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Statistiche comunitarie comparabili del costo del lavoro

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 450/2003 relativo all’indice del costo del lavoro

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

  • Il suo scopo è stabilire norme comuni per l’elaborazione, la trasmissione e la valutazione di indici comparabili del costo del lavoro* (ICL) nell’Unione europea (UE).
  • Gli ICL misurano il costo del lavoro quale fattore produttivo.

PUNTI CHIAVE

Copertura

  • Gli ICL riguardano tutte le imprese, indipendentemente dal numero di dipendenti, e tutte le attività economiche che rientrano nell’ambito della classificazione statistica delle attività economiche dell’Unione europea, la NACE*, salvo alcune eccezioni come l’agricoltura, la professione forestale, i nuclei familiari e le organizzazioni d’oltremare.
  • Il primo calcolo dei dati per l’ICL è stato fatto secondo la NACE REV. 2 (vale a dire l’ultima versione della classificazione NACE) per il primo trimestre del 2009. Successivamente, sono stati calcolati di trimestre in trimestre, ogni anno.

Fonti dei dati

  • Su base trimestrale, gli istituti di statistica dei paesi dell’UE raccolgono dati da vari campioni che analizzano e da registri amministrativi tenuti dalle imprese. Devono trasmettere questi dati alla Commissione europea (Eurostat) entro 70 giorni dalla fine del relativo trimestre.
  • Gli ICL devono essere forniti separatamente per le tre categorie di costi del lavoro riportate in appresso:
    • costo totale del lavoro;
    • retribuzioni lorde;
    • contributi sociali dei dipendenti a carico dei datori di lavoro e imposte pagate dai datori di lavoro al netto dei contributi da essi percepiti.

Garanzia della qualità

Eurostat controlla tutti i dati ICL trasmessi dai paesi dell’UE per garantirne la completezza e la coerenza.

Comitato

Il comitato del sistema statistico europeo, composto da esperti nazionali, assiste e fornisce consulenza alla Commissione, anche per quanto riguarda le bozze di legge.

Relazione

Ogni due anni, la Commissione trasmette una relazione sull’attuazione del regolamento al Parlamento europeo e al Consiglio. Questa relazione valuta la qualità dei dati di serie ICL trasmessi e la qualità dei dati restrospettivi trasmessi (ad esempio, i dati per il periodo che va dal primo trimestre del 2000 al quarto trimestre del 2008).

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 2 aprile 2003.

CONTESTO

L’indice del costo del lavoro mostra lo sviluppo a breve termine del costo del lavoro e i costi totali su base oraria della manodopera per l’intera economia o per vari sottosettori.

Per ulteriori informazioni, si veda:

* TERMINI CHIAVE

Costo del lavoro: il costo principale a carico dei datori di lavoro per impiegare il personale. Comprende le retribuzioni lorde, i contributi previdenziali dei dipendenti e le imposte sull’occupazione. Non comprende i costi della formazione professionale o le spese di assunzione.
NACE: dal francese Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communauté européenne (la classificazione statistica delle attività economiche nella Comunità europea). Sono state elaborate più versioni dal 1970.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 febbraio 2003, relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 69 del 13.03.2003, pag. 1-5)

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 450/2003 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha unicamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (ICL), COM(2015) 42 final del 3.2.2015.

Regolamento (CE) n. 1216/2003, del 7 luglio 2003, recante applicazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’indice del costo del lavoro (GU L 169 dell’8.7.2003, pag. 37-43).

Si veda la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 17.10.2016

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