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La raccomandazione si prefigge di aiutare le persone rifugiate ucraine a trovare un’occupazione valida e a integrarsi garantendo un processo di riconoscimento delle qualifiche rapido, equo e flessibile in tutta l’Unione europea (Unione).
L’Unione ha adottato una serie di misure per aiutare e mostrare solidarietà alle persone rifugiate in fuga a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina. In particolare, tali misure comprendono:
Riconoscimento delle qualifiche
Misure
La raccomandazione comprende una serie di misure fondamentali adottate dalla Commissione per sostenere gli Stati membri, tra cui:
Per ulteriori informazioni, si veda:
Raccomandazione (UE) 2022/554 della Commissione, del 5 aprile 2022, relativa al riconoscimento delle qualifiche delle persone in fuga a seguito dell’invasione russa dell’Ucraina (GU L 107 I del 6.4.2022, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Accoglienza delle persone in fuga dalla guerra in Ucraina: l’Europa si prepara a rispondere alle esigenze [COM(2022) 131 final del 23.3.2022].
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Solidarietà europea nei confronti dei rifugiati e di coloro che fuggono dalla guerra in Ucraina [COM(2022) 107 final dell’8.3.2022].
Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022, che accerta l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall’Ucraina ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l’introduzione di una protezione temporanea (GU L 71 del 4.3.2022, pag. 1).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al comitato delle regioni — Piano d’azione per l’integrazione e l’inclusione 2021-2027 [COM(2020) 758 final del 24.11.2020].
Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, del 20 luglio 2001, sulle norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi (GU L 212 del 7.8.2001, pag. 12).
Ultimo aggiornamento: 19.07.2022