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Document 61998CJ0240

Sentenza della Corte del 27 giugno 2000.
Océano Grupo Editorial SA contro Roció Murciano Quintero (C-240/98) e Salvat Editores SA contro José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) e Emilio Viñas Feliú (C-244/98).
Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona - Spagna.
Direttiva 93/13/CEE - Clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori - Clausola derogativa dalla competenza - Potere del giudice di esaminare d'ufficio l'illiceità di tale clausola.
Cause riunite C-240/98 a C-244/98.

Raccolta della Giurisprudenza 2000 I-04941

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2000:346

61998J0240

Sentenza della Corte del 27 giugno 2000. - Océano Grupo Editorial SA contro Roció Murciano Quintero (C-240/98) e Salvat Editores SA contro José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98), José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98) e Emilio Viñas Feliú (C-244/98). - Domanda di pronuncia pregiudiziale: Juzgado de Primera Instancia nº 35 de Barcelona - Spagna. - Direttiva 93/13/CEE - Clausole vessatorie nei contratti stipulati con i consumatori - Clausola derogativa dalla competenza - Potere del giudice di esaminare d'ufficio l'illiceità di tale clausola. - Cause riunite C-240/98 a C-244/98.

raccolta della giurisprudenza 2000 pagina I-04941


Massima
Parti
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


1 Ravvicinamento delle legislazioni - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13 - Clausola abusiva ai sensi dell'art. 3 - Nozione - Clausola attributiva di competenza - Inclusione - Criteri

(Direttiva del Consiglio 93/13/CEE, art. 3)

2 Ravvicinamento delle legislazioni - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - Direttiva 93/13 - Facoltà del giudice nazionale di valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola figurante in un contratto sottoposto al suo esame - Obbligo di garantire, nell'applicazione del diritto nazionale, l'efficacia della direttiva

(Direttiva del Consiglio 93/13, artt. 6 e 7)

Massima


1 Una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 3 della direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

(v. punto 24)

2 La tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva 93/13, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, comporta che il giudice nazionale, nell'esaminare l'ammissibilità di un'istanza propostagli, possa valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa.

Nell'applicare disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive a tale direttiva, il giudice nazionale deve interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della stessa. In particolare, l'obbligo di interpretazione conforme impone al giudice nazionale di preferire l'interpretazione che gli consenta di declinare d'ufficio la competenza attribuitagli da una clausola abusiva.

(v. punti 29, 32, dispositivo 1-2)

Parti


Nei procedimenti riuniti da C-240/98 a C-244/98,

aventi ad oggetto le domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona (Spagna) nelle cause dinanzi ad esso pendenti tra

Océano Grupo Editorial SA

e

Rocío Murciano Quintero (C-240/98)

e tra

Salvat Editores SA

e

José M. Sánchez Alcón Prades (C-241/98),

José Luis Copano Badillo (C-242/98), Mohammed Berroane (C-243/98),

Emilio Viñas Feliu (C-244/98),

domanda vertente sull'interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29),

LA CORTE,

composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, L. Sevón, presidente di sezione, P.J.G. Kapteyn, C. Gulmann, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, P. Jann (relatore), H. Ragnemalm, M. Wathelet, V. Skouris e dalla signora F. Macken, giudici,

avvocato generale: A. Saggio

cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale

viste le osservazioni scritte presentate:

- per la Océano Grupo Editorial SA e la Salvat Editores SA, dall'avv. A. Estany Segalas, del foro di Barcellona;

- per il governo spagnolo, dal signor S. Ortiz Vaamonde, abogado del Estado, in qualità di agente;

- per il governo francese, dalle signore K. Rispal-Bellanger, vicedirettore presso la direzione «Affari giuridici» del Ministero degli Affari esteri, e R. Loosli-Surrans, chargé de mission presso la stessa direzione, in qualità di agenti;

- per la Commissione delle Comunità europee, dai signori J.L. Iglesias Buhigues, consigliere giuridico, e M. Desantes Real, funzionario nazionale messo a disposizione del servizio giuridico, in qualità di agenti,

vista la relazione d'udienza,

sentite le osservazioni orali della Océano Grupo Editorial SA, della Salvat Editores SA, del governo spagnolo, del governo francese e della Commissione all'udienza del 26 ottobre 1999,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 16 dicembre 1999,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Motivazione della sentenza


1 Con ordinanze 31 marzo 1998 (procedimenti C-240/98 e C-241/98) e 1_ aprile 1998 (procedimenti C-242/98, C-243/98 e C-244/98), pervenute nella cancelleria della Corte l'8 luglio seguente, il Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), una questione pregiudiziale in merito all'interpretazione della direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU L 95, pag. 29; in prosieguo: la «direttiva»).

2 La questione è sorta nell'ambito di controversie tra la Océano Grupo Editorial SA e la signora Murciano Quintero, da una parte, e tra la Salvat Editores SA e i signori Sánchez Alcón Prades, Copano Badillo, Berroane e Viñas Feliu, dall'altra, riguardo al pagamento di somme dovute in esecuzione di contratti di vendita a rate conclusi tra le dette società e i convenuti nella causa principale.

Contesto giuridico

La normativa comunitaria

3 Ai sensi dell'art. 1, n. 1, della direttiva, quest'ultima è volta a «ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti le clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e un consumatore».

4 L'art. 2 della direttiva dispone quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva si intende per:

(...)

b) "consumatore": qualsiasi persona fisica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività professionale;

c) "professionista": qualsiasi persona fisica o giuridica che, nei contratti oggetto della presente direttiva, agisce nel quadro della sua attività professionale, sia essa pubblica o privata».

5 A mente dell'art. 3, n. 1, della direttiva:

«Una clausola contrattuale, che non è stata oggetto di negoziato individuale, si considera abusiva se, malgrado il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto».

6 L'art. 3, n. 3, della direttiva fa riferimento all'allegato della stessa, il quale contiene un «elenco indicativo e non esauriente di clausole che possono essere dichiarate abusive». Il punto 1 di tale allegato riguarda le «Clausole che hanno per oggetto o per effetto di:

(...)

q) sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali o vie di ricorso del consumatore (...)».

7 A norma dell'art. 6, n. 1, della direttiva:

«Gli Stati membri prevedono che le clausole abusive contenute in un contratto stipulato fra un consumatore ed un professionista non vincolino il consumatore, alle condizioni stabilite dalle loro legislazioni nazionali, e che il contratto resti vincolante per le parti secondo i medesimi termini, sempre che esso possa sussistere senza le clausole abusive».

8 Ai sensi dell'art. 7, nn. 1 e 2, della direttiva:

«1. Gli Stati membri, nell'interesse dei consumatori e dei concorrenti professionali, provvedono a fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive nei contratti stipulati tra un professionista e dei consumatori.

2. I mezzi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che permettano a persone o organizzazioni, che a norma del diritto nazionale abbiano un interesse legittimo a tutelare i consumatori, di adire, a seconda del diritto nazionale, le autorità giudiziarie o gli organi amministrativi competenti affinché stabiliscano se le clausole contrattuali, redatte per un impiego generalizzato, abbiano carattere abusivo ed applichino mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di siffatte clausole».

9 In forza dell'art. 10, n. 1, della direttiva, gli Stati membri erano tenuti a mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarvisi entro il 31 dicembre 1994.

La normativa nazionale

10 In diritto spagnolo la tutela dei consumatori contro le clausole abusive inserite nei contratti ad opera di professionisti è stata inizialmente assicurata dalla Ley General 26/1984, de 19 de julio, para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (legge generale 19 luglio 1984, n. 26, relativa alla tutela dei consumatori e degli utenti, Boletín Oficial del Estado n. 176 del 24 luglio 1984; in prosieguo: la «legge n. 26/1984»).

11 Ai sensi dell'art. 10, n. 1, lett. c), della legge n. 26/1984, le clausole, condizioni o disposizioni riguardanti in modo generale l'offerta o la promozione di prodotti o di servizi devono essere conformi alla buona fede e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti, ciò che, in ogni caso, esclude l'uso di clausole abusive. In forza dell'art. 10, n. 4, della legge, le clausole abusive, definite come clausole che danneggiano il consumatore in modo sproporzionato e ingiusto o che causano uno squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno dei consumatori, sono nulle.

12 La trasposizione integrale della direttiva è stata realizzata con la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (legge 13 aprile 1998, n. 7, sulle condizioni generali di contratto, Boletín Oficial del Estado n. 89 del 14 aprile 1998; in prosieguo: la «legge n. 7/1998»).

13 L'art. 8 della legge n. 7/1998 prevede la nullità delle condizioni generali pregiudizievoli per l'aderente e in contrasto con le disposizioni della legge e, in particolare, delle condizioni generali abusive inserite nei contratti conclusi con un consumatore ai sensi della legge n. 26/1984.

14 Inoltre, la legge n. 7/1998 integra la legge n. 26/1984 aggiungendo, in particolare, un art. 10 bis - il cui n. 1 riproduce in sostanza l'art. 3, n. 1, della direttiva - e una disposizione addizionale che riprende buona parte dell'elenco, allegato alla direttiva, delle clausole che possono essere dichiarate abusive, precisando che tale elenco ha solo carattere minimo. Ai sensi del punto 27 di tale disposizione addizionale, è considerato abusivo l'inserimento nel contratto di una clausola che preveda esplicitamente come foro competente un foro diverso da quello del domicilio del consumatore o del luogo di esecuzione dell'obbligazione.

Le cause principali e la questione pregiudiziale

15 I convenuti nelle cause principali, tutti domiciliati in Spagna, tra il 4 maggio 1995 e il 16 ottobre 1996 hanno concluso, ciascuno per proprio conto, un contratto di acquisto a rate, a fini personali, di un'enciclopedia. Le ricorrenti nelle cause principali sono i venditori di tali enciclopedie.

16 I contratti contenevano una clausola di attribuzione della competenza alle autorità giudiziarie di Barcellona (Spagna), città in cui non è domiciliato nessuno dei convenuti nelle cause principali, ma in cui si trova la sede delle ricorrenti.

17 Poiché gli acquirenti delle enciclopedie non hanno versato le somme dovute alle scadenze pattuite, tra il 25 luglio e il 19 dicembre 1997 i venditori hanno promosso innanzi al Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona il procedimento detto «juicio de cognición» (procedimento sommario riservato alle controversie di valore limitato) chiedendo la condanna dei convenuti nelle cause principali al pagamento delle somme dovute.

18 Tali ricorsi non sono stati notificati ai convenuti nelle cause principali, in quanto il giudice a quo dubita di essere competente a conoscere delle controversie. Esso rileva infatti che il Tribunal Supremo ha ripetutamente dichiarato abusive clausole attribuitive di competenza come quelle di cui è causa nelle controversie che è chiamato a dirimere. Tuttavia, stando a tale giudice, le pronunce dei tribunali nazionali sono contraddittorie quanto alla possibilità di rilevare d'ufficio la nullità delle clausole abusive nell'ambito di procedimenti relativi alla tutela degli interessi dei consumatori.

19 Stando così le cose, il Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona, ritenendo che la soluzione delle controversie richiedesse un'interpretazione della direttiva, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, che nelle cinque ordinanze di rinvio è formulata in termini identici:

«Se la tutela assicurata al consumatore dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, consenta al giudice nazionale di pronunciarsi ex officio sul carattere abusivo di una di dette clausole in sede di valutazione dell'ammissibilità di un'istanza proposta dinanzi ai giudici ordinari».

20 Con ordinanza del presidente della Corte 20 luglio 1998, le cinque cause da C-240/98 a C-244/98 sono state riunite ai fini della fase scritta e di quella orale del procedimento e della sentenza.

21 In via preliminare occorre rilevare che una clausola come quella controversa nelle cause principali può essere qualificata abusiva a norma della direttiva qualora, senza aver costituito oggetto di negoziato individuale, sia stata inserita in un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista ai sensi della stessa.

22 Una clausola del genere, volta ad attribuire la competenza per tutte le controversie derivanti dal contratto al giudice del foro in cui si trova la sede del professionista, impone al consumatore l'obbligo di assoggettarsi alla competenza esclusiva di un tribunale che può essere lontano dal suo domicilio, il che può rendergli più difficoltosa la comparizione in giudizio. Nel caso di controversie di valore limitato, le spese di comparizione del consumatore potrebbero risultare dissuasive e indurlo a rinunziare a qualsiasi azione o difesa. Siffatta clausola rientra pertanto nella categoria di quelle che hanno lo scopo o l'effetto di sopprimere o limitare l'esercizio di azioni legali da parte del consumatore, categoria contemplata al punto 1, lett. q), dell'allegato della direttiva.

23 Al contrario, tale clausola consente al professionista di concentrare tutto il contenzioso attinente alla sua attività professionale presso il tribunale nel cui foro si trova la sede di tale attività, il che agevola la sua comparizione in giudizio e, nel contempo, la rende meno onerosa.

24 Ne discende che una clausola attributiva di competenza, inserita in un contratto concluso tra un consumatore ed un professionista senza essere stata oggetto di negoziato individuale e volta ad attribuire la competenza esclusiva al tribunale nel cui foro si trova la sede del professionista, deve essere considerata abusiva ai sensi dell'art. 3 della direttiva, se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina a danno del consumatore un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal contratto.

25 Quanto alla questione se un giudice, cui è stata sottoposta una controversia relativa ad un contratto stipulato tra un professionista e un consumatore, possa rilevare d'ufficio l'illiceità di una clausola di tale contratto, si deve ricordare che il sistema di tutela istituito dalla direttiva è fondato sull'idea che il consumatore si trovi in una situazione di inferiorità rispetto al professionista per quanto riguarda sia il potere nelle trattative sia il grado di informazione, situazione che lo induce ad aderire alle condizioni predisposte dal professionista, senza poter incidere sul contenuto delle stesse.

26 L'obiettivo perseguito dall'art. 6 della direttiva, che obbliga gli Stati membri a prevedere che le clausole abusive non vincolino i consumatori, non potrebbe essere conseguito se questi ultimi fossero tenuti a eccepire essi stessi l'illiceità di tali clausole. In controversie di valore spesso limitato, gli onorari dei legali possono essere superiori agli interessi in gioco, il che può dissuadere il consumatore dall'opporsi all'applicazione di una clausola abusiva. Sebbene in controversie del genere le norme processuali di molti Stati membri consentano ai singoli di difendersi da soli, esiste un rischio non trascurabile che, soprattutto per ignoranza, il consumatore non faccia valere l'illiceità della clausola oppostagli. Ne discende che una tutela effettiva del consumatore può essere ottenuta solo se il giudice nazionale ha facoltà di valutare d'ufficio tale clausola.

27 Del resto, come osserva l'avvocato generale al paragrafo 24 delle conclusioni, il sistema di tutela istituito dalla direttiva si basa sull'idea che la diseguaglianza tra il consumatore e il professionista possa essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale. Per questo motivo l'art. 7 della direttiva, il quale, al n. 1, impone agli Stati membri di fornire mezzi adeguati ed efficaci per far cessare l'inserzione di clausole abusive, precisa al n. 2 che tali mezzi comprendono la possibilità per le organizzazioni di consumatori riconosciute di adire le autorità giudiziarie perché queste accertino se clausole redatte per un uso generalizzato siano abusive e, eventualmente, ne dichiarino l'illiceità, anche quando esse non siano state inserite in un contratto determinato.

28 Come ha rilevato il governo francese, in un sistema che richiede l'attuazione preventiva di azioni collettive specifiche volte a porre termine agli abusi pregiudizievoli per gli interessi dei consumatori, è difficilmente concepibile che il giudice, chiamato a dirimere una controversia su un contratto determinato contenente una clausola abusiva, non possa disapplicarla solo perché il consumatore non ne fa valere l'illiceità. Occorre invece osservare che la facoltà per il giudice di esaminare d'ufficio l'illiceità di una clausola costituisce un mezzo idoneo al conseguimento tanto dell'obiettivo fissato dall'art. 6 della direttiva, che è quello di impedire che il consumatore sia vincolato da una clausola abusiva, quanto dell'obiettivo dell'art. 7, dato che tale esame può avere un effetto dissuasivo e, pertanto, contribuire a far cessare l'inserimento di clausole abusive nei contratti conclusi tra un professionista e i consumatori.

29 Da tutto ciò che precede risulta che la tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva comporta che il giudice nazionale, esaminando la ricevibilità dell'istanza presentatagli, possa valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa.

30 Nel caso in cui non sia stata trasposta una direttiva, occorre ricordare che, secondo costante giurisprudenza (sentenze 13 novembre 1990, causa C-106/89, Marleasing, Racc. pag. I-4135, punto 8; 16 dicembre 1993, causa C-334/92, Wagner Miret, Racc. pag. I-6911, punto 20, e 14 luglio 1994, causa C-91/92, Faccini Dori, Racc. pag. I-3325, punto 26), nell'applicare il diritto nazionale, a prescindere dal fatto che si tratti di norme precedenti o successive alla direttiva, il giudice nazionale deve interpretarlo quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della direttiva, per conseguire il risultato perseguito da quest'ultima e conformarsi in tal modo all'art. 189, terzo comma, del Trattato CE (divenuto art. 249, terzo comma, CE).

31 Pertanto, il giudice di rinvio, il quale deve dirimere una controversia che verte su una materia disciplinata dalla direttiva e trova origine in fatti successivi alla scadenza del termine di trasposizione di quest'ultima, deve interpretare le disposizioni di diritto nazionale vigenti alla data dei fatti, ricordate ai punti 10 e 11 della presente sentenza, quanto più possibile conformemente alla direttiva, in modo che possano essere applicate d'ufficio.

32 Dalle considerazioni sopra svolte risulta che, nell'applicare disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive a tale direttiva, il giudice nazionale deve interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della stessa. In particolare, l'obbligo di interpretazione conforme impone al giudice nazionale di preferire l'interpretazione che gli consenta di declinare d'ufficio la competenza attribuitagli da una clausola abusiva.

Decisione relativa alle spese


Sulle spese

33 Le spese sostenute dal governo spagnolo, da quello francese e dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nelle cause principali il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo


Per questi motivi,

LA CORTE,

pronunciandosi sulla questione sottopostale dal Juzgado de Primera Instancia n. 35 di Barcellona con ordinanze 31 marzo e 1_ aprile 1998, dichiara:

1) La tutela assicurata ai consumatori dalla direttiva del Consiglio 5 aprile 1993, 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, comporta che il giudice nazionale, nell'esaminare l'ammissibilità di un'istanza propostagli, possa valutare d'ufficio l'illiceità di una clausola del contratto di cui è causa.

2) Nell'applicare disposizioni di diritto nazionale precedenti o successive a tale direttiva, il giudice nazionale deve interpretarle quanto più possibile alla luce della lettera e dello scopo della stessa. In particolare, l'obbligo di interpretazione conforme impone al giudice nazionale di preferire l'interpretazione che gli consenta di declinare d'ufficio la competenza attribuitagli da una clausola abusiva.

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