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Equilibrio di genere fra gli amministratori senza incarichi esecutivi delle società quotate in borsa

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2022/2381 riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure

QUAL È L’OBIETTIVO DELLA DIRETTIVA?

Stabilisce misure per raggiungere una rappresentanza di genere più equilibrata tra gli amministratori delle società quotate.

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

La direttiva si applica a qualsiasi grande società con sede legale in uno Stato membro dell’Unione europea (Unione) le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri.

Non si applica:

  • alle micro, piccole e medie imprese, ossia imprese che impiegano meno di 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;
  • alle micro, piccole e le medie imprese con sede legale in uno Stato membro la cui moneta non è l’euro, qualora si applichi un importo equivalente di fatturato o di totale di bilancio annuo nella moneta di tale Stato membro.

Obiettivi

Gli Stati membri devono garantire che le società quotate siano soggette a uno dei seguenti obiettivi, da raggiungere entro il 30 giugno 2026:

  • le donne devono detenere almeno il 40 % delle posizioni senza incarichi esecutivi nei consigli;
  • le donne devono detenere almeno il 33 % di tutte le posizioni gestionali, con o senza incarichi esecutivi.

L’allegato alla direttiva contiene gli obiettivi numerici relativi agli amministratori del sesso sottorappresentato necessari per raggiungere l’obiettivo, a seconda delle dimensioni del consiglio.

Modalità per il conseguimento degli obiettivi

Alle società quotate che non soddisfano gli obiettivi la direttiva impone che adattino i processi di selezione dei membri del consiglio garantendo l’adozione di criteri trasparenti, neutrali rispetto al genere e basati sul merito durante l’intero processo di selezione. Nello specifico, ciò prevede:

  • criteri chiari, definiti in termini neutri e non ambigui, da applicare in modo non discriminatorio durante l’intero processo di selezione;
  • qualora due candidati di sesso diverso siano ugualmente qualificati, la concessione della priorità a un candidato del sesso sottorappresentato;
  • la comunicazione dei loro criteri di qualificazione, qualora un candidato non selezionato li richieda, e la valutazione comparativa obiettiva dei candidati in base a tali criteri;
  • impegni individuali a raggiungere l’equilibrio di genere tra i loro amministratori con carichi esecutivi;
  • l’obbligo per le società quotate che non soddisfano gli obiettivi della direttiva di comunicare i motivi e le misure che adotteranno o che intendono adottare per farvi fronte;
  • sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le società quotate che non rispettano gli obblighi di selezione e segnalazione.

Gli Stati membri devono inoltre pubblicare un elenco delle imprese che hanno raggiunto gli obiettivi.

Clausola di sospensione

Uno Stato membro che si è avvicinato al raggiungimento degli obiettivi o ha messo in atto una legislazione ugualmente efficace prima dell’applicazione della direttiva (il 27 dicembre 2022) può sospendere i requisiti della direttiva relativi al processo di nomina o selezione.

Comunicazione annuale

  • Ogni anno, le grandi società quotate devono fornire informazioni sulla rappresentanza di genere nei loro consigli, distinguendo tra amministratori con carichi esecutivi e non esecutivi e delineando le misure che stanno adottando per raggiungere gli obiettivi pertinenti; una società quotata che non raggiunge gli obiettivi deve comunicare i motivi alla base del mancato raggiungimento degli stessi e fornire una descrizione dettagliata delle misure che ha già adottato, o che intende adottare, per raggiungerli.
  • Gli Stati membri devono inoltre pubblicare ogni anno un elenco delle imprese che hanno raggiunto gli obiettivi stabiliti dalla direttiva.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?

La direttiva deve essere recepita nel diritto nazionale entro il 28 dicembre 2024. Le norme si applicano a partire dal 28 dicembre 2024.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell’equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (GU L 315 del 7.12.2022, pag. 44).

DOCUMENTI CORRELATI

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Un’unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025 [COM(2020) 152 final del 5.3.2020].

Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 389).

Ultimo aggiornamento: 13.01.2023

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