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Protocollo dell’Organizzazione internazionale del lavoro sul lavoro forzato: ratifica da parte dei paesi dell’Unione europea

SINTESI DI:

SINTESI

CHE COSA FANNO LE DECISIONI?

  • Autorizzano i governi dell’Unione europea (UE) a ratificare il protocollo adottato dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO) nel 2014 e li invitano a farlo entro la fine del 2016. Ciò dà un nuovo impulso alla Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell’ILO per quanto riguarda la prevenzione del ricorso al lavoro forzato, in particolare negli ambiti della tratta di esseri umani, della protezione delle vittime e dell’accesso ai mezzi di ricorso.

PUNTI CHIAVE

  • Il protocollo sul lavoro forzato dell’ILO disciplina ambiti di politica sociale e cooperazione giudiziaria in materia penale che rientrano nella competenza dell’UE.
  • In quest’ottica, l’UE non può ratificare il protocollo: solo i singoli paesi dell’UE possono farlo. Le due decisioni autorizzano i governi dell’UE a ratificare il testo, «agendo congiuntamente nell’interesse dell’Unione».
  • La decisione 2015/2037 copre vari settori di politica sociale indicati nel protocollo, come ad esempio il rapporto di lavoro, l’orario di lavoro, il lavoro tramite agenzia interinale e la salute e la sicurezza sul lavoro, già oggetto della legislazione dell’UE.
  • La decisione 2015/2071 disciplina le questioni di materia penale contemplate nel protocollo, come ad esempio la tutela delle vittime della criminalità. L’UE ha già legiferato in questo ambito mediante le direttive sulla lotta alla tratta di esseri umani e sulla protezione delle vittime.
  • Sulla base della sua opzione di opt-out concernente lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Danimarca non è vincolata dalla decisione 2015/2071.
  • I paesi che ratificano il protocollo sul lavoro forzato sono tenuti ad elaborare una politica nazionale e un piano d’azione, nonché a impegnarsi in una cooperazione internazionale tesa a reprimere il lavoro forzato, in consultazione con le parti sociali. Essi devono adottare misure volte a prevenire il lavoro forzato, a migliorare la protezione delle vittime e a fornire a queste ultime l’accesso ai vari mezzi di ricorso, compreso il risarcimento.

CONTESTO

Il lavoro forzato è quel lavoro eseguito in maniera non volontaria e sotto coercizione, universalmente riconosciuto come reato a partire dalla storica Convenzione sul lavoro forzato n. 29 dell’ILO adottata nel 1930.

Tuttavia, secondo le stime dell’ILO, in tutto il mondo ben 20,9 milioni di persone sono ancora vittime del lavoro forzato. La vasta maggioranza di esse va ricercata nell’economia privata, in particolare nelle forme della tratta di esseri umani e dello sfruttamento di manodopera. Il protocollo e la raccomandazione sul lavoro forzato, adottate dall’ILO nel 2014, intendono accelerare la lotta globale contro qualsiasi forma di lavoro forzato.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE DECISIONI?

Si applicano a partire dal 12 novembre 2015. I paesi dell’UE devono adottare le misure necessarie per depositare gli strumenti di ratifica entro il 31 dicembre 2016.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

ATTI

Decisione (UE) 2015/2037 del Consiglio, del 10 novembre 2015, che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell’Organizzazione internazionale del lavoro per quanto riguarda le questioni relative alla politica sociale (GU L 298 del 14.11.2015, pag. 23-24)

Decisione (UE) 2015/2071 del Consiglio, del 10 novembre 2015 che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, il protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato del 1930 dell’Organizzazione internazionale del lavoro in relazione agli articoli da 1 a 4 del protocollo per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale (GU L 301 del 18.11.2015, pag. 47-48)

ATTI COLLEGATI

Protocollo del 2014 della Convenzione sul lavoro forzato, 1930

Ultimo aggiornamento: 17.03.2016

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