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La direttiva (UE) 2016/2341, nota come la direttiva degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP II), stabilisce norme minime di armonizzazione per gli enti che gestiscono schemi pensionistici collettivi per i datori di lavoro per conto dei loro dipendenti. I governi degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono introdurre ulteriori misure che ritengono necessarie, purché tali misure siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione.
Le norme puntano a:
La legislazione rivede e sostituisce la direttiva 2003/41/CE, che necessitava di aggiornamento in seguito alla crisi finanziaria del 2008.
Gli Stati membri devono garantire che i fondi pensione aziendali o professionali o EPAP:
Le autorità nazionali pertinenti degli Stati membri:
gli EPAP devono fornire informazioni chiare, aggiornate e gratuite ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari. Ciò comprende:
A seconda dei requisiti in questione, gli Stati membri possono esentare taluni fondi che gestiscono schemi pensionistici che contano meno di 15 o 100 aderenti dall’applicazione di alcune condizioni legislative. Tuttavia, nell’eventualità che un fondo pensionistico intenda erogare i propri servizi in altri Stati membri, deve applicare tutte le regole stabilite dalla direttiva.
L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali:
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 13 gennaio 2019.
Le pensioni aziendali e professionali comprendono i contributi dei datori di lavoro. Essi rappresentano il «secondo pilastro» del sistema previdenziale. Il sistema pensionistico pubblico costituisce il «primo pilastro». Il «terzo pilastro» è rappresentato dai contributi previdenziali discrezionali privati mediante risparmi individuali.
Ai sensi delle norme dell’Unione, i fondi presenti in uno Stato membro possono gestire schemi pensionistici professionali e aziendali per aziende con sede in un altro Stato membro. Le aziende paneuropee possono inoltre avere un fondo pensionistico unico per tutte le loro filiali europee.
Nell’Unione europea operano circa 125.000 fondi pensionistici aziendali o professionali. Essi detengono attivi per un valore di 2,5 trilioni di EUR per conto di circa 75 milioni di aderenti e di beneficiari che rappresentano il 20% della popolazione europea in età lavorativa.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).
Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153).
Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).
Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1094/2010 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
Ultimo aggiornamento: 11.10.2023