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Document 62022CJ0716

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 18 aprile 2024.
EP contro Préfet du Gers e Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE).
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal judiciaire d’Auch.
Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135.
Causa C-716/22.

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2024:339

Edizione provvisoria

SENTENZA DELLA CORTE (Ottava Sezione)

18 aprile 2024 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione – Cittadino del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord residente in uno Stato membro – Articoli 20 e 22 TFUE – Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza – Articolo 50 TUE – Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica – Conseguenze del recesso di uno Stato membro dall’Unione – Cancellazione dalle liste elettorali nello Stato membro di residenza – Articolo 39 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Validità della decisione (UE) 2020/135»

Nella causa C‑716/22,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal tribunal judiciaire d’Auch (Tribunale ordinario di Auch, Francia), con decisione del 15 novembre 2022, pervenuta in cancelleria il 23 novembre 2022, nel procedimento

EP

contro

Préfet du Gers,

Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE),

con l’intervento di:

Commune de Thoux, rappresentato dal sindaco di Thoux,

LA CORTE (Ottava Sezione),

composta da N. Piçarra, presidente di sezione, N. Jääskinen (relatore) e M. Gavalec, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: N. Mundhenke, amministratrice

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 16 novembre 2023,

considerate le osservazioni presentate:

–        per EP, da J.-N. Caubet-Hilloutou e J. Fouchet, avvocati;

–        per il governo francese, da B. Fodda, J. Illouz, E. Leclerc e S. Royon, in qualità di agenti;

–        per il governo rumeno, da E. Gane, O.-C. Ichim e A. Wellman, in qualità di agenti;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, da M. Bauer, J. Ciantar e R. Meyer, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, da H. Krämer, E. Montaguti e A. Spina, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 1), nonché sull’interpretazione di tale decisione, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU 2020, L 29, pag. 7), adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1º febbraio 2020 (in prosieguo: l’«accordo di recesso»), dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, dell’articolo 1 dell’atto relativo all’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo a suffragio universale diretto, allegato alla decisione 76/787/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 20 settembre 1976 (GU 1976, L 278, pag. 1), come modificato dalla decisione 2002/772/CE, Euratom del Consiglio, del 25 giugno 2002 e del 23 settembre 2002 (GU 2002, L 283, pag. 1) (in prosieguo: l’«atto elettorale»), degli articoli 1, 7, 11, 21, 39, 41 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta») nonché delle sentenze del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito (C‑145/04, EU:C:2006:543), e del 9 giugno 2022, Préfet du Gers e Institut national de la Statistique et des études économique (C‑673/20, in prosieguo: la «sentenza Préfet du Gers I», EU:C:2022:449).

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, EP, cittadina del Regno Unito residente, dal 1984, in Francia, e, dall’altro, il préfet du Gers (prefetto del Gers, Francia) e l’Institut national de la statistique et des études économiques (Istituto nazionale di statistica e studi economici) (INSEE, Francia), in merito alla cancellazione di EP dalle liste elettorali in Francia e al rifiuto di reiscriverla nella lista elettorale complementare in questione.

 Contesto normativo

 Diritto dellUnione

 Trattati UE e FUE

3        L’articolo 6, paragrafo 3, TUE è così formulato:

«I diritti fondamentali, garantiti dalla [c]onvenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali [, firmata a Roma il 4 novembre 1950; in prosieguo: la «CEDU»),] e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».

4        L’articolo 9 TUE così dispone:

«(...) È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce».

5        L’articolo 50 TUE prevede quanto segue:

«1.      Ogni Stato membro può decidere, conformemente alle proprie norme costituzionali, di recedere dall’Unione [europea].

2.      Lo Stato membro che decide di recedere notifica tale intenzione al Consiglio europeo. Alla luce degli orientamenti formulati dal Consiglio europeo, l’Unione negozia e conclude con tale Stato un accordo volto a definire le modalità del recesso, tenendo conto del quadro delle future relazioni con l’Unione. L’accordo è negoziato conformemente all’articolo 218, paragrafo 3 [TFUE]. Esso è concluso a nome dell’Unione dal Consiglio [dell’Unione europea], che delibera a maggioranza qualificata previa approvazione del Parlamento europeo.

3.      I trattati cessano di essere applicabili allo Stato interessato a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica di cui al paragrafo 2, salvo che il Consiglio europeo, d’intesa con lo Stato membro interessato, decida all’unanimità di prorogare tale termine.

(...).».

6        L’articolo 18, primo comma, TFUE così recita:

«Nel campo di applicazione dei trattati, e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dagli stessi previste, è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità».

7        Ai sensi dell’articolo 20 TFUE:

«1.      È istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce.

2.      I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. Essi hanno, tra l’altro:

(...)

b)      il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiedono, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato;

(...)».

8        L’articolo 22 TFUE prevede quanto segue:

«1.      Ogni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. (...).

2.      (...). [O]gni cittadino dell’Unione residente in uno Stato membro di cui non è cittadino ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. (...)».

 La Carta

9        L’articolo 39 della Carta, intitolato «Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo», al paragrafo 1 così dispone:

«Ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato».

 Accordo di recesso

10      L’accordo di recesso è stato approvato a nome dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (CEEA) con la decisione 2020/135.

11      La prima parte di questo accordo, intitolata «Disposizioni comuni», comprende gli articoli da 1 a 8 del medesimo. Ai sensi dell’articolo 2, lettere c) ed e), di detto accordo:

«Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:

(...).

c)      “cittadino dell’Unione”: chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro;

(...).

e)      “periodo di transizione”: il periodo di cui all’articolo 126».

12      La parte seconda dell’accordo di recesso, intitolata «Diritti dei cittadini», è composta dagli articoli da 9 a 39 del medesimo. L’articolo 9, lettere c) e d), di tale accordo stabilisce quanto segue:

«Ai fini della presente parte e fatto salvo il titolo III si applicano le definizioni seguenti:

(...).

c)      “Stato ospitante”:

i)      per i cittadini dell’Unione e i loro familiari, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato il diritto di soggiorno in conformità del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e continuino a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione;

ii)      per i cittadini del Regno Unito e i loro familiari, lo Stato membro in cui hanno esercitato il diritto di soggiorno in conformità del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e in cui continuano a soggiornare dopo la fine del periodo di transizione;

d)      “Stato sede di lavoro”:

i)      per i cittadini dell’Unione, il Regno Unito, qualora vi abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della fine del periodo di transizione e continuino a esercitarvi tale attività dopo la fine del periodo di transizione;

ii)      per i cittadini del Regno Unito, lo Stato membro in cui abbiano esercitato un’attività economica in qualità di lavoratori frontalieri prima della fine del periodo di transizione e in cui continuino ad esercitare tale attività dopo la fine del periodo di transizione».

13      L’articolo 10 del medesimo accordo, intitolato «Ambito di applicazione personale», prevede quanto segue:

«1.      Fatto salvo il titolo III, la presente parte si applica alle persone seguenti:

a)      cittadini dell’Unione che hanno esercitato il diritto di soggiorno nel Regno Unito in conformità del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione;

b)      cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro in conformità del diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione;

(...).»

14      L’articolo 12 dell’accordo di recesso, intitolato «Non discriminazione», così recita:

«Nell’ambito di applicazione della presente parte e senza pregiudizio delle disposizioni particolari dalla stessa previste, nello Stato ospitante e nello Stato sede di lavoro è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ai sensi dell’articolo 18, primo comma, TFUE nei confronti delle persone di cui all’articolo 10 del presente accordo».

15      Gli articoli da 13 a 39 di tale accordo contengono le disposizioni che precisano il contenuto dei diritti di cui godono le persone cui fa riferimento la parte seconda dell’accordo in parola.

16      L’articolo 126 dello stesso accordo, intitolato «Periodo di transizione», così dispone:

«È previsto un periodo di transizione o esecuzione che decorre dalla data di entrata in vigore del presente accordo e termina il 31 dicembre 2020».

17      L’articolo 127 dell’accordo di recesso, intitolato «Ambito di applicazione della transizione», prevede quanto segue:

«1.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito durante il periodo di transizione.

Tuttavia, non si applicano al Regno Unito né nel Regno Unito durante il periodo di transizione le disposizioni seguenti dei trattati e gli atti seguenti adottati da istituzioni, organi o organismi dell’Unione:

(...)

b)      l’articolo 11, paragrafo 4, TUE, l’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), l’articolo 22 e l’articolo 24, primo comma, TFUE, gli articoli 39 e 40 della [Carta], e gli atti adottati in base a tali disposizioni.

(...)

6.      Salvo che il presente accordo non disponga diversamente, durante il periodo di transizione i riferimenti agli Stati membri nel diritto dell’Unione applicabile a norma del paragrafo 1, anche attuato e applicato dagli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito».

18      In forza dell’articolo 185 di tale accordo, quest’ultimo è entrato in vigore il 1° febbraio 2020. Dal quarto comma di tale articolo risulta, inoltre, che la parte seconda dello stesso accordo si applica a decorrere dalla fine del periodo di transizione.

 Atto elettorale

19      Ai sensi dell’articolo 1 dell’atto elettorale:

«1.      In ciascuno Stato membro, i membri del Parlamento europeo sono eletti a scrutinio di lista o uninominale preferenziale con riporto di voti di tipo proporzionale.

2.      Gli Stati membri possono consentire il voto di preferenza secondo le modalità da essi stabilite.

3.      L’elezione si svolge a suffragio universale diretto, libero e segreto».

20      Conformemente all’articolo 7, primo comma, di tale atto, fatte salve le disposizioni di quest’ultimo, la procedura elettorale è disciplinata, in ciascuno Stato membro, dalle disposizioni nazionali.

 Diritto francese

21      L’articolo 2 della legge n. 77-729, del 7 luglio 1977, sull’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo (JORF dell’8 luglio 1977, pag. 3579), come modificata dalla legge n. 2018-509, del 25 giugno 2018 (JORF del 26 giugno 2018, testo n. 1) (in prosieguo: la «legge n. 77-729»), prevede:

«L’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo prevista dall’[atto elettorale] reso applicabile in virtù della legge n. 77-680 del 30 giugno 1977 [che autorizza l’approvazione delle disposizioni allegate alla decisione del Consiglio delle Comunità europee del 20 settembre 1976 concernente l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo (JORF del 1° luglio 1977, pag. 3479)] è disciplinata dal titolo I del libro I del codice elettorale e dalle disposizioni dei capitoli seguenti. Il termine di due mesi previsto dall’articolo L. 118-2, primo comma, del codice è esteso a quattro mesi.

Tuttavia, gli elettori francesi residenti in un altro Stato dell’Unione europea non partecipano allo scrutinio in Francia, né allo scrutinio organizzato alle condizioni previste dall’articolo 23 della presente legge, se hanno potuto esercitare il loro diritto di voto per l’elezione dei rappresentanti al Parlamento europeo del loro Stato di residenza».

22      L’art. 2-1 della legge n. 77-729 dispone che:

«I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea diverso dalla Francia residenti nel territorio francese possono partecipare all’elezione dei rappresentanti della Francia al Parlamento europeo alle stesse condizioni degli elettori francesi, fatte salve le modalità particolari previste, per quanto li riguarda, dalla presente legge.

Le persone di cui al primo comma sono considerate residenti in Francia quando vi risiedono effettivamente o ininterrottamente».

23      L’articolo 2-2 della legge n. 77-729 così dispone:

«Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, le persone di cui all’articolo 2-1 sono iscritte, su loro richiesta, in una lista elettorale complementare. Esse possono chiedere l’iscrizione qualora godano della capacità elettorale nel loro Stato di origine e soddisfino i requisiti di legge, diversi dalla cittadinanza francese, per essere elettori ed essere iscritti in una lista elettorale in Francia».

24      Ai sensi dell’articolo L 16, paragrafo III, 2°, del codice elettorale, modificato dalla legge n. 2016-1048, del 1° agosto 2016, che rinnova le procedure di iscrizione nelle liste elettorali (JORF del 2 agosto 2016, testo n. 3), l’INSEE è competente a cancellare dal registro elettorale unico gli elettori deceduti e quelli che non hanno più diritto al voto.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25      EP, cittadina del Regno Unito, risiede in Francia dal 1984 ed è sposata con un cittadino francese. Ella non ha chiesto o ottenuto la cittadinanza francese.

26      A seguito dell’entrata in vigore dell’accordo di recesso, il 1° febbraio 2020, EP è stata cancellata, con effetto da tale data, dalle liste elettorali in Francia. Non è stata quindi autorizzata a partecipare alle elezioni comunali ivi tenutesi il 15 marzo 2020.

27      Il 6 ottobre 2020 EP ha presentato un’istanza di reiscrizione nella lista elettorale complementare riservata ai cittadini non francesi dell’Unione.

28      Con decisione del 7 ottobre 2020, il sindaco del comune di Thoux (Francia) ha respinto tale istanza.

29      Il 9 novembre 2020 EP ha adito il tribunal judiciaire d’Auch (Tribunale ordinario di Auch, Francia), giudice del rinvio, al fine di contestare tale decisione. Tale giudice ha presentato alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale in merito al diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini del Regno Unito alle elezioni comunali ed europee indette in Francia, alla quale la Corte ha risposto con la sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I (C‑673/20, EU:C:2022:449).

30      A seguito di tale sentenza, EP ha chiesto al giudice del rinvio di sottoporre nuovamente alla Corte una domanda di pronuncia pregiudiziale affinché quest’ultima si pronunci sulla questione della validità dell’accordo di recesso nell’ambito specifico delle elezioni al Parlamento europeo.

31      EP ammette che dalla sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I (C‑673/20, EU:C:2022:449) risulta che i cittadini del Regno Unito hanno perso la cittadinanza europea nonché il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza.

32      Dinanzi al giudice del rinvio, EP fa valere che la Corte non si è ancora pronunciata sulla questione del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini del Regno Unito alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza e che, in tale contesto, occorrerebbe prendere in considerazione la sentenza della Corte EDU, del 18 febbraio 1999, Matthews c. Regno Unito (CE:ECHR:1999:0218JUD002483394), nonché la sentenza del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito (C‑145/04, EU:C:2006:543).

33      Secondo il giudice del rinvio, da tali sentenze risulterebbe che una persona avente una residenza stabile nel territorio dell’Unione potrebbe essere considerata appartenente a un «corpo legislativo», nel caso di specie europeo. In tale contesto, le misure che gli Stati possono adottare per limitare il diritto di voto dovrebbero essere proporzionate all’obiettivo perseguito senza ledere la sostanza stessa di tale diritto e privarlo della sua effettività. Orbene, l’applicazione delle disposizioni dell’accordo di recesso al caso di specie arrecherebbe un pregiudizio sproporzionato al diritto fondamentale di voto di EP.

34      Ciò considerato, il tribunal judiciaire d’Auch (Tribunale ordinario di Auch) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

1)      Se la decisione [2020/135] non sia parzialmente invalida in quanto l’[accordo sul recesso] viola gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della [Carta], l’articolo 6, paragrafo 3, [TUE] e il principio di proporzionalità di cui all’articolo 52 di tale Carta, nei limiti in cui esso non contiene disposizioni che consentano di conservare il diritto di voto alle elezioni europee per i cittadini [del Regno Unito] che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio di un altro Stato membro, indipendentemente se esso consenta o meno la doppia cittadinanza, in particolare per coloro che risiedono nel territorio di un altro Stato membro da più di quindici anni e siano soggetti alla regola [del Regno Unito] del “15-year rule”, aggravando quindi la privazione di qualsiasi diritto di voto per coloro che non hanno avuto il diritto di opporsi alla perdita della cittadinanza europea tramite voto e anche per coloro che hanno giurato fedeltà alla Corona [del Regno Unito].

2)      Se la decisione [2020/135], l’[accordo sul recesso], l’articolo 1 dell’[Atto elettorale], la sentenza [del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito, C 145/04], gli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della [Carta], l’articolo 6, paragrafo 3, [TUE] e la sentenza [del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, (C‑673/20, EU:C:2022:449)] debbano essere interpretati nel senso che privano gli ex cittadini dell’Unione che hanno esercitato il proprio diritto alla libertà di circolazione e di stabilimento nel territorio dell’Unione europea, del diritto di voto attivo e passivo alle elezioni europee in uno Stato membro e, in particolare, gli ex cittadini dell’Unione europea che non hanno più alcun diritto di voto poiché la loro vita privata e familiare si svolge nel territorio dell’Unione da più di quindici anni e che non hanno potuto opporsi tramite voto al recesso del loro Stato membro dall’Unione europea, il quale ha comportato la perdita della loro cittadinanza europea».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla seconda questione

35      Con la seconda questione, che è opportuno esaminare per prima, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’accordo di recesso, letto alla luce della Carta, debba essere interpretato nel senso che, a partire dal recesso del Regno Unito dall’Unione il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo transitorio non godono più del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.

36      In via preliminare, occorre precisare che, nel caso di specie, EP non ha la cittadinanza di alcuno Stato membro e che, pertanto, non è cittadina dell’Unione, ai sensi né dell’articolo 9 TUE né dell’articolo 2, lettera c), dell’accordo di recesso. D’altra parte, ha esercitato il suo diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo transitorio che va, ai sensi dell’articolo 2, lettera e), di tale accordo, in combinato disposto con l’articolo 126, dal 1° febbraio al 31 dicembre 2020.

37      Orbene, la Corte ha dichiarato, al punto 83 della sua sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I (C‑673/20, EU:C:2022:449), che gli articoli 9 e 50 TUE, nonché gli articoli da 20 a 22 TFUE, in combinato disposto con l’accordo di recesso, devono essere interpretati nel senso che, dal momento del recesso del Regno Unito dall’Unione, il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione non beneficiano più dello status di cittadino dell’Unione né, in particolare, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza, anche qualora siano altresì privati, in forza del diritto dello Stato di cui sono cittadini, del diritto di voto alle elezioni indette da quest’ultimo Stato.

38      Occorre pertanto stabilire se tale interpretazione si imponga anche per quanto riguarda il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo dei cittadini del Regno Unito, come EP, nel loro Stato membro di residenza.

39      A tal riguardo, occorre rilevare, in primo luogo, che, conformemente all’articolo 9 TUE e all’articolo 20 TFUE, la cittadinanza dell’Unione richiede il possesso della cittadinanza di uno Stato membro (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punti da 46 a 48).

40      L’articolo 20, paragrafo 2, nonché gli articoli 21 e 22 TFUE attribuiscono una serie di diritti allo status di cittadino dell’Unione che, secondo una giurisprudenza costante, è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punti 49 e 50 nonché giurisprudenza ivi citata).

41      I cittadini dell’Unione residenti in uno Stato membro di cui non sono cittadini beneficiano, in particolare, in forza dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22, paragrafo 2, TFUE, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza. Anche l’articolo 39 della Carta riconosce tale diritto. Nessuna di tali disposizioni sancisce, invece, il diritto in questione a favore dei cittadini di Stati terzi.

42      Orbene, come la Corte ha già osservato, la circostanza che un singolo, quando lo Stato di cui è cittadino era uno Stato membro, abbia esercitato il proprio diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio di un altro Stato membro non è idonea a consentirgli di conservare lo status di cittadino dell’Unione e l’insieme dei diritti ad esso collegati dal FUE se, a seguito del recesso del suo Stato di origine dall’Unione, egli non è più in possesso della cittadinanza di uno Stato membro (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto52).

43      Poiché i trattati dell’Unione hanno cessato di applicarsi al Regno Unito, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 3, del TUE, alla data di entrata in vigore dell’accordo di recesso, ossia il 1° febbraio 2020, i cittadini del Regno Unito hanno perso lo status di cittadini dell’Unione a partire da tale data. Di conseguenza, essi non beneficiano più, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE, né del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel loro Stato membro di residenza (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punti 55 e 58), né del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo in tale Stato membro.

44      Tenuto conto degli interrogativi del giudice del rinvio, occorre, da un lato, precisare che tale conclusione non è rimessa in discussione dalla circostanza che un cittadino del Regno Unito, come EP, è privato del diritto di voto nel Regno Unito in forza di una norma giuridica di tale Stato secondo la quale un cittadino di quest’ultimo che risiede all’estero da oltre quindici anni non ha più il diritto di partecipare alle elezioni in detto Stato.

45      Infatti, tale norma rientra in una scelta di diritto elettorale operata da tale ex Stato membro, ormai Stato terzo. Inoltre, la perdita da parte dei cittadini del Regno Unito dello status di cittadino dell’Unione e, di conseguenza, del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza costituisce una conseguenza automatica della sola decisione sovrana adottata dal Regno Unito di recedere dall’Unione, in forza dell’articolo 50, paragrafo 1, TUE, e di diventare così uno Stato terzo rispetto alla medesima. Di conseguenza, né le autorità competenti degli Stati membri né i giudici di questi ultimi possono essere tenuti a procedere a un esame individuale delle conseguenze della perdita dello status di cittadino dell’Unione per la persona interessata, alla luce del principio di proporzionalità. (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punti da 59 a 62).

46      D’altra parte, l’articolo 1 dell’atto elettorale in combinato disposto con l’articolo 7 dello stesso, si limita a confermare, al paragrafo 1, che i membri del Parlamento europeo sono eletti secondo le modalità specificate in tale articolo 1. Un cittadino del Regno Unito, come EP, non può quindi, dopo il recesso di tale Stato dall’Unione, beneficiare di un diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo nel suo Stato membro di residenza sulla base del suddetto articolo 1.

47      In secondo luogo, occorre rilevare che, al pari del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali in discussione nella causa che ha dato luogo alla sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I (C‑673/20, EU:C:2022:449), l’accordo di recesso non contiene alcuna disposizione che conferisca ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il loro diritto di soggiornare in uno Stato membro conformemente al diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione, un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.

48      Di conseguenza, gli Stati membri non erano più tenuti, dal 1° febbraio 2020, ad assimilare i cittadini del Regno Unito ai cittadini di uno Stato membro ai fini dell’applicazione dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22 TFUE nonché degli articoli 39 e 40 della Carta, né, pertanto, a concedere ai cittadini del Regno Unito residenti nel loro territorio il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo e alle elezioni comunali, riconosciuto da tali disposizioni alle persone titolari, in quanto cittadini di uno Stato membro, dello status di cittadino dell’Unione (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 71).

49      Tale interpretazione dell’accordo di recesso non può essere rimessa in discussione né dalle varie disposizioni del diritto primario dell’Unione né dalla giurisprudenza menzionata dal giudice del rinvio.

50      A tal riguardo, occorre precisare innanzitutto che pur se, come confermato dall’articolo 6, paragrafo 3, TUE, i diritti fondamentali riconosciuti dalla CEDU fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali e pur se l’articolo 52, paragrafo 3, della Carta impone di dare ai diritti in essa contemplati e corrispondenti a quelli garantiti dalla CEDU lo stesso significato e la stessa portata di quelli conferiti dalla suddetta Convenzione, quest’ultima non costituisce, finché l’Unione non vi abbia aderito, un atto giuridico formalmente integrato nell’ordinamento giuridico dell’Unione (sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, punto 98 e giurisprudenza ivi citata).

51      Ciò premesso, la Corte ha dichiarato che l’interpretazione del diritto dell’Unione e l’esame della validità degli atti dell’Unione devono essere effettuati alla luce di diritti fondamentali garantiti dalla Carta (sentenza del 16 luglio 2020, Facebook Ireland e Schrems, C‑311/18, EU:C:2020:559, punto 99 e la giurisprudenza ivi citata).

52      Ciò premesso, per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 21 della Carta che sancisce il principio di non discriminazione, previsto anche dall’articolo 18, primo comma, TFUE, occorre ricordare che il divieto, enunciato all’articolo 12 dell’accordo di recesso, di ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità, ai sensi di tale articolo 18, primo comma, nello Stato ospitante quale definito ai sensi dell’articolo 9, lettera c), di tale accordo, e nello Stato sede di lavoro, quale definito all’articolo 9, lettera d), dello stesso, nei confronti delle persone di cui all’articolo 10 dell’accordo in questione, riguarda, secondo i termini stessi di tale articolo 12, la parte seconda del medesimo accordo (sentenza del 9 giugno 2022, C‑673/20, Préfet du Gers I, EU:C:2022:449, punto 76).

53      Orbene, è giocoforza constatare che, al pari del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro di residenza dei cittadini del Regno Unito, di cui all’articolo 10, lettera b), dell’accordo di recesso, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo di tali cittadini non rientra nell’ambito di applicazione della parte seconda di tale accordo.

54      Pertanto, un cittadino del Regno Unito, come EP, che abbia esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro conformemente al diritto dell’Unione prima della fine del periodo di transizione e che continui a soggiornarvi dopo, non può proficuamente avvalersi del divieto di discriminazione menzionato al punto 52 della presente sentenza, o ancora dell’articolo 21 della Carta, per rivendicare il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nel suo Stato membro di residenza, di cui egli si trova privato a seguito della decisione sovrana del Regno Unito di recedere dall’Unione (v. in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, C‑673/20, Préfet du Gers I, EU:C:2022:449, punto 77).

55      Peraltro, occorre ancora precisare che l’articolo 18, prima comma, TFUE, non è destinato a essere applicato nel caso di un’eventuale differenza di trattamento tra i cittadini degli Stati membri e quelli degli Stati terzi (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, C‑673/20, Préfet du Gers I, EU:C:2022:449, punto 78 e giurisprudenza ivi citata).

56      In secondo luogo, per quanto riguarda l’articolo 39 della Carta, occorre osservare che tale articolo rientra tra le disposizioni del diritto dell’Unione che non si applicano ai cittadini del Regno Unito né durante il periodo di transizione né successivamente (v., in tal senso, sentenza del 9 giugno 2022, C‑673/20, Préfet du Gers I, EU:C:2022:449, punti 70 e 75). Pertanto, tali cittadini non possono rivendicare un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza sulla base di un’interpretazione dell’accordo di recesso alla luce di detto articolo 39.

57      In terzo luogo, quanto agli articoli 1, 7, 11 e 41 della Carta menzionati dal giudice del rinvio, è sufficiente constatare che, a pena di violare i termini stessi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 22, paragrafo 2, TFUE, dell’articolo 39 della Carta nonché delle disposizioni dell’accordo di recesso, un cittadino del Regno Unito, quale EP, non può nemmeno rivendicare, sulla base di un’interpretazione di tale accordo alla luce di tali articoli 1, 7, 11 e 41, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo indette nel suo Stato membro di residenza.

58      In quarto luogo e infine, per quanto riguarda la sentenza del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito (C‑145/04, EU:C:2006:543), richiamata dal giudice del rinvio, è giocoforza rilevare che la giurisprudenza derivante da tale sentenza non è trasponibile ad una situazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale.

59      Infatti, nella causa che ha dato luogo a tale sentenza, alla Corte era stato chiesto se uno Stato membro potesse, tenuto conto dello stato del diritto comunitario al momento dei fatti, concedere il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo a persone che non erano cittadini dell’Unione, ma che risiedevano nel suo territorio.

60      È in tale contesto che la Corte ha dichiarato, al punto 78 della medesima sentenza che «allo stato attuale del diritto comunitario, la determinazione dei titolari del diritto di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Parlamento europeo rientra nella competenza di ciascuno Stato membro, nel rispetto del diritto comunitario, e che gli articoli 189 CE, 190 CE, 17 CE e 19 CE non si oppongono a che gli Stati membri concedano tale diritto di elettorato attivo e passivo a determinate persone che possiedono stretti legami con essi, pur non essendo loro cittadini o cittadini dell’Unione residenti sul loro territorio».

61      A differenza della causa che ha dato luogo alla sentenza del 12 settembre 2006, Spagna/Regno Unito (C‑145/04, EU:C:2006:543), la presente causa non riguarda la questione se gli Stati membri possano concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo a persone che non sono cittadini dell’Unione, ma piuttosto se tali Stati membri abbiano l’obbligo di concedere tale diritto a persone che non sono più cittadini dell’Unione, ossia i cittadini del Regno Unito che risiedono nel loro territorio, dopo il recesso di tale Stato dall’Unione il 1° febbraio 2020.

62      Alla luce delle ragioni suesposte, alla seconda questione occorre rispondere che l’accordo di recesso, letto alla luce della Carta, deve essere interpretato nel senso che, a partire dal recesso del Regno Unito dall’Unione il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo transitorio non godono più di un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.

 Sulla prima questione

63      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se, alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE, degli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta nonché del principio di proporzionalità, la decisione 2020/135 sia viziata da invalidità in quanto l’accordo di recesso non conferisce ai cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il loro diritto di soggiornare in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.

64      A questo proposito, per quanto riguarda, in primo luogo, l’esame della validità della decisione 2020/135 alla luce dell’articolo 6, paragrafo 3, TUE e degli articoli 1, 7, 11, 21, 39 e 41 della Carta, è stato osservato ai punti da 50 a 57 della presente sentenza che un cittadino del Regno Unito che abbia esercitato, prima della fine del periodo transitorio, il suo diritto di soggiornare in uno Stato membro conformemente al diritto dell’Unione e che continua a risiedervi successivamente, non può invocare, ai sensi dell’accordo di recesso e di tali articoli della Carta, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel suo Stato membro di residenza.

65      Ciò posto, la decisione 2020/135 non può essere considerata contraria ai detti articoli della Carta, nella parte in cui l’accordo di recesso da essa approvato non conferisce ai cittadini di questo ex Stato membro, ora Stato terzo, che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione, il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.

66      Per quanto attiene, in secondo luogo, all’esame della validità della decisione 2020/135 alla luce del principio di proporzionalità, occorre sottolineare che nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte consente di ritenere che l’Unione, in quanto parte contraente dell’accordo di recesso, non avendo richiesto che fosse previsto, in tale accordo, un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza a favore dei cittadini del Regno Unito che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo di transizione, abbia ecceduto i limiti del suo potere discrezionale nella conduzione delle relazioni esterne.

67      A tal riguardo, le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio margine di decisione politica nella conduzione delle relazioni esterne. Nell’esercizio delle loro competenze in tale settore, dette istituzioni possono concludere accordi internazionali fondati, in particolare, sul principio della reciprocità e dei vantaggi reciproci (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 99 e giurisprudenza citata).

68      Pertanto, esse non sono tenute a concedere, in maniera unilaterale, ai cittadini dei paesi terzi, diritti quali il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro di residenza, riservato, del resto, ai soli cittadini dell’Unione, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), dell’articolo 22 TFUE e dell’articolo 39 della Carta (v., per analogia, sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 99).

69      Ciò posto, non si può censurare il Consiglio dell’Unione europea per avere approvato, con la decisione 2020/135, l’accordo di recesso ancorché quest’ultimo non conferisca ai cittadini del Regno Unito il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza, né durante il periodo transitorio né dopo la fine del medesimo.

70      In terzo luogo, per quanto riguarda la circostanza, menzionata dal giudice del rinvio, secondo cui alcuni cittadini del Regno Unito, come EP, sono privati del diritto di voto nel Regno Unito in applicazione della norma, menzionata al punto 44 della presente sentenza, secondo cui un cittadino di tale Stato residente all’estero da più di quindici anni non ha più il diritto di partecipare alle elezioni in tale Stato, occorre rilevare che tale circostanza deriva unicamente da una disposizione del diritto di uno Stato terzo e non dal diritto dell’Unione. Pertanto, essa non è rilevante ai fini della valutazione della validità della decisione 2020/135 (sentenza del 9 giugno 2022, Préfet du Gers I, C‑673/20, EU:C:2022:449, punto 101).

71      Ne consegue che dall’esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione 2020/135.

 Sulle spese

72      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1)      L’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, adottato il 17 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2020, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che, a partire dal recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea il 1° febbraio 2020, i cittadini di tale Stato che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro prima della fine del periodo transitorio non godono più di un diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nel loro Stato membro di residenza.

2)      Dall’esame della prima questione pregiudiziale non è emerso alcun elemento idoneo a inficiare la validità della decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica.

Firme


*      Lingua processuale: il francese.

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