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Dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione europea

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza dell’Unione europea (Unione) e definisce gli obiettivi del dispositivo e i criteri per l’erogazione dei fondi.

In seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, avvenuta nel maggio 2022, la Commissione europea ha presentato il suo piano REPowerEU per rendere l’Unione indipendente dai combustibili fossili della Russia. Il regolamento modificativo (UE) 2023/435 consente agli Stati membri dell’Unione di introdurre i capitoli REPowerEU nei propri piani di ripresa e resilienza al fine di accelerare la transizione dell’Unione verso l’energia pulita.

PUNTI CHIAVE

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza si prefigge di promuovere la coesione economica, sociale e territoriale a livello dell’Unione tramite:

Il regolamento modificativo (UE) 2023/435 aggiunge ulteriori obiettivi includendo un riferimento specifico per aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell’Unione mediante la riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e la diversificazione dell’approvvigionamento energetico a livello dell’Unione, anche aumentando l’uso delle energie rinnovabili, l’efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell’energia.

Il finanziamento del dispositivo per la ripresa e la resilienza è a disposizione delle misure che «non arrecano danni notevoli», ovvero che non danneggiano l’ambiente e non vanno a incidere sulle spese ricorrenti delle seguenti sei aree politiche:

  • transizione verde;
  • trasformazione digitale;
  • crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
  • coesione sociale e territoriale;
  • salute, resilienza economica, sociale e istituzionale;
  • politiche per le generazioni future, tra cui istruzione e competenze.

Possono essere concesse alcune eccezioni temporanee per quanto riguarda i capitoli REPowerEU per misure che affrontino problemi immediati di sicurezza energetica dell’Unione, che riducano al minimo i possibili danni ambientali e che non compromettano gli obiettivi climatici dell’Unione.

Il bilancio del dispositivo per la ripresa e la resilienza è di 723,8 miliardi di euro (ai prezzi attuali):

  • è costituito da 338 miliardi di euro in sovvenzioni, di cui la Commissione ha la facoltà di assegnare il 70 % fino al 31 dicembre 2022 e il 30 % nel corso del 2023;
  • è costituito da 385,8 miliardi di euro in prestiti, che gli Stati membri possono richiedere fino al 31 agosto 2023 (un prestito non può superare il 6,8 % del reddito nazionale lordo del 2019 dello Stato membro);
  • non sostituisce le spese di bilancio nazionali ricorrenti, tranne in casi giustificati;
  • costituisce un supplemento al sostegno finanziario nell’ambito di altri programmi dell’Unione;
  • rispetta il principio di addizionalità* dei finanziamenti dell’Unione.

Ai sensi del regolamento modificativo (UE) 2023/435, i finanziamenti aggiuntivi per gli investimenti e le riforme del REPowerEU provengono dalle seguenti fonti:

  • 20 miliardi di euro di sovvenzioni REPowerEU, il 60% dei quali proviene dal Fondo per l’innovazione (istituito dalla direttiva 2003/87/CE, che ha istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell’Unione — si veda la sintesi) e il 40% dalle quote di prealimentazione degli Stati membri;
  • fino a 5,4 miliardi di euro dalla riserva di adeguamento alla Brexit: Gli Stati membri possono decidere di trasferire tale risorsa al dispositivo per la ripresa e la resilienza a tale scopo;
  • fino a 17 miliardi di euro dai fondi della politica di coesione, in linea con la possibilità esistente di trasferire il 5 % di tali fondi al dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • 225 miliardi di euro di prestiti nell’ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza fino al 31 agosto 2023.

Le disposizioni sulla governance economica stabiliscono che:

  • la Commissione può proporre una sospensione totale o parziale dei finanziamenti a uno Stato membro qualora il Consiglio dell’Unione europea decida che non si sia impegnato sufficientemente a correggere il proprio disavanzo eccessivo;
  • una proposta per la sospensione degli impegni* è adottata a meno che il Consiglio la rifiuti tramite maggioranza qualificata entro un mese;
  • una proposta per la sospensione dei pagamenti* richiede l’approvazione del Consiglio;
  • la sospensione dei finanziamenti deve essere proporzionata e tenere conto della situazione economica e sociale in cui versa uno Stato membro;
  • il Consiglio può revocare una sospensione in seguito a una proposta presentata dalla Commissione.

Gli Stati membri redigono piani nazionali di ripresa e resilienza, delineando la propria agenda di riforme e investimenti in un pacchetto organico e coerente. le quali:

La Commissione:

  • valuta i piani in base alla loro rilevanza, efficacia, efficienza e coerenza;
  • se propone l’approvazione di un piano nazionale da parte del Consiglio, stabilisce le tappe fondamentali e gli obiettivi che uno Stato membro deve soddisfare nelle proprie riforme e nei propri progetti di investimento, nonché il contributo finanziario del dispositivo per la ripresa e la resilienza;
  • può rifiutare o accettare emendamenti ai piani;
  • trasmette prontamente i piani nazionali al Parlamento europeo e al Consiglio;
  • monitora l’attuazione del dispositivo e misura i risultati ottenuti;
  • stabilisce un quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
  • presenta relazioni annuali al Parlamento e al Consiglio.

Gli Stati membri:

  • devono prevenire, rilevare e rettificare qualsiasi tipo di frode, corruzione o conflitto di interessi nell’impiego dei fondi dell’Unione;
  • comunicare due volte all’anno il progresso dei propri piani nell’ambito del semestre europeo.

Ogni due mesi, la commissione del Parlamento competente può invitare la Commissione a discutere i progressi compiuti nell’ambito del dispositivo.

La Commissione presenta relazioni al Parlamento e al Consiglio:

Quadro di valutazione della ripresa e della resilienza

Nel dicembre 2021 la Commissione ha lanciato il quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, una piattaforma pubblica online progettata per mostrare i progressi compiuti nell’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel suo insieme e dei singoli piani nazionali per la ripresa e la resilienza.

Atto delegato

Il regolamento delegato (UE) 2021/215 integra il regolamento (UE) 2021/241 definendo una metodologia per la comunicazione delle spese sociali. Questa metodologia, che comprende la rendicontazione della spesa sociale per bambini e giovani e per la parità di genere nell’ambito del dispositivo, si basa sulla spesa stimata fornita nei piani approvati per la ripresa e la resilienza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) 2021/241 è in vigore dal 19 febbraio 2021.
  • Il regolamento di modifica (UE) 2023/435 è in vigore dal 1 marzo 2023.

CONTESTO

  • Il dispositivo per la ripresa e la resilienza rappresenta il fulcro del pacchetto di stimoli NextGenerationEU dell’Unione. Ciò permette alla Commissione di raccogliere capitali a favore della riparazione dei danni economici e sociali immediati provocati dalla pandemia di COVID-19.
  • Il dispositivo è in stretta correlazione con le priorità della Commissione a garanzia di una ripresa sostenibile e inclusiva che promuove la transizione verde e digitale.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Principio di addizionalità. Uno dei principi fondamentali dei Fondi strutturali e di investimento dell’Unione. Tale principio afferma che i contributi dei Fondi strutturali e di investimento dell’Unione non sostituiscono le spese strutturali di carattere pubblico o equivalente che spettano a uno Stato membro nelle regioni interessate.
Impegni di spesa. Il costo totale degli obblighi giuridici (contratti, accordi/decisioni di sovvenzione) che potrebbero essere firmati durante l’esercizio finanziario corrente.
Pagamenti. Stanziamenti che coprono le spese dovute nell’anno corrente, derivanti da impegni giuridici assunti lo stesso anno e/o gli anni precedenti.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17).

Successive correzioni al regolamento (UE) 2021/241 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale (GU L 429 del 1.12.2021, pag. 79).

Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19 (GU L 433I del 22.12.2020, pag. 23).

Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020 relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione (GU L 433I, 22.12.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Il Green Deal europeo [COM(2019) 640 final dell’11.12.2019].

Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica le direttive (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la Direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 03.04.2023

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