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Gestione degli schemi pensionistici collettivi — Fondi pensione aziendali o professionali

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2016/2341 relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

La direttiva (UE) 2016/2341, nota come la direttiva degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP II), stabilisce norme minime di armonizzazione per gli enti che gestiscono schemi pensionistici collettivi per i datori di lavoro per conto dei loro dipendenti. I governi degli Stati membri dell’Unione europea (Unione) possono introdurre ulteriori misure che ritengono necessarie, purché tali misure siano coerenti con gli obblighi degli Stati membri ai sensi del diritto dell’Unione.

Le norme puntano a:

  • garantire che gli schemi pensionistici siano finanziariamente solidi;
  • offrire maggiore protezione e migliore informazione ai membri e ai beneficiari;
  • rimuovere gli ostacoli alle attività transfrontaliere dei fondi;
  • Incoraggiare investimenti responsabili e a lungo termine.

La legislazione rivede e sostituisce la direttiva 2003/41/CE, che necessitava di aggiornamento in seguito alla crisi finanziaria del 2008.

PUNTI CHIAVE

Gli Stati membri devono garantire che i fondi pensione aziendali o professionali o EPAP:

  • siano coinvolti esclusivamente in attività di erogazione di prestazioni pensionistiche;
  • i loro attivi siano salvaguardati in caso di fallimento di un’organizzazione partner;
  • siano registrati e autorizzati dalle autorità nazionali competenti, comprese le attività transfrontaliere;
  • dispongano di fondi sufficienti a coprire i loro impegni finanziari;
  • investano con prudenza nel migliore interesse a lungo termine degli aderenti e dei beneficiari;
  • agire con un sistema efficace di governance che garantisca una gestione sana e prudente delle loro attività;
  • siano gestiti da persone in possesso di esperienza, qualifiche e conoscenze adeguate;
  • applichino una sana politica di remunerazione per tutti i dipendenti;
  • disporre di un sistema per la gestione dei rischi, la funzione di audit interno e le funzioni attuariali* in essere;
  • effettuare una valutazione interna dei rischi almeno ogni tre anni e fornire una dichiarazione scritta sui loro principi della politica di investimento;
  • elaborino e rendano pubblici i conti annuali;
  • siano soggetti a vigilanza prudenziale su questioni quali i margini di solvibilità e le regole d’investimento.
  • adottino misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l’elaborazione di piani di emergenza, utilizzando sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati e, in particolare, istituendo e gestendo sistemi di rete e di informazione a norma del regolamento (UE) 2022/2554 sulla resilienza operativa digitale per il settore finanziario (si veda la sintesi).

Le autorità nazionali pertinenti degli Stati membri:

  • devono disporre delle risorse necessarie a esercitare la vigilanza prudenziale;
  • richiedono a ogni EPAP di dotarsi di meccanismi amministrativi, contabili e di controllo interno adeguati;
  • possono applicare sanzioni amministrative e altre misure applicabili a tutte le violazioni della legislazione;
  • dispongono dei poteri necessari per riesaminare le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dagli EPAP, ottenere la documentazione interna eventualmente richiesta e condurre ispezioni in loco;
  • possono scambiare informazioni tra di loro e con le autorità monetarie senza violare le condizioni del segreto professionale.

gli EPAP devono fornire informazioni chiare, aggiornate e gratuite ai potenziali aderenti, agli aderenti e ai beneficiari. Ciò comprende:

  • dettagli sull’EPAP stesso e sui diritti e gli obblighi degli aderenti;
  • prospetto delle prestazioni pensionistiche contenente, ad esempio, i dati sui contributi versati, una suddivisione dei costi e il valore dello schema personale;
  • assistenza su come ottenere informazioni supplementari;
  • assistenza in fase di prepensionamento circa le opzioni di erogazione della prestazione pensionistica.

A seconda dei requisiti in questione, gli Stati membri possono esentare taluni fondi che gestiscono schemi pensionistici che contano meno di 15 o 100 aderenti dall’applicazione di alcune condizioni legislative. Tuttavia, nell’eventualità che un fondo pensionistico intenda erogare i propri servizi in altri Stati membri, deve applicare tutte le regole stabilite dalla direttiva.

L’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali:

  • fornisce assistenza nella collaborazione fra autorità nazionali;
  • garantisce la coerenza nell’applicazione della legislazione dell’Unione sulle assicurazioni e sulle pensioni aziendali e professionali.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 13 gennaio 2019.

CONTESTO

Le pensioni aziendali e professionali comprendono i contributi dei datori di lavoro. Essi rappresentano il «secondo pilastro» del sistema previdenziale. Il sistema pensionistico pubblico costituisce il «primo pilastro». Il «terzo pilastro» è rappresentato dai contributi previdenziali discrezionali privati mediante risparmi individuali.

Ai sensi delle norme dell’Unione, i fondi presenti in uno Stato membro possono gestire schemi pensionistici professionali e aziendali per aziende con sede in un altro Stato membro. Le aziende paneuropee possono inoltre avere un fondo pensionistico unico per tutte le loro filiali europee.

Nell’Unione europea operano circa 125.000 fondi pensionistici aziendali o professionali. Essi detengono attivi per un valore di 2,5 trilioni di EUR per conto di circa 75 milioni di aderenti e di beneficiari che rappresentano il 20% della popolazione europea in età lavorativa.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Funzioni attuariali. Definite nell’articolo 48 della direttiva 2009/138/CE (solvibilità II), sul (i) coordinamento e il monitoraggio del regolamento tecnico, compresa la metodologia, le ipotesi e i dati; (ii) le segnalazioni e (iii) il sostegno alle funzioni di gestione del rischio.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (rifusione) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 153).

Regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011 (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 1).

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1094/2010 sono state integrate nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 11.10.2023

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