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Document 62023TN0456

Causa T-456/23: Ricorso proposto il 31 luglio 2023 — Crédit agricole e a./CRU

GU C, C/2023/54, 9.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/54/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/54/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/54

9.10.2023

Ricorso proposto il 31 luglio 2023 — Crédit agricole e a./CRU

(Causa T-456/23)

(C/2023/54)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Crédit agricole SA (Montrouge, Francia) e le altre 55 ricorrenti (rappresentanti: A. Gosset-Grainville e M. Trabucchi, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (CRU)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

in forza dell’articolo 263 TFUE, annullare la decisione n. SRB/ES/2023/23 del 2 maggio 2023, relativa al calcolo dei contributi ex ante per il 2023 al Fondo di risoluzione unico (FRU), nella parte riguardante le ricorrenti;

in forza dell’articolo 277 TFUE, dichiarare inapplicabili le seguenti disposizioni del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR) (1), del regolamento di esecuzione (2) e del regolamento delegato (3);

gli articoli 69, paragrafi 1 e 2, l’articolo 70, paragrafo 1, e l’articolo 70, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR);

gli articoli 4, paragrafo 2, 5, 6, 7 e 20 nonché l’allegato I al regolamento delegato;

l’articolo 4 del regolamento di esecuzione;

condannare il convenuto alla totalità delle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono otto motivi.

1.

Primo motivo, relativo ad una violazione del principio della parità di trattamento, in quanto le modalità di calcolo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (FRU) previste dal regolamento sul meccanismo di risoluzione unico (SRMR) e dal regolamento delegato non rifletterebbero né le dimensioni reali né il rischio effettivo degli enti, il che porterebbe a trattarli allo stesso modo di altri enti che presentano peraltro caratteristiche diverse.

2.

Secondo motivo, vertente su una violazione del principio di proporzionalità, in quanto il meccanismo dei contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico, previsto dal regolamento MRU e dal regolamento delegato, si baserebbe su una valutazione che aggraverebbe artificiosamente il profilo di rischio degli enti francesi di grandi dimensioni e comporterebbe quindi un contributo che sarebbe sproporzionatamente elevato rispetto al rischio effettivo generato da tali enti.

3.

Terzo motivo, relativo ad una violazione del principio della certezza del diritto, poiché il calcolo dell’importo dei contributi ex ante fissato dal regolamento MRU, dal regolamento delegato e dal regolamento di esecuzione non consentirebbe agli istituti bancari di anticipare e controllare con soddisfacente precisione l’importo del contributo che sarà loro imposto.

4.

Quarto motivo, vertente su una violazione del principio di buona amministrazione, incluso l’obbligo di motivazione, in quanto tutti gli indicatori di rischio non sarebbero stati debitamente presi in considerazione nella decisione impugnata. Inoltre, tale facoltà conferita al Comitato di risoluzione unico di tener conto o meno di tali criteri, conformemente all’articolo 20 del regolamento delegato, sarebbe illegittima.

5.

Quinto motivo, relativo a un errore di diritto per quanto concerne la fissazione del coefficiente di adeguamento. Le ricorrenti invocano un errore di diritto in quanto il Comitato di risoluzione unico, che si è basato su un’erronea interpretazione di diverse disposizioni del regolamento MRU, ha fissato il livello-obiettivo annuale oltre il massimale del 12,5 % del livello-obiettivo finale imposto dall’articolo 70 del regolamento MRU. Le ricorrenti ritengono, in ogni caso, che tali disposizioni siano intrinsecamente viziate.

6.

Sesto motivo, vertente su un errore di diritto per quanto concerne la restrizione dell’utilizzo degli impegni di pagamento irrevocabili (in prosieguo: gli «IPC»). Le ricorrenti invocano un errore di diritto in quanto il Comitato di risoluzione unico si baserebbe su un’erronea interpretazione delle disposizioni che disciplinano l’utilizzo degli IPC per, da un lato, restringere la quota degli IPC al di sotto del massimale del 30 % dei contributi ex ante senza averne la competenza e per, dall’altro, limitare il tipo di garanzia alle sole somme contanti, privando quindi tali disposizioni di ogni effetto utile.

7.

Settimo motivo, relativo ad un errore manifesto di valutazione. Le ricorrenti sostengono al riguardo che i rischi di prociclicità e di liquidità invocati dal Comitato di risoluzione unico per limitare l’impiego degli IPC sono infondati, tenuto conto in particolare delle caratteristiche specifiche degli IPC e del contesto di utilizzo degli stessi.

8.

Ottavo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione. Le ricorrenti fanno valere che la decisione impugnata non indica in modo preciso e dettagliato le ragioni che impongono, da un lato, di fissare una soglia massima di utilizzo degli IPC al 22,5 % e, dall’altro, di accettare esclusivamente somme contanti come garanzia.


(1)  Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU 2014, L 255, pag. 1).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014, che stabilisce condizioni uniformi di applicazione del regolamento n. 806/2014 per quanto riguarda i contributi ex ante al Fondo di risoluzione unico (GU 2015, L 15, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione, del 21 ottobre 2014, che integra la direttiva 2014/59 per quanto riguarda i contributi ex ante ai meccanismi di finanziamento della risoluzione (GU 2015, L 11, pag. 44).


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/54/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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