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Regole comuni per la raccolta di dati di censimento su popolazione e abitazioni

 

SINTESI DEL

Regolamento (CE) n. 763/2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento stabilisce norme comuni per la fornitura di statistiche di censimento sulla popolazione e sulle abitazioni nell’UE.

Mira ad una divulgazione completa e flessibile dei dati del censimento, nonché alla trasparenza in merito alla loro qualità.

PUNTI CHIAVE

Invio di dati

I Paesi dell’UE sono tenuti a presentare alla Commissione europea (Eurostat) dati sulla popolazione che si focalizzano su:

  • varie caratteristiche demografiche, sociali ed economiche di individui, famiglie e nuclei familiari;
  • abitazioni a livello nazionale, regionale e locale.

Tali dati sono indicati nell’annesso del regolamento e nei suoi regolamenti di attuazione.

Fonti di dati

Il regolamento definisce le fonti di dati su cui i Paesi dell’UE devono basare le loro statistiche. Tra di essi vi sono:

  • censimenti convenzionali;
  • censimenti basati sui registri;
  • una combinazione di censimenti convenzionali e indagini per campione;
  • una combinazione di censimenti basati su registri e indagini per campione;
  • una combinazione di censimenti basati sui registri e censimenti convenzionali;
  • una combinazione di censimenti basati su registri, indagini su campione e censimenti convenzionali; e
  • indagini appropriate con campioni a rotazione (censimenti a rotazione).

Protezione dei dati

I Paesi dell’UE devono prendere tutte le misure necessarie per ottemperare ai requisiti sulla protezione dei dati. Le loro regole sulla protezione dei dati non sono interessate da questo regolamento.

Trasmissione dei dati

Ogni Paese dell’UE deve stabilire una data alla quale i propri dati si riferiscono (data di riferimento), che deve comunque rientrare nell’anno di riferimento. Il primo anno di riferimento è il 2011. Gli anni di riferimento cadono nel primo anno di ogni decennio.

I Paesi dell’UE sono tenuti a comunicare ad Eurostat qualsiasi revisione o correzione delle statistiche trasmesse nonché eventuali modifiche delle fonti e della metodologia di dati prescelti. Eventuali notifiche vanno inoltrate entro e non oltre 1 mese prima dell’emissione dei dati revisionati.

I Paesi dell’UE devono altresì fornire a Eurostat dati e metadati finali, convalidati e aggregati entro 27 mesi dalla fine dell’anno di riferimento.

Per soddisfare i requisiti del presente regolamento, nel 2010 la Commissione europea ha adottato un primo programma dei dati statistici e dei metadati da trasmettere per l’anno di riferimento 2011 e, nel 2017, ha adottato un secondo programma per l’anno di riferimento 2021.

I Paesi dell’UE trasmettono ad Eurostat i dati in conformità con la normativa dell’UE sulla trasmissione dei dati soggetti al segreto statistico ai sensi del Regolamento (CE) n. 223/2009. Essi devono assicurarsi che i dati trasmessi non consentano l’identificazione diretta delle unità statistiche. La trasmissione è in formato elettronico ed è conforme alle specifiche concordate dal Comitato del sistema statistico europeo, che assiste e dà consigli alla Commissione (Eurostat).

Valutazione della qualità

I Paesi dell’UE si fanno carico di garantire che le fonti di dati e la metodologia utilizzata per soddisfare i requisiti del regolamento si adeguino alle caratteristiche fondamentali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni come stabilito nel regolamento, in particolare:

  • enumerazione individuale,
  • simultaneità,
  • universalità all’interno di uno specifico territorio,
  • disponibilità di dati relativi ad un’area di piccole dimensioni, e
  • periodicità definita.

I Paesi dell’UE devono fornire a Eurostat una relazione sulla qualità dei dati trasmessi, delineando in che misura le fonti e la metodologia di dati scelti soddisfano le caratteristiche essenziali dei censimenti della popolazione e delle abitazioni.

La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi. In cooperazione con le autorità competenti dei Paesi dell’UE, essa fornisce raccomandazioni metodologiche volte a garantire la qualità dei dati e dei metadati prodotti, in particolare riconoscendo la Conferenza degli statistici europei - Raccomandazioni per i censimenti della popolazione e delle abitazioni del 2010.

DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato dal martedì 2 settembre 2008.

QUADRO GENERALE

Affinché l’UE possa sviluppare le sue politiche regionali, sociali e ambientali, deve disporre di dati comparabili e affidabili sulla popolazione e sulle principali caratteristiche familiari, sociali, economiche e abitative delle persone.

Per ulteriori informazioni, consultare:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni (GU L 218, 13.8.2008, pG. 14-20)

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2017/881 del 23 maggio 2017 che attua il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sui censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati, e che modifica il Regolamento (UE) n. 1151/2010 (GU L 135, 24.5.2017, pag. 6-14)

Regolamento della Commissione (UE) 2017/712 del 20 aprile 2017 che stabilisce l’anno di riferimento e il programma dei dati statistici e dei metadati relativi ai censimenti della popolazione e delle abitazioni previsti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 105, 21.4.2017, pag. 1-11)

Regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2017/543 del 22 marzo 2017 recante la modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche degli argomenti e delle loro classificazioni (GU L 78, 23.3.2017, pag. 13-58)

Regolamento della Commissione (UE) n. 1151/2010 dell’ 8 dicembre 2010 che attua il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sui censimenti della popolazione e delle abitazioni, per quanto riguarda le modalità e la struttura delle relazioni sulla qualità e il formato tecnico per la trasmissione dei dati (GU L 324, 9.12.2010, pag. 1-12)

Le successive modifiche al Regolamento (UE) n. 1151/2010 sono state integrate nel documento originale. Questa versione consolidata ha solo un valore documentario.

Regolamento della Commissione (UE) n. 519/2010 del 16 giugno 2010 che adotta il programma dei dati statistici e dei metadati relativi ai censimenti della popolazione e delle abitazioni previsti dal Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 151, 17.6.2010, pag. 1-13)

Regolamento della Commissione (CE) n. 1201/2009 del 30 novembre 2009 che attua il Regolamento (CE) n. 763/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sui censimenti della popolazione e delle abitazioni per quanto riguarda le specifiche tecniche degli argomenti e delle loro classificazioni (GU L 329, 15.12.2009, pag. 29-68)

Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il Regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la Decisione 89/382/CEE Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164-173)

Consultare la versione consolidata.

Ultimo aggiornamento: 07.11.2017

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