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Accessibilità dei prodotti e dei servizi

 

SINTESI DI:

Direttiva (UE) 2019/882 sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi

QUAL È LO SCOPO DELLA DIRETTIVA?

  • Essa mira ad armonizzare i requisiti di accessibilità* per determinati prodotti* e servizi i modo tale che il mercato interno dell’UE funzioni correttamente eliminando e prevenendo gli ostacoli alla libera circolazione derivanti dall’eterogeneità delle legislazioni nazionali.
  • Mira a portare vantaggi alle imprese, alle persone con disabilità* e le persone anziane. L’applicazione dei requisiti di accessibilità chiarirà l’attuale obbligo di accessibilità presente nel diritto dell’Unione, in particolare negli appalti pubblici e nei fondi strutturali.
  • È noto come l’atto europeo sull’accessibilità.

PUNTI CHIAVE

La legislazione si applica a partire dal 28 giugno 2025 a quanto segue.

  • Prodotti:
    • computer e sistemi operativi;
    • terminali di pagamento e taluni terminali self-service quali gli sportelli automatici, macchine per l’emissione di biglietti e terminali per il check-in, terminali self-service interattivi destinati alla fornitura di informazioni;
    • smartphone e altre apparecchiature per accedere a servizi di comunicazione elettronica;
    • apparecchi televisivi che implicano servizi di televisione digitale;
    • lettori di libri elettronici.
  • Servizi:
    • servizi di telefonia;
    • servizi per accedere a servizi di media audiovisivi;
    • alcuni elementi dei servizi di trasporto aereo, con autobus, ferroviario e per vie navigabili, quali siti web, servizi per i dispositivi mobili, biglietti elettronici, informazioni;
    • servizi bancari per consumatori;
    • libri elettronici;
    • il commercio elettronico;
    • la risposta alle chiamate verso il numero unico di emergenza europeo «112».

La normativa non si applica:

  • media basati sul tempo preregistrati, quali video e diapositive o formati di file per ufficio pubblicati prima del 28 giugno 2025;
  • carte online, qualora le informazioni essenziali siano fornite in modalità digitale accessibile;
  • siti web e altre forme di archivi che contengono contenuti non aggiornati o rielaborati dopo il 28 giugno 2025;
  • microimprese che forniscono servizi.

Gli specifici requisiti di accessibilità si applicano a tutti i prodotti e servizi coperti dalla legislazione, a condizione che questi non alterino la loro natura di base o impongano un onere sproporzionato agli operatori.

  • I prodotti devono:
    • essere progettati e prodotti per massimizzare il loro utilizzo da parte delle persone con disabilità;
    • rispettare le regole dettagliate su informazioni e istruzioni, interfaccia utente e design delle funzionalità, servizi di supporto e imballaggio.
  • I servizi devono:
    • fornire informazioni sul servizio, sulle sue caratteristiche e strutture di accessibilità;
    • rendere facilmente accessibili siti web e dispositivi mobili;
    • sistemi di supporto, come sportelli di assistenza, centri di assistenza telefonica e di formazione per fornire informazioni sull’accessibilità;
    • applicare pratiche, politiche e procedure per rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. Norme specifiche si applicano a diversi servizi (comunicazioni elettroniche, audiovisive, trasporto aereo, con autobus, ferroviario, per vie navigabili e trasporto urbano, servizi bancari al consumatore, libri elettronici, commercio elettronico e comunicazioni al numero di telefono di emergenza 112).
  • Gli Stati membri possono decidere di richiedere la conformità dell’ambiente costruito in cui siano prestati i servizi con requisiti di accessibilità.
  • L’allegato II offre esempi non vincolanti su come soddisfare i requisiti di accessibilità.

La legislazione richiede quanto segue.

  • I fabbricanti devono:
    • progettare e fabbricare i prodotti secondo la direttiva, tenendo conto di eventuali successive modifiche delle norme armonizzate;
    • redigere la documentazione tecnica necessaria, eseguire la procedura di conformità e conservare le informazioni per cinque anni;
    • fornire una chiara identificazione dei loro prodotti e i loro dati di contatto;
    • accompagnare il prodotto con istruzioni e informazioni di sicurezza facilmente comprensibili.
  • Gli importatori devono:
    • assicurare che prodotto abbia superato la procedura di valutazione della conformità, sia accompagnato dalla documentazione tecnica necessaria, comprese le istruzioni, in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali, e che rechi il marchio CE;
    • rifiutarsi di immettere sul mercato un prodotto che ritengono non soddisfi i requisiti di accessibilità e informare il produttore e le autorità di vigilanza del mercato.
  • I fornitori dei servizi devono:
    • progettare e fornire servizi secondo la direttiva;
    • mettere a disposizione del pubblico informazioni in forma scritta e orale facilmente accessibili alle persone con disabilità sul servizio che offrono e su come questo soddisfa i requisiti di accessibilità;
    • assicurarsi che siano predisposte procedure affinché la fornitura di servizi continui a essere conforme ai requisiti di accessibilità applicabili e tenga conto di eventuali modifiche.
  • Fabbricanti, importatori e distributori devono agire immediatamente se rilevano che il prodotto non è più conforme alla legislazione.

Gli Stati membri devono:

  • garantire che tutti i prodotti e servizi coperti dalla normativa siano conformi ai requisiti di accessibilità;
  • fornire al pubblico su richiesta informazioni su come le aziende applicano i requisiti;
  • attuare e periodicamente aggiornare procedure per:
    • verificare la conformità dei servizi ai requisiti della presente direttiva,
    • dare seguito ai reclami o alle relazioni sulla non conformità,
    • verificare che l’operatore economico abbia adottato le necessarie misure correttive;
  • fornire modalità, comprese le azioni legali, per garantire la conformità e le sanzioni in caso di violazione della legge.

La Commissione europea:

  • può adottare atti delegati e atti di esecuzione per modificare gli aspetti tecnici della direttiva;
  • può chiedere alle organizzazioni europee di normazione di elaborare norme armonizzate sui requisiti di accessibilità o di adottare specifiche tecniche a determinate condizioni;
  • istituisce un gruppo di lavoro di rappresentanti delle autorità per la vigilanza del mercato e la conformità dei servizi e di parti interessate, comprese le organizzazioni per la disabilità, al fine di:
    • promuovere lo scambio di informazioni e le migliori pratiche,
    • favorire la cooperazione tra le autorità e le parti interessate,
    • fornire consulenza;
  • presenta, entro il 28 giugno 2030 e successivamente ogni 5 anni, una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull’applicazione della legislazione.

DA QUANDO SI APPLICA LA DIRETTIVA?

Deve entrare in vigore negli Stati membri entro il 28 giugno 2022. Gli Stati membri devono applicare le misure a partire dal 28 giugno 2025.

Tuttavia, gli Stati membri possono:

  • ritardare la conformità per il numero unico di emergenza europeo 112 fino al 28 giugno 2027;
  • concedere ai fornitori di servizi le cui strutture erano già legalmente utilizzate prima del 28 giugno 2025 altri 5 anni (fino al 28 giugno 2030);
  • consentire il funzionamento dei terminali self-service fino alla fine della loro vita economica, ma non oltre 20 anni dopo l’entrata in servizio.

CONTESTO

  • Oltre 80 milioni di persone nell’UE vivono con una qualche forma di disabilità. Con una società che invecchia, il numero è in aumento.
  • La Carta dei diritti fondamentali dell’UE riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure volte a garantire la loro indipendenza, integrazione sociale e professionale e partecipazione alla vita della comunità.
  • La direttiva definisce le persone con disabilità in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità che è stata ratificata da tutti gli Stati membri.

TERMINI CHIAVE

Accessibilità: progettazione di prodotti, dispositivi, servizi o ambienti che possono essere utilizzati da persone con disabilità su una base di uguaglianza con gli altri.
Prodotto: sostanza, preparato o merce fabbricati attraverso un processo di fabbricazione (diversi da alimenti, mangimi, piante e animali vivi, prodotti di origine umana e prodotti di piante collegati alla loro futura riproduzione).
Persone con disabilità: coloro che hanno minorazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su una base di eguaglianza con gli altri.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 36).

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82).

Le successive modifiche alla decisione n. 768/2008/CE sono state incorporate nel documento originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

Ultimo aggiornamento: 10.09.2019

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