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Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali

 

SINTESI DI:

Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione europea agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali

QUAL È LO SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI?

Gli orientamenti chiariscono le circostanze in cui le persone che non dispongono di un contratto di lavoro o non hanno in atto un rapporto di lavoro, prestano i servizi ricorrendo principalmente al proprio lavoro personale (lavoratori autonomi individuali), possono negoziare collettivamente per migliorare le proprie condizioni di lavoro senza violare le regole di concorrenza dell’Unione europea (Unione).

PUNTI CHIAVE

L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non consente accordi tra imprese che limitano la concorrenza, in particolare quando fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o qualsiasi altra condizione commerciale. Sebbene i contratti collettivi tra un datore di lavoro (o datori di lavoro) e i lavoratori non siano disciplinati dalle regole di concorrenza dell’Unione, i lavoratori autonomi individuali sono considerati «imprese» e possono correre il rischio di violare le regole di concorrenza dell’Unione quando negoziano collettivamente tariffe o altre condizioni commerciali.

Gli orientamenti chiariscono che:

  • il diritto della concorrenza dell’Unione non si applica ai contratti collettivi di lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione comparabile ai lavoratori, ossia quando:
    • prestano servizi esclusivamente o prevalentemente a una singola impresa;
    • svolgono un lavoro identico o analogo con i lavoratori della stessa impresa, o
    • forniscono i propri servizi attraverso una piattaforma di lavoro digitale, ad esempio tramite un sito web o un’applicazione che organizza lavori effettuati da persone fisiche;
  • la Commissione europea non applicherà inoltre le regole di concorrenza dell’Unione nei confronti dei contratti collettivi conclusi da lavoratori autonomi individuali che si trovano in una situazione negoziale debole, ad esempio quando vi è uno squilibrio nel potere contrattuale durante negoziati con società economicamente più forti o quando fanno valere il diritto di condurre trattative collettive ai sensi di una legislazione nazionale o dell’Unione.

Tipi di accordi contemplati dai presenti orientamenti

Sono contemplate tutte le forme di trattative collettive, dalle trattative tramite parti sociali o altre associazioni alle negoziazioni dirette da parte di un gruppo di lavoratori autonomi individuali o loro rappresentanti con l’impresa per cui lavorano, su questioni quali:

  • retribuzione, premi e gratifiche;
  • orario e modalità di lavoro;
  • vacanze e ferie;
  • spazi fisici in cui si svolge il lavoro;
  • salute e sicurezza;
  • assicurazione e previdenza sociale;
  • condizioni alle quali i lavoratori autonomi individuali hanno diritto di interrompere la prestazione del servizio o alle quali l’impresa ha il diritto di cessare di utilizzare i loro servizi.

Gli orientamenti non riguardano gli accordi sulla fissazione dei prezzi dei servizi ai consumatori, o che limitano la libertà delle imprese di assumere i fornitori di manodopera di cui hanno bisogno.

Persone interessate dai presenti orientamenti

Gli orientamenti si applicano ai lavoratori autonomi individuali, vale a dire i lavoratori autonomi che forniscono servizi principalmente attraverso il proprio lavoro personale. Tali lavoratori autonomi possono utilizzare determinati beni o merci come mezzo per fornire il proprio servizio di lavoro personale, ad esempio, il personale delle pulizie utilizza accessori per la pulizia e un musicista suona uno strumento musicale.

Al contrario, i presenti orientamenti non si applicano all’attività economica che consiste semplicemente nella condivisione o nello sfruttamento di beni o merci, oppure nella rivendita di beni o servizi. Ad esempio, l’affitto di alloggi o la rivendita di parti di automobili.

Monitoraggio

La Commissione controlla la modalità di funzionamento di tali orientamenti a livello nazionale attraverso la rete europea della concorrenza e gli incontri con le parti sociali europee. La Commissione valuterà la possibilità di rivedere i propri orientamenti entro il 2030.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO GLI ORIENTAMENTI?

Gli orientamenti sono stati pubblicati il 30 settembre 2022.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Comunicazione della Commissione Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (GU C 374 del 30.9.2022, pag. 2).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Migliori condizioni di lavoro per un’Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro del lavoro [COM(2021) 761 final del 9.12.2021].

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).

Ultimo aggiornamento: 26.11.2022

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