccupazione e vecchiaia;
  • all’assistenza sociale che interviene a completamento o in sostituzione dei regimi di base.

Non si applica ai regimi concernenti le prestazioni ai superstiti e le prestazioni familiari.

Principio di parità di trattamento

Tale principio tutela i cittadini europei dalle discriminazioni fondate sul sesso, indipendentemente dal fatto che siano dirette* o indirette*, per quanto riguarda:

  • il campo d’applicazione dei regimi e le condizioni di ammissione a essi;
  • l’obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi;
  • il calcolo delle prestazioni e le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni.

Possono essere adottate regole specifiche per assicurare la protezione delle donne in maternità.

Pensioni di vecchiaia

Gli Stati membri possono escludere dal campo d’applicazione della direttiva:

  • la fissazione del limite di età per la concessione della pensione;
  • i vantaggi accordati alle persone pensionate che hanno provveduto ad allevare figli, in particolare riguardanti i periodi di interruzione del lavoro;
  • la concessione di prestazioni di vecchiaia o di invalidità in base ai diritti derivati del coniuge;
  • le prestazioni a lungo termine concessi al coniuge in base a invalidità, vecchiaia, infortuni sul lavoro o malattie professionali del congiunto;
  • il diritto di opzione, anteriormente all’adozione della presente direttiva, ovvero la possibilità di non acquisire diritti o non contrarre obblighi nell’ambito di un regime legale di protezione sociale.

Gli Stati membri esaminano periodicamente la necessità di escludere tali categorie tenendo conto dell’evoluzione sociale.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Doveva diventare legge negli Stati dell’UE a partire dal 1984.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si consulti:

TERMINI CHIAVE

Discriminazione diretta: sussiste discriminazione diretta quando una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga.
Discriminazione indiretta: discriminazione che si verifica allorché una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere una persona in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che essi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale. (GU L 6, 10.1.1979, pagg. 24–25)

Ultimo aggiornamento: 26.06.2018

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