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Sviluppo del microcredito

Il microcredito può promuovere la crescita economica e l'occupazione in Europa in conformità con quanto previsto dall'agenda di Lisbona. Esso permette alle microimprese e alle persone che desiderano mettersi in proprio di accedere al finanziamento dei loro progetti allorquando non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali. L'Unione europea presenta un'iniziativa che si articola in quattro punti e che si prefigge di promuovere lo sviluppo del microcredito in Europa.

ATTO

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 13 novembre 2007, dal titolo « Iniziativa europea per lo sviluppo del microcredito a sostegno della crescita e dell'occupazione » [COM(2007) 708 def. – Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

SINTESI

In Europa il microcredito (prestito inferiore a 25 000 euro) si rivolge alle microimprese (quelle aventi meno di dieci lavoratori) e alle persone svantaggiate (in disoccupazione o inattive, che ricevono un'assistenza sociale, gli immigrati, ecc.) che intendono mettersi in proprio ma non hanno accesso ai servizi bancari tradizionali.

Il microcredito può facilitare il passaggio dalla disoccupazione al lavoro indipendente e consente l'accesso al finanziamento alle persone alle quali le banche rifiutano il finanziamento dei loro progetti in considerazione dell'insufficienza delle garanzie presentate. Il microcredito può quindi svolgere un ruolo significativo nel quadro dell'attuazione della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione.

Peraltro, anche se il microcredito si sta estendendo da qualche anno negli Stati membri dell'Unione europea (UE), molto resta ancora da fare affinché questo strumento possa sviluppare tutto il suo potenziale.

Per quanto precede, l'UE propone un'iniziativa volta a sviluppare il mercato del microcredito. Tale iniziativa si articola in quattro punti distinti:

  • migliorare il contesto giuridico e istituzionale negli Stati membri;
  • creare un clima ancor più favorevole all'imprenditorialità;
  • incoraggiare la diffusione delle buone procedure, segnatamente attraverso la formazione;
  • fornire capitale finanziario supplementare agli organismi di microcredito.

Primo punto: migliorare il contesto giuridico e istituzionale negli Stati membri

Il contesto istituzionale attuale negli Stati membri non sempre permette al microcredito di svilupparsi in maniera favorevole. Nella realtà, spesso il microcredito non viene neppure preso in considerazione dalla normativa nazionale o comunitaria. La Commissione incoraggia quindi gli Stati membri ad adottare i provvedimenti necessari per creare un contesto giuridico, istituzionale e commerciale più favorevole allo sviluppo del microcredito. In tale prospettiva, la Commissione propone segnatamente agli Stati membri di:

  • creare un contesto che consenta lo sviluppo di organismi di microfinanza (OMF) per tutti i segmenti di clientela. Dato che la clientela potenziale è numerosa e di vario tipo, gli OMF dovrebbero avere un accesso facile alle risorse finanziarie necessarie per poter sviluppare il microcredito. Gli OMF sono finanziati attraverso sovvenzioni e donazioni e, se del caso, tramite prestiti concessi da banche. La creazione di un contesto adeguato per dare a tali organismi una maggior visibilità tornerebbe senz'altro a loro vantaggio;
  • sostenere il microcredito rendendo più elastici i limiti superiori dei tassi di interesse. Negli Stati membri ove esistono questi limiti, i tassi vengono fissati ad un livello abbastanza elevato affinché possano essere coperti i costi degli organismi di finanziamento; va peraltro frequentemente valutato l'impatto sociale ed economico del finanziamento per evitare di mettere in pericolo la sicurezza di chi ha ricevuto un prestito;
  • ridurre gli oneri di gestione attraverso regimi fiscali favorevoli. Regimi fiscali più favorevoli (esenzioni fiscali, riduzioni di imposte, sovvenzioni) sono particolarmente importanti per lo sviluppo del microcredito;
  • adattare la normativa e il controllo nazionali agli aspetti specifici della microfinanza. Allorquando ricevono depositi, gli OMF sono sottoposti alla prudenziale normativa comunitaria e sono quindi oggetto di controlli. Per non ostacolare l'offerta di microcredito e la crescita di OMF non riceventi depositi da clienti, le nuove normative e i nuovi controlli devono tener conto della realtà dei costi e dei rischi inerenti agli OMF.

Secondo punto: creazione di un clima favorevole all'imprenditorialità

Al fine di incoraggiare il passaggio dell'Europa verso un'economia basata sulla conoscenza, sui servizi e sulle nuove tecnologie, nonché al fine di creare un clima più favorevole all'imprenditorialità, la Commissione propone segnatamente agli Stati membri di:

  • migliorare il quadro istituzionale per i lavoratori indipendenti e per le microimprese. La parità di trattamento fra lavoratori indipendenti e dipendenti è tal fine essenziale. Una campagna di informazione e di sensibilizzazione del grande pubblico dovrebbe pertanto essere realizzata affinché vengano meglio riconosciuti il lavoro indipendente e le microimprese. A tale proposito, dovrebbero essere ridotti gli ostacoli giuridici, fiscali e amministrativi (ad esempio: esenzione dagli oneri sociali, semplificazione delle procedure di registrazione, miglioramento dell'accesso a soluzioni più numerose e meno onerose);
  • migliorare le possibilità di successo delle nuove microimprese grazie a servizi di formazione, di tutorato e di assistenza allo sviluppo delle imprese. L’ambiente delle microimprese è complesso e sono necessari servizi di assistenza allo sviluppo delle imprese, in quanto l'imprenditore debuttante non sempre possiede tutte le competenze necessarie per aver successo. Le possibilità di successo di un nuovo imprenditore dipendono essenzialmente dalla formazione e dall'assistenza.

Terzo punto: promuovere la diffusione delle buone procedure

Promuovere la diffusione delle buone procedure fra gli OMF è un elemento essenziale dell'iniziativa a favore del microcredito. La Commissione propone pertanto di costituire una nuova entità che fornirebbe assistenza tecnica e sostegno allo sviluppo degli OMF non bancari negli Stati membri. Questa nuova entità avrebbe il compito di:

  • definire un codice deontologico per gli OMF. Un codice di questo tipo dovrebbe migliorare la fiducia negli OMF e consentire il diffondersi di regole etiche e di procedure efficienti all'interno della comunità degli OMF. La qualità di un OMF verrebbe quindi valutata sulla base delle sue prestazioni sociali e finanziarie, nonché sulla base delle sue procedure commerciali;
  • creare un logo « microcredito » che possa attirare maggiormente l'attenzione dei cittadini dell’UE. Ciò permetterebbe di richiamare maggiormente l'attenzione dei fondi di investimento che si interessano al microcredito, sugli OMF più efficienti, nonché di migliorare la fiducia dei cittadini negli strumenti di investimento nella microfinanza, nonché di canalizzare nuovi strumenti finanziari verso gli OMF che hanno ottenuto le migliori prestazioni tanto da un punto di vista sociale quanto da un punto di vista finanziario;
  • fornire informazioni sulla presente iniziativa e garantirne la pubblicità;
  • pubblicare opuscoli e organizzare conferenze;
  • mettere a punto manuali tecnici, guide e software per aiutare gli OMF ad adottare le migliori procedure;
  • facilitare l'accesso al finanziamento degli OMF mettendo a disposizione risorse finanziarie adeguate.

Quarto punto: fornitura di capitale finanziario supplementare per i nuovi OMF non bancari

La Commissione propone di creare una struttura di sostegno all'interno dell'equipe JEREMIE del FEI, destinata a fornire a promettenti OMF non bancari un adeguato sostegno tecnico e finanziario. Questo "microfondo" avrebbe l'obiettivo di aiutare gli OMF a divenire autonomi e contribuirebbe parimenti ad aumentare l'offerta di microcredito in Europa e lo sviluppo di tale settore.

Contesto

Questa iniziativa si prefigge di promuovere lo sviluppo sostenibile del microcredito nell'UE e rientra nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione, della politica di incoraggiamento dell'imprenditorialità e dell'iniziativa economica, della promozione della « flessicurezza » e dell'inserimento delle persone svantaggiate, nonché della politica dello sviluppo del capitale umano e del rinnovamento dei legami sociali basati sulla fiducia.

ATTI COLLEGATI

Comunicazione della Commissione al Parlemento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 27 giugno 2007, dal titolo « Verso principi comuni di flessicurezza: posti di lavoro più numerosi e migliori grazie alla flessibilità e alla sicurezza » [ COM(2007) 359 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, del 29 giugno 2006, dal titolo « Attuare il programma comunitario di Lisbona: finanziare la crescita delle PMI – promuovere il valore aggiunto europeo » [COM(2006) 349 def. - Non pubblicata sulla Gazzetta ufficiale].

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio (rifusione) [Gazzetta ufficiale L 177 del 30.6.2006].

Direttiva 2006/49/CE (es de en fr) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale dei fondi propri delle imprese di investimento e degli enti creditizi (rifusione) [Gazzetta ufficiale L 177 del 30.6.2006].

Ultima modifica: 04.04.2008

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