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Fondazione europea per le condizioni di vita e di lavoro

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2019/127 che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofund)

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Obiettivo

Essendo una delle agenzie decentrate dell’UE, l’obiettivo di Eurofund è quello di sostenere la Commissione, altre istituzioni e organizzazioni dell’UE, gli Stati membri e le parti sociali nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche volte a:

  • migliorare le condizioni di vita e di lavoro;
  • elaborare politiche per l’occupazione; e
  • promuovere il dialogo tra il management e la forza lavoro.

Essa cerca di raggiungere questo obiettivo:

  • accrescendo e diffondendo la conoscenza;
  • fornendo prove e servizi ai fini della definizione delle politiche, comprese le conclusioni basate sulla ricerca; e
  • agevolando la condivisione delle conoscenze tra le parti interessate a livello dell’UE e nazionale.

Compiti

Nel pieno rispetto delle responsabilità proprie dei paesi dell’UE, l’Eurofund:

  • analizza gli sviluppi e fornisce analisi comparative delle politiche e delle pratiche negli Stati membri e, se del caso, in altri paesi;
  • raccoglie dati e analizza le tendenze relative alle condizioni di vita e di lavoro e degli sviluppi del mercato del lavoro;
  • analizza gli sviluppi dei sistemi di relazioni industriali e in particolare del dialogo sociale a livello dell’Unione e degli Stati membri;
  • studia ed effettua ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative politiche;
  • realizza, su richiesta della Commissione, progetti pilota e azioni preparatorie;
  • offre forum per lo scambio di esperienze e informazioni tra le parti interessate a livello nazionale;
  • gestisce e mette a disposizione dei decisori politici, delle parti sociali, del mondo accademico e di altre parti interessate strumenti e banche dati;
  • definisce una strategia per le relazioni con paesi terzi e con organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze di Eurofound.

Organizzazione

Eurofound, che ha sede a Dublino, in Irlanda, comprende un consiglio di amministrazione, un comitato esecutivo e un direttore esecutivo.

Consiglio di amministrazione

Esso comprende:

  • un rappresentante di ciascuno Stato membro;
  • un rappresentante dell’organizzazione dei datori di lavoro per ciascun paese dell’UE;
  • un rappresentante dell’organizzazione dei lavoratori per ciascun paese dell’UE;
  • tre membri in rappresentanza della Commissione;
  • un esperto indipendente nominato dal Parlamento europeo.

Le principali funzioni del consiglio sono:

  • fornire la direzione strategica di Eurofund;
  • adottare il documento di programmazione di Eurofund;
  • adottare il bilancio di Eurofund;
  • adottare norme procedurali (comprese quelle del comitato esecutivo), norme finanziarie, norme sulla prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse e una strategia antifrode;
  • nominare il direttore esecutivo.

Il consiglio elegge, a maggioranza di due terzi, un presidente e tre vicepresidenti che rappresentano i diversi interessi, Il mandato dura un anno e può essere rinnovato.

Può istituire i comitati consultivi in linea con gli ambiti strategici prioritari indicati nei documenti di programmazione.

Comitato esecutivo

Il comitato esecutivo assiste il consiglio di amministrazione:

  • preparando le sue decisioni;
  • monitorando, insieme al consiglio di amministrazione, qualsiasi seguito alle conclusioni e alle raccomandazioni derivanti da relazioni di controlli interni o esterni, e dalle indagini dell’OLAF;
  • consigliando il direttore esecutivo nell’attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare la supervisione della gestione amministrativa e di bilancio.

Direttore esecutivo

Il direttore esecutivo è responsabile:

  • della gestione di Eurofund e dell’attuazione dei compiti e del bilancio di Eurofund;
  • dell’elaborazione di un progetto di documento di programmazione contenente un programma di lavoro pluriennale e uno annuale in linea con il regolamento (UE) n. 1271/2013 sulle norme finanziarie adottate dalle agenzie e dagli organi dell’UE.

Programmi di lavoro

Il progetto di documento di programmazione è sottoposto all’approvazione del consiglio di amministrazione e successivamente presentato alla Commissione, al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 gennaio di ogni anno.

  • Il programma di lavoro pluriennale presenta:
    • la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi;
    • i risultati attesi e gli indicatori di prestazione;
    • la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale.
  • Il programma di lavoro annuale deve essere coerente con il programma di lavoro pluriennale e comprende:
    • obiettivi dettagliati e risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione;
    • una descrizione delle azioni da finanziare, comprese le misure previste per aumentare l’efficienza;
    • un’indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione;
    • possibili azioni per le relazioni con i paesi non UE e le organizzazioni internazionali.
  • Entrambi i programmi devono evitare sovrapposizioni con il lavoro svolto da altre agenzie dell’UE. Eurofund si coordina strettamente con altre due agenzie tripartite: l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (Eurofound) e il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop).

Bilancio

Tutte le entrate e le spese di Eurofound sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario e sono iscritte nel bilancio di Eurofound. Il bilancio deve essere equilibrato in termini di entrate e uscite.

  • L’aspetto delle entrate comprende:
    • un contributo dal bilancio generale dell’UE;
    • contributi finanziari volontari dagli Stati membri;
    • i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito da Eurofound;
    • eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori di Eurofound.
  • Le spese comprendono:
    • retribuzioni del personale;
    • spese amministrative e di infrastruttura;
    • spese operative.

Valutazione

Entro il 21 febbraio 2024, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione assicura che sia eseguita una valutazione per valutare i risultati di Eurofound in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti.

DA QUANDO VIENE APPLICATO IL REGOLAMENTO?

È stato applicato a partire dal 20 febbraio 2019.

CONTESTO

Per maggiori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 2019/127 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e che abroga il regolamento (CEE) n. 1365/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 74).

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento (UE) 2019/126 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 58).

Regolamento (UE) 2019/128 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 gennaio 2019, che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop), e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio (GU L 30 del 31.1.2019, pag. 90).

Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all’articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

Ultimo aggiornamento: 04.04.2019

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