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Document 62016CN0246

Causa C-246/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia) il 28 aprile 2016 – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

GU C 260 del 18.7.2016, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.7.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 260/26


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Commissione tributaria provinciale di Siracusa (Italia) il 28 aprile 2016 – Enzo Di Maura/Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

(Causa C-246/16)

(2016/C 260/33)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa

Parti nella causa principale

Ricorrente: Enzo Di Maura

Resistente: Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa

Questioni pregiudiziali

1)

Visti gli artt. 11, parte C, par. 1, e 20, par. 1, lett. b), secondo periodo, della dir. 77/388/CEE (1), relativi alla variazione in diminuzione della base imponibile ed alla rettifica dell'IVA addebitata sulle operazioni imponibili in caso di mancato pagamento totale o parziale della controprestazione stabilita fra le parti, se sia conforme ai principi di proporzionalità e di effettività, garantiti dal T.F.U.E., ed al principio di neutralità che regola l'applicazione dell'IVA, imporre limiti che rendano impossibile o eccessivamente oneroso - anche in termini di tempistica, legata alla imprevedibile durata di una procedura concorsuale - per il soggetto passivo il recupero dell'imposta relativa alla controprestazione non pagata in tutto o in parte;

2)

In caso di risposta positiva alla prima questione, se sia compatibile con i principi sopra richiamati una norma – quale l'articolo 26, 2o comma, del DPR 633/1972, nel testo vigente anteriormente alle modifiche disposte con Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, commi 126 e 127 - che subordini il diritto al recupero dell'imposta al soddisfacimento della prova del preventivo esperimento di procedure concorsuali infruttuose, e cioè, secondo la Giurisprudenza e la prassi dell'Autorità fiscale dello Stato membro dell'Unione, esclusivamente, a seguito dell'infruttuosa ripartizione finale dell'attivo o, in mancanza, della definitività del provvedimento di chiusura del fallimento, anche quando tali attività siano ragionevolmente anti - economiche in ragione dell'ammontare del credito vantato, delle prospettive del suo recupero e dei costi delle procedure concorsuali e considerato che, comunque, i citati presupposti possono intervenire a distanza di anni dalla data di apertura del fallimento.


(1)  Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1).


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