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Programma InvestEU (2021-2027)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2021/523 che istituisce il programma InvestEU

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Stabilisce il programma InvestEU, costituito da 3 elementi:

  • il fondo InvestEU, che fornisce una garanzia dell’Unione europea (Unione) per sostenere le operazioni di finanziamento e di investimento nelle politiche interne dell’Unione;
  • il polo di consulenza InvestEU, che sostiene lo sviluppo di progetti, l’accesso ai finanziamenti e l’assistenza alla creazione di capacità;
  • il portale InvestEU, che promuove la visibilità dei progetti in cerca di finanziamenti e fornisce informazioni sulle opportunità di investimento.

PUNTI CHIAVE

L’obiettivo generale del programma InvestEU è quello di sostenere finanziamenti che contribuiscano:

Il programma utilizza 4 aree di intervento specifiche (attraverso 4 «ambiti» dedicati), ciascuna con parti specifiche dell’Unione e nazionali («comparti») per ovviare a fallimenti del mercato o a situazioni di investimento subottimali:

  • infrastrutture sostenibili che vanno dai trasporti, l’energia e la connettività digitale all’economia circolare e alle tecnologie innovative;
  • ricerca, innovazione e digitalizzazione, compreso lo sviluppo del prodotto e il sostegno agli operatori che favoriscono lo sviluppo del mercato;
  • finanziamenti a favore delle PMI, ivi comprese quelle innovative e quelle che operano nei settori culturali e creativi;
  • investimenti sociali e competenze riguardanti la microfinanza, l’imprenditoria sociale, la salute, la parità di genere, l’istruzione, la formazione e altri servizi sociali.

Questi ambiti sono sostenuti da:

InvestEU ha una garanzia di bilancio di 26,2 miliardi di euro (ai prezzi attuali) finanziata dalle risorse di NextGenerationEU e dal quadro finanziario pluriennale (2021-2027).

La garanzia può essere aumentata dai contributi degli Stati membri dell’Unione e dei paesi extra-UE. È suddivisa come segue:

  • 14,8 miliardi di euro per misure a sostegno della ripresa economica post-COVID-19 nell’ambito del dispositivo dell’Unione per la ripresa e la resilienza istituito dal regolamento (UE) 2021/241 (si veda la sintesi);
  • 11,3 miliardi di euro per le 4 specifiche aree di intervento elencate sopra.

La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (Gruppo BEI) formano un partenariato in base al quale il Gruppo BEI ha compiti specifici:

  • sostenere l’attuazione del programma InvestEU;
  • promuovere la coerenza, l’inclusività, l’addizionalità* e l’efficienza della realizzazione.

Possono partecipare al programma altre banche e istituti di promozione nazionali e istituzioni finanziarie internazionali.

La Commissione:

  • selezionerà partner esecutivi* in aggiunta alla BEI;
  • concluderà un accordo di garanzia con ciascun partner che includa elementi quali l’importo e i termini del contributo finanziario, le condizioni di pagamento e gli indicatori chiave di prestazione.

Per beneficiare del sostegno del Fondo InvestEU, le operazioni di finanziamento e investimento devono:

  • rispettare le varie condizioni stabilite nel regolamento finanziario dell’Unione [Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (si veda la sintesi)];
  • contribuire agli obiettivi politici dell’Unione ed essere un’area ammissibile ai sensi dell’allegato II (energia, infrastrutture di trasporto, ambiente e risorse, connettività digitale, ricerca, sviluppo e innovazione, tecnologie digitali, PMI, settori culturali e creativi, turismo, recupero di siti industriali, uso sostenibile del suolo e delle acque, bioeconomia, investimenti sociali, difesa, spazio, mari e oceani);
  • non figurare nell’elenco delle attività escluse dell’allegato V (B), come il gioco d’azzardo, il tabacco, lo sviluppo immobiliare, il petrolio, i combustibili fossili o le violazioni dei diritti umani;
  • essere coerenti con gli orientamenti sugli investimenti.

Il fondo InvestEU può anche sostenere progetti e operazioni in paesi extra-UE a determinate condizioni.

La garanzia dell’Unione:

  • può essere utilizzata a copertura dei rischi per vari tipi di finanziamento (prestiti, garanzie, strumenti del mercato dei capitali o altre forme di credito) forniti dai partner esecutivi;
  • copre
    • il debito: tutto il capitale e gli interessi pendenti dovuti al partner esecutivo, le perdite a seguito di ristrutturazione e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;
    • gli investimenti nel capitale o nel quasi-capitale: importi investiti e i costi di finanziamento associati e le perdite causate dalle fluttuazioni delle monete diverse dall’euro;
    • finanziamenti o garanzie di un partner esecutivo a favore di un altro ente finanziario: gli importi utilizzati e i costi associati.

Il regolamento stabilisce una struttura di governance che si compone di quanto segue.

  • Il comitato consultivo si riunisce almeno due volte all’anno e presta consulenza alla Commissione e al comitato direttivo in merito alla progettazione di prodotti finanziari, agli sviluppi di mercato, alle condizioni e ai fallimenti e agli investimenti subottimali.
  • Il comitato direttivo fornisce una guida strategica e operativa per i partner esecutivi, applica il quadro metodologico del rischio della Commissione e supervisiona l’attuazione del programma InvestEU.
  • Il quadro di valutazione contiene vari indicatori forniti dai partner esecutivi, come una descrizione del finanziamento proposto e dell’impatto dell’investimento, in modo che il comitato per gli investimenti possa effettuare una valutazione indipendente, trasparente e armonizzata delle richieste di utilizzo della garanzia dell’Unione.
  • Il comitato per gli investimenti è un organo pienamente indipendente di esperti che esamina le proposte di finanziamento e di investimento presentate all’interno dei 4 «ambiti di intervento» e verifica se soddisfano le condizioni del regolamento e se possono beneficiare del sostegno della garanzia dell’Unione.
  • Le verifiche della conformità vengono effettuate dalla Commissione per confermare che le operazioni di finanziamento e investimento proposte da partner esecutivi diversi dalla BEI rispettino la normativa e le politiche dell’Unione.

Il polo di consulenza InvestEU, istituito dalla Commissione:

  • fornisce consulenza per l’individuazione, la preparazione, lo sviluppo, la strutturazione, l’attuazione e le procedure di appalto dei progetti di investimento;
  • aiuta i promotori di progetti e gli intermediari finanziari a realizzare le operazioni di finanziamento e di investimento;
  • funge da sportello centrale, gestito dalla Commissione, per l’assistenza allo sviluppo di progetti per gli enti pubblici e i promotori di progetti, comprese informazioni supplementari in merito agli orientamenti sugli investimenti;
  • è a disposizione dei promotori di progetti pubblici e privati, incluse le PMI e le start-up, degli enti pubblici, delle banche e degli istituti di promozione nazionali, degli intermediari finanziari e di altri intermediari.

Il portale InvestEU, istituito dalla Commissione:

  • è una banca dati facilmente accessibile e di facile utilizzo che fornisce informazioni pertinenti per ciascun progetto;
  • mette a disposizione dei promotori di progetti un canale con il quale possono rendere visibili a investitori potenziali i loro progetti.

Il regolamento stabilisce i requisiti di rendicontabilità, monitoraggio, valutazione e trasparenza come segue.

  • Rendicontabilità. Il Parlamento europeo o il Consiglio può chiedere al presidente del comitato direttivo di riferire sulle prestazioni del fondo InvestEU e di rispondere oralmente o per iscritto alle domande.
  • Monitoraggio e relazioni. L’allegato III contiene un elenco dettagliato degli indicatori chiave di prestazione e monitoraggio. I partner esecutivi li usano nelle loro relazioni semestrali alla Commissione, che a sua volta riferisce annualmente sui risultati del programma InvestEU. La BEI riferisce annualmente sugli ostacoli agli investimenti.
  • Valutazione. La Commissione:
    • presenterà una relazione di valutazione intermedia del programma al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 30 settembre 2024;
    • presenterà alle due istituzioni una relazione di valutazione finale, in particolare sull’uso della garanzia dell’Unione, al più tardi il 31 dicembre 2031; invierà le sue conclusioni anche al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato europeo delle regioni.
  • Trasparenza. I partner esecutivi e consultivi devono rendere noti i finanziamenti dell’Unione fornendo informazioni mirate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. La Commissione organizza attività di informazione e comunicazione.

Il regolamento:

  • conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati;
  • emenda il regolamento (UE) 2015/1017 relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici (si veda la sintesi).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021.

CONTESTO

  • Il programma InvestEU riunisce sotto lo stesso tetto molte forme diverse di finanziamento dell’Unione. Questo rende il finanziamento dei progetti d’investimento più semplice, più efficiente e più flessibile e aiuta a raggiungere il duplice obiettivo dell’Unione di una transizione verde e della trasformazione digitale.
  • La garanzia dell’Unione è usata per ottenere il contributo di importanti fondi privati e pubblici a lungo termine alla ripresa economica e sociale dell’Europa, allineando gli interessi degli investitori alle priorità politiche dell’Unione.
  • Gli Stati membri possono utilizzare InvestEU per attuare i loro piani nazionali nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza.
  • Si stima che la garanzia potrebbe mobilitare un investimento totale in tutta l’Unione di oltre 372 miliardi di euro entro il 2027, di cui il 30 % sarà destinato alle politiche climatiche.
  • Il programma InvestEU si basa sul modello di successo del piano di investimenti per l’Europa, noto come Piano Juncker, che ha mobilitato più di 500 miliardi di euro tra il 2015 e il 2020.

Per maggiori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Addizionalità: nell’ambito del FEIS (il Fondo europeo per gli investimenti strategici), questo termine indica il sostegno a operazioni che ovviano a fallimenti del mercato o situazioni di investimento subottimali e che non avrebbero potuto essere realizzate nel periodo in cui può essere utilizzata la garanzia dell’Unione, o non nella stessa misura, dal Gruppo BEI o nell’ambito degli strumenti finanziari dell’Unione esistenti senza il sostegno del FEIS.
Partner esecutivo: una controparte ammissibile, come un’istituzione finanziaria nazionale o internazionale o una banca di promozione con cui la Commissione ha concluso un accordo.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Regolamento delegato (UE) 2021/1078 della Commissione, del 14 aprile 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo gli orientamenti sugli investimenti per il Fondo InvestEU (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 18).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 — Il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) 2015/1017 sono state integrate nel documento di base. La versione consolidata ha solo un valore documentario.

Ultimo aggiornamento: 09.06.2021

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