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Trasporto per vie navigabili — Posti di lavoro e competenze

 

SINTESI DI:

Direttiva 87/540/CEE relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione

Direttiva 2014/112/UE che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union, l’Organizzazione europea dei capitani e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti

Direttiva (UE) 2017/2397 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Direttiva Delegata (UE) 2020/12 che integra la direttiva (UE) 2017/2397 riguardante le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 relativa ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna

Regolamento delegato (UE) 2020/473 della commissione che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo

QUAL È LO SCOPO DI QUESTI ATTI LEGISLATIVI?

  • Direttiva 87/540/CEE del Consiglio relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabili nell’ Unione europea (Unione) per migliorare il livello di qualifiche relative a tale professione.
  • Direttiva 2014/112/UE attua l’accordo dell’Unione che stabilisce le regole che governano l’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne.
  • La Direttiva (UE) 2017/2397 come modificata dalla Direttiva (UE) 2021/1233 stabilisce un sistema armonizzato per le certificazioni e riconoscimenti di qualifiche per i membri dell’equipaggio, e che comprendono quelli proveniente da paesi non appartenenti all’Unione, che lavorano sulle vie navigabili interne dell’Unione.
  • La direttiva delegata (UE) 2020/12 introduce norme relative alle competenze e alle conoscenze, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica per la navigazione interna.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 fornisce i modelli per i certificati di qualifica professionale e altri documenti relativi al settore dei trasporti su vie navigabili interne.
  • Il regolamento delegato (UE) 2020/473 definisce le caratteristiche e le condizioni d’uso delle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo.
  • La Direttiva (UE) 2021/1233 modifica la Direttiva (UE) 2017/2397 riguardante le misure di transizione per il riconoscimento di certificati di paesi non appartenenti all’Unione.
  • Il regolamento delegato (UE) 2022/184 modifica allegato IV alla Direttiva (UE) 2017/2397 ulteriore alla Direttiva delegata (UE) 2020/12.

PUNTI CHIAVE

Direttiva 87/540/CEE

La direttiva 87/540/CEE stabilisce che le persone o le imprese che intendono effettuare un trasporto merci per via navigabile devono soddisfare le condizioni di competenza professionale che riguardano la conoscenza dei seguenti argomenti:

  • legge civile e commerciale, tassa legislativa e sociale, che comprende contratti e conti;
  • gestione commerciale e finanziaria;
  • accesso al mercato, che comprende l’emissione per intraprendere la documentazione per la professione, il noleggio e il trasporto;
  • disposizioni e gestioni tecniche dell’operazione, che include la registrazione di accordi per carico e scarico e indennità;
  • sicurezza e prevenzione degli incidenti;
  • Operazioni internazionali, che comprende i principali regolamenti del traffico nell’Unione Stati membri.

Possono anche essere richieste prove dell’onorabilità e della capacità finanziaria. Dopo aver verificato che le condizioni sono soddisfatte, le autorità emana un certificato di competenza, che deve essere riconosciuto da altri Stati membri.

Direttiva 2014/112/UE

La Direttiva 2014/112/UE attua l’accordo dell’Unione che stabilisce le regole che governano l’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne nell’Unione. Ciò vuol dire che tale Direttiva 2003/88/CEE - la Direttiva europea in materia di orari di lavoro (si veda riassunto) - non è applicabile per questo settore. Tali norme comprendono:

  • L’orario di lavoro si basa su una giornata lavorativa di 8 ore. Non deve superare:
    • una media di 48 ore settimanali su un periodo di 12 mesi;
    • 2 304 ore su 48 settimane;
    • 14 ore per ogni periodo di 24 ore;
    • 84 ore per ogni periodo di 7 giorni;
    • Una media di 72 ore a settimana oltre i 4 mesi, se ci sono più giorni lavorati rispetto ai giorni di riposo nel programma lavorativo.
    • 31 giorni consecutivi.
  • Disposizioni specifiche si applicano ai lavoratori che svolgono un lavoro stagionale a bordo di navi passeggeri. Essi hanno diritto a 0,2 giorni di riposo per ogni giorno di lavoro. L’orario di lavoro non deve superare 12 ore per ogni periodo di 24 ore o 72 ore per ogni periodo di sette giorni.
  • I giorni di riposo devono essere sufficienti per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e non deve essere meno di 10 ore in un periodo di 24 ore, di cui almeno 6 ore devono essere ininterrotte o meno di 84 ore in un periodo di 7 giorni.
  • I lavoratori che svolgono più di 6 ore di lavoro giornaliere devono poter beneficiare di una pausa.
  • Il lavoro notturno è limitato a sette ore e a un massimo di 42 ore per ogni periodo di sette giorni.
  • Ciascun lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite di almeno quattro settimane.
  • Ai lavoratori di età inferiore a 18 anni si applicano le disposizioni della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (si veda la sintesi); specifiche eccezioni si applicano per i giovani lavoratori di età superiore a 16 anni.
  • Per ciascun lavoratore sono annotati orario di lavoro e periodi di riposo in registri dettagliati.
  • I conduttori di una nave possono richiedere ai membri dell’equipaggio di lavorare per tutte le ore necessarie in caso di emergenza. Se questo dovesse accadere durante il periodo di riposo programmato, i lavoratori potranno beneficiare di un adeguato periodo di riposo.
  • Tutti i membri dell’equipaggio hanno diritto a una visita medica annuale gratuita.

Direttiva (UE) 2017/2397

La direttiva (UE) 2017/2397 istituisce un sistema armonizzato per la certificazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri dell’equipaggio che lavorano sulle vie navigabili interne dell’Unione, e per il riconoscimento di queste qualifiche nell’Unione.

Tale Direttiva mira a rimuovere le barriere di mobilità dei lavoratori, a migliorare la sicurezza, a sviluppare le abilità di e offrire migliori prospettive di carriera a tutti i membri dell’equipaggio e ad aiutare la transizione di lavoratori esperti da altri settori. Secondo la direttiva:

  • i membri del personale di coperta, le persone abilitate a prendere provvedimenti in situazioni di emergenza a bordo delle navi passeggeri e le persone coinvolte nelle navi di rifornimento che operano nel gas naturale liquefatto devono avere un certificato di qualifica dell’Unione;
  • i conduttori di navi devono avere autorizzazioni specifiche quando:
    • navigano su tratti di vie navigabili interne che presentano rischi specifici,
    • navigano su vie navigabili interne a carattere marittimo (via navigabili designate dal paese dichiarante come idonee principalmente da navi marittime),
    • navigano a mezzo radar,
    • conducono imbarcazioni che utilizzano gas naturale liquefatto,
    • conducono grandi convogli;
  • i certificati di qualifica dell’Unione, i registri di servizio e i giornali di bordo sono validi per tutte le vie navigabili interne dell’Unione;
  • i certificati rilasciati in conformità con il regolamento per il personale di navigazione del Reno, che stabiliscono requisiti identici a quelli della direttiva, sono validi per tutte le vie navigabili dell’Unione;
  • La Direttiva di modifica (UE) 2021/1233 introduce misure di transizione che permette ai paesi non appartenenti all’Unione europea il tempo necessario per allineare i loro requisiti con quelli della Direttiva (UE) 2017/2397, e permettere alla Commissione europea di assistere ai sistemi di certificazione, e se necessario, adottare un atto di esecuzione sotto tale direttiva.

La direttiva (UE) 2017/2397 anche:

  • fissa requisiti minimi relativamente a età, adempimenti amministrativi, competenza e tempo di navigazione per le diverse qualifiche;
  • richiede che tutti i membri del personale di coperta soddisfino determinati standard di idoneità medica;
  • prende in considerazione tutte le diverse caratteristiche degli Stati membri permettendo l’esenzione da alcune misure.

Atti delegati

La commissione ha adottato diversi atti delegati integrando la Direttiva (UE) 2017/2397.

La Direttiva delegata (UE) 2020/12 introduce norme per le competenze, per esami pratici, per l’approvazione di simulatori e per l’idoneità medica.

  • Le norme sono state redatte dal Comitato europeo per l’elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI).
  • Le norme relative alle competenze comprendono le competenze specifiche richieste e le conoscenze e le abilità corrispondenti in conformità con i requisiti delle competenze essenziali definite nella direttiva.
  • Esse sono state adottate per:
    • livello operativo (definito in chiave di competenza per un barcaiolo e altre qualifiche di livello operativo);
    • livello di gestione (conduttori di navi)
    • specifiche autorizzazioni per l’imbarcazione di conduttori di navi su vie navigabili interne a carattere marittimo;
    • specifiche autorizzazioni per l’imbarcazione di conduttori di navi con l’aiuto del radar;
    • esperti di navigazione con passeggeri;
    • esperti di gas naturale liquefatto.
  • Per il livello operativo e di gestione, le normative per le competenze ricoprono i seguenti capitoli:
    • navigazione;
    • licenza di esercizio;
    • maneggio del carico, stivaggio e trasporto passeggeri;
    • Ingegneria marittima ed elettrotecnica, misura di controllo ingegneristico ed elettronico;
    • manutenzione e riparazione;
    • comunicazione;
    • Salute e sicurezza e protezione dell’ambiente

Regolamento delegato (UE) 2020/473 stabilisce le caratteristiche e le condizioni per l’uso di banchi dati che permetteranno di scambiare informazioni sui certificati di qualifica, libretti di navigazione e i giornali di bordo.

  • Il regolamento riguarda gli utenti e gli accessi ai diritti, funzionalità, e la protezione di dati personali e comunicazioni tra le banche dati dell’unione europea e registri nazionali, insieme alla designazione di singoli punti di contatto.
  • La banca dati dell’Unione sui documenti relativi ai membri dell’equipaggio fornisce una panoramica consolidata dei dati relativi alle qualifiche dei membri dell’equipaggio conservati nei registri nazionali. Inoltre, essa registra le informazioni sui libretti di navigazione dei membri dell’equipaggio. Informazione sui i giornali di bordo saranno nello scafo europeo delle banche dati (Regolamento delegato (UE) 2020/474).

Il regolamento delegato (UE) 2022/184modifica allegato IV alla Direttiva (UE) 2017/2397 ulteriore alla Direttiva delegata (UE) 2020/12.

Atto di esecuzione

La Commissione ha adottato un atto di esecuzione, Regolamento esecutivo (UE) 2020/182, che fornisce modelli per certificati di qualificazione professionale e altri documenti. I modelli sono stati redatti dalle CESNI e includono formati per:

  • I certificati europei di qualifica come conduttori di navi, come esperto di gas naturale liquefatto e come esperto di navigazione con passeggeri;
  • libretti di navigazione;
  • documento singolo combinato con certificati europei di qualifica e libretto di navigazione;
  • Certificazioni di esami pratici;
  • giornali di bordo.

DA QUANDO È IN VIGORE LA LEGISLAZIONE?

  • La Direttiva 87/540/CEE è stata recepita come legge nazionale dal 30 giugno 1988.
  • La Direttiva 2014/112/UE è stata recepita come legge nazionale dal 31 dicembre 2016.
  • La Direttiva (UE) 2017/2397 è stata recepita come legge nazionale dal 17 gennaio 2022.
  • La Direttiva (UE) 2020/12 è stata recepita come legge nazionale dal 17 gennaio 2022.
  • Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/182 è in vigore dal 2 marzo 2020.
  • Il regolamento delegato (UE) 2020/473 è entrato in vigore dal 18 giugno 2022 (sebbene alcuni articoli sono entrati in vigore dal 21 aprile 2020).
  • La Direttiva (UE) 2021/1233 è stata recepita come legge nazionale dal 17 gennaio 2022.
  • Il regolamento delegato (UE) n. 2022/184 è in vigore dal 3 marzo 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTI PRINCIPALI

Regolamento delegato (UE) 2020/473 della Commissione, del 20 gennaio 2020, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme applicabili alle banche dati per i certificati di qualifica dell’Unione, i libretti di navigazione e i giornali di bordo (GU L 100 del 1.4.2020, pag. 1).

Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/182 della Commissione, del 14 gennaio 2020, relativo ai modelli per le qualifiche professionali nel settore della navigazione interna (GU L 38 dell’11.2.2020, pag. 1).

Direttiva delegata (UE) 2020/12 della Commissione, del 2 agosto 2019, che integra la direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alle competenze e alle conoscenze e abilità corrispondenti, agli esami pratici, all’omologazione dei simulatori e all’idoneità medica (GU L 6 del 10.1.2020, pag. 15).

Direttiva (UE) 2017/2397 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio (GU L 345 del 27.12.2017, pag. 53).

Le modifiche successive alla direttiva (UE) 2017/2397 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2014/112/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che attua l’accordo europeo concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro nel trasporto per vie navigabili interne, concluso tra la European Barge Union (EBU), l’Organizzazione europea dei capitani (ESO) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) Testo rilevante ai fini del SEE (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 86).

Direttiva del consiglio 87/540/CEE del 9 novembre 1987 relativa all’accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati ed altri titoli relativi a tale professione (GU L 322 12.11.1987 pag. 20).

DOCUMENTI CORRELATI

La Direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE (GU L 252 del 16.9.2016, pag. 118).

Si veda la versione consolidata.

La Direttiva 2003/88/CEE del Parlamento europeo e il Consiglio, del 4 novembre 2003, che riguarda certi aspetti dell’organizzazione dell’orario lavorativo (GU L 299 18.11.2003, pag. 9).

Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 10.03.2022

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