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Document 62009CA0040

Causa C-40/09: Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Astra Zeneca UK Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs (Sesta direttiva IVA — Art. 2, punto 1 — Nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso» — Buoni acquisto forniti da una società ai propri dipendenti nell’ambito della retribuzione di questi ultimi)

GU C 246 del 11.9.2010, p. 4–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2010   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 246/4


Sentenza della Corte (Terza Sezione) 29 luglio 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal VAT and Duties Tribunal, Manchester — Regno Unito) — Astra Zeneca UK Ltd/Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

(Causa C-40/09) (1)

(Sesta direttiva IVA - Art. 2, punto 1 - Nozione di «prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso» - Buoni acquisto forniti da una società ai propri dipendenti nell’ambito della retribuzione di questi ultimi)

2010/C 246/06

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

VAT and Duties Tribunal, Manchester

Parti

Ricorrente: Astra Zeneca UK Ltd

Convenuti: Her Majesty’s Commissioners for Revenue and Customs

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — VAT and Duties Tribunal, Manchester — Interpretazione degli artt. 2, n. 1, 6, n. 2, lett. b), e 17, n. 2, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Nozione di prestazioni a titolo oneroso — Buoni di acquisto messi a disposizione di un dipendente conformemente al suo contratto di lavoro, il cui valore viene in parte assimilato alla retribuzione

Dispositivo

L’art. 2, punto 1, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 10 aprile 1995, 95/7/CE, deve essere interpretato nel senso che la fornitura di un buono acquisto, da parte di una società che ha acquistato tale buono ad un prezzo che include l’imposta sul valore aggiunto, ai propri dipendenti in cambio della rinuncia, da parte di questi ultimi, ad una quota della loro retribuzione in denaro costituisce una prestazione di servizi effettuata a titolo oneroso ai sensi di tale disposizione.


(1)  GU C 90 del 18.4.2009.


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