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Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 1094/2010 che istituisce l’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA)

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento istituisce l’EIOPA, ovvero un organismo dell’Unione europea (Unione) che sostiene il coordinamento tra le autorità nazionali, garantendo un’applicazione coerente delle leggi dell’Unione nel settore delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali negli Stati membri dell’Unione.
  • Il suo obiettivo consiste nella promozione della stabilità finanziaria e della fiducia del pubblico nei mercati delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali.
  • Intende tutelare i diritti dei titolari di polizze assicurative, dei membri e dei beneficiari del regime pensionistico.

PUNTI CHIAVE

Applicazione uniforme del diritto

  • L’EIOPA redige norme tecniche e di regolamentazione che corredano le leggi adottate dal Consiglio e dal Parlamento europeo per:
    • imprese di assicurazione o di riassicurazione;
    • conglomerati finanziari (grandi società finanziarie attive in diversi ambiti finanziari);
    • pensioni aziendali e professionali;
    • intermediari assicurativi (imprese che vendono polizze pensionistiche e assicurative).
  • Ha inoltre il potere di emettere orientamenti e raccomandazioni in merito all’applicazione del diritto dell’Unione pertinente.

Tendenze di mercato

  • Al fine di garantire la stabilità dei mercati assicurativi e per tutelare i titolari di polizze assicurative, i membri e i beneficiari del regime pensionistico, l’EIOPA svolge una serie di attività, tra cui il monitoraggio delle tendenze di consumo e la valutazione dei potenziali rischi e delle vulnerabilità del mercato.
  • In presenza di determinate condizioni rigorose, l’EIOPA può temporaneamente vietare o limitare le attività finanziarie che comportano una minaccia per la stabilità del sistema finanziario o che hanno il potenziale di provocare danni finanziari notevoli ai clienti o ai consumatori.

Violazione del diritto

  • L’EIOPA ha il potere di indagare su una violazione del diritto da parte di un’autorità nazionale, qualora quest’ultima ometta di assicurare che un istituto finanziario rispetti il diritto dell’Unione.
  • L’EIOPA può emanare una raccomandazione all’autorità nazionale entro due mesi. La Commissione europea può in seguito esprimere un parere formale per chiedere all’autorità di adottare le misure necessarie per conformarsi al diritto. Nel caso in cui l’autorità nazionale continui a non conformarsi, l’EIOPA può adottare direttamente una decisione nei confronti di un istituto finanziario sulla base di determinate condizioni rigorose. Tale decisione prevale su decisioni precedenti prese dall’autorità nazionale in merito alla medesima questione.

Convergenza in materia di vigilanza

Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 ha rafforzato l’ambito di applicazione relativo al ruolo e alle responsabilità dell’EIOPA, facendo sì che essa:

  • sia in grado di assistere le autorità di vigilanza nazionali nell’impiego e nell’autorizzazione di modelli interni utilizzati dalle compagnie assicurative per il calcolo dei requisiti patrimoniali di solvibilità, contribuendo così a conseguire risultati di maggiore convergenza negli Stati membri;
  • possa promuovere prassi di vigilanza convergenti in seno al mercato interno dell’Unione e assistere le autorità competenti nella tutela dei titolari di polizze assicurative nelle controversie di carattere transfrontaliero con l’introduzione di piattaforme di collaborazione, da istituire ogni qualvolta le autorità competenti ravvisino la necessità di un’azione di coordinamento alla luce di specifici sviluppi del mercato, nonché favorire un migliore scambio di informazioni tra le diverse autorità di vigilanza delle società assicurative che operano nelle zone transfrontaliere;
  • valuti, insieme ad altre autorità europee di vigilanza, l’operato delle autorità di vigilanza nazionali (verifiche inter pares) e pubblichi relazioni per incentivare la conformità e migliorare il livello di trasparenza;
  • nel caso di episodi di riciclaggio di denaro o finanziamento del terrorismo da parte di operatori o autorità competenti del settore finanziario che rientrano nel suo ambito di competenza, fornisca il proprio previo consenso quando una decisione deve essere presa dall’Autorità bancaria europea, che detiene competenze generali in questo ambito rispetto alle autorità europee di vigilanza.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

  • Il regolamento (UE) n. 1094/2010 è in vigore dal 1o gennaio 2011 (a eccezione dell’articolo 76 relativo alle azioni preparatorie e dell’articolo 77, paragrafi 1 e 2, sulle disposizioni transitorie in materia di personale, che sono in vigore dal 16 dicembre 2010).
  • Il regolamento di modifica (UE) 2019/2175 è in vigore dal 1o gennaio 2020.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce un’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), che modifica la decisione n. 716/2009/CE e che abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 1094/2010 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) n. 1096/2010 del Consiglio, del 17 novembre 2010, che conferisce alla Banca centrale europea compiti specifici riguardanti il funzionamento del Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 162).

Decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34).

Ultimo aggiornamento: 14.12.2021

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