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Document 62018CN0212
Case C-212/18: Request for a preliminary ruling from the Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italy) lodged on 26 March 2018 — Prato Nevoso Termo Energy Srl v Province of Cuneo, ARPA Piemonte
Causa C-212/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 26 marzo 2018 — Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte
Causa C-212/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 26 marzo 2018 — Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte
GU C 240 del 9.7.2018, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Causa C-212/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 26 marzo 2018 — Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Italia) il 26 marzo 2018 — Prato Nevoso Termo Energy Srl / Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte
(Causa C-212/18)
2018/C 240/21Lingua processuale: l’italianoGiudice del rinvio
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Parti nella causa principale
Ricorrente: Prato Nevoso Termo Energy Srl
Resistenti: Provincia di Cuneo, ARPA Piemonte
Questioni pregiudiziali
1) |
Se l’articolo l’art. 6 della direttiva 2008/98/CE ( 1 ) e comunque il principio di proporzionalità, ostino ad una normativa nazionale, quale quella dettata dall’art. 293 del d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 268 lett. eee-bis) del d.lgs. n. 152/2006, che impongono di considerare rifiuto, anche nell’ambito di un procedimento di autorizzazione di una centrale alimentata a biomasse, un bioliquido che abbia i requisiti tecnici in tal senso e che sia richiesto a fini produttivi quale combustibile, se e fintanto che detto bioliquido non sia inserito nell’allegato X parte II, sezione 4, par. 1 alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ciò a prescindere da valutazioni di impatto ambientale negativo ovvero da qualsiasi contestazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto, svolta nell’ambito del procedimento autorizzatorio; |
2) |
se l’art. 13 della direttiva 2009/28/CE ( 2 ) e comunque i principi di proporzionalità, trasparenza e semplificazione ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2011 nella parte in cui non contempla, qualora l’istante richieda di essere autorizzato all’impiego di una biomassa quale combustibile in un impianto che emette emissioni in atmosfera, alcun coordinamento con la procedura relativa all’autorizzazione di siffatto uso combustibile prevista dal d.lgs. n. 152/2006, allegato X alla parte V, né una possibilità di valutazione in concreto della soluzione proposta nel contesto di un unico procedimento autorizzatorio ed alla luce di specifiche tecniche predefinite. |
( 1 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU L 312, pag. 3).
( 2 ) Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (GU L 140, pag. 16).