SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

11 giugno 2015 ( *1 )

«Rinvio pregiudiziale — Cooperazione giudiziaria in materia civile — Notificazione di atti giudiziari ed extragiudiziali — Regolamento (CE) n. 1393/2007 — Articolo 1, paragrafo 1 — Nozione di “materia civile o commerciale” — Responsabilità dello Stato per gli “acta iure imperii”»

Nelle cause riunite C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 e C‑578/13,

aventi ad oggetto quattro domande di pronuncia pregiudiziale a titolo dell’articolo 267 TFUE, di cui tre proposte dal Landgericht Wiesbaden (Germania), con decisioni del 16 e del 18 aprile 2013, pervenute in cancelleria, rispettivamente, il 29 aprile 2013, il 2 maggio 2013 nonché il 3 maggio 2013, e una proposta dal Landgericht Kiel (Germania), con decisione del 25 ottobre 2013, pervenuta in cancelleria il 15 novembre 2013, nei procedimenti

Stefan Fahnenbrock (C‑226/13),

Holger Priestoph (C‑245/13),

Matteo Antonio Priestoph (C‑245/13),

Pia Antonia Priestoph (C‑245/13),

Rudolf Reznicek (C‑247/13),

Hans-Jürgen Kickler (C‑578/13),

Walther Wöhlk (C‑578/13),

Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk (C‑578/13)

contro

Hellenische Republik,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta da A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, S. Rodin, E. Levits, M. Berger e F. Biltgen, giudici,

avvocato generale: Y. Bot

cancelliere: M. Aleksejev, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 15 ottobre 2014,

considerate le osservazioni presentate:

per S. Fahnenbrock, H. Priestoph, M.A. Priestoph, P.A. Priestoph e R. Reznicek, da F. Braun, Rechtsanwalt;

per H.J.. Kickler e W. Wöhlk nonché per la Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk, da O. Hoepner, Rechtsanwalt;

per il governo greco, da D. Kalogiros, S. Charitaki, A. Karageorgou, S. Lekkou, M. Skorila ed E. Panopoulou, in qualità di agenti;

per la Commissione europea, da B. Eggers e A.‑M. Rouchaud-Joët, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 9 dicembre 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Le domande di pronuncia pregiudiziale vertono sull’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio (GU L 324, pag. 79).

2

Tali domande sono state presentate nell’ambito di quattro controversie che oppongono, nel procedimento C‑226/13, il sig. Fahnenbrock, nel procedimento C‑245/13, i sigg. e la sig.ra Priestoph, nel procedimento C‑247/13, il sig. Reznicek, e nel procedimento C‑578/13, i sigg. Kickler e Wöhlk nonché la Zahnärztekammer Schleswig-Holstein Versorgungswerk alla Hellenische Republik (in prosieguo: lo «Stato greco»), in merito ad azioni dirette ad ottenere o un indennizzo per violazione dei diritti di proprietà e di possesso o l’adempimento contrattuale delle obbligazioni originarie scadute o ancora il risarcimento danni.

Contesto normativo

Il diritto dell’Unione

3

I considerando 2, 6, 7 e 10 del regolamento n. 1393/2007 così recitano:

«(2)

Il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri sia migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione e di comunicazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(...)

(6)

L’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile esigono che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi locali designati dagli Stati membri. (...)

(7)

La rapidità della trasmissione giustifica l’uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà del documento ricevuto. (...)

(...)

(10)

Per garantire l’efficacia del presente regolamento, la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali».

4

L’articolo 1, paragrafo 1, di tale regolamento definisce come segue il suo ambito di applicazione:

«Il presente regolamento si applica, in materia civile e commerciale, quando un atto giudiziario o extragiudiziale deve essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario. Esso non concerne, in particolare, la materia fiscale, doganale o amministrativa, né la responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (“acta iure imperii”)».

5

L’articolo 3 di detto regolamento dispone quanto segue:

«Ciascuno Stato membro designa un’autorità centrale incaricata:

a)

di fornire informazioni agli organi mittenti;

b)

di ricercare soluzioni in caso di difficoltà durante la trasmissione di atti ai fini della notificazione o della comunicazione;

c)

di trasmettere in casi eccezionali, su richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o di comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali».

6

L’articolo 4, paragrafo 1, del medesimo regolamento recita:

«Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell’articolo 2».

7

L’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento n. 1393/2007 dispone:

«Se la domanda di notificazione o di comunicazione esula in maniera manifesta dal campo di applicazione del presente regolamento o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione o la comunicazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all’organo mittente non appena ricevuti, unitamente all’avviso di restituzione contenuto nel modulo standard che figura nell’allegato I».

Il diritto greco

8

La legge n. 4050/2012, del 23 febbraio 2012, intitolata «Norme relative alla modifica di titoli, emessi o garantiti dallo Stato greco con il consenso degli obbligazionisti» (FEK A’ 36/23.2.2012) stabilisce le modalità della ristrutturazione dei titoli di Stato greco. Dalle decisioni di rinvio emerge che tale legge prevede, in sostanza, la presentazione di un’offerta di ristrutturazione ai detentori di taluni titoli di Stato greci e l’introduzione di una clausola di ristrutturazione anche nota come «CAC» («collective action clause») che consente di modificare le condizioni di emissione iniziali dei titoli mediante decisioni adottate a maggioranza qualificata del capitale non ancora rimborsato e che si impongono anche alla minoranza.

9

Ai termini dell’articolo 1, paragrafo 4, di questa legge, la modifica dei titoli di cui trattasi necessita il raggiungimento di un quorum rappresentante il 50% del totale della consistenza dei titoli interessati nonché una maggioranza qualificata corrispondente ai due terzi del capitale partecipante.

10

L’articolo 1, paragrafo 9, di detta legge prevede una clausola di ristrutturazione secondo cui la decisione, adottata dai detentori di titoli, di accettare o di rifiutare l’offerta di ristrutturazione presentata dallo Stato greco si applica erga omnes, è vincolante per tutti gli obbligazionisti interessati e abroga qualsiasi legge generale o particolare, qualsiasi decisione amministrativa e qualsiasi contratto che vi si opponga.

Procedimenti principali e questioni pregiudiziali

11

I ricorrenti nei procedimenti principali, tutti domiciliati in Germania, hanno acquistato titoli dello Stato greco, che sono stati depositati sui loro conti titoli gestiti dalle banche.

12

In seguito all’adozione della legge n. 4050/2012, lo Stato greco, nel febbraio del 2012, ha proposto ai ricorrenti nei procedimenti principali un’offerta di scambio che prevede segnatamente uno scambio dei titoli di Stato greci in nuovi titoli di Stato dal valore nominale notevolmente ridotto. Per rendere effettivo tale scambio era prevista un’accettazione esplicita da parte dei creditori privati.

13

Benché nessuno dei ricorrenti nei procedimenti principali abbia presentato una tale accettazione lo Stato greco, nel marzo 2012, ha tuttavia proceduto allo scambio proposto e, malgrado i reclami di tali ricorrenti, non ha restituito a questi ultimi il possesso dei titoli depositati sui loro conti titoli. Nel frattempo, i titoli di cui trattasi nel procedimento C‑578/13 erano giunti a scadenza.

14

Ciò premesso, i ricorrenti nei procedimenti principali hanno proposto dinanzi ai giudici del rinvio e avverso lo Stato greco ricorsi diretti ad ottenere o un indennizzo per violazione dei diritti di proprietà e di possesso, o l’adempimento contrattuale delle obbligazioni originarie giunte a scadenza o ancora un risarcimento danni.

15

Nell’ambito della procedura di notifica di tali ricorsi allo Stato greco, in quanto convenuto, si è posta la questione se, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, tali medesimi ricorsi riguardassero la materia civile o commerciale o se avessero per oggetto atti o omissioni di uno Stato nell’esercizio di pubblici poteri.

16

In particolare, nelle controversie di cui trattasi nei procedimenti C‑226/13 e C‑247/13, il Landgericht Wiesbaden ha chiesto al Bundesamt für Justiz (Ufficio federale della giustizia) di notificare i ricorsi di cui trattasi al convenuto conformemente alla procedura prevista dal regolamento n. 1393/2007. Nell’ambito di tale richiesta, il Bundesamt für Justiz ha sollevato dubbi quanto alla possibilità di qualificare tali ricorsi come riguardanti la materia civile o commerciale ai sensi di tale regolamento. Esso si è pertanto rifiutato di procedere alla notifica di detti ricorsi e ha richiesto dal Landgericht Wiesbaden il chiarimento, in via preliminare, della questione se le controversie di cui trattasi riguardino oppure no la materia civile o commerciale.

17

Nella controversia di cui trattasi nel procedimento C‑245/13, il Landgericht Wiesbaden ha parimenti fondato i propri dubbi sulla valutazione del Bundesamt für Justiz in cause simili.

18

Quanto alla controversia di cui trattasi nel procedimento C‑578/13, il Landgericht Kiel, ritenendo che il regolamento n. 1393/2007 non fosse applicabile nel caso di specie, ha ordinato al Bundesministerium für Justiz (Ministero federale della Giustizia) la notificazione del ricorso per via diplomatica. Quest’ultimo ha tuttavia rinviato al mittente l’ordine di notificazione senza eseguirlo, facendo riferimento alle domande di pronuncia pregiudiziale nei procedimenti C‑226/13, C‑245/13 e C‑247/13.

19

I due giudici del rinvio si chiedono, pertanto, se le controversie in esame nei procedimenti principali attengano alla materia civile o commerciale, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007. A loro avviso la risposta a tale questione dipende dalla qualificazione delle controversie dinanzi ad essi pendenti. Nella specie, da un lato, i ricorrenti nei procedimenti principali avrebbero proposto azioni, fondate sul diritto civile, dirette in sostanza, o a chiedere un indennizzo per violazione dei diritti di proprietà e di possesso, o a chiedere l’adempimento contrattuale delle obbligazioni originarie giunte a scadenza, o ancora a chiedere un risarcimento danni. Dall’altro, le condizioni contrattuali di emissione dei titoli di Stato greci sarebbero state modificate con l’adozione della legge n. 4050/2012, circostanza che potrebbe lasciar pensare che tale Stato abbia agito nell’esercizio dei pubblici poteri.

20

Ciò premesso, il Landgericht Wiesbaden, nelle cause C‑226/13, C‑245/13 e C‑247/13, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale, formulata nei medesimi termini per le tre cause:

«Se l’articolo 1 del [regolamento n. 1393/2007] debba essere interpretato nel senso che un ricorso con cui un acquirente di titoli emessi dalla convenuta, custoditi nel deposito titoli del ricorrente presso [la sua banca] e relativamente alle quali il ricorrente non aveva accettato l’offerta di scambio effettuata dalla convenuta alla fine del febbraio 2012, chiede il risarcimento del danno pari alla differenza di valore riferita allo scambio dei suoi titoli ciononostante effettuato nel marzo 2012 e per lui economicamente svantaggioso, debba essere considerato come “materia civile o commerciale” ai sensi del regolamento».

21

Nella causa C‑578/13, il Landgericht Kiel ha parimenti deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)

Se l’articolo 1 del [regolamento n. 1393/2007] debba essere interpretato nel senso che un ricorso, con il quale l’acquirente di titoli di Stato della convenuta faccia valere, nei confronti della convenuta medesima, il diritto al pagamento di somme a titolo di adempimento e di risarcimento, debba essere inteso quale “materia civile o commerciale” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, primo periodo, [di tale] regolamento, qualora l’acquirente non abbia accettato l’offerta di scambio sottoposta dalla convenuta a fine febbraio 2012, consentita dalla [legge n. 4050/2012]

2)

Se un ricorso basato, sostanzialmente, sull’inefficacia o nullità della legge [n. 4050/2012], attenga alla responsabilità di uno Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento [n. 1393/2007]».

22

Con ordinanza del presidente della Corte del 5 giugno 2013, i procedimenti C‑226/13, C‑245/13 e C‑247/13 sono stati riuniti ai fini delle fasi scritta ed orale del procedimento, nonché della sentenza. Con ordinanza del 10 dicembre 2013 il procedimento C‑578/13 è stato riunito ai suddetti procedimenti ai fini della fase orale e della sentenza.

Sulle questioni pregiudiziali

Sulla ricevibilità

23

Secondo la Commissione europea le domande di pronuncia pregiudiziale nei procedimenti C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 sono irricevibili. Infatti, tali domande, non precisando l’asserito atto di esercizio del potere pubblico in questione e contenendo imprecisioni riguardo all’offerta di scambio di cui trattasi, non esporrebbero in maniera sufficiente e corretta il contesto fattuale delle controversie nei procedimenti principali.

24

Inoltre, pur supponendo che, nella specie, il giudice del rinvio possa essere considerato investito di una controversia ai sensi dell’articolo 267 TFUE, quest’ultimo avrebbe interrogato la Corte solo in ragione della circostanza che il Bundesamt für Justiz in qualità di «autorità centrale» ai sensi dell’articolo 3 del regolamento n. 1393/2007, aveva rifiutato la trasmissione delle domande dei ricorrenti nei procedimenti principali alle autorità greche e aveva chiesto a detto giudice di statuire in via preliminare e definitivamente sulla natura delle azioni in questione. Orbene, dato che una tale autorità centrale non sarebbe autorizzata a opporsi ad una richiesta di trasmissione proveniente dal giudice nazionale competente, la questione sollevata non sarebbe rilevante ai fini della soluzione delle controversie di cui trattasi in detti procedimenti.

25

A questo riguardo occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni relative all’interpretazione del diritto dell’Unione sollevate dal giudice nazionale nel contesto normativo e fattuale che egli definisce sotto la propria responsabilità, e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza, godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto da parte della Corte di statuire su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale è possibile solo qualora risulti manifestamente che la richiesta interpretazione del diritto comunitario non ha alcuna relazione con la realtà o con l’oggetto della causa principale, qualora il problema sia di natura ipotetica oppure qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le sono sottoposte (sentenza Rohm Semiconductor, C‑666/13, EU:C:2014:2388, punto 38 e la giurisprudenza ivi citata).

26

Nella fattispecie, basta constatare, innanzitutto, che emerge chiaramente dalle decisioni di rinvio che l’atto di esercizio dei pubblici poteri dedotto nei procedimenti principali è costituito da una modifica unilaterale e retroattiva delle condizioni applicabili ai titoli emessi dallo Stato greco, modifica resa possibile dalla legge n. 4050/2012.

27

Per quanto riguarda poi le imprecisioni dedotte nell’esposizione del contenuto dell’offerta di scambio presentata dallo Stato greco, basta ricordare che non spetta alla Corte, ma al giudice nazionale, accertare i fatti che hanno dato origine alla causa e trarne le conseguenze ai fini della sua pronuncia (sentenza Traum, C‑492/13, EU:C:2014:2267, punto 19 e la giurisprudenza ivi citata).

28

Non emerge inoltre in maniera manifesta che l’eliminazione dei dubbi sollevati dal giudice di rinvio nei procedimenti C‑226/13, C‑245/13, C‑247/13 per quanto riguarda la qualifica delle controversie dinanzi ad esso pendenti come rientranti oppure no nella materia civile o commerciale non sia rilevante per la soluzione di tali cause. Infatti, l’applicabilità del regolamento n. 1393/2007 e gli sviluppi dei procedimenti dinanzi a detto giudice alla luce della notifica che esso è tenuto ad assicurare dipendono proprio dall’eliminazione di tali dubbi.

29

La circostanza che siffatti dubbi sarebbero stati sollevati dal giudice del rinvio a causa di atti intrapresi dal Bundesamt für Justiz e considerati dalla Commissione contrari a detto regolamento non è idonea, in quanto tale, a rimettere in discussione la presunzione di rilevanza di cui godono le questioni sollevate da detto giudice.

30

Infine, poiché la Commissione sembra contestare l’assenza di una causa pendente dinanzi al giudice nazionale che statuisce nell’esercizio delle sue funzioni giurisdizionali, occorre ricordare che la nozione di «emanare la sua sentenza» ai sensi dell’articolo 267, secondo comma TFUE, deve essere interpretata in maniera ampia per evitare che diverse questioni procedurali vengano considerate irricevibili e non possano costituire oggetto di interpretazione da parte della Corte. Detta nozione dev’essere quindi intesa nel senso che comprende tutta la procedura che conduce alla decisione del giudice del rinvio, affinché la Corte sia in grado di conoscere dell’interpretazione di tutte le disposizioni procedurali del diritto dell’Unione che il giudice del rinvio è tenuto ad applicare per emanare la sua sentenza (v., per analogia, sentenza Weryński, C‑283/09, EU:C:2011:85, punti 41 et 42).

31

Nella specie, le domande di cui trattasi nei procedimenti principali riguardano le modalità di notificazione al convenuto di atti introduttivi del giudizio. La circostanza che tali domande siano state sollevate prima ancora dell’integrazione del contraddittorio è quindi inerente alle questioni alla cui soluzione esse mirano.

32

Dalle considerazioni precedenti risulta che le questioni pregiudiziali sono ricevibili.

Nel merito

33

Con le loro questioni, che occorre esaminare congiuntamente, i giudici del rinvio chiedono in sostanza se l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007, debba essere interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «materia civile o commerciale», ai sensi di tale disposizione, azioni giurisdizionali di indennizzo per violazione dei diritti di proprietà e di possesso, di adempimento contrattuale e risarcimento danni, quali quelle di cui ai procedimenti principali, avviate da privati, detentori di titoli di Stato, contro lo Stato emittente.

34

Per rispondere a tali questioni, occorre ricordare, innanzitutto, che, quanto alla convenzione del 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), come modificata dalle successive convenzioni relative all’adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione (in prosieguo: la «Convenzione di Bruxelles»), la Corte, dopo aver constatato che l’articolo 1 della Convenzione di Bruxelles circoscriveva l’ambito di applicazione della medesima alla «materia civile e commerciale», senza però definire il contenuto e la portata di tale nozione, ha dichiarato che la medesima deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all’impianto sistematico della Convenzione di Bruxelles e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza Lechouritou e a., C‑292/05, EU:C:2007:102, punti 28 e 29 e la giurisprudenza ivi citata).

35

La Corte ha poi anche dichiarato che, poiché l’articolo 1 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1), circoscrive l’ambito di applicazione della medesima alla «materia civile e commerciale», senza però definire il contenuto e la portata di tale nozione, quest’ultima deve essere considerata quale nozione autonoma che va interpretata facendo riferimento, da un lato, alla ratio ed all’impianto sistematico del predetto regolamento e, dall’altro, ai principi generali desumibili da tutti gli ordinamenti giuridici nazionali (sentenza flyLAL-Lithuanian Airlines, C‑302/13, EU:C:2014:2319, punto 24).

36

Infine, è ancora sul fondamento della circostanza che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000 (GU L 338, pag. 1), quale modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 del Consiglio, del 2 dicembre 2004 (GU L 367, pag. 1), enuncia il principio secondo cui l’ambito di applicazione di tale regolamento è circoscritto alle «materie civili», senza però definire il contenuto e la portata di tale nozione, che la Corte ha concluso che essa deve essere oggetto di un’interpretazione autonoma (v. sentenza C‑435/06, EU:C:2007:714, punti 38 e 46).

37

Orbene, quanto al regolamento n. 1393/2007 di cui trattasi nei procedimenti principali, occorre constatare che l’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, da un lato, dispone esso stesso che tale regolamento è applicabile in materia civile e commerciale e aggiunge, inoltre, che non concerne segnatamente la responsabilità dello Stato per atti o omissioni commessi dal medesimo nell’esercizio di pubblici poteri («acta iure imperii»).

38

Dall’altro lato, tale regolamento non definisce il contenuto e la portata né della nozione di «materia civile e commerciale» né di quella di «acta iure imperii».

39

Ciò premesso, occorre concludere che la nozione di «materia civile e commerciale» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 deve parimenti essere considerata come una nozione autonoma e che occorre interpretare tale nozione facendo riferimento, segnatamente, agli obiettivi e all’impianto sistematico di tale regolamento.

40

Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal regolamento n. 1393/2007, risulta dal considerando 2 del medesimo che esso mira a migliorare e ad accelerare la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali al fine di garantire il buon funzionamento del mercato interno. Tale obiettivo è ricordato anche ai considerando 6 e 7 di detto regolamento, che riguardano segnatamente l’efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari, nonché la rapidità della trasmissione di tali atti. L’articolo 4, paragrafo 1, di detto regolamento prevede, peraltro, che gli atti giudiziari vengono trasmessi nel più breve tempo possibile.

41

In tale contesto, il considerando 10 del regolamento n. 1393/2007 indica che «la facoltà di rifiutare la notificazione o la comunicazione degli atti dovrebbe essere limitata a situazioni eccezionali». Pertanto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento, la domanda di notificazione o di comunicazione e gli atti trasmessi vengono restituiti all’organo mittente se tale domanda «esula in maniera manifesta dal campo di applicazione» di detto regolamento.

42

Orbene come ha rilevato correttamente la Commissione, distinguere le cause che rientrano nella materia civile o commerciale da quelle che non rientrano in detta materia in quanto, ad esempio, riguardano la responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio dei pubblici poteri, può rivelarsi un’operazione complessa.

43

In tali casi, la soluzione a detta questione ai fini dell’applicabilità di altri regolamenti o convenzioni, quali quelli menzionati ai punti da 34 a 36 della presente sentenza, viene decisa normalmente solo dopo aver messo tutte le parti della controversia di cui trattasi in grado di esprimersi sulla questione affinché il giudice adito disponga di tutti gli elementi necessari per adottare la propria decisione.

44

Tuttavia la situazione è diversa per quanto riguarda la questione se un atto introduttivo di giudizio riguardi la materia civile e commerciale ai sensi del regolamento n. 1393/2007.

45

Infatti, tale questione deve necessariamente essere risolta prima ancora che le parti del procedimento diverse dal ricorrente abbiano ricevuto la notifica di detto atto, dato che è proprio dalla risposta a detta questione che dipendono le modalità di notifica di tale medesimo atto.

46

Ciò premesso e tenuto conto degli obiettivi di celerità nella comunicazione degli atti giudiziari perseguiti dal regolamento 1393/2007, il giudice interessato deve limitarsi ad un primo esame degli elementi necessariamente parziali di cui esso dispone per considerare se l’azione avviata dinanzi ad esso rientri nella materia civile o commerciale o in una materia non coperta da tale regolamento, conformemente all’articolo 1, paragrafo 1, del medesimo, laddove il risultato di tale esame non può ovviamente pregiudicare le decisioni ulteriori che il giudice adito sarà indotto a adottare per quanto riguarda, segnatamente, la propria competenza e il merito della causa in questione.

47

Siffatta interpretazione di tale disposizione non solo consente di garantire l’effetto utile del regolamento n. 1393/2007, ma è anche confermata dall’impianto sistematico del medesimo.

48

Infatti, ad eccezione del caso di un’impossibilità di notificare o di comunicare un atto giudiziario a causa dell’inosservanza dei requisiti di forma imposti dal regolamento n. 1393/2007, è solo quando la domanda di notificazione o di comunicazione di tale atto esula in maniera manifesta dal campo di applicazione di tale regolamento che l’organo ricevente è tenuto, conformemente all’articolo 6, paragrafo 3, del medesimo, a restituire tale domanda all’organo mittente.

49

Di conseguenza, per stabilire se il regolamento n. 1393/2007 sia applicabile, basta che il giudice adito concluda che non è manifesto che l’azione avviata dinanzi ad esso esula dalla materia civile o commerciale.

50

Quanto alla questione se il regolamento n. 1393/2007 si applichi ad azioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, occorre rilevare che deriva dalla formulazione stessa dell’articolo 1, paragrafo 1, di detto regolamento che, se talune cause che oppongono un’autorità pubblica ad una persona di diritto privato possono entrare nell’ambito di applicazione di tale regolamento, la situazione è diversa quando l’autorità pubblica agisce nell’esercizio di poteri pubblici.

51

Per rispondere a detta questione occorre verificare se il rapporto giuridico tra i ricorrenti nei procedimenti principali e lo Stato greco sia manifestamente contrassegnato da un’espressione di potere pubblico da parte dello Stato debitore, in quanto corrisponderebbe all’esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme di diritto comune applicabili nei rapporti tra privati (sentenza Préservatrice foncière TIARD, C‑266/01, EU:C:2003:282, punto 30, nonché Lechouritou e a., C‑292/05, EU:C:2007:102, punto 34).

52

A tal proposito, la Corte ha dichiarato che un ente pubblico, nazionale o internazionale, che riscuota i contributi dovuti da un soggetto di diritto privato in ragione dell’uso degli impianti e dei servizi di tale ente agisce nell’esercizio della sua potestà d’imperio, in particolare qualora questo uso sia obbligatorio ed esclusivo e l’aliquota dei contributi, i metodi di calcolo e i procedimenti di riscossione siano stati stabiliti unilateralmente nei confronti degli utenti (sentenze LTU, 29/76, EU:C:1976:137, punto 4, nonché Lechouritou e a., C‑292/05, EU:C:2007:102, punto 32).

53

Tuttavia l’emissione di obbligazioni non presuppone necessariamente l’esercizio di poteri esorbitanti rispetto alle norme vigenti nei rapporti tra privati. Non si può infatti escludere che una persona giuridica di diritto privato possa ricorrere al mercato per finanziarsi, segnatamente mediante l’emissione di obbligazioni.

54

Inoltre, per quanto riguarda i procedimenti principali, non emerge manifestamente dal fascicolo che le condizioni finanziarie dei titoli di cui trattasi siano state fissate in maniera unilaterale dallo Stato greco e non sulla base delle condizioni di mercato che disciplinano lo scambio e il rendimento di tali strumenti finanziari.

55

È vero che la legge n. 4050/2012 si inserisce nell’ambito della gestione delle finanze pubbliche e, in particolare, nella ristrutturazione del debito pubblico per far fronte a una grave situazione di crisi finanziaria ed è a tali fini che essa ha introdotto la possibilità di uno scambio di titoli nei contratti in questione.

56

Occorre tuttavia rilevare al proposito che, da una parte, la circostanza che tale possibilità sia stata introdotta da una legge non è determinante di per sé per concludere che lo Stato abbia esercitato i propri poteri pubblici.

57

D’altra parte, non appare in maniera manifesta che l’adozione della legge n. 4050/2012 abbia comportato in maniera diretta ed immediata modifiche quanto alle condizioni finanziarie dei titoli di cui trattasi e abbia dunque causato il pregiudizio dedotto dai ricorrenti. Infatti, tali modifiche avrebbero dovuto seguire una decisione della maggioranza dei detentori di titoli sulla base di una clausola di scambio integrata da tale legge nei contratti di emissione, circostanza che, peraltro, conferma l’intenzione dello Stato greco di mantenere la gestione dei prestiti in un quadro regolamentare di natura civile.

58

Alla luce di tali considerazioni non si può concludere che i procedimenti principali esulano manifestamente dalla materia civile o commerciale ai sensi del regolamento n. 1393/2007 di modo che tale regolamento è applicabile a detti procedimenti.

59

Tenuto conto di quanto precede, occorre rispondere alle questioni poste che l’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 1393/2007 deve essere interpretato nel senso che azioni giurisdizionali di indennizzo per violazione dei diritti di proprietà e di possesso, di adempimento contrattuale e di risarcimento danni, quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, proposte da privati, detentori di titoli di Stato, contro lo Stato emittente, rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui non appaia che esse esulano manifestamente dalla materia civile o commerciale.

Sulle spese

60

Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

 

L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale e che abroga il regolamento (CE) n. 1348/2000 del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che azioni giurisdizionali di indennizzo per la violazione dei diritti di proprietà e di possesso, di adempimento contrattuale e di risarcimento danni, quali quelle di cui trattasi nei procedimenti principali, proposte da privati, detentori di titoli di Stato, contro lo Stato emittente, rientrano nell’ambito di applicazione di detto regolamento nei limiti in cui non appaia che esse esulano manifestamente dalla materia civile o commerciale.

 

Firme


( *1 )   Lingua processuale: il tedesco.