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Sicurezza sul lavoro: movimentazione manuale dei carichi

L’obiettivo della direttiva è garantire che i lavoratori all’interno dell’Unione europea (UE) siano tutelati dai rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi*.

ATTO

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE)

SINTESI

L’obiettivo della direttiva è garantire che i lavoratori all’interno dell’Unione europea (UE) siano tutelati dai rischi legati alla movimentazione manuale dei carichi*.

CHE COSA FA LA PRESENTE DIRETTIVA?

Stabilisce requisiti di salute e di sicurezza concernenti la movimentazione manuale di carichi, che comporta tra l’altro rischi dorso-lombari per i lavoratori.

PUNTI CHIAVE

I datori di lavoro dovrebbero fare tutto il possibile per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale, il datore di lavoro modifica il modo in cui il lavoro è organizzato o fornisce ai lavoratori i mezzi adeguati per ridurre il rischio, attraverso i seguenti interventi:

  • organizza i posti di lavoro in modo che la movimentazione sia quanto più possibile sicura;
  • valuta, se possibile in anticipo, le condizioni di sicurezza e di salute presentate dal lavoro in questione, in particolare le caratteristiche del carico;
  • si preoccupa di evitare o ridurre i rischi dorso-lombari adottando le misure adeguate e tenendo conto dell’ambiente di lavoro e dell’attività;
  • fornisce ai lavoratori informazioni sul peso e sulla distribuzione del peso di un carico;
  • assicura un’adeguata formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori riguardante la movimentazione di carichi e i rischi potenziali.

Si rischia un infortunio alla schiena se il carico:

  • è troppo pesante o troppo grande;
  • è ingombrante o difficile da afferrare;
  • è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
  • è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una certa distanza dal tronco, oppure con una torsione o inclinazione del tronco;
  • può intrinsecamente comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso di urto.

Lo sforzo fisico può presentare un rischio di lesioni se:

  • è eccessivo;
  • può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
  • può comportare un movimento brusco del carico;
  • è compiuto con il corpo in posizione instabile.

L’ambiente di lavoro può aumentare le possibilità di rischio se:

  • non c’è abbastanza spazio per svolgere l’attività;
  • il pavimento è ineguale, oppure instabile, irregolare o scivoloso;
  • le condizioni del posto di lavoro impediscono la movimentazione di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione;
  • la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.

L’attività può comportare un rischio se prevede:

  • sforzi eccessivi che sollecitano in particolare la colonna vertebrale;
  • periodi di riposo o di recupero insufficienti;
  • distanze di sollevamento, di abbassamento o di trasporto eccessive;
  • un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.

Il lavoratore può correre un rischio se:

  • non è fisicamente idoneo a svolgere il compito;
  • indossa indumenti inadeguati;
  • possiede una conoscenza o una formazione inadeguata.

TERMINE CHIAVE

* Movimentazione manuale di carichi: ai fini della presente direttiva, si intendono le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che comportano tra l’altro rischi dorso-lombari.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA LA PRESENTE DIRETTIVA?

La direttiva è entrata in vigore il 12 giugno 1990.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 90/269/CEE

12.6.1990

31.12.1992

GU L 156 del 21.6.1990, pag. 9-13

Atto modificatore

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2007/30/CE

28.6.2007

31.12.2012

GU L 165 del 27.6.2007, pag. 21-24

Ultimo aggiornamento: 24.09.2015

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