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Document 62023TN0428

Causa T-428/23: Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — ABN AMRO Bank e ABN AMRO Hypotheken Groep/SRB

GU C, C/2023/142, 16.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj

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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie C


C/2023/142

16.10.2023

Ricorso proposto il 17 luglio 2023 — ABN AMRO Bank e ABN AMRO Hypotheken Groep/SRB

(Causa T-428/23)

(C/2023/142)

Lingua processuale: il neerlandese

Parti

Ricorrenti: ABN AMRO Bank NV (Amsterdam, Paesi Bassi), ABN AMRO Hypotheken Groep BV (Amersfoort, Paesi Bassi) (rappresentanti: R. Raas e T. Barkhuysen, avvocati)

Convenuto: Comitato di risoluzione unico (SRB)

Conclusioni

Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

annullare parzialmente la decisione del SRB del 2 maggio 2023 (SRB/ES/2023/23), compresi gli allegati, nella misura in cui essa mira a una determinazione inesatta e iniqua dei contributi dell’ABN AMRO Hypotheken Groep (in prosieguo: «AAHG») per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e/o 2023, includendo la posta di rettifica sul bilancio di AAHG nel calcolo dei contributi e segnatamente nelle «passività totali» di AAHG, e

condannare il SRB alle spese di ABN AMRO o, in subordine, a una parte congrua di dette spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.

1.

Primo motivo: La decisione impugnata fissa il contributo al Comitato di risoluzione unico (in prosieguo: il «SRB») di AAHG per gli anni da 2016 a 2023, in violazione del regolamento (UE) n. 806/2014 e del regolamento delegato (UE) 2015/63 includendo in modo inesatto e iniquo nella base imponibile una posta di rettifica contabile e non escludendola dal calcolo del contributo SRB come passività infragruppo, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato 2015/63. La ABN AMRO è ovviamente lieta di assumersi la sua responsabilità di contribuire al SRB ma non intende pagare ingiustamente il doppio per quello che sostanzialmente è la stessa passività. Al riguardo si osserva che il SRB:

non ha tenuto in adeguata considerazione le circostanze particolari derivante dalle modalità con cui la ABN AMRO ha gestito le sue operazioni di cartolarizzazione;

interpreta l’articolo 70 del regolamento n. 806/2014 in violazione del dettato, degli obiettivi e del contesto di detto regolamento, in quanto non include nella base imponibile unicamente le passività effettive di AAHG;

applica in modo inesatto ed iniquo la definizione di «passività totali», di cui all’articolo 3, paragrafo 11, del regolamento delegato 2015/63, per quanto riguarda la fissazione della quota fissa del contributo al SRB, laddove tale nozione si applica soltanto quando si tratta del contributo ponderato in funzione del rischio; e

applica il regolamento n. 806/2014 e il regolamento delegato 2015/63 in violazione degli obiettivi dei medesimi, cosicché viene in essere un doppio conteggio ingiustificato e inspiegabile.

2.

Secondo motivo: La decisione impugnata dà luogo ad una violazione dei principi della certezza del diritto, del legittimo affidamento e del diritto a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta), il che deve essere esaminato anche alla luce del diritto alla tutela della proprietà (articolo 17 della Carta).

Di fatto il SRB revoca in violazione della legge le decisioni di imposizione in precedenza formalmente adottate per gli anni da 2016 a 2022 nei riguardi di AAHG.

Il SRB rivede la propria posizione — anche riguardo al 2023 — circa una prassi ormai consolidata da anni relativa alla determinazione dei contributi di AAHG e le aspettative suscitate dal SRB e da De Nederlandsche Bank N.V. (in prosieguo: la «DNB») presso la ABN AMRO, che derivano dalla corrispondenza con il SRB e la DNB e dalle decisioni di imposizione formali per gli anni da 2016 a 2022.

La ABN AMRO ha agito conformemente all’affidamento generato. Per questo motivo la ABN AMRO è stata privata della possibilità di contabilizzare diversamente, di cessare o di eliminare anticipatamente nel suo bilancio le operazioni di cartolarizzazione, il che avrebbe consentito di eliminare la posta di rettifica nel bilancio di AAHG e dunque anche l’ingiustificato duplice conteggio.

3.

Terzo motivo: La decisione impugnata del SRB determina in sé anche una violazione del principio di proporzionalità (articolo 5, paragrafo 4, TFUE e articolo 52, paragrafo 1, della Carta), che viene tutelato anche dal diritto a una buona amministrazione (articolo 41 della Carta) e dal diritto alla tutela della proprietà (articolo 17 della Carta).

La ABN AMRO ha dovuto adesso versare al SRB a nome di AAHG un importo fissato ad un livello eccessivo.

Gli effetti negativi della decisione impugnata per la ABN AMRO non sono proporzionali all’obiettivo con essa perseguito dal SRB.


ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/142/oj

ISSN 1977-0944 (electronic edition)


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