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Reinserire i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro

 

SINTESI DI:

Raccomandazione del Consiglio: inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro dell’Unione europea

QUAL È LO SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE?

  • Oltre ai suoi effetti sui singoli, la disoccupazione di lungo periodo rallenta il potenziale di crescita delle economie dell’Unione europea (UE) e aumenta il rischio di esclusione sociale, di povertà e di disuguaglianza, aggiungendosi ai costi dei servizi sociali e delle finanze pubbliche.
  • La raccomandazione intende offrire ai paesi dell’UE un modello per risolvere il problema.

PUNTI CHIAVE

Raccomandazioni per i paesi dell’UE

Le persone in cerca di lavoro devono essere incoraggiate a registrarsi presso un servizio per l’impiego, attraverso una migliore informazione sul sostegno disponibile. Entro 18 mesi di disoccupazione, i disoccupati dovrebbero ricevere l’offerta di un accordo di inserimento lavorativo, che includa:

  • un punto di contatto unico per aiutarli a trovare un’occupazione;
  • una valutazione individuale che illustri le prospettive di occupabilità, gli ostacoli all’occupazione e i precedenti tentativi connessi alla ricerca di lavoro;
  • una combinazione dei vari servizi pertinenti forniti dalle diverse organizzazioni;
  • un orientamento individuale da parte dei servizi per l’impiego e di altri partner;
  • obiettivi e obblighi chiari, ad esempio la ricerca attiva di un lavoro, l’accettazione di offerte di lavoro adeguate e la partecipazione a misure di istruzione o formazione.

L’accordo di inserimento lavorativo dovrebbe riportare in dettaglio quali sono i servizi offerti al disoccupato. A seconda della disponibilità in ogni paese dell’UE, e delle circostanze individuali, l’accordo potrebbe anche includere:

  • l’assistenza nella ricerca di un lavoro e sul posto di lavoro;
  • la convalida dell’apprendimento non formale* e informale*;
  • la riabilitazione, la consulenza e l’orientamento;
  • l’istruzione in generale e l’istruzione e la formazione professionale;
  • l’esperienza di lavoro;
  • l’assistenza sociale;
  • l’educazione e la cura della prima infanzia;
  • i servizi di assistenza sanitaria e di assistenza a lungo termine;
  • la consulenza per la gestione del debito;
  • l’assistenza abitativa e per la mobilità.

L’accordo di inserimento lavorativo dovrebbe essere periodicamente monitorato adattandosi ai cambiamenti delle circostanze. Fra i fornitori di servizi ci dovrebbero essere scambi sicuri e protetti delle informazioni relative al sostegno precedente e alle valutazioni, mentre per i disoccupati migliori informazioni sulle offerte di lavoro e sulle opportunità di formazione. Se del caso, tali opportunità possono trovarsi in regioni diverse e in altri paesi europei, in particolare tramite il portale europeo della mobilità professionale (EURES).

Legami più stretti con i datori di lavoro

I paesi dell’UE dovrebbero inoltre:

  • incoraggiare e sviluppare partnership tra datori di lavoro, parti sociali, servizi per l’impiego, autorità pubbliche, servizi sociali ed erogatori d’istruzione e formazione;
  • sviluppare servizi per i datori di lavoro come il controllo delle offerte di lavoro, il sostegno al collocamento, il tutoraggio e la formazione sul luogo di lavoro e il sostegno post-collocamento;
  • concentrare gli incentivi finanziari sui regimi che sostengono l’inserimento nel mercato del lavoro, come le sovvenzioni alle assunzioni e la riduzione dei contributi di sicurezza sociale.

Valutazione e monitoraggio

Raccomandazioni per la Commissione

La Commissione è invitata a:

  • sostenere e coordinare le iniziative volontarie e le alleanze di imprese impegnate nell’inserimento sostenibile dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro;
  • sostenere progetti di innovazione sociale per inserire i disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro, in particolare attraverso la sezione Progress del programma dell’Unione per l’occupazione e l’innovazione sociale (EaSI);
  • valutare le iniziative intraprese in seguito alla presente raccomandazione, e presentare una relazione al Consiglio entro il 15 febbraio 2019.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Apprendimento non formale: apprendimento organizzato (ad esempio guidato da un insegnante o da una persona con più esperienza rispetto all’individuo cui si rivolge) che può anche non essere basato su un programma di studi. Si basa sulle competenze di un singolo studente ma non si traduce in una qualifica formale, come ad esempio il movimento scout.

Apprendimento informale: apprendimento che non si basa su un programma di studi e che non si traduce in qualifiche. L’insegnante è qualcuno con più esperienza rispetto al discente, ad esempio un genitore che insegna l’alfabeto a un bambino.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Raccomandazione del Consiglio, del 15 febbraio 2016, sull’inserimento dei disoccupati di lungo periodo nel mercato del lavoro (GU C 67 del 20.2.2016, pagg. 1-5)

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2015/1848 del Consiglio, del 5 ottobre 2015, sugli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell’occupazione per il 2015 (GU L 268 del 15.10.2015 pagg. 28-32)

Ultimo aggiornamento: 22.11.2016

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