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Document 62022CA0638

Causa C-638/22 PPU, Rzecznik Praw Dziecka e a. (Sospensione dell’ordine di restituzione): Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny [Rinvio pregiudiziale – Procedimento pregiudiziale d'urgenza – Spazio di libertà, sicurezza e giustizia – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale – Sottrazione internazionale di minori – Convenzione dell'Aia del 1980 – Regolamento (CE) n. 2201/2003 – Art. 11 – Domanda di ritorno di un minore – Decisione definitiva che ordina il ritorno di un minore – Normativa di uno Stato membro che prevede la sospensione di diritto dell'esecuzione di tale decisione in caso di domanda proposta da talune autorità nazionali]

GU C 127 del 11.4.2023, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2023   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 127/14


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2023 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Apelacyjny w Warszawie — Polonia) — T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny

(Causa C-638/22 PPU (1), Rzecznik Praw Dziecka e a. (Sospensione dell’ordine di restituzione))

(Rinvio pregiudiziale - Procedimento pregiudiziale d'urgenza - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Cooperazione giudiziaria in materia civile - Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale - Sottrazione internazionale di minori - Convenzione dell'Aia del 1980 - Regolamento (CE) n. 2201/2003 - Art. 11 - Domanda di ritorno di un minore - Decisione definitiva che ordina il ritorno di un minore - Normativa di uno Stato membro che prevede la sospensione di diritto dell'esecuzione di tale decisione in caso di domanda proposta da talune autorità nazionali)

(2023/C 127/16)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Sąd Apelacyjny w Warszawie

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: T.C., Rzecznik Praw Dziecka, Prokurator Generalny

Con l’intervento di: M.C., Prokurator Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu

Dispositivo

L'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, in combinato disposto con l'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea,

deve essere interpretato nel senso che:

esso osta ad una normativa nazionale che conferisce ad autorità non aventi lo status di giudici il potere di ottenere, di diritto, la sospensione dell’esecuzione, per un periodo di almeno due mesi, di una decisione di ritorno pronunciata sulla base della Convenzione sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, conclusa all'Aia il 25 ottobre 1980, senza che le stesse debbano motivare la loro domanda di sospensione.


(1)  GU C 482 del 19.12.2022.


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