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Statistiche europee sulle persone e sulle famiglie

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1700 che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento riguarda le raccolte di dati che devono essere effettuate in ciascuno Stato membro dell’Unione europea (Unione) per un campione di unità di osservazione costituita da famiglie o da persone appartenenti a famiglie che hanno la loro dimora abituale in tale Stato membro.

Domini e tematiche

Le raccolte di dati sono organizzate in domini e tematiche dettagliati nell’allegato I del regolamento. La raccolta dei dati deve essere organizzata nei seguenti domini:

  • mercato del lavoro;
  • reddito e condizioni di vita;
  • salute;
  • istruzione e formazione;
  • uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
  • uso del tempo; e
  • consumi.

Per tutti i domini, i set di dati si riferiscono alle seguenti tematiche comuni:

  • aspetti di carattere tecnico;
  • caratteristiche della persona e del nucleo abitativo;
  • partecipazione al mercato del lavoro;
  • percorso formativo e livello di istruzione conseguito
  • salute: stato di salute e disabilità, accesso all’assistenza sanitaria nonché disponibilità e uso della stessa e determinanti della salute.

Oltre alle tematiche comuni a tutti i domini, i set di dati devono coprire le seguenti tematiche:

  • anzianità lavorativa («tenure occupazionale»), biografia professionale ed esperienze di lavoro precedenti;
  • condizioni di lavoro, tra cui orario di lavoro e organizzazione dei tempi di lavoro;
  • partecipazione all’istruzione e alla formazione;
  • redditi, consumi ed elementi relativi al patrimonio (ad esempio, proprietà della casa), compresi i debiti;
  • condizioni di vita, tra cui deprivazione materiale, abitazione, ambiente di vita e accesso ai servizi;
  • qualità della vita, ivi compresi partecipazione, inclusione e benessere sociale, civile, economico e culturale;
  • partecipazione alla società dell’informazione; e
  • uso del tempo (facoltativa).

Atti delegati e di esecuzione

La Commissione europea può adottare atti delegati per:

  • modificare le tematiche dettagliate elencate nell’allegato I in modo da rispecchiare i pertinenti sviluppi e da soddisfare le nuove esigenze degli utenti.
  • adottare e adeguare la programmazione a rotazione pluriennale su un arco di 8 anni; e
  • stabilire il numero e il titolo delle variabili che devono essere rilevate.

La Commissione può adottare atti di esecuzione che precisano le specifiche tecniche di:

  • set di dati;
  • formati tecnici per la trasmissione delle informazioni;
  • caratteristiche delle basi di campionamento;
  • relazioni sulla qualità; e
  • caratteristiche tecniche degli aspetti che sono comuni a più set di dati.

Gli Stati membri devono cominciare a trasmettere i dati alla Commissione (Eurostat) in linea con questo regolamento dal 2021.

Cinque allegati forniscono informazioni dettagliate circa:

  • le tematiche da trattare;
  • i requisiti di accuratezza;
  • le caratteristiche dei campioni;
  • la frequenza; e
  • le scadenze per la trasmissione dei dati.

Studi pilota e di fattibilità

La Commissione avvierà studi pilota e di fattibilità al fine di migliorare la qualità dei set di dati e degli indicatori sociali. Questi studi, finanziati della Commissione, riguarderanno:

  • la comparabilità dei dati,
  • lo sviluppo di nuove metodologie,
  • la modernizzazione della raccolta di dati, e
  • le nuove richieste degli utenti, con particolare riferimento a dati sulle popolazioni difficili da raggiungere, su sottopopolazioni specifiche, in particolare quelle che sono più vulnerabili, la messa a disposizione di statistiche a livello territoriale NUTS 2 e la produzione di dati a livello locale dettagliato in modo tempestivo ed efficace in termini di costi.

Conformemente al regolamento finanziario dell’Unione [regolamento (UE, Euratom) 2018/1046], ove necessario, l’Unione può concedere contributi finanziari agli Stati membri sotto forma di sovvenzioni, in particolare per lo sviluppo delle capacità.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal 1o gennaio 2021. Tuttavia, per i domini dell’uso del tempo e dei consumi, entrerà in vigore dal 1o gennaio 2025.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Famiglia. Un’unità sociale che ha accordi comuni, che condivide le spese familiari o le esigenze quotidiane in una residenza comune condivisa. Una famiglia comprende una persona che vive da sola o un gruppo di persone, non necessariamente aventi legami di parentela, conviventi nello stesso nucleo domestico con una gestione comune della casa, cioè condividendo almeno un pasto al giorno oppure condividendo il soggiorno.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio (GU L 261 I del 14.10.2019, pag. 1).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2023/212 della Commissione, del 3 novembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili in materia di accesso ai servizi nel dominio del reddito e delle condizioni di vita (GU L 30 del 2.2.2023, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2023/167 della Commissione, del 3 novembre 2022, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/256 che adotta una programmazione a rotazione pluriennale (GU L 24 del 26.1.2023, pag. 3).

Regolamento delegato (UE) 2023/126 della Commissione, del 21 ottobre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili per il dominio dei consumi (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2498 della Commissione, del 9 dicembre 2022, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell’indagine per campione nel dominio del reddito e delle condizioni di vita per quanto riguarda l’accesso ai servizi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 325 del 20.12.2022, pag. 16).

Regolamento delegato (UE) 2022/2447 della Commissione, del 30 settembre 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e il titolo delle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale» (GU L 320 del 14.12.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2312 della Commissione, del 25 novembre 2022, sulle variabili a cadenza di otto anni del dominio delle forze di lavoro su «giovani nel mercato del lavoro», «livello di istruzione conseguito — dettagli, compresi l’interruzione e l’abbandono dell’istruzione» e «conciliazione tra vita familiare e professionale» a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 307 del 28.11.2022, pag. 34).

Regolamento delegato (UE) 2022/2279 della Commissione, del 1o agosto 2022, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando il numero e i titoli delle variabili del dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2023 (GU L 301 del 22.11.2022, pag. 1).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2094 della Commissione, del 28 ottobre 2022, che precisa gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto dettagliati delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio dei consumi a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 281 del 31.10.2022, pag. 23).

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1399 della Commissione, del 1o agosto 2022, che precisa gli aspetti di carattere tecnico del set di dati, definisce i formati tecnici per la trasmissione di informazioni e specifica le modalità e il contenuto delle relazioni sulla qualità per l’organizzazione di un’indagine per campione nel dominio «utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione» per l’anno di riferimento 2023 conformemente al regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 213 del 16.8.2022, pag. 13).

Regolamento (UE) 2022/132 della Commissione, del 28 gennaio 2022, che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia per quanto riguarda l’introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine (GU L 20 del 31.1.2022, pag. 208).

Regolamento delegato (UE) 2020/256 della Commissione, del 16 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio mediante l’adozione di una programmazione a rotazione pluriennale (GU L 54 del 26.2.2020, pag. 1).

Le modifiche successive al regolamento (UE) 2020/256 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha valore documentale.

Regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alle statistiche comunitarie in materia di sanità pubblica e di salute e sicurezza sul luogo di lavoro (GU L 354, 31.12.2008, pag. 70).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente (GU L 145 del 4.6.2008, pag. 227).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 28.02.2023

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