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Fondo di aiuti europei agli indigenti

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 223/2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Istituisce il Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) che mira a integrare le politiche di inclusione sociale e i programmi nazionali di eliminazione della povertà negli Stati membri dell’Unione europea (Unione). Il FEAD costituisce il seguito del programma di aiuto alimentare dell’Unione.
  • Ha come obiettivo specifico quello di ridurre la povertà nelle sue forme più gravi.
  • È volto principalmente a fornire assistenza materiale di base e/o prodotti alimentari alle persone indigenti, unitamente ad altre misure correlate, o a sostenere in modo mirato l’inclusione sociale.
  • Occupandosi delle esigenze più fondamentali delle persone, integra il Fondo sociale europeo, che può contribuire a sostenere ulteriormente l’inclusione sociale nell’ottica di integrare le persone nel mercato del lavoro.
  • Il regolamento è stato modificato più volte, anche durante la pandemia di COVID-19, quando la sua dotazione di bilancio è stata aumentata per adattarla alle crescenti necessità e lo stesso è stato prorogato per coprire il periodo fino alla fine del 2022. A seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, i regolamenti di modifica (UE) 2022/562 e (UE) 2022/613 hanno adattato il regolamento alle sfide cui fanno fronte i bilanci pubblici a causa del notevole afflusso di rifugiati dall’Ucraina.

PUNTI CHIAVE

Approvazione dei programmi nazionali da parte della Commissione europea

  • La gestione del fondo è condivisa tra la Commissione e gli Stati membri, allo stesso modo dei Fondi strutturali e di investimento europei.
  • Le autorità nazionali hanno presentato programmi nazionali per il periodo 2014-2020 ai fini dell’approvazione da parte della Commissione. Tali programmi comprendono tutte le informazioni relative, ad esempio, all’azione che gli Stati membri si sono proposti di intraprendere, al tipo di assistenza prevista e al modo in cui hanno previsto di gestire il programma.
  • Gli Stati membri possono scegliere:
    • il tipo di assistenza che forniranno:
      • prodotti alimentari, beni fondamentali o una loro combinazione, oppure
      • sostegno all’inclusione sociale, ad esempio, tramite attività a favore dell’inclusione di persone anziani e bambini, nonché
    • il modo in cui effettuare l’approvvigionamento di tali beni e la loro distribuzione.

Organizzazioni partner a livello nazionale

Per attuare il programma a livello locale, ogni Stato membro seleziona le organizzazioni partner, sia enti pubblici che organizzazioni non governative, avvalendosi di criteri oggettivi e trasparenti definiti a livello nazionale.

Attuazione

  • La Commissione ha adottato atti di esecuzione (si vedano i documenti correlati sottoriportati) che stabiliscono le norme per la presentazione, l’attuazione e il monitoraggio dei programmi finanziati dal FEAD. Tali atti di esecuzione hanno principalmente l’obiettivo di:
    • stabilire le condizioni di utilizzo del sistema per la gestione dei fondi nell’Unione europea SFC2014, che è un sistema di scambio di dati elettronici tra gli Stati membri e la Commissione per l’esecuzione dei fondi dell’Unione;
    • creare un sistema computerizzato per conservare i dati relativi alla gestione finanziaria e alla valutazione dei programmi finanziati dal FEAD;
    • istituire modelli specifici per la gestione e il pagamento di ciascun programma operativo attuato nell’ambito del Fondo;
    • stabilire la frequenza e il formato per la segnalazione di irregolarità;
    • delineare i modelli per la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo.
  • La Commissione ha inoltre adottato atti delegati, tra l’altro, per l’introduzione di norme specifiche sulla segnalazione delle irregolarità (regolamento delegato (UE) 2015/1972), l’introduzione di requisiti minimi dettagliati per fini di audit nonché per i dati da registrare e conservare (regolamento delegato (UE) n. 532/2014) e la definizione del contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni (regolamento delegato (UE) n. 1255/2014).

Bilancio

  • Sono stati stanziati oltre 3,8 miliardi di EUR per il FEAD per il periodo 2014-2020 (ai prezzi attuali).
  • Ulteriori fondi sono stati messi a disposizione degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19.
  • Gli Stati membri devono contribuire per almeno il 15 % al cofinanziamento nazionale del loro programma nazionale, ma sono state introdotte norme specifiche al fine di affrontare la pandemia di COVID-19 e la crisi causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che consentono agli Stati membri di dichiarare in via straordinaria le spese sulla base di un tasso di cofinanziamento pari al 100 %.

Revisione del regolamento finanziario (regolamento Omnibus): prima modifica al regolamento

Il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 (si veda la sintesi), modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per semplificare l’attuazione del fondo e, in particolare:

  • estendere agli Stati membri la possibilità di utilizzare opzioni di costo semplificate;
  • semplificare la procedura di modifica di determinati elementi dei programmi operativi;
  • creare garanzie per le organizzazioni partner qualora l’ente che si occupa dell’acquisto dei prodotti alimentari o di altri beni fondamentali non rispetti la legislazione applicabile.

Pandemia di COVID-19: seconda modifica al regolamento

  • Il regolamento (UE) 2020/559 modifica il regolamento (UE) n. 223/2014 per consentire agli Stati membri di affrontare l’epidemia di COVID-19 e introduce misure per garantire che le persone indigenti possano continuare a ricevere assistenza dal FEAD in un ambiente sicuro.
  • Offre agli Stati membri flessibilità e liquidità sufficienti per adeguare i loro regimi di sostegno alla situazione sulla base di consultazioni con organizzazioni partner, ad esempio:
    • fornendo maggiore flessibilità agli Stati membri per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale per le organizzazioni partner;
    • concedendo programmi di erogazione alternativi, ad esempio tramite buoni o carte in forma elettronica o altra forma;
    • consentendo agli Stati membri di modificare determinati elementi del programma operativo senza la necessità di una decisione della Commissione;
    • facendo sì che le spese relative alle operazioni che forniscono una risposta all’epidemia di COVID-19 siano ammissibili a partire dal 1o febbraio 2020; e
    • attenuando determinati requisiti in materia di monitoraggio, controllo e audit.

Pandemia di COVID-19: terza modifica al regolamento

La modifica al regolamento (UE) 2021/177 permette agli Stati membri di impiegare fondi aggiuntivi resi disponibili per la ripresa post-COVID-19 nell’ambito dell’iniziativa REACT-EU nel 2021 e 2022.

Per garantire che gli Stati membri dispongano di sufficienti mezzi economici per la rapida attuazione delle misure a sostegno delle persone indigenti, possono avvalersi di un tasso di cofinanziamento pari fino al 100 % per tali fondi aggiuntivi. Ciò contribuisce ad alleviare l’onere sui bilanci pubblici degli Stati membri e fornisce aiuto alle organizzazioni impegnate nel far fronte all’emergenza causata dalla COVID-19 in quanto consente un’erogazione continua degli aiuti.

Azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa: quarta modifica al regolamento

Il regolamento di modifica (UE) 2022/562 introduce norme che consentono agli Stati membri di utilizzare più facilmente il FEAD per far fronte alla crisi causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia e aiutare il numero crescente di persone che necessitano di assistenza. In particolare:

  • proroga la possibilità per gli Stati membri di beneficiare di un tasso di cofinanziamento temporaneo del 100 % per il periodo contabile che decorre dal 1o luglio 2021 e termina il 30 giugno 2022;
  • consente le spese riguardanti le operazioni volte a far fronte all’afflusso di rifugiati causato dall’aggressione militare dell’Ucraina da parte della Federazione russa a partire dal 24 febbraio 2022;
  • consente agli Stati membri di modificare determinati elementi del programma operativo senza che sia necessaria una decisione della Commissione qualora sussista la necessità della modifica per far fronte a tale crisi.

Aumento del prefinanziamento a titolo delle risorse di REACT-EU a integrazione dell’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa: quinta modifica al regolamento

Il regolamento di modifica (UE) 2022/613 prevede il pagamento di un prefinanziamento aggiuntivo nel quadro di REACT-EU per i programmi operativi sostenuti dal FEAD che sono stati integrati dalle risorse di REACT-EU al fine di prevedere finanziamenti aggiuntivi per gli Stati membri onde far fronte alla crisi causata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 1o gennaio 2014.

CONTESTO

  • Nel 2012, secondo Eurostat, quasi 125 milioni di persone, circa un quarto della popolazione dell’Unione, erano a rischio di povertà o di esclusione sociale. Quasi 50 milioni vivevano in condizioni di grave deprivazione materiale.
  • Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 72 del 12.3.2014, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 223/2014 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/594 della Commissione, del 18 aprile 2016, che istituisce un modello per l’indagine strutturata presso i destinatari finali dei programmi operativi per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di base del Fondo di aiuti europei agli indigenti a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 103 del 19.4.2016, pag. 13).

Regolamento delegato (UE) 2015/1972 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio con disposizioni specifiche sulla segnalazione di irregolarità relative al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 11).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1976 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che stabilisce la frequenza e il formato della segnalazione di irregolarità riguardanti il Fondo di aiuti europei agli indigenti, a norma del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 293 del 10.11.2015, pag. 26).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1386 della Commissione, del 12 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione annuale di controllo (GU L 214 del 13.8.2015, pag. 9).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/341 della Commissione, del 20 febbraio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione (GU L 60 del 4.3.2015, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/212 della Commissione, dell’11 febbraio 2015, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche tecniche del sistema di registrazione e conservazione dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l’audit, compresi i dati su singoli partecipanti alle operazioni cofinanziate dal PO II (GU L 36 del 12.2.2015, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti con riguardo al contenuto delle relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni (GU L 337 del 25.11.2014, pag. 46).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 532/2014 della Commissione, del 13 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (GU L 148 del 20.5.2014, pag. 54).

Regolamento di esecuzione (UE) n. 463/2014 della Commissione, del 5 maggio 2014 che stabilisce, conformemente al regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti, i termini e le condizioni applicabili al sistema di scambio elettronico di dati fra gli Stati membri e la Commissione (GU L 134 del 7.5.2014, pag. 32).

Ultimo aggiornamento: 13.05.2022

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