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Document 62021CN0252
Case C-252/21: Request for a preliminary ruling from the Oberlandesgericht Düsseldorf (Germany) lodged on 22 April 2021 — Facebook Inc. and Others v Bundeskartellamt
Causa C-252/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 22 aprile 2021 — Facebook Inc. e altri / Bundeskartellamt
Causa C-252/21: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 22 aprile 2021 — Facebook Inc. e altri / Bundeskartellamt
GU C 320 del 9.8.2021, p. 16–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 320/16 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Düsseldorf (Germania) il 22 aprile 2021 — Facebook Inc. e altri / Bundeskartellamt
(Causa C-252/21)
(2021/C 320/20)
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberlandesgericht Düsseldorf
Parti
Ricorrenti: Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd, Facebook Deutschland GmbH
Resistente: Bundeskartellamt
Con l’intervento di: Verbraucherzentrale Bundesverband e.V.
Questioni pregiudiziali
1) |
In caso di risposta affermativa alla prima questione: |
2) |
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3) |
Se un’impresa come Facebook Ireland, che gestisce un social network digitale finanziato dalla pubblicità e che offre, nelle sue condizioni d’uso, la personalizzazione dei contenuti e della pubblicità, la sicurezza della rete, il miglioramento dei prodotti e l’utilizzo coerente e senza interruzioni di tutti i prodotti del gruppo, possa invocare la giustificazione della necessità per l’esecuzione di un contratto ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), del RGPD, o la giustificazione della tutela dei legittimi interessi di cui all’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD, quando a tali fini essa raccoglie dati generati da altri servizi del gruppo e da siti e app di terzi tramite interfacce in essi integrate, come «Strumenti di Facebook Business», oppure tramite cookies o simili tecnologie di memorizzazione applicati al computer o al dispositivo terminale mobile dell’utente, li collega all’account Facebook.com dell’utente e li utilizza. |
4) |
Se, in tal caso, possano essere considerati legittimi interessi ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del RGPD anche:
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5) |
Se, in tal caso, possano essere giustificati la raccolta di dati provenienti da altri servizi del gruppo e da siti internet e app di terzi tramite interfacce in essi integrate, come «Strumenti di Facebook Business», oppure tramite cookies o simili tecnologie di memorizzazione applicati al computer o al dispositivo terminale mobile dell’utente, il collegamento con l’account Facebook.com dell’utente e l’utilizzo, oppure l’utilizzo di dati già altrimenti e legittimamente raccolti e collegati, caso per caso, anche ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettere c), d) ed e) del RGPD, ad esempio per rispondere ad una legittima richiesta di dati specifici [lettera c)], per contrastare comportamenti dannosi e promuovere la sicurezza [lettera d)], per ricerche a beneficio della società e per promuovere protezione, integrità e sicurezza [lettera e)]. |
6) |
Se nei confronti di un’impresa in posizione dominante sul mercato come Facebook Ireland sia possibile esprimere un consenso valido, e in particolare libero ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 11, del RGPD, in conformità con gli articoli 6, paragrafo 1, lettera a), e 9, paragrafo 2, lettera a), del RGPD. In caso di risposta negativa alla prima questione: |
7) |
Per poter rispondere affermativamente alla settima questione, occorre prima rispondere alle questioni da 3 a 5 per quanto riguarda i dati generati dall’utilizzo del servizio Instagram, appartenente al gruppo. |
(1) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag, 1).