Fondazione europea per le condizioni di vita e di lavoro
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 2019/127 che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund)
QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
Obiettivo
Essendo una delle agenzie decentrate dell’UE, l’obiettivo di Eurofund è quello di sostenere la Commissione, altre istituzioni e organizzazioni dell’UE, gli Stati membri e le parti sociali nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche volte a:
- migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
- elaborare politiche per l’occupazione; e
- promuovere il dialogo tra il management e la forza lavoro.
Essa cerca di raggiungere questo obiettivo:
- accrescendo e diffondendo la conoscenza;
- fornendo prove e servizi ai fini della definizione delle politiche, comprese le conclusioni basate sulla ricerca; e
- agevolando la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate a livello dell’UE e nazionale.
Compiti
Nel pieno rispetto delle responsabilità proprie dei paesi dell’UE, l’Eurofund:
- analizza gli sviluppi e fornisce analisi comparative delle politiche e delle pratiche negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi;
- raccoglie dati e analizza le tendenze relative alle condizioni di vita e di lavoro e degli sviluppi del mercato del lavoro;
- analizza gli sviluppi dei sistemi di relazioni industriali e in particolare del dialogo sociale a livello dell’Unione e degli Stati membri;
- studia ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative politiche;
- realizza, su richiesta della Commissione, progetti pilota e azioni preparatorie;
- offre forum per lo scambio di esperienze e informazioni tra le parti interessate a livello nazionale;
- gestisce e mette a disposizione dei decisori politici, delle parti sociali, del mondo accademico e di altre parti interessate strumenti e banche dati;
- definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze di Eurofound.
Organizzazione
Eurofound, che ha sede a Dublino, in Irlanda, comprende un consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo e un direttore esecutivo.
Consiglio di amministrazione
Esso comprende:
- un rappresentante di ciascuno Stato membro;
- un rappresentante dell’organizzazione dei datori di lavoro per ciascun paese dell’UE;
- un rappresentante dell’organizzazione dei lavoratori per ciascun paese dell’UE;
- tre membri in rappresentanza della Commissione;
- un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.
Le principali funzioni del consiglio sono:
- fornire la direzione strategica di Eurofund;
- adottare il documento di programmazione di Eurofund;
- adottare il bilancio di Eurofund;
- adottare norme procedurali (comprese quelle del comitato esecutivo), norme finanziarie, norme sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e una strategia antifrode;
- nominare il direttore esecutivo.
Il consiglio elegge, a maggioranza di due terzi, un presidente e tre vicepresidenti che rappresentano i diversi interessi, Il mandato dura un anno e può essere rinnovato.
Può istituire i comitati consultivi in linea con gli ambiti strategici prioritari indicati nei documenti di programmazione.
Comitato esecutivo
Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione:
- preparando le sue decisioni;
- monitorando, insieme al consiglio di amministrazione, qualsiasi seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti da relazioni di controlli interni o esterni, e dalle indagini dell’OLAF;
- consigliando il direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.
Direttore esecutivo
Il direttore esecutivo è responsabile:
- della gestione di Eurofund e dell’attuazione dei compiti e del bilancio di Eurofund;
- dell’elaborazione di un progetto di documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e uno annuale in linea con il regolamento (UE) n. 1271/2013 sulle norme finanziarie adottate dalle agenzie e dagli organi dell’UE.
Programmi di lavoro
Il progetto di documento di programmazione è sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione e successivamente presentato alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno.
- Il programma di lavoro pluriennale presenta:
- la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi;
- i risultati attesi e gli indicatori di prestazione;
- la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.
- Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con il programma di lavoro pluriennale e comprende:
- obiettivi dettagliati e risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
- una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste per aumentare l’efficienza;
- un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione;
- possibili azioni per le relazioni con i paesi non UE e le organizzazioni internazionali.
- Entrambi i programmi devono evitare sovrapposizioni con il lavoro svolto da altre agenzie dell’UE. Eurofund si coordina strettamente con altre due agenzie tripartite: l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eurofound) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).
Bilancio
Tutte le entrate e le spese di Eurofound sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio di Eurofound. Il bilancio deve essere equilibrato in termini di entrate e uscite.
- L’aspetto delle entrate comprende:
- un contributo dal bilancio generale dell’UE;
- contributi finanziari volontari dagli Stati membri;
- i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito da Eurofound;
- eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori di Eurofound.
- Le spese comprendono:
- retribuzioni del personale;
- spese amministrative e di infrastruttura;
- spese operative.
Valutazione
Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione per valutare i risultati di Eurofound in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.
DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?
È stato applicato a partire dal 20 febbraio 2019.
CONTESTO
Per maggiori informazioni, consultare:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74).
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).
Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).
Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).
Ultimo aggiornamento: 04.04.2019