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Attività autonoma: parità di trattamento tra gli uomini e le donne

SINTESI DI:

Direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Attua il principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma.

PUNTI CHIAVE

  • La normativa riguarda tutti i lavoratori autonomi (chiunque eserciti un’attività lucrativa per proprio conto) e i loro coniugi o conviventi.
  • Parità di trattamento significa che non è fatta alcuna discriminazione fondata sul genere nei settori pubblico o privato, né direttamente* né indirettamente*. Le molestie*, sessuali* o d’altro tipo, sono considerate alla stregua di discriminazioni fondate sul sesso.
  • I paesi dell’UE possono adottare azioni positive, quali la promozione di iniziative imprenditoriali tra le donne, per garantire nella pratica la totale parità tra gli uomini e le donne che lavorano.
  • I paesi dell’UE devono garantire che:
    • le condizioni per la costituzione di un’impresa tra coniugi o conviventi non siano più ostiche di quelle riservate alle altre persone;
    • i coniugi e i conviventi possano beneficiare dei regimi nazionali di protezione sociale;
    • alle coniugi e conviventi lavoratrici autonome sia concessa un’indennità di maternità sufficiente per almeno 14 settimane;
    • chiunque ritenga che i propri diritti alla parità di trattamento non siano stati rispettati possa avere accesso a procedimenti giudiziari o amministrativi;
    • siano a disposizione un indennizzo o un risarcimento reale ed effettivo per eventuali perdite o danni subiti dalle persone;
    • gli organismi nazionali competenti abbiano l’autorità per la promozione, l’analisi, il controllo e il sostegno della parità di trattamento di tutte le persone contemplate dalla normativa;
    • sia applicata la parità di trattamento tra gli uomini e le donne nella redazione e nell’attuazione di leggi, regolamenti, disposizioni amministrative, politiche e attività contemplate dalla normativa;
    • il contenuto della normativa sia reso noto il più ampiamente possibile.
  • I paesi dell’UE dovevano fornire alla Commissione europea tutte le informazioni pertinenti sull’attuazione della direttiva entro il 5 agosto 2015.
  • La Commissione dovrà presentare una relazione, sulla base dei dati nazionali trasmessi, al Parlamento europeo e al Consiglio entro e non oltre il 5 agosto 2016.
  • La Commissione ha il proprio sito Internet per le imprenditrici.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Si applica a partire dal 4 agosto 2010. I paesi dell’UE dovevano recepirla nel proprio diritto nazionale entro il 5 agosto 2012.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda la pagina «Impiego e formazione» sul sito Internet della Commissione europea

TERMINI CHIAVE

* Discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente a causa del genere.

* Discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri mettono in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato genere.

* Molestie: situazione nella quale un comportamento indesiderato viola la dignità di una persona o crea un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo.

* Molestie sessuali: comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma verbale, non verbale o fisica.

ATTO

Direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010,sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma e che abroga la direttiva 86/613/CEE del Consiglio (GU L 180 del 15.7.2010, pag. 1-6).

Ultimo aggiornamento: 28.06.2016

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