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Gli orientamenti chiariscono le circostanze in cui le persone che non dispongono di un contratto di lavoro o non hanno in atto un rapporto di lavoro, prestano i servizi ricorrendo principalmente al proprio lavoro personale (lavoratori autonomi individuali), possono negoziare collettivamente per migliorare le proprie condizioni di lavoro senza violare le regole di concorrenza dell’Unione europea (Unione).
L’articolo 101 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea non consente accordi tra imprese che limitano la concorrenza, in particolare quando fissano direttamente o indirettamente i prezzi di acquisto o di vendita o qualsiasi altra condizione commerciale. Sebbene i contratti collettivi tra un datore di lavoro (o datori di lavoro) e i lavoratori non siano disciplinati dalle regole di concorrenza dell’Unione, i lavoratori autonomi individuali sono considerati «imprese» e possono correre il rischio di violare le regole di concorrenza dell’Unione quando negoziano collettivamente tariffe o altre condizioni commerciali.
Gli orientamenti chiariscono che:
Tipi di accordi contemplati dai presenti orientamenti
Sono contemplate tutte le forme di trattative collettive, dalle trattative tramite parti sociali o altre associazioni alle negoziazioni dirette da parte di un gruppo di lavoratori autonomi individuali o loro rappresentanti con l’impresa per cui lavorano, su questioni quali:
Gli orientamenti non riguardano gli accordi sulla fissazione dei prezzi dei servizi ai consumatori, o che limitano la libertà delle imprese di assumere i fornitori di manodopera di cui hanno bisogno.
Persone interessate dai presenti orientamenti
Gli orientamenti si applicano ai lavoratori autonomi individuali, vale a dire i lavoratori autonomi che forniscono servizi principalmente attraverso il proprio lavoro personale. Tali lavoratori autonomi possono utilizzare determinati beni o merci come mezzo per fornire il proprio servizio di lavoro personale, ad esempio, il personale delle pulizie utilizza accessori per la pulizia e un musicista suona uno strumento musicale.
Al contrario, i presenti orientamenti non si applicano all’attività economica che consiste semplicemente nella condivisione o nello sfruttamento di beni o merci, oppure nella rivendita di beni o servizi. Ad esempio, l’affitto di alloggi o la rivendita di parti di automobili.
Monitoraggio
La Commissione controlla la modalità di funzionamento di tali orientamenti a livello nazionale attraverso la rete europea della concorrenza e gli incontri con le parti sociali europee. La Commissione valuterà la possibilità di rivedere i propri orientamenti entro il 2030.
Gli orientamenti sono stati pubblicati il 30 settembre 2022.
Per ulteriori informazioni, si veda:
Comunicazione della Commissione Orientamenti sull’applicazione del diritto della concorrenza dell’Unione agli accordi collettivi concernenti le condizioni di lavoro dei lavoratori autonomi individuali (GU C 374 del 30.9.2022, pag. 2).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Migliori condizioni di lavoro per un’Europa sociale più forte: sfruttare appieno i vantaggi della digitalizzazione per il futuro del lavoro [COM(2021) 761 final del 9.12.2021].
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo VII — Norme comuni sulla concorrenza, sulla fiscalità e sul ravvicinamento delle legislazioni — Capo 1 — Regole di concorrenza — Sezione 1 — Regole applicabili alle imprese — Articolo 101 (ex articolo 81 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 88).
Ultimo aggiornamento: 26.11.2022