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Document 62019CA0930

Causa C-930/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgio) — X / État belge (Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 13, paragrafo 2 – Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione – Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo – Mantenimento, in caso di divorzio, del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal coniuge – Obbligo di dimostrare l’esistenza di risorse sufficienti – Assenza di tale obbligo nella direttiva 2003/86/CE – Validità – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articoli 20 e 21 – Parità di trattamento – Differenza di trattamento a seconda che il richiedente il ricongiungimento sia cittadino dell’Unione o cittadino di un paese terzo – Non comparabilità delle situazioni)

GU C 431 del 25.10.2021, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 431/24


Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 2 settembre 2021 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil du Contentieux des Étrangers — Belgio) — X / État belge

(Causa C-930/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/38/CE - Articolo 13, paragrafo 2 - Diritto di soggiorno dei familiari di un cittadino dell’Unione - Matrimonio tra un cittadino dell’Unione e un cittadino di un paese terzo - Mantenimento, in caso di divorzio, del diritto di soggiorno di un cittadino di un paese terzo vittima di atti di violenza domestica commessi dal coniuge - Obbligo di dimostrare l’esistenza di risorse sufficienti - Assenza di tale obbligo nella direttiva 2003/86/CE - Validità - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articoli 20 e 21 - Parità di trattamento - Differenza di trattamento a seconda che il richiedente il ricongiungimento sia cittadino dell’Unione o cittadino di un paese terzo - Non comparabilità delle situazioni)

(2021/C 431/25)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil du Contentieux des Étrangers

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: X

Convenuto: État belge

Dispositivo

Dall’esame della questione pregiudiziale sollevata dal giudice del rinvio non è emerso alcun elemento tale da inficiare la validità dell’articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 e abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, alla luce dell’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.


(1)  GU C 77 del 9.3.2020.


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