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Regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce una Autorità europea del lavoro
Il principio di libera circolazione dei lavoratori è sancito dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Il regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority — ELA), un organismo progettato per contribuire a garantire un’equa mobilità del lavoro sul territorio dell’Unione e sostenere il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
Il regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (UE) n. 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori e (UE) 2016/589 relativo a una rete europea dei servizi per l’impiego (EURES). Esso abroga la decisione (UE) 2016/344 volta a contrastare il lavoro non dichiarato.
Riunisce i compiti tecnici e operativi di numerosi organismi dell’Unione esistenti:
L’Autorità europea del lavoro fa parte dello sviluppo del pilastro europeo dei diritti sociali.
Obiettivi e compiti
Gli obiettivi dell’Autorità europea del lavoro sono:
L’Autorità europea del lavoro si occupa di:
Organizzazione
La struttura amministrativa e di gestione dell’Autorità europea del lavoro si compone di un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo e di un gruppo di portatori di interessi.
Il consiglio di amministrazione è composto di:
I rappresentanti degli Stati che applicano il diritto dell’Unione nell’ambito di attività dell’Autorità europea del lavoro, le agenzie dell’Unione Eurofound, EU-OSHA, Cedefop, o la Fondazione europea per la formazione possono essere invitate a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.
Diritti fondamentali
Il presente regolamento non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali.
Si applica dal 31 luglio 2019.
Si veda anche:
Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).
Decisione (UE) 2019/1199 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 13 giugno 2019, sull’ubicazione della sede dell’Autorità europea del lavoro (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 68).
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali [COM(2017) 250 final, del 26.4.2017].
Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).
Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2016/589 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.
Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all’istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 12).
Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Decisione della Commissione 2009/17/CE del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).
Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).
Si veda la versione consolidata.
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo IV — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali — Capo 1 — I lavoratori — Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 65).
Ultimo aggiornamento: 28.10.2019