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Autorità europea del lavoro

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2019/1149 che istituisce una Autorità europea del lavoro

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il principio di libera circolazione dei lavoratori è sancito dall’articolo 45 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

Il regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro (European Labour Authority — ELA), un organismo progettato per contribuire a garantire un’equa mobilità del lavoro sul territorio dell’Unione e sostenere il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.

PUNTI CHIAVE

Il regolamento istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, (UE) n. 492/2011 sulla libera circolazione dei lavoratori e (UE) 2016/589 relativo a una rete europea dei servizi per l’impiego (EURES). Esso abroga la decisione (UE) 2016/344 volta a contrastare il lavoro non dichiarato.

Riunisce i compiti tecnici e operativi di numerosi organismi dell’Unione esistenti:

L’Autorità europea del lavoro fa parte dello sviluppo del pilastro europeo dei diritti sociali.

Obiettivi e compiti

Gli obiettivi dell’Autorità europea del lavoro sono:

  • garantire un più facile accesso alle informazioni su diritti, obblighi e servizi relativi alla mobilità dei lavoratori in tutta l’Unione;
  • migliorare la cooperazione tra gli Stati per far applicare le leggi pertinenti in tutta l’Unione, comprese le ispezioni congiunte;
  • fare opera di mediazione e facilitare soluzioni in caso di controversie tra gli Stati; e
  • potenziare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta al lavoro non dichiarato.

L’Autorità europea del lavoro si occupa di:

  • migliorare la disponibilità, la qualità e l’accessibilità delle informazioni di carattere generale fornite agli individui, ai datori di lavoro e alle organizzazioni delle parti sociali per quanto riguarda i diritti e gli obblighi relativi alla mobilità dei lavoratori;
  • sostenere gli Stati membri nella fornitura di servizi agli individui e ai datori di lavoro tramite EURES, quali l’incrocio transfrontaliero tra le offerte di lavoro, di tirocinio e di posti di apprendistato con i curricula vitae (CV);
  • facilitare la cooperazione e uno scambio di informazioni più celere tra gli Stati membri;
  • coordinamento e sostegno in materia di ispezioni concertate* e congiunte* ispezioni;
  • in cooperazione con gli Stati membri valutare i rischi e svolgere analisi per quanto concerne la mobilità dei lavoratori e il coordinamento della sicurezza sociale;
  • sostenere gli Stati membri nello sviluppo delle capacità finalizzate a promuovere l’attuazione coerente del diritto dell’Unione pertinente, ad esempio attraverso l’assistenza reciproca e la formazione, compresa l’elaborazione di orientamenti comuni;
  • rafforzare il lavoro della piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato per la condivisione delle migliori prassi, sviluppare le competenze e l’analisi e incoraggiare approcci innovativi;
  • mediare e facilitare soluzioni alle controversie tra gli Stati membri per riconciliare punti di vista divergenti.

Organizzazione

La struttura amministrativa e di gestione dell’Autorità europea del lavoro si compone di un consiglio di amministrazione, un direttore esecutivo e di un gruppo di portatori di interessi.

Il consiglio di amministrazione è composto di:

  • un membro per ciascuno Stato membro,
  • due membri in rappresentanza della Commissione europea,
  • un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo senza diritto di voto,
  • quattro membri che rappresentano le organizzazioni interprofessionali delle parti sociali (senza diritto di voto), in rappresentanza paritetica delle organizzazioni dei sindacati e dei datori di lavoro.

I rappresentanti degli Stati che applicano il diritto dell’Unione nell’ambito di attività dell’Autorità europea del lavoro, le agenzie dell’Unione Eurofound, EU-OSHA, Cedefop, o la Fondazione europea per la formazione possono essere invitate a partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione in qualità di osservatori.

Diritti fondamentali

Il presente regolamento non pregiudica l’esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello di Unione, compresi il diritto o la libertà di sciopero o il diritto o la libertà di intraprendere altre azioni contemplate dalla disciplina delle relazioni industriali negli Stati membri, in conformità della normativa o delle prassi nazionali.

DA QUANDO È IN VIGORE IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 31 luglio 2019.

CONTESTO

Si veda anche:

TERMINI CHIAVE

Distacco dei lavoratori: per lavoratore distaccato si intende qualsiasi lavoratore che durante un periodo limitato, esegue il suo lavoro sul territorio di un paese dell’Unione diverso da quello in cui svolge abitualmente la propria attività.
Ispezioni concertate: ispezioni effettuate simultaneamente in due o più Stati membri riguardanti casi correlati, nell’ambito delle quali ciascuna autorità nazionale opera sul proprio territorio e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità europea del lavoro;
ispezioni congiunte: ispezioni effettuate in uno Stato membro con la partecipazione delle autorità nazionali di uno o più Stati membri e, ove opportuno, con il sostegno del personale dell’Autorità europea del lavoro.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2019/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che istituisce l’Autorità europea del lavoro, che modifica i regolamenti (CE) n. 883/2004, (UE) n. 492/2011, e (UE) 2016/589 e che abroga la decisione (UE) 2016/344 (GU L 186 dell’11.7.2019, pag. 21).

DOCUMENTI CORRELATI

Decisione (UE) 2019/1199 adottata di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri, del 13 giugno 2019, sull’ubicazione della sede dell’Autorità europea del lavoro (GU L 189 del 15.7.2019, pag. 68).

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni — Istituzione di un pilastro europeo dei diritti sociali [COM(2017) 250 final, del 26.4.2017].

Regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l’impiego (EURES), all’accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013 (GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1).

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 2016/589 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha solo valore documentale.

Decisione (UE) 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativa all’istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato (GU L 65 dell’11.3.2016, pag. 12).

Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione (GU L 141 del 27.5.2011, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione della Commissione 2009/17/CE del 19 dicembre 2008, che istituisce un comitato di esperti sul distacco dei lavoratori (GU L 8 del 13.1.2009, pag. 26).

Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU L 166 del 30.4.2004, pag. 1). Testo ripubblicato nella rettifica (GU L 200 del 7.6.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte terza — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo IV — Libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali — Capo 1 — I lavoratori — Articolo 45 (ex articolo 39 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pag. 65).

Ultimo aggiornamento: 28.10.2019

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